Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I
Il Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 9768/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GUERRIERO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUERRIERO GIUSEPPE, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
(C.F. ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...] con il patrocinio dell'avv. GHIA LUCIO e dell'avv. GHIA Controparte_1
ENRICA MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. GHIA LUCIO, giusta procura allegata alla seconda comparsa di costituzione;
C
ONVEN
UTA
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha concluso: - revocare l'ordinanza di ammissione della CTU grafologica pronunciata il 26.01.2024 e, per l'effetto, previo stralcio dell'elaborato peritale dagli atti di giudizio con spese a carico della ricorrente- opposte, assegnare la causa a sentenza;
- in subordine considerata la necessità di un approfondimento in merito all'accertamento peritale, convocare il CTU al fine di rispondere ai chiarimenti richiesti nelle osservazioni alla bozza peritale,
1
- in via ancora più subordinata l'opponente precisa le seguenti conclusioni: “In Via Preliminare - accertare e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva di nell'odierno giudizio per i motivi Parte_1
esposti e documentati nel corpo della citazioneintroduttiva e, conseguentemente, accertare e dichiarare che non è titolare di alcun credito nei Controparte_1
confronti dell'opponente e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento delle spese e dei compensi professionali di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
Nel Merito 1. accertare e dichiarare, l'inesistenza in capo a
[...]
della pretesa creditoria portata dal decreto ingiuntivo, per cui vi è Controparte_1 impugnazione, per le motivazioni esposte sub capo B) dell'atto introduttivo e, per l'effetto, accogliere l'odierna opposizione;
2. revocare il decreto ingiuntivo opposto perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto e perché relativo ad un credito inesistente e, comunque, non provato e, in ogni caso, non dovuto;
3. in via subordinata, accertare e dichiarare l'invalidità totale e/o parziale del contratto posto alla base della domanda monitoria per la vessatorietà e, quindi, nullità delle clausole ivi contenute e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo impugnato;
4. in via ancora più subordinata, accertare e dichiarare l'invalidità totale e/o parziale del contratto posto alla base dell'ingiunzione di pagamento impugnata per i motivi indicati sub capi A), B), C), D) e
E) dell'atto introduttivo e, per l'effetto, revocare, integralmente, l'impugnato decreto ingiuntivo;
5. in via ulteriormente ancora più subordinata, accertare e dichiarare, comunque, l'invalidità delle clausole di determinazione delle penali e di applicazione dei tassi d'interessi ultralegali, delle commissioni, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e di conseguenza applicate dalla asserita cedente il credito dedotto come divenuto in titolarità alla ricorrente per tutto il corso del presunto rapporto, con decorrenza dall'inizio dell'ipotetico vincolo fino alla sua revoca, in particolare, per le penali di ritardo nei pagamenti e/o per la decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, perché mai specificamente e validamente pattuite per iscritto, ovvero illegittime perché in violazione delle norme civilistiche e di legge in materia e, per l'effetto:
5.1 ridurre, conseguentemente, la pretesa creditoria dell'opposta a
2 quanto effettivamente dovuto e/o accertato sulla base delle risultanze della CTU contabile redatta in corso di causa;
5.2 in caso di ritenuta validità del contratto azionato in causa accertare il Tasso Effettivo Globale annuo del rapporto e, quindi, il tasso effettivo globale annuo applicato dalla società erogante il presunto finanziamento durante il corso del vincolo al fine di verificare conseguentemente il superamento o meno del tasso soglia previsto dalla legge antiusura;
5.3 dichiarare, conseguentemente, nel caso di accertamento di un TEG effettivo applicato dalla ricorrente e/o dalla sua assunta cedente superiore al tasso soglia fissato dalla legge antiusura, non dovuto il pagamento alcuno da parte dell'opponente a titolo di interessi e di ogni altro accessorio (spese e commissioni) in applicazione dell'art. 1815 II, Comma, Cod. Civ., per tutto l'intero corso del rapporto di finanziamento per cui vi è controversia;
5.4 ridurre, conseguentemente, la pretesa creditoria di a quanto effettivamente dovuto sulla base delle Controparte_1
risultanze della CTU contabile finalizzata alla ricostruzione del rapporto sub judice senza l'applicazione di tassi d'interesse, spese e commissioni di alcun genere;
6. condannare, in ogni caso, controparte al pagamento delle spese e dei compensi professionali con attribuzione in favore dell'odierno procuratore antistatario. In Via
Istruttoria - ORDINARE alla opposta l'acquisizione dell'originale del contratto azionato in via monitoria, di tutte le ricevute di versamento, delle schede dell'assunta cedente e di quanto altro inerente il rapporto impugnato, nonché di un completo rendiconto (che indichi, tra l'altro, da una parte il capitale effettivamente erogato e dall'altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percetti dalla erogante con riferimento all'intero periodo del rapporto analizzato) afferenti al vincolo asseritamente intrattenuto con l'opponente così come indicato nel corpo del presente atto;
