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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3201/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Bruno Guaraldi, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3201/2022 promossa con ricorso ex art.702 bis c.p.c. da:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'avv. Claudio Terzi C.F._2
ATTORI contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
C.F. ) Controparte_2 C.F._4
C.F. ) Controparte_3 C.F._5
CONVENUTI
Oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI
Per le parti ricorrenti, come nel ricorso introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua
Nel merito: accertare e dichiarare che la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Parte_2 possiedono, in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto, la porzione di fabbricato sito in
Pegognaga (MN), Strada Petrate n. 26 contraddistinta al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune Foglio 35, particella 373, categoria A/2, classe 2, 1,5 vani, rendita Euro
77,47 e, prima di loro detto bene è stato posseduto in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto dai loro danti causa, meglio decritti nella parte assertiva, a far tempo dal
30.10.1970 e, per l'effetto, dichiarare in favore dei ricorrenti l'acquisto della piena ed
pagina 1 di 4 esclusiva proprietà della predetta porzione di fabbricato per intervenuta usucapione, con ogni consequenziale statuizione in ordine alla trascrizione e alla voltura catastale.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in caso di infondata opposizione.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ed con ricorso ex art.702 bis c.p.c. hanno chiamato avanti al Pt_1 Parte_2
Tribunale di Mantova i soggetti ritenuti comproprietari di alcuni beni immobili siti nel
Comune di Pegognaga, strada Petrate n.26 e così catastalmente censiti:
- catasto dei fabbricati del Comune di Pegognaga Foglio 35, particella 373, categoria A/2, classe 2, 1,5 vani, rendita Euro 77,47.
Veniva autorizzata dal Tribunale la notifica ai convenuti per pubblici proclami e ritenuta, con scelta condivisa anche in questa sede, dal primo assegnatario del fascicolo, la validità processuale di essa, a fronte della impossibilità di rinvenire con correttezza le generalità degli eredi di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
I ricorrenti, nel proprio atto introduttivo, hanno prospettato di essere titolari del diritto di proprietà, in ragione di metà ciascuno, dei fabbricati e terreni ubicati nel Comune di
Pegognaga, Strada Petrate n. 26, censiti al catasto dei terreni e fabbricati al foglio 35 part. 378.
E, altresì, di essere titolari, per via successoria, del diritto di enfiteusi in relazione ad una porzione del fabbricato sito nel medesimo complesso immobiliare, ad uso abitativo della dimensione rispettivamente di 16 mq e di 24 mq senza e con le aree scoperte, e censita al catasto dei fabbricati, foglio 35, particella 373, categoria A/2, classe 2, vani 1,5, rendita
Euro 77,47.
Hanno affermato di avere iniziato a possedere anche i beni immobili oggetto della presente causa, uti dominus, quanto meno a fare data dal 1971, per il tramite dei propri aventi causa, e i quali, in quell'anno avevano presentato un Per_1 Persona_2 progetto di ricostruzione della casa di abitazione di proprietà, comprendente anche i beni di cui all'enfiteusi, progetto poi realizzato al quale è seguito il rilascio di certificato di abitabilità nel 1973.
Anche da allora, prosegue la prospettazione dell'atto introduttivo, i danti causa dei ricorrenti, oltre a comportarsi da proprietari dell'intero complesso, ne hanno sostenuto personalmente tutti i costi di gestione e manutenzione.
pagina 2 di 4 Chiedendo, conseguentemente, al Tribunale l'accertamento dell'avvenuta usucapione dei beni immobili dei quali ancora non risultavano proprietari.
All'udienza del 20 marzo 2024 era sentito il testimone , il quale Testimone_1 rispondeva affermativamente sui capitoli di prova nn.1 e 2 richiesti in ricorso ed ammessi dal Tribunale, aventi il seguente tenore testuale:
1) Vero che, a far tempo dal 30.10.1970 i Sigg. e hanno da Persona_2 Parte_3 sempre abitato con le rispettive famiglie l'immobile sito in Pegognaga (MN), Strada Petrate
n. 26 e, in particolare, la porzione di immobile gravata dal diritto di enfiteusi oggetto del presente procedimento (doc. 001 visura);
2) Vero che i Sigg. e hanno eseguito, nel corso degli anni, Parte_3 Persona_2 lavori di ristrutturazione, manutenzione ordinaria dell'unità immobiliare in questione ed hanno provveduto al pagamento delle imposte relative.
Il teste confermava che e , danti causa dei ricorrenti, Persona_2 Parte_3 avevano sempre abitato e posseduto l'immobile sito in Pegognaga, Strada Petrate n. 26, compresa la porzione gravata dal diritto di enfiteusi, ed inoltre, eseguito negli anni i lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria dell'immobile, nonché provveduto al pagamento delle imposte relative.
Non essendo necessaria altra istruttoria, la causa era trattenuta in decisione, con la concessione di un termine per memoria riepilogativa, successivamente depositata dalla difesa dei ricorrenti.
Ciò premesso, la domanda dei ricorrenti può essere accolta integralmente avendo i documenti e le prove orali esperite, confermato la veridicità della prospettazione fattuale offerta dall'atto introduttivo.
Al proposito, può condividersi l'assunto attoreo della medio tempore intervenuta interversione, punto oggettivamente più rilevante, essendo i danti causa dei ricorrenti, sul fondo oggetto della causa, in precedenza titolari di un diritto reale minore.
In particolare, i documenti dal n.6 al n.11 di cui al ricorso, dimostrano che e Per_1 nel 1971 hanno richiesto di svolgere opere edilizie riguardanti anche la Persona_2 porzione di fondo di cui al diritto di enfiteusi, ottenendo, in fine, nell'anno 1973, dopo averle realizzate, l'abitabilità da parte del Comune.
Tale articolato evento, avendo evidente portata pubblica ed esterna, appare essere idoneo ad integrare interversione.
La Corte di Cassazione, in particolare, nella ordinanza n. 23458 del 26/08/2021, così insegna:
pagina 3 di 4 “La interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali, qualora esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto il potere sulla cosa esclusivamente "nomine proprio", vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa, come nel caso in cui sul fondo sia stata realizzata una costruzione.”
Da tali vicende, in uno con il pacifico passaggio del tempo necessario, consegue, ai sensi dell'art.1158 del codice civile, l'avvenuta usucapione dei beni oggetto della domanda, dei quali i ricorrenti sono divenuti proprietari esclusivi, nella misura di metà ciascuno, come nella presente decisione si accerta.
Le spese possono essere integralmente compensate, come anche richiesto dai ricorrenti nel proprio atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, accerta e dichiara l'acquisto, in misura di metà ciascuno, in capo a ed a Parte_1
per usucapione ventennale del diritto di proprietà esclusivo sui beni Parte_2 immobili siti nel Comune di Pegognaga, Strada Petrate n.26 catastalmente censiti al
Foglio 35, particella 373, categoria A/2, classe 2, 1,5 vani, rendita Euro 77,47.
Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra tutte le parti.
Mantova, 28 gennaio 2025
Il giudice
Bruno Guaraldi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Bruno Guaraldi, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3201/2022 promossa con ricorso ex art.702 bis c.p.c. da:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'avv. Claudio Terzi C.F._2
ATTORI contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
C.F. ) Controparte_2 C.F._4
C.F. ) Controparte_3 C.F._5
CONVENUTI
Oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI
Per le parti ricorrenti, come nel ricorso introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua
Nel merito: accertare e dichiarare che la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Parte_2 possiedono, in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto, la porzione di fabbricato sito in
Pegognaga (MN), Strada Petrate n. 26 contraddistinta al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune Foglio 35, particella 373, categoria A/2, classe 2, 1,5 vani, rendita Euro
77,47 e, prima di loro detto bene è stato posseduto in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto dai loro danti causa, meglio decritti nella parte assertiva, a far tempo dal
30.10.1970 e, per l'effetto, dichiarare in favore dei ricorrenti l'acquisto della piena ed
pagina 1 di 4 esclusiva proprietà della predetta porzione di fabbricato per intervenuta usucapione, con ogni consequenziale statuizione in ordine alla trascrizione e alla voltura catastale.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in caso di infondata opposizione.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ed con ricorso ex art.702 bis c.p.c. hanno chiamato avanti al Pt_1 Parte_2
Tribunale di Mantova i soggetti ritenuti comproprietari di alcuni beni immobili siti nel
Comune di Pegognaga, strada Petrate n.26 e così catastalmente censiti:
- catasto dei fabbricati del Comune di Pegognaga Foglio 35, particella 373, categoria A/2, classe 2, 1,5 vani, rendita Euro 77,47.
Veniva autorizzata dal Tribunale la notifica ai convenuti per pubblici proclami e ritenuta, con scelta condivisa anche in questa sede, dal primo assegnatario del fascicolo, la validità processuale di essa, a fronte della impossibilità di rinvenire con correttezza le generalità degli eredi di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
I ricorrenti, nel proprio atto introduttivo, hanno prospettato di essere titolari del diritto di proprietà, in ragione di metà ciascuno, dei fabbricati e terreni ubicati nel Comune di
Pegognaga, Strada Petrate n. 26, censiti al catasto dei terreni e fabbricati al foglio 35 part. 378.
