Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2025, n. 560
CASS
Sentenza 9 gennaio 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 9 gennaio 2025, con il numero di registro generale 31871/2021. Le parti in causa erano il Ministero della Giustizia e la Corte d'Appello di Milano, da un lato, e un soggetto opposto, dall'altro. Quest'ultimo aveva presentato opposizione contro una cartella di pagamento per spese processuali, contestando il difetto di motivazione e l'assenza di prova della debenza dell'importo. Il Tribunale di Frosinone aveva accolto l'opposizione, ritenendo insufficienti le motivazioni fornite nella cartella.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale, sottolineando che la cartella di pagamento deve contenere elementi sufficienti per consentire al destinatario di verificare la legittimità della pretesa creditoria. Ha ribadito che il richiamo a sentenze precedenti non è sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione, che deve essere esaustivo sin dall'emissione dell'atto. La Corte ha quindi respinto il ricorso del Ministero, condannandolo alle spese legali, evidenziando l'importanza della motivazione negli atti di riscossione e il diritto di difesa del contribuente.

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Massime5

L'Ufficio Recupero Crediti della Corte d'appello, pur se incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione ex art. 208 T.U. Spese di Giustizia, costituisce una mera articolazione periferica del Ministero della giustizia e, non essendo dotato di una propria soggettività giuridica distinta da quella dell'Amministrazione centrale, è privo della capacità di stare in giudizio per le controversie derivanti dalla suddetta gestione.

L'obbligo di motivazione della cartella di pagamento non è soddisfatto dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia di un'esecuzione forzata.

Ai fini del recupero delle spese di giustizia penali, la cartella di pagamento deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione - che sussiste sin dal momento dell'emissione dell'atto, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio - non è assolto mediante il richiamo "per relationem" della sentenza penale che ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali o tramite il rinvio ad atti (i cosiddetti "fogli notizie" redatti dalla Procura ed attestanti le spese sostenute nel processo penale) che, benché richiamati nella cartella, non sono stati precedentemente comunicati.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la rimessione alla pubblica udienza - fissata in esito all'adunanza camerale conseguente ad istanza del ricorrente e in considerazione della riscontrata necessità di esaminare una questione di rilievo nomofilattico - esclude la conformità della decisione definitiva all'iniziale proposta e, perciò, non può farsi applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Nella riscossione coattiva delle spese di giustizia penale, la legittimazione passiva rispetto all'opposizione esecutiva del debitore spetta sia all'agente della riscossione, sia al Ministero della giustizia, perché il primo acquista la legittimazione all'esercizio delle azioni nascenti dalla pretesa creditoria e il secondo mantiene la titolarità del credito, con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile l'impugnazione proposta dal Ministero avverso la decisione sfavorevole, atteso che il giudicato formatosi fra il debitore e l'agente fa stato, indipendentemente dalla denuntiatio litis, anche nei confronti dell'ente creditore.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2025, n. 560
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 560
Data del deposito : 9 gennaio 2025

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