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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 10341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10341 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa MA UI ON, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19248/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: “opposizione ex art. 615 c.p.c.”, vertente
TRA
C.F. , in persona del legale rapp.te dott. (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Francesco Sbrescia (C.F. C.F._1
), in virtù di procura in atti C.F._2 opponente
CONTRO
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te p.t dott. , (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
IA D'OL (C.F. ), in virtù di procura in atti C.F._4 opposto
NONCHE'
C.F. , Controparte_3 P.IVA_3 in persona del legale rapp.te dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Controparte_4
IE in virtù di procura in atti opposto
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la onveniva in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Napoli, l' e la Controparte_1 [...]
(di seguito , spiegando opposizione avverso l'intimazione Controparte_3 CP_5 di pagamento n. 071202290088150221000 avente ad oggetto, tra le altre, la cartella esattoriale n.
1 07120170077863269000 di euro 803.479,14, dovuta a titolo di “entrate coattive anno 2015” e oneri di riscossione.
In particolare, eccepiva l'illegittimità della riscossione esattoriale, atteso che l'iscrizione a ruolo della pretesa creditoria azionata non era stata preceduta dalla precostituzione di un valido titolo esecutivo e deduceva, di conseguenza, la nullità degli atti opposti. Più precisamente, in primo luogo, rappresentava che, a seguito dell'escussione della garanzia ex L. 662/1996, la si era CP_5 surrogata, ai sensi dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, co. 4, D.M. 20.06.2005, nei diritti dell'istituto mutuante “Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a.r.l.”, vantando ragioni creditorie di diritto privato;
in secondo luogo, sosteneva che la per potere azionare il proprio Controparte_3 credito mediante riscossione esattoriale, avrebbe dovuto precostituirsi un titolo esecutivo secondo le regole generali dell'art. 474 c.p.c. (nella vicenda in esame invece inesistente), giacché nelle fattispecie di riscossione di entrate di natura privatistica, il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo e deve applicarsi l'art. 21 del D.lgs. 46/1999. Per tali ragioni, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione di riscossione esattoriale, la nullità dell'intimazione di pagamento n. 071202290088150221000, relativamente alla cartella esattoriale n. 07120170077863269000, del ruolo sottostante e di ogni atto prodromico e consequenziale;
in subordine, chiedeva di annullare gli atti opposti con vittoria delle spese di lite e competenze di causa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l' la quale deduceva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per non aver impugnato l'opponente la cartella esattoriale nei termini previsti dalla legge ed il proprio difetto di legittimazione passiva in merito a fatti anteriori alla consegna del ruolo all'esattore. Nel merito, rilevava la correttezza della procedura di riscossione esattoriale attivata dalla atteso che il titolo legittimante la medesima è da identificarsi CP_5 nell'atto di revoca del contributo. Pertanto, chiedeva dichiararsi ed accertarsi l'inammissibilità della domanda ex art. 615 c.p.c., nonché il rigetto della medesima in quanto infondata, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio altresì la deducendo Controparte_3
l'inammissibilità dell'azione per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto parte attrice aveva già impugnato la cartella esattoriale n. 07120170077863269000 con le medesime argomentazioni innanzi al Tribunale di Roma che, con la sentenza n. 5026/2021, le aveva rigettate e, successivamente, innanzi alla Corte di Appello di Roma che, con la sentenza n. 3556/2022, aveva dichiarato inammissibile il gravame per essere stato tardivamente spiegato. Precisava, in proposito, che, nei predetti giudizi, la parte costituita era la “ e Controparte_6 che, già nelle more del giudizio di secondo grado, la società aveva cambiato denominazione in
2 “ , come risulta dalla visura depositata in atti. Deduceva, comunque, nel merito, Parte_1
l'infondatezza dell'opposizione e chiedeva il rigetto di tutte le domande attrici, con vittoria delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. ed il riconoscimento del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 25.10.2023 resa a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., questo Giudice riteneva di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 1, co. 236, della L. 197/2022.
