Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02177/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01252/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Onofrio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Garzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS-, dell'Ufficio tecnico del Comune di Sant'Onofrio avente ad oggetto IA in Sanatoria Prot. -OMISSIS- per l'installazione cartelloni pubblicitari installati lungo la -OMISSIS-, intestata a "-OMISSIS- -OMISSIS-"- -OMISSIS-
- nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, compresa la conseguente nota prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto diffida a rimuovere 24 impianti di cartellonistica pubblicitaria installato lungo la ex S.S. -OMISSIS- attuale -OMISSIS- intestato a -OMISSIS- -OMISSIS- a seguito scadenza triennale del provvedimento autorizzativo IA in Sanatoria Prot. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sant'Onofrio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. GI TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente ricorso vengono impugnati gli atti in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
In particolare la questione concerne la legittimità o meno della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Onofrio ha comunicato alla ricorrente che l’autorizzazione concessa con SCIA in sanatoria Prot. -OMISSIS- sarebbe definitivamente scaduta per effetto dell’inutile decorso del termine di validità triennale di cui all’art. 53, comma 6, del D.P.R. 495/1992, in data -OMISSIS-; nonché la nota prot. n. -OMISSIS-, con cui il Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente, constatata la mancata rinnovazione dell’autorizzazione concessa con IA in sanatoria Prot. n. -OMISSIS-, entro il termine di validità triennale di cui all’art. 53, comma 6, del D.P.R. 495/1992, ha diffidato la -OMISSIS-. alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, in applicazione dell’art. 23, comma 4, del D.lgs. n. 285/1992, e dell’art. 53, comma 6, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il D.P.R. 495/1992.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio opponendo e contestando le postulazioni ricorsuali e domandando il respingimento del ricorso. Viene formulata altresì questione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile, per difetto di giurisdizione, come correttamente eccepito dall’Amministrazione.
Con nota prot. n. -OMISSIS-, l’Ufficio tecnico del Comune di Sant’Onofrio comunicava alla società ricorrente, in qualità di titolare di n° 24 impianti di cartellonistica pubblicitaria all'interno del territorio del Comunale di Sant'Onofrio (in forza della SCIA in sanatoria, Prot. -OMISSIS-), che, per come sancito dall'art. 23 del Codice della Strada e dal comma 6 dell'art. 53 del Regolamento di attuazione dello stesso Codice, la citata autorizzazione trovava scadenza del termine perentorio triennale in data 30/05/2021 e la invitava a dar seguito alle rimozioni degli impianti, diffida che reiterava con nota prot. n. -OMISSIS-.
Gli ordini di rimozione venivano impugnati innanzi al Giudice di Pace di -OMISSIS-, seguendo un orientamento consolidato nella giurisprudenza anche di questo Tribunale amministrativo.
Invece, col ricorso introduttivo del presente giudizio si impugnava la nota prot. n. -OMISSIS- con riguardo alla pretesa scadenza del titolo autorizzativo in virtù del mancato rinnovo triennale.
In particolare, la ricorrente rilevava che, per gli stessi impianti pubblicitari, in data -OMISSIS-, era stata stipulata, con l’amministrazione comunale di Sant’Onofrio, una convenzione di durata novennale, che seguiva all’aggiudicazione di una gara ad evidenza pubblica con oggetto l'affidamento in concessione in esclusiva del servizio di installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari su aree pubbliche e private per affissioni dirette commerciali per la durata di anni 9 (quindi sino al mese di dicembre dell'anno 2027).
Sarebbe pertanto palese, secondo la ricorrente (pag. 3 della memoria del 13 ottobre 2025), che, nel caso in esame, la durata della concessione assorbe quella dell’autorizzazione ai sensi del codice della strada, e quest’ultima autorizzazione non può che scadere allo spirare del termine della convenzione e non durante la sua validità temporale, non essendo frattanto mutata alcuna disposizione di legge.
Ritiene il Collegio che dagli elementi che precedono risulti che la questione oggetto di causa afferisca all’esecuzione di un contratto pubblico.
Nello specifico, premesso che sussistono precedenti di questo Tribunale, sentenza n. -OMISSIS-, tra le stesse parti, quanto alla giurisdizione del giudice ordinario relativamente all’ordine di rimozione, deve altresì rilevarsi che anche il preteso accertamento della sussistenza di un rapporto contrattuale novennale, da cui la ricorrente vorrebbe far derivare un elemento ostativo alla predetta rimozione, non ha motivo di essere oggetto della giurisdizione del giudice amministrativo.
Difatti, non si è in presenza di una concessione di servizi pubblici, considerando che non sussiste un rapporto con l’utenza, da cui possa ricavarsi in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, parte della remunerazione per il privato, elemento essenziale di tale figura, né si è in presenza di una concessione di beni pubblici, considerando che non vengono citati nella convenzione aree o impianti di proprietà comunali.
In questo senso la convenzione oggetto di causa, su cui la ricorrente si basa per sostenere il suo titolo alla prosecuzione dell’attività pubblicitaria, va qualificata come rapporto contrattuale, che, in quanto paritario, dà luogo a posizioni soggettive di diritto e non di interesse legittimo.
In definitiva, quindi, ad avviso del Collegio, sussiste inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, salva l’eventuale riproposizione dell’azione innanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a..
Le spese di lite possono essere compensate attesa la soluzione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario, presso il quale potrà essere riassunto alla stregua di quanto precisato in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV EA, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
GI TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI TI | IV EA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.