- disporre perizia contabile - C.T.U. - avente per oggetto i quesiti qui di seguito indicati: a) CALCOLARE, in base al tasso d'interesse applicato, alla capitalizzazione applicata, alle spese e commissioni e di ogni altro genere di addebito risultanti dall'estratto conto depositato dalla ricorrente il tasso effettivo globale, inteso quale effettivo costo del denaro, applicato dall'opposta e, per essa, da Santander Consumer Bank S.p.a. nel corso di tutto il rapporto di finanziamento sub judice;
b) CONFRONTARE il tasso effettivo globale medio calcolato sub lettera a) che precede con le rilevazioni ufficiali dei tassi di interesse
3 effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura al fine di verificare il superamento o meno della soglia prevista dall'art. 2 della Legge n. 108/92 nel rapporto per cui vi è causa;
c) RICOSTRUIRE interamente il rapporto dare-avere inerente il finanziamento per cui è causa, a partire dall'anno della sua stipulazione, procedendo alternativamente:
1) al calcolo del saldo effettivo alla data di revoca senza applicazione alcuna del tasso d'interesse, della capitalizzazione trimestrale, di ogni altra spesa e commissione non specificamente pattuita per iscritto nell'ipotesi di TAEG superiore al tasso soglia previsto dalla legge antiusura ovvero nell'ipotesi di ritenuta invalidità del contratto sub judice;
2) al calcolo del saldo effettivo alla data di revoca secondo lo schema previsto sub art. 117
T.U.B., senza applicazione delle commissioni nonché di tutte le altre spese non specificamente pattuite per iscritto e tenendo presente le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la cedente ha acquisito o perduto la disponibilità dei correlativi importi, e ciò nel periodo che va dalla nascita del rapporto fino alla revoca” e chiede, quindi, l'ammissione delle rigettate istanze istruttorie e in via ancora più subordinata che la causa sia assegnata a sentenza con concessione dei termini di legge.
Il Procuratore di parte convenuta ha concluso: voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda ed istanza, per tutti i motivi esposti in narrativa che si intendono richiamati: Nel merito, in via principale rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie in quanto prive di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa confermando integralmente il decreto ingiuntivo n.
1839/2022 (R.G. 5261/2022) emesso dal Tribunale di Venezia;
sempre nel merito, dichiarare inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento nonché della documentazione depositata nel fascicolo monitorio, in quanto generico e strumentale, per tutte le ragioni esposte in atti;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi secondo la quale l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere ammissibile il detto disconoscimento, sin d'ora presenta istanza di CP_2 verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., chiedendo di essere autorizzata al deposito degli originali in cancelleria. Sempre nel merito, dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1839/2022 (R.G. 5261/2022) emesso dal Tribunale di Venezia, per tutte le ragioni esposte ed in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta, né di
4 pronta soluzione;
in ogni caso, condannare il Sig. al pagamento, in favore di PT [...]
delle spese e dei compensi del presente giudizio. Controparte_1
Motivi di fatto e di diritto quale cessionaria di Santander Consumer Bank s.p.a., ha chiesto e Controparte_1
ottenuto la emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del sig. per il Parte_1
pagamento delle somme di cui al contratto di credito al consumo n. 000013732282 erogate per l'acquisto di una autovettura usata (doc. 3 della fase monitoria).
Il sig. ha interposto opposizione a decreto ingiuntivo, disconoscendo, in primo luogo, PT la sottoscrizione del contratto e negando di avere mai acquistato la autovettura.
L'opponente ha, poi, eccepito la carenza di prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Il sig. ha, infine, eccepito la inidoneità della certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB ai PT fini della prova del credito, la presenza di clausole vessatorie nel contratto concluso con il consumatore e la usurarietà dei tassi pattuiti.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Il sig. ha eccepito la inesistenza della procura rilasciata alla opposta e allegata alla PT
comparsa di costituzione (Allegato A).
Con ordinanza del 28.4.2023, sul rilevo che la procura allegata non riguardava la presente causa e, quindi, non era presente in fascicolo alcuna procura alle liti, è stata affermata l'inammissibilità della posizione processuale della parte opposta ed è stata negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, tenuto in particolare conto del disconoscimento compiuto dal sig. rispetto alla sottoscrizione del contratto di credito PT
al consumo e della impossibilità di valorizzare il contenuto della comparsa di costituzione depositata da difensore non munito di procura.
