Versione
9 agosto 1967
9 agosto 1967
Art. 1. (Programmi per l'edilizia delle scuole elementari secondarie e artistiche)
La costruzione, l'ampliamento, il completamento e il riattamento di edifici, compresi le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole statali elementari, secondarie ed artistiche, nonche' agli istituti statali di educazione, sono eseguiti in base a programmi quinquennali.
Nella formulazione dei programmi si ha riguardo le risultanze del censimento di cui all' articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874 , e alla legge 26 aprile 1966, n. 260 , per eliminare le carenze e gli squilibri esistenti; agli aggiornamenti annuali e ai programmi di nuove istituzioni di scuole e di riassetto territoriale di quelle gia' esistenti, stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione in relazione anche alle esigenze del programma nazionale di sviluppo economico, per assicurare gli interventi richiesti dallo sviluppo equilibrato della scuola.
Nella localizzazione degli edifici scolastici relativi alla scuola dell'obbligo, si avra' cura di garantire le migliori condizioni di frequenza per tutta la popolazione in eta' scolastica.
Per il quinquennio 1967-1971 l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui al primo comma del presente articolo, avviene a totale carico dello Stato e sotto il controllo e a cura del medesimo, con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni della presente legge.
La costruzione, l'ampliamento, il completamento e il riattamento di edifici, compresi le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole statali elementari, secondarie ed artistiche, nonche' agli istituti statali di educazione, sono eseguiti in base a programmi quinquennali.
Nella formulazione dei programmi si ha riguardo le risultanze del censimento di cui all' articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874 , e alla legge 26 aprile 1966, n. 260 , per eliminare le carenze e gli squilibri esistenti; agli aggiornamenti annuali e ai programmi di nuove istituzioni di scuole e di riassetto territoriale di quelle gia' esistenti, stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione in relazione anche alle esigenze del programma nazionale di sviluppo economico, per assicurare gli interventi richiesti dallo sviluppo equilibrato della scuola.
Nella localizzazione degli edifici scolastici relativi alla scuola dell'obbligo, si avra' cura di garantire le migliori condizioni di frequenza per tutta la popolazione in eta' scolastica.
Per il quinquennio 1967-1971 l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui al primo comma del presente articolo, avviene a totale carico dello Stato e sotto il controllo e a cura del medesimo, con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni della presente legge.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 19510 del 14https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. un., 14/09/2010, (ud. 12/05/2009, dep. 14/09/2010), n.19510 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente – Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione – Dott. VELLA Antonio – Presidente di Sezione – Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere – Dott. SALME' Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. VIDIRI Guido – Consigliere – Dott. ODDO Massimo – Consigliere – Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere – Dott. RORDORF Renato – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 21565-2006 proposto da: A.D.N.G., A.D.N.A., A.D.N.O., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/09/2010, n. 19510Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente - Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione - Dott. VELLA Antonio - Presidente di Sezione - Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere - Dott. SALMÈ PE - rel. Consigliere - Dott. VIDIRI Guido - Consigliere - Dott. ODDO Massimo - Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere - Dott. RORDORF Renato - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 21565-2006 proposto da: ABBRUZZESE DE NAPOLI GIUSEPPE, ABBRUZZESE DE NAPOLI ALFREDO, ABBRUZZESE DE NAPOLI ONOFRIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio degli avvocati GULLOTTA FABIO, SCIUTO FILIPPO, che li …Leggi di più...
- estensione del mandato alla proponibilità dell'appello incidentale·
- fondamento·
- procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di appello·
- ammissibilità·
- mandato alle liti (procura)·
- contenuto e forma·
- procedimento civile·
- difensori