Successivamente, rilevato che parte opponente non aveva documentato l'accoglimento della domanda di definizione agevolata, il piano di rateizzazione e la regolarità dei pagamenti delle rate scadute, revocava il provvedimento di sospensione e con ordinanza del 10.09.2025, questo Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'opposizione, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, va rilevata l'infondatezza dell'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
. Controparte_1
Invero, secondo il più recente orientamento, a cui lo scrivente Giudicante ritiene di aderire, il debitore, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione, deducendo vizi degli atti posti in essere dall'ente impositore, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, determinando l'illegittimità degli atti presupposti rientranti nella sfera dell'ente impositore anche l'illegittimità degli atti successivi di competenza dell'ente concessionario, pur essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (Cass. n. 10528 del
28/04/2017). Va richiamata, inoltre, la pronuncia della Corte di cassazione (Cass. S.U. n. 22080/17 depositata 22.09.17) che, in riferimento ad una vicenda relativa alle sanzioni per violazioni del CdS, ha affermato: “va osservato che non è senza conseguenze la circostanza che l'azione venga esperita dall'interessato a seguito della ricezione di una cartella di pagamento (ovvero di un altro atto successivo esecutivo), che si assuma aver costituito il primo atto per il cui tramite sia stata acquisita la conoscenza della sanzione amministrativa. La doglianza di regola va rivolta contro i legittimati passivi individuati, oggi, dal comma quinto dell'art. 7 del d. lgv n. 150 del 2011. Tuttavia, la considerazione che, nell'eventualità dell'accoglimento, venga meno anche l'atto dell'agente della riscossione e che comunque questo sia stato causa immediata dell'opposizione legittima passivamente quest'ultimo, senza peraltro dare luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr.
Cass. S.U. 25 luglio 2007 n. 16412) e ne consente, in caso di soccombenza, anche la condanna alle spese in favore dell'opponente (cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2017 n. 3101)”.
3 Alla luce di quanto sopra deve, dunque, affermarsi la legittimazione passiva dell'
[...]
. Controparte_1
3. Ciò premesso, è degna di pregio la doglianza spiegata dalla Controparte_3 concernente l'inammissibilità dell'azione per violazione del principio del ne bis in
[...] idem, atteso che le stesse argomentazioni dell'attrice erano già state esaminate e respinte sia dal
Tribunale di Roma, con la sentenza n. 5026/2021, sia dalla Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 3556/2022.
Come già ribadito in sede di ordinanza cautelare del 9.12.2022, la cartella di pagamento n.
07120170077863269000 è stata già oggetto di opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale di
Roma come si evince dalla sentenza prodotta in atti in cui, a pag 4 della sentenza, il Tribunale, laddove riporta le conclusioni della opponente , precisa ”Chiedeva il Controparte_6 rigetto della proposta domanda in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata nel merito, con ogni conseguenza di legge. Depositava:
1. Estratto di ruolo cartella 07120170077863269000 e notificata il 08 Settembre 2017…”.
Nella parte motiva della sentenza n. 5026/2021 si legge, poi, quanto segue:
“Le cartelle sono state legittimamente emesse in presenza di un credito certo, liquido ed esigibile.
La comunicazione di avvenuto inadempimento ai fideiussori è avvenuta a cura della banca mutuante Cont
(a tutti i soggetti interessati) in data 10.12.2013. Il 3.4.2015 era inoltrata da Banca MCC la diffida ad adempiere ai debitori e fideiussori;
quest'ultima diffida era reiterata l'8.6.2017.
Quindi ogni comunicazione preliminare appare regolarmente effettuata.
Com'è noto l'accesso a finanziamenti erogati da Istituti di credito privati, può essere agevolato dalla garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a) Legge 662/1996.
A tal fine sono erogate le somme rivenienti dall'utilizzo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a) Legge 662/1996, che dispone: “Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il può destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire Pt_3 per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il allo scopo Controparte_3 di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”.
A seguito della costituzione del Fondo, le norme intese a regolare la struttura e le modalità di gestione dello stesso sono rinvenibili nell'art. 15, L. 7 agosto 1997, n. 266 che rinvia ad un Decreto attuativo. In tal senso dispone l'art. 2, comma 4, del D.M. 20-6-2005, recante la rideterminazione
4 delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazz. Uff. 2 luglio 2005, n. 152:
(si riporta il testo)
“4…. In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale.
Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Dalla lettura della norma la procedura esattoriale appare corretta.
Essa si applica in tutte le procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione.
, in quanto gestore del fondo, ha la possibilità di iscrivere a ruolo le somme Controparte_8 versate a titolo di garanzia del finanziamento concesso alla società e, come nella fattispecie, ai suoi fideiussori.
Gli atti impugnati notificati il 13.11.2017 sono stati legittimamente emessi poiché CP_8
poteva formare il ruolo e, pertanto, poteva agire anche nei confronti di tutte le odierne parti
[...] opponenti.
Il ruolo può essere formato dal gestore del Fondo di Garanzia, ovvero CP_8 Controparte_9 per come avvenuto”.
Dalla motivazione della sentenza sopra riportata emerge che la questione della legittimità del ruolo posto a base dell'emissione della cartella di pagamento impugnata è stata, dunque, già affrontata dal
Tribunale di Roma con la sentenza n. 5026/2021, passata in giudicato. Inoltre, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, per cui non vi è alcun dubbio che è inammissibile l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento.
Per gli stessi motivi va dichiarata inammissibile anche l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento, non potendosi riproporre avverso quest'ultimo atto questioni che attengono alla legittimità della formazione del ruolo, in quanto già esaminate con l'opposizione alla prodromica cartella di pagamento con la sentenza del Tribunale di Roma di cui si è detto sopra.
L'opposizione è, pertanto, inammissibile.
Va ancora precisato che il motivo attinente alla inesistenza della notificazione della cartella e della intimazione di pagamento impugnate è ulteriormente inammissibile, in quanto sollevato tardivamente solo con le memorie di replica ex art. 183 co. VI cpc del 10.02.2023.
5 Inoltre, trattandosi di motivo qualificabile come opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., andava proposto entro 20 gg dalla conoscenza, riconducibile quest'ultima per l'intimazione di pagamento al
19.04.2022, per quanto dichiarato dalla stessa opponente nell'atto di citazione.
4. Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico dell'opponente in considerazione della sua totale soccombenza e sono liquidate in favore di ciascuna parte opposta in complessivi euro
8831,00 (di cui euro 2.304,00 fase studio, euro 1.520,00 fase introduttiva, euro 1000,00 fase istruttoria, euro 4.007,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta.
In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 520.001,01 ed euro 1.000.000,00, ridotti al minimo per la fase studio, introduttiva e decisionale, in considerazione del ridotto numero delle questioni esaminate. Va ancora evidenziato che, all'epoca della proposizione della presente opposizione, non era ancora passata in giudicato la sentenza della Corte di Appello di Roma n.
3556/2022 del 24.05.2022 e che l'opposizione si è basata essenzialmente sulla questione vertente sulla mancanza del titolo esecutivo, questione quest'ultima controversa in giurisprudenza nonché nell'area esecuzione del Tribunale di Napoli.
Inoltre, la riduzione sotto il minimo per la fase istruttoria si giustifica in virtù del fatto che non è stata svolta alcuna attività istruttoria in senso stretto e che le memorie depositate dalle parti opposte sono di mero stile.
Non si procede ad un'ulteriore liquidazione per la fase cautelare, trattandosi di cautelare in corso di causa con coincidenza di fasi e di argomentazioni difensive con il merito.
Va, poi, rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata da parte opposta
, perché l'opponente avrebbe agito con mala fede o colpa grave ex art. 96 cpc. CP_3
Ai fini della condanna alle spese ex art. 96 cod. proc. civ., il carattere temerario della lite- che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass 9060/2003).
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass
9080/2013).
6 Nel caso di specie, non può ritenersi fornita da parte opposta la prova del danno ex art. 96 c.p.c. né è desumibile dagli atti di causa.
La parte che invoca il risarcimento per responsabilità aggravata non ha allegato né provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, sicché la relativa richiesta deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione;
b) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 8831,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, in favore dell'
[...]
con attribuzione al difensore antistatario ed in euro 8831,00 a titolo di Controparte_1 onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, in favore di
[...] come precisato in parte motiva. Controparte_3
Così deciso in Napoli l' 11.11.2025
Il Giudice
MA UI ON
Firma digitale
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa MA UI ON, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19248/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: “opposizione ex art. 615 c.p.c.”, vertente
TRA
C.F. , in persona del legale rapp.te dott. (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Francesco Sbrescia (C.F. C.F._1
), in virtù di procura in atti C.F._2 opponente
CONTRO
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te p.t dott. , (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
IA D'OL (C.F. ), in virtù di procura in atti C.F._4 opposto
NONCHE'
C.F. , Controparte_3 P.IVA_3 in persona del legale rapp.te dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Controparte_4
IE in virtù di procura in atti opposto
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la onveniva in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Napoli, l' e la Controparte_1 [...]
(di seguito , spiegando opposizione avverso l'intimazione Controparte_3 CP_5 di pagamento n. 071202290088150221000 avente ad oggetto, tra le altre, la cartella esattoriale n.
1 07120170077863269000 di euro 803.479,14, dovuta a titolo di “entrate coattive anno 2015” e oneri di riscossione.
In particolare, eccepiva l'illegittimità della riscossione esattoriale, atteso che l'iscrizione a ruolo della pretesa creditoria azionata non era stata preceduta dalla precostituzione di un valido titolo esecutivo e deduceva, di conseguenza, la nullità degli atti opposti. Più precisamente, in primo luogo, rappresentava che, a seguito dell'escussione della garanzia ex L. 662/1996, la si era CP_5 surrogata, ai sensi dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, co. 4, D.M. 20.06.2005, nei diritti dell'istituto mutuante “Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a.r.l.”, vantando ragioni creditorie di diritto privato;
in secondo luogo, sosteneva che la per potere azionare il proprio Controparte_3 credito mediante riscossione esattoriale, avrebbe dovuto precostituirsi un titolo esecutivo secondo le regole generali dell'art. 474 c.p.c. (nella vicenda in esame invece inesistente), giacché nelle fattispecie di riscossione di entrate di natura privatistica, il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo e deve applicarsi l'art. 21 del D.lgs. 46/1999. Per tali ragioni, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione di riscossione esattoriale, la nullità dell'intimazione di pagamento n. 071202290088150221000, relativamente alla cartella esattoriale n. 07120170077863269000, del ruolo sottostante e di ogni atto prodromico e consequenziale;
in subordine, chiedeva di annullare gli atti opposti con vittoria delle spese di lite e competenze di causa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l' la quale deduceva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per non aver impugnato l'opponente la cartella esattoriale nei termini previsti dalla legge ed il proprio difetto di legittimazione passiva in merito a fatti anteriori alla consegna del ruolo all'esattore. Nel merito, rilevava la correttezza della procedura di riscossione esattoriale attivata dalla atteso che il titolo legittimante la medesima è da identificarsi CP_5 nell'atto di revoca del contributo. Pertanto, chiedeva dichiararsi ed accertarsi l'inammissibilità della domanda ex art. 615 c.p.c., nonché il rigetto della medesima in quanto infondata, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio altresì la deducendo Controparte_3
l'inammissibilità dell'azione per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto parte attrice aveva già impugnato la cartella esattoriale n. 07120170077863269000 con le medesime argomentazioni innanzi al Tribunale di Roma che, con la sentenza n. 5026/2021, le aveva rigettate e, successivamente, innanzi alla Corte di Appello di Roma che, con la sentenza n. 3556/2022, aveva dichiarato inammissibile il gravame per essere stato tardivamente spiegato. Precisava, in proposito, che, nei predetti giudizi, la parte costituita era la “ e Controparte_6 che, già nelle more del giudizio di secondo grado, la società aveva cambiato denominazione in
2 “ , come risulta dalla visura depositata in atti. Deduceva, comunque, nel merito, Parte_1
l'infondatezza dell'opposizione e chiedeva il rigetto di tutte le domande attrici, con vittoria delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. ed il riconoscimento del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 25.10.2023 resa a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., questo Giudice riteneva di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 1, co. 236, della L. 197/2022.