Successivamente a detta ordinanza, parte opposta ha depositato una seconda comparsa di costituzione con allegata la procura relativa alla presente causa.
Nel corso del giudizio, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio grafologica, volta a stabilire la autenticità delle sottoscrizioni del sig. apposte sul contratto di credito al PT
consumo.
Ritiene questo giudice che la opposizione non sia meritevole di accoglimento.
5 Va, innanzitutto, fatto presente che la costituzione dell'opposta avvenuta a mezzo di deposito di una nuova comparsa di costituzione non ha comportato alcuna sanatoria ex tunc.
Tuttavia, un tanto non appare rilevante nel caso in esame: parte convenuta non ha inteso formulare, nella seconda costituzione, eccezioni di parte ovvero domande riconvenzionali, di tal ché non possono dirsi maturate decadenze o preclusioni.
Al contempo, è in ogni momento consentita la costituzione in giudizio per svolgere, come nella fattispecie concreta, mere difese.
Ogni censura relativa alla procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto contenuta in comparsa conclusionale, è tardiva e, come tale, inammissibile.
In ogni caso, anche qualora il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in assenza di una valida procura, nel presente giudizio di opposizione - che è a tutti gli effetti un giudizio a cognizione piena - dovrebbe comunque statuirsi nel merito sulla pretesa creditoria dell'ingiungente, previa revoca del decreto ingiuntivo.
Venendo, quindi, all'esame nel merito della opposizione formulata dal sig. , va, PT
innanzitutto, rilevato come abbia fornito prova della intervenuta Controparte_1 cessione del credito in suo favore, avendo depositato l'accordo di cessione concluso con
Santander Consumer Bank s.p.a. (doc. 5 della fase monitoria).
Parte opponente non ha, poi, indicato le ragioni concrete che dovrebbero portare a ritenere che il credito oggetto di causa non abbia formato oggetto della cessione in blocco.
Al contrario, la circostanza che l'opposta abbia la disponibilità del titolo (contratto di credito al consumo) e degli estratti conto costituisce un elemento presuntivo sufficiente per ritenere che sia la cessionaria del credito nei confronti del sig. . Controparte_1 PT
Infatti, il possesso di detta documentazione non può essere spiegato se non ritenendo che vi sia stata una successione nel lato attivo del rapporto da Santander Consumer Bank s.p.a. alla odierna opposta.
Quanto, poi, al fatto che gli estratti conto dimessi non siano conformi alla previsione di cui all'art. 50 TUB, trattasi di circostanza irrilevante, in quanto il titolo, posto a fondamento della pretesa monitoria, è il contratto di credito al consumo (e non un rapporto di conto corrente), il quale è stato dimesso e contiene tutte le condizioni applicate al rapporto con il consumatore.
Con riferimento al contratto di credito al consumo, va detto che parte opposta ha depositato un documento composto da pagine in originale e da pagine in fotocopia, con la conseguenza
6 che l'indagine peritale sulla autenticità delle firme è stata, in parte, eseguita su pagine in fotocopia e non in originale.
Tuttavia, anche prescindendo da ogni considerazione circa la necessità che la verificazione sia eseguita sull'originale (e non su una fotocopia), va rilevato come, nel caso in esame, il contratto di credito al consumo sia stato prodotto in originale e rechi la sottoscrizione,
sempre in originale, del sig. . PT
Il documento 3 della fase monitoria si compone, nelle pagine 1-7, delle informazioni di base europee richieste per il credito al consumo e, nelle pagine 8-10, dalle condizioni generali di contratto.
Nella pagina 10 è apposta in originale una firma che il C.T.U. nominato ha ricondotto senza tema di smentita alla mano del sig. (cfr. elaborato peritale in atti, da intendersi qui PT integralmente richiamato).
Deve, quindi, concludersi che il contratto di credito al consumo, prodotto sino alla pagina 10 in originale, sia stato sottoscritto dall'opponente con una firma pure in originale.
La pagina 11 reca quattro firme in fotocopia del sig. , che però si riferiscono al PT consenso per il trattamento dei dati personali, a talune dichiarazioni rese dall'opponente e alla specifica approvazione di talune clausole (nello specifico, clausole 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13,
14).
Ora, anche a voler non considerare che il C.T.U. ha ritenuto autografe anche le quattro firme della pagina 11, comunque si dovrebbe concludere che non vi sia stato consenso per il trattamento dei dati personali, che le dichiarazioni rilasciate non siano riconducibili all'opponente e che non vi sia stata specifica approvazione di talune clausole.
All'evidenza, un tanto non ha alcuna incidenza sulla valida conclusione del contratto di finanziamento.
Peraltro, alla pagina 12 vi è la sottoscrizione in originale del sig. per il consenso al PT
trattamento dei dati personali con finalità di promozione commerciale, la quale è stata riconosciuta autografa dal C.T.U..
Per il resto, il documento 3 della fase monitoria si compone, dopo la pagina 12, di un contratto di adesione alla polizza assicurativa recante tre firme in originale ricondotte dal
C.T.U. alla mano del sig. e di un questionario in fotocopia su cui vi è, sempre in PT
7 fotocopia, la firma del sig. (si rimanda, sul punto, alla consulenza tecnica d'ufficio in PT
atti).
Una volta affermata la valida sottoscrizione del contratto di credito al consumo da parte dell'opponente, si tratta di stabilire se talune clausole di detto contratto siano vessatorie e, quindi, nulle rispetto al consumatore.
A tal proposito, il sig. ha segnalato quali vessatorie le seguenti clausole: “rimborso PT
anticipato da parte del cliente (…) ritardo pagamento. Interessi di mora (…) decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto (…) inadempimento del fornitore
(…) imputazione dei pagamenti (…) oneri e spese (…) determinazioni e modifica delle condizioni”.
L'opponente ha argomentato che 'il contenuto di tali articoli, è in contrasto con: 1) l'art. 33, II comma, lett. f) codice del consumo il quale presume vessatorie, quindi nulle fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto o per effetto quello di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo;
2) l'art. 33, II comma, lett. l) che prevede l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
3) l'art. 36, II comma, lett. c) codice del consumo il quale ritiene sempre nulle le clausole che, seppur oggetto di trattativa o sottoscrizione, comportino l'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto'.
Ritiene questo giudice che il motivo di opposizione non sia fondato.
Va, innanzitutto, detto che le clausole 'rimborso anticipato da parte del cliente',
'inadempimento del fornitore' e 'determinazioni e modifica delle condizioni', anche qualora vessatorie, non sono rilevanti nel caso in esame: non si verte in un caso in cui il sig. ha rimborsato anticipatamente la somma finanziata e non sono stati allegati PT
un inadempimento del fornitore o modifiche delle condizioni nel corso del rapporto (se non, in modo affatto generico, una variazione dei tassi di interesse).
Con riferimento alle altre clausole, non è dato di comprendere la ragione per la quale dovrebbero trovare applicazione l'art. 33 co. 2 lett. l) e l'art. 36 co. 2 lett. c) del Codice
8 del consumo: il sig. ha sottoscritto il contratto e le condizioni generali allegate, di PT
tal ché non è consentito affermare che egli non conosceva le clausole, dallo stesso indicate come vessatorie, prima della sottoscrizione del contratto o che la sua adesione si sia estesa ad altre clausole.
Né parte opponente allega circostanze che possano far ritenere applicabili le norme citate.
Con riferimento, poi, alle restanti clausole (ritardo pagamento. Interessi di mora, decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, imputazione dei pagamenti e oneri e spese), non si ravvisa la violazione dell'art. 33 co. 2 lett. f).
Infatti, non si tratta di clausole particolarmente onerose o che abbiano determinato un significativo squilibrio tra le parti: la decadenza e la risoluzione sono previste dopo il mancato pagamento di due rate (o in casi non verificatisi nel caso in esame e, quindi, irrilevanti); gli interessi di mora non sono superiori alla soglia usura (cfr. i decreti ministeriali dimessi dallo stesso opponente;
peraltro il sig. non ha più insistito per PT
la usurarietà dei tassi applicati, genericamente allegata in atti di citazione, nei successivi scritti difensivi); la imputazione dei pagamenti è prevista, in deroga al codice civile, prima alle rate scadute, quindi agli interessi e infine alle spese, di tal ché non è dato di ravvisare un pregiudizio significativo per il consumatore;
la clausola su oneri e spese ha un contenuto standard e, comunque, non appaiono addebitate spese eccessive.
Non è, poi, dato di comprendere a quale penale faccia riferimento l'opponente: a quanto consta, nessuna delle clausole rilevanti ai fini della determinazione del credito della opposta contempla la applicazione di penali e anche dall'estratto conto allegato nella fase monitoria non risulta l'applicazione di penali.
Le spese di lite e della consulenza tecnica d'ufficio seguono la soccombenza.
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 9768/2022 R.G. promossa da PT
nei confronti di ogni diversa domanda ed
[...] Controparte_1
eccezione rigettata,
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
9 - condanna alla rifusione nei confronti di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.077,00, di cui nulla per spese,
[...]
oltre spese generali e accessori come per legge;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di PT
.
[...]
Venezia, 25.3.2025 il Giudice
dott. Silvia Bianchi
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