E, altresì, di essere titolari, per via successoria, del diritto di enfiteusi in relazione ad una porzione del fabbricato sito nel medesimo complesso immobiliare, ad uso abitativo della dimensione rispettivamente di 16 mq e di 24 mq senza e con le aree scoperte, e censita al catasto dei fabbricati, foglio 35, particella 373, categoria A/2, classe 2, vani 1,5, rendita
Euro 77,47.
Hanno affermato di avere iniziato a possedere anche i beni immobili oggetto della presente causa, uti dominus, quanto meno a fare data dal 1971, per il tramite dei propri aventi causa, e i quali, in quell'anno avevano presentato un Per_1 Persona_2 progetto di ricostruzione della casa di abitazione di proprietà, comprendente anche i beni di cui all'enfiteusi, progetto poi realizzato al quale è seguito il rilascio di certificato di abitabilità nel 1973.
Anche da allora, prosegue la prospettazione dell'atto introduttivo, i danti causa dei ricorrenti, oltre a comportarsi da proprietari dell'intero complesso, ne hanno sostenuto personalmente tutti i costi di gestione e manutenzione.
pagina 2 di 4 Chiedendo, conseguentemente, al Tribunale l'accertamento dell'avvenuta usucapione dei beni immobili dei quali ancora non risultavano proprietari.
All'udienza del 20 marzo 2024 era sentito il testimone , il quale Testimone_1 rispondeva affermativamente sui capitoli di prova nn.1 e 2 richiesti in ricorso ed ammessi dal Tribunale, aventi il seguente tenore testuale:
1) Vero che, a far tempo dal 30.10.1970 i Sigg. e hanno da Persona_2 Parte_3 sempre abitato con le rispettive famiglie l'immobile sito in Pegognaga (MN), Strada Petrate
n. 26 e, in particolare, la porzione di immobile gravata dal diritto di enfiteusi oggetto del presente procedimento (doc. 001 visura);
2) Vero che i Sigg. e hanno eseguito, nel corso degli anni, Parte_3 Persona_2 lavori di ristrutturazione, manutenzione ordinaria dell'unità immobiliare in questione ed hanno provveduto al pagamento delle imposte relative.
Il teste confermava che e , danti causa dei ricorrenti, Persona_2 Parte_3 avevano sempre abitato e posseduto l'immobile sito in Pegognaga, Strada Petrate n. 26, compresa la porzione gravata dal diritto di enfiteusi, ed inoltre, eseguito negli anni i lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria dell'immobile, nonché provveduto al pagamento delle imposte relative.
Non essendo necessaria altra istruttoria, la causa era trattenuta in decisione, con la concessione di un termine per memoria riepilogativa, successivamente depositata dalla difesa dei ricorrenti.
Ciò premesso, la domanda dei ricorrenti può essere accolta integralmente avendo i documenti e le prove orali esperite, confermato la veridicità della prospettazione fattuale offerta dall'atto introduttivo.
Al proposito, può condividersi l'assunto attoreo della medio tempore intervenuta interversione, punto oggettivamente più rilevante, essendo i danti causa dei ricorrenti, sul fondo oggetto della causa, in precedenza titolari di un diritto reale minore.
In particolare, i documenti dal n.6 al n.11 di cui al ricorso, dimostrano che e Per_1 nel 1971 hanno richiesto di svolgere opere edilizie riguardanti anche la Persona_2 porzione di fondo di cui al diritto di enfiteusi, ottenendo, in fine, nell'anno 1973, dopo averle realizzate, l'abitabilità da parte del Comune.
Tale articolato evento, avendo evidente portata pubblica ed esterna, appare essere idoneo ad integrare interversione.
La Corte di Cassazione, in particolare, nella ordinanza n. 23458 del 26/08/2021, così insegna:
pagina 3 di 4 “La interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali, qualora esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto il potere sulla cosa esclusivamente "nomine proprio", vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa, come nel caso in cui sul fondo sia stata realizzata una costruzione.”
Da tali vicende, in uno con il pacifico passaggio del tempo necessario, consegue, ai sensi dell'art.1158 del codice civile, l'avvenuta usucapione dei beni oggetto della domanda, dei quali i ricorrenti sono divenuti proprietari esclusivi, nella misura di metà ciascuno, come nella presente decisione si accerta.
Le spese possono essere integralmente compensate, come anche richiesto dai ricorrenti nel proprio atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, accerta e dichiara l'acquisto, in misura di metà ciascuno, in capo a ed a Parte_1
per usucapione ventennale del diritto di proprietà esclusivo sui beni Parte_2 immobili siti nel Comune di Pegognaga, Strada Petrate n.26 catastalmente censiti al
Foglio 35, particella 373, categoria A/2, classe 2, 1,5 vani, rendita Euro 77,47.
Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra tutte le parti.
Mantova, 28 gennaio 2025
Il giudice
Bruno Guaraldi
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