Successivamente, rilevato che parte opponente non aveva documentato l'accoglimento della domanda di definizione agevolata, il piano di rateizzazione e la regolarità dei pagamenti delle rate scadute, revocava il provvedimento di sospensione e con ordinanza del 10.09.2025, questo Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'opposizione, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, va rilevata l'infondatezza dell'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
. Controparte_1
Invero, secondo il più recente orientamento, a cui lo scrivente Giudicante ritiene di aderire, il debitore, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione, deducendo vizi degli atti posti in essere dall'ente impositore, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, determinando l'illegittimità degli atti presupposti rientranti nella sfera dell'ente impositore anche l'illegittimità degli atti successivi di competenza dell'ente concessionario, pur essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (Cass. n. 10528 del
28/04/2017). Va richiamata, inoltre, la pronuncia della Corte di cassazione (Cass. S.U. n. 22080/17 depositata 22.09.17) che, in riferimento ad una vicenda relativa alle sanzioni per violazioni del CdS, ha affermato: “va osservato che non è senza conseguenze la circostanza che l'azione venga esperita dall'interessato a seguito della ricezione di una cartella di pagamento (ovvero di un altro atto successivo esecutivo), che si assuma aver costituito il primo atto per il cui tramite sia stata acquisita la conoscenza della sanzione amministrativa. La doglianza di regola va rivolta contro i legittimati passivi individuati, oggi, dal comma quinto dell'art. 7 del d. lgv n. 150 del 2011. Tuttavia, la considerazione che, nell'eventualità dell'accoglimento, venga meno anche l'atto dell'agente della riscossione e che comunque questo sia stato causa immediata dell'opposizione legittima passivamente quest'ultimo, senza peraltro dare luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr.
Cass. S.U. 25 luglio 2007 n. 16412) e ne consente, in caso di soccombenza, anche la condanna alle spese in favore dell'opponente (cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2017 n. 3101)”.
3 Alla luce di quanto sopra deve, dunque, affermarsi la legittimazione passiva dell'
[...]
. Controparte_1
3. Ciò premesso, è degna di pregio la doglianza spiegata dalla Controparte_3 concernente l'inammissibilità dell'azione per violazione del principio del ne bis in
[...] idem, atteso che le stesse argomentazioni dell'attrice erano già state esaminate e respinte sia dal
Tribunale di Roma, con la sentenza n. 5026/2021, sia dalla Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 3556/2022.
Come già ribadito in sede di ordinanza cautelare del 9.12.2022, la cartella di pagamento n.
07120170077863269000 è stata già oggetto di opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale di
Roma come si evince dalla sentenza prodotta in atti in cui, a pag 4 della sentenza, il Tribunale, laddove riporta le conclusioni della opponente , precisa ”Chiedeva il Controparte_6 rigetto della proposta domanda in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata nel merito, con ogni conseguenza di legge. Depositava:
1. Estratto di ruolo cartella 07120170077863269000 e notificata il 08 Settembre 2017…”.
Nella parte motiva della sentenza n. 5026/2021 si legge, poi, quanto segue:
“Le cartelle sono state legittimamente emesse in presenza di un credito certo, liquido ed esigibile.
La comunicazione di avvenuto inadempimento ai fideiussori è avvenuta a cura della banca mutuante Cont
(a tutti i soggetti interessati) in data 10.12.2013. Il 3.4.2015 era inoltrata da Banca MCC la diffida ad adempiere ai debitori e fideiussori;
quest'ultima diffida era reiterata l'8.6.2017.
Quindi ogni comunicazione preliminare appare regolarmente effettuata.
Com'è noto l'accesso a finanziamenti erogati da Istituti di credito privati, può essere agevolato dalla garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a) Legge 662/1996.
A tal fine sono erogate le somme rivenienti dall'utilizzo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a) Legge 662/1996, che dispone: “Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il può destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire Pt_3 per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il allo scopo Controparte_3 di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”.
A seguito della costituzione del Fondo, le norme intese a regolare la struttura e le modalità di gestione dello stesso sono rinvenibili nell'art. 15, L. 7 agosto 1997, n. 266 che rinvia ad un Decreto attuativo. In tal senso dispone l'art. 2, comma 4, del D.M. 20-6-2005, recante la rideterminazione
4 delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazz. Uff. 2 luglio 2005, n. 152:
(si riporta il testo)
“4…. In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale.
Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Dalla lettura della norma la procedura esattoriale appare corretta.
Essa si applica in tutte le procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione.
, in quanto gestore del fondo, ha la possibilità di iscrivere a ruolo le somme Controparte_8 versate a titolo di garanzia del finanziamento concesso alla società e, come nella fattispecie, ai suoi fideiussori.
Gli atti impugnati notificati il 13.11.2017 sono stati legittimamente emessi poiché CP_8
poteva formare il ruolo e, pertanto, poteva agire anche nei confronti di tutte le odierne parti
[...] opponenti.
Il ruolo può essere formato dal gestore del Fondo di Garanzia, ovvero CP_8 Controparte_9 per come avvenuto”.
Dalla motivazione della sentenza sopra riportata emerge che la questione della legittimità del ruolo posto a base dell'emissione della cartella di pagamento impugnata è stata, dunque, già affrontata dal
Tribunale di Roma con la sentenza n. 5026/2021, passata in giudicato. Inoltre, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, per cui non vi è alcun dubbio che è inammissibile l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento.
Per gli stessi motivi va dichiarata inammissibile anche l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento, non potendosi riproporre avverso quest'ultimo atto questioni che attengono alla legittimità della formazione del ruolo, in quanto già esaminate con l'opposizione alla prodromica cartella di pagamento con la sentenza del Tribunale di Roma di cui si è detto sopra.
L'opposizione è, pertanto, inammissibile.
Va ancora precisato che il motivo attinente alla inesistenza della notificazione della cartella e della intimazione di pagamento impugnate è ulteriormente inammissibile, in quanto sollevato tardivamente solo con le memorie di replica ex art. 183 co. VI cpc del 10.02.2023.
5 Inoltre, trattandosi di motivo qualificabile come opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., andava proposto entro 20 gg dalla conoscenza, riconducibile quest'ultima per l'intimazione di pagamento al
19.04.2022, per quanto dichiarato dalla stessa opponente nell'atto di citazione.
4. Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico dell'opponente in considerazione della sua totale soccombenza e sono liquidate in favore di ciascuna parte opposta in complessivi euro
8831,00 (di cui euro 2.304,00 fase studio, euro 1.520,00 fase introduttiva, euro 1000,00 fase istruttoria, euro 4.007,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta.
In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 520.001,01 ed euro 1.000.000,00, ridotti al minimo per la fase studio, introduttiva e decisionale, in considerazione del ridotto numero delle questioni esaminate. Va ancora evidenziato che, all'epoca della proposizione della presente opposizione, non era ancora passata in giudicato la sentenza della Corte di Appello di Roma n.
3556/2022 del 24.05.2022 e che l'opposizione si è basata essenzialmente sulla questione vertente sulla mancanza del titolo esecutivo, questione quest'ultima controversa in giurisprudenza nonché nell'area esecuzione del Tribunale di Napoli.
Inoltre, la riduzione sotto il minimo per la fase istruttoria si giustifica in virtù del fatto che non è stata svolta alcuna attività istruttoria in senso stretto e che le memorie depositate dalle parti opposte sono di mero stile.
Non si procede ad un'ulteriore liquidazione per la fase cautelare, trattandosi di cautelare in corso di causa con coincidenza di fasi e di argomentazioni difensive con il merito.
Va, poi, rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata da parte opposta
, perché l'opponente avrebbe agito con mala fede o colpa grave ex art. 96 cpc. CP_3
Ai fini della condanna alle spese ex art. 96 cod. proc. civ., il carattere temerario della lite- che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass 9060/2003).
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass
9080/2013).
6 Nel caso di specie, non può ritenersi fornita da parte opposta la prova del danno ex art. 96 c.p.c. né è desumibile dagli atti di causa.
La parte che invoca il risarcimento per responsabilità aggravata non ha allegato né provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, sicché la relativa richiesta deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione;
b) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 8831,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, in favore dell'
[...]
con attribuzione al difensore antistatario ed in euro 8831,00 a titolo di Controparte_1 onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, in favore di
[...] come precisato in parte motiva. Controparte_3
Così deciso in Napoli l' 11.11.2025
Il Giudice
MA UI ON
Firma digitale
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