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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/11/2025, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione civile, Dott. Luigi Ambrosino, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2378/2020 R.G., vertente TRA
elettivamente domiciliata in Pompei alla Via Parte_1
Lepanto n. 247 presso lo studio dell'avvocato Rosario Grieco che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
-attrice- E
, in persona del legale Controparte_1 iato presso il domicilio digitale, e rappresentato e difeso dagli Avvocati Municipali Antonella Verde e Giuseppina Moccia in virtù di Determina prodotta in atti -convenuto- E
in persona del presidente del Consiglio di CP_2 amministrazione dott. elettivamente Controparte_3 domiciliata in ia Salvatore di Controparte_1
Giacomo n.6 presso lo studio dell'Avv. Mariano Gaeta in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta e rilasciata dall'avv. Mario Percuoco quale procuratore speciale e rappresentante della dinanzi alla Autorità Giudiziaria CP_2 ordinaria -convenuta- Oggetto: azione di risarcimento danni ex art. 2051 c.c. CONCLUSIONI: come da atti di causa. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 14-05-2020, Parte_1
– rappresentata e difesa dall'avvocato Grieco Carmine,
[...] tituito dall'Avvocato Rosario Grieco - conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e il CP_2 [...]
per sentirne dichiarare la Controparte_1 responsabilità esclusiva o solidale in ordine alla causazione dell'evento dannoso e ottenere la condanna al risarcimento dei danni riportati all'immobile di sua proprietà, posto in Via paride del Pozzo n.25 in a seguito delle Controparte_1 infiltrazioni che si erano manifestate a partire dal mese di maggio 2015. A tal fine premetteva: le infiltrazioni nel suddetto “garage-box” erano derivate dal pozzetto fecale/pluviale condominiale con
1 allaccio alla rete fognaria Comunale di . Controparte_1
A causa di tale situazione subiva dan i danni erano quantificabili in euro 15.000,00. si opponeva alla domanda, eccepiva la nullità CP_2 itazione e contestava l'infondatezza della domanda ritenendo escluse dalla propria gestione e competenza le acque pluviali e meteoriche (c.d. acque bianche) non facenti parte del Sistema Idrico Integrato di cui era gestore. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda o, in caso di accoglimento, la dichiarazione della responsabilità esclusiva del
[...]
per la causazione dei dan Controparte_1 dall'attore. Il si opponeva alla Controparte_1 domanda, eccependo la nullità della citazione, il difetto di legittimazione passiva e contestando la fondatezza della domanda. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda, o, in subordine, il riconoscimento della sussistenza di un fattore causativo eccezionale ed imprevedibile, o, in via ulteriormente gradata, il riconoscimento del concorso di parte attrice alla causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. Orbene, va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. formulata dai convenuti. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione. Quanto invece all'eccezione, sollevata dal
[...]
, di difetto di legittimazione passiva, si Controparte_1
2 osserva che tale eccezione deve essere esaminata valutando la prospettazione della domanda riguardando invece l'individuazione del soggetto effettivamente responsabile il merito della vicenda. In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.. Per le ragioni appena illustrate l'eccezione va respinta. La ha contestato la propria responsabilità, CP_2 evid gestiva solo ed esclusivamente il Servizio Idrico Integrato connesso alla attività domestica e dunque le cc. dd. acque nere mentre le cc. dd. acque bianche rientravano nella gestione diretta dei comuni. Il ha contestato la propria Controparte_1 responsabilità deducendo che era la il soggetto CP_2
3 obbligato alla manutenzione degli impianti e delