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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8148 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, 1' comma e 617, 1' comma c.p.c.) e vertente
T R A
rapp.ta e difesa dall'avv. PUCINO RAFFAELE Parte_1
- OPPONENTE -
E
e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e
[...] difesa dall'avv. VALENTINI FEDERICO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.11.2023, Parte_1
proponeva opposizione al precetto notificatole in data
6.11.2023 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente:
1) il difetto di legittimazione attiva della opposta e l'inefficacia della cessione del credito;
2) la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.; 3)
1 l'indeterminatezza dell'atto di precetto;
4) l'usurarietà dei tassi di interessi applicati.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva essenzialmente l'infondatezza della proposta opposizione.
L'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla contestazione della legittimazione attiva della opposta, essa non risulta fondata alla luce della documentazione prodotta agli atti di causa.
In primis, va detto che la comunicazione della cessione del credito in questione è stata data correttamente al debitore ai sensi dell'art. 58 del TUB, secondo cui la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., tenuto conto, ad ogni modo, del fatto che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (cfr. Cass.
13/07/2011, n. 15364).
In relazione, poi, alla prova dell'inclusione del credito de quo nell'ambito della cessione in blocco in questione, occorre rilevare che, nella pubblicazione in G.U. del
2 12.12.2020, prodotta dalla opposta, venivano indicati criteri specifici di individuazione dei crediti ceduti ed, in particolare, si prevedeva la cessione di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...] derivanti da contratti di Controparte_3 finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199” (cfr. doc.
n. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. 4277/2023; 31188/2017).
Il medesimo principio si ricava, a contrario, dalla più recente pronuncia della Suprema Corte, in cui si dice che
“non è possibile affermare con certezza che tra i crediti trasferiti rientrasse anche quello di cui si discute nel presente giudizio, mancando un preciso riscontro sia in ordine ai “crediti in sofferenza”, sia, soprattutto, dovendosi tener conto che la cessione ha riguardato non tutti i crediti in sofferenza, ma solo “taluni”, senza alcuna altra indicazione volta ad individuarli” (cfr. Cass.
3 7866/2024).
Inoltre, è senz'altro da valorizzare la dichiarazione, depositata dall'opposta, di cessione del credito rilasciata dalla cedente (cfr. allegato n. 9 alla comparsa di costituzione), che, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce senz'altro, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, ammissibile anche in grado di appello (cfr. Cass. S.U. 04/05/2017 n. 10790;
Cass. 10200/2021).
Quanto alla nullità della clausola di deroga all'art. 1957
c.c., va detto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale previsto dall'art. 1957, primo comma, cod. civ. può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore e non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito garantito” (cfr. Cass. 8839/2007; 2263/2006).
Inoltre, nel caso di specie, ritiene questo Giudice che la richiamata deroga sia valida, in quanto veniva espressamente accettata per iscritto dal fideiussore, e che non possa ritenersi applicabile, nella fattispecie, la disciplina della tutela del consumatore, atteso che la garante, all'atto della stipula, rivestiva la carica di socia della società debitrice principale garantita (oltre ad essere coniuge del socio di maggioranza ed amministratore unico), per cui non poteva essere considerata consumatrice ai sensi dell'art. 3 d.lgs.
206/2005, avendo evidentemente agito sulla base di un collegamento funzionale che la legava a tale società, e non
4 per scopi di natura privata, ovvero nell'interesse della società, al fine di poterne finanziare e sviluppare l'attività commerciale ed imprenditoriale.
Quanto alla contestazione della somma richiesta in precetto, essa, laddove configura un motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c., risulta palesemente infondata, dal momento che l'atto di precetto impugnato contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 480 c.p.c., non essendo richiesta l'indicazione delle modalità di determinazione e calcolo degli interessi.
Considerata, invece, come una doglianza sull'an ovvero sul quantum della pretesa creditoria, essa risulta formulata in maniera assolutamente generica ed indeterminata (essendosi limitata la opponente a dedurre “la sproporzione tra la sorta capitale e gli interessi maturati”) nonché efficacemente contrastata dalle difese e dalla documentazione prodotta da parte opposta (cfr. in particolare doc. nn. 2a e 2b allegati alla comparsa di costituzione).
Quanto alla doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari, essa non è fondata, oltre che formulata in maniera estremamente generica ed indeterminata, senza alcuno specifico riferimento ai dati contrattuali.
Dall'esame del contratto, può senz'altro escludersi la nullità della pattuizione sia degli interessi corrispettivi
(6,00% fisso- art. 3 contratto di mutuo) sia di quelli moratori (8,00% - cfr. documento di sintesi), dal momento che il tasso soglia applicabile alla fattispecie in esame era pari all'8,87%.
Questo Giudice riteneva, pertanto, non ammissibile la disposizione di una CTU contabile, dal momento che l'attrice si limitava ad affermare (senza alcun supporto documentale o c.t.p.) la sussistenza di interessi usurari, senza neppure indicare i dati numerici dei tassi in
5 questione né le relative previsioni contrattuali e senza neppure aver depositato il DM di interesse per la rilevazione del tasso soglia anti usura.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex artt. 615 comma 1
e 617 comma 1 c.p.c.;
B) Condanna la opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 01/04/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8148 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, 1' comma e 617, 1' comma c.p.c.) e vertente
T R A
rapp.ta e difesa dall'avv. PUCINO RAFFAELE Parte_1
- OPPONENTE -
E
e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e
[...] difesa dall'avv. VALENTINI FEDERICO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.11.2023, Parte_1
proponeva opposizione al precetto notificatole in data
6.11.2023 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente:
1) il difetto di legittimazione attiva della opposta e l'inefficacia della cessione del credito;
2) la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.; 3)
1 l'indeterminatezza dell'atto di precetto;
4) l'usurarietà dei tassi di interessi applicati.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva essenzialmente l'infondatezza della proposta opposizione.
L'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla contestazione della legittimazione attiva della opposta, essa non risulta fondata alla luce della documentazione prodotta agli atti di causa.
In primis, va detto che la comunicazione della cessione del credito in questione è stata data correttamente al debitore ai sensi dell'art. 58 del TUB, secondo cui la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., tenuto conto, ad ogni modo, del fatto che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (cfr. Cass.
13/07/2011, n. 15364).
In relazione, poi, alla prova dell'inclusione del credito de quo nell'ambito della cessione in blocco in questione, occorre rilevare che, nella pubblicazione in G.U. del
2 12.12.2020, prodotta dalla opposta, venivano indicati criteri specifici di individuazione dei crediti ceduti ed, in particolare, si prevedeva la cessione di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...] derivanti da contratti di Controparte_3 finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199” (cfr. doc.
n. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. 4277/2023; 31188/2017).
Il medesimo principio si ricava, a contrario, dalla più recente pronuncia della Suprema Corte, in cui si dice che
“non è possibile affermare con certezza che tra i crediti trasferiti rientrasse anche quello di cui si discute nel presente giudizio, mancando un preciso riscontro sia in ordine ai “crediti in sofferenza”, sia, soprattutto, dovendosi tener conto che la cessione ha riguardato non tutti i crediti in sofferenza, ma solo “taluni”, senza alcuna altra indicazione volta ad individuarli” (cfr. Cass.
3 7866/2024).
Inoltre, è senz'altro da valorizzare la dichiarazione, depositata dall'opposta, di cessione del credito rilasciata dalla cedente (cfr. allegato n. 9 alla comparsa di costituzione), che, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce senz'altro, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, ammissibile anche in grado di appello (cfr. Cass. S.U. 04/05/2017 n. 10790;
Cass. 10200/2021).
Quanto alla nullità della clausola di deroga all'art. 1957
c.c., va detto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale previsto dall'art. 1957, primo comma, cod. civ. può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore e non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito garantito” (cfr. Cass. 8839/2007; 2263/2006).
Inoltre, nel caso di specie, ritiene questo Giudice che la richiamata deroga sia valida, in quanto veniva espressamente accettata per iscritto dal fideiussore, e che non possa ritenersi applicabile, nella fattispecie, la disciplina della tutela del consumatore, atteso che la garante, all'atto della stipula, rivestiva la carica di socia della società debitrice principale garantita (oltre ad essere coniuge del socio di maggioranza ed amministratore unico), per cui non poteva essere considerata consumatrice ai sensi dell'art. 3 d.lgs.
206/2005, avendo evidentemente agito sulla base di un collegamento funzionale che la legava a tale società, e non
4 per scopi di natura privata, ovvero nell'interesse della società, al fine di poterne finanziare e sviluppare l'attività commerciale ed imprenditoriale.
Quanto alla contestazione della somma richiesta in precetto, essa, laddove configura un motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c., risulta palesemente infondata, dal momento che l'atto di precetto impugnato contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 480 c.p.c., non essendo richiesta l'indicazione delle modalità di determinazione e calcolo degli interessi.
Considerata, invece, come una doglianza sull'an ovvero sul quantum della pretesa creditoria, essa risulta formulata in maniera assolutamente generica ed indeterminata (essendosi limitata la opponente a dedurre “la sproporzione tra la sorta capitale e gli interessi maturati”) nonché efficacemente contrastata dalle difese e dalla documentazione prodotta da parte opposta (cfr. in particolare doc. nn. 2a e 2b allegati alla comparsa di costituzione).
Quanto alla doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari, essa non è fondata, oltre che formulata in maniera estremamente generica ed indeterminata, senza alcuno specifico riferimento ai dati contrattuali.
Dall'esame del contratto, può senz'altro escludersi la nullità della pattuizione sia degli interessi corrispettivi
(6,00% fisso- art. 3 contratto di mutuo) sia di quelli moratori (8,00% - cfr. documento di sintesi), dal momento che il tasso soglia applicabile alla fattispecie in esame era pari all'8,87%.
Questo Giudice riteneva, pertanto, non ammissibile la disposizione di una CTU contabile, dal momento che l'attrice si limitava ad affermare (senza alcun supporto documentale o c.t.p.) la sussistenza di interessi usurari, senza neppure indicare i dati numerici dei tassi in
5 questione né le relative previsioni contrattuali e senza neppure aver depositato il DM di interesse per la rilevazione del tasso soglia anti usura.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex artt. 615 comma 1
e 617 comma 1 c.p.c.;
B) Condanna la opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 01/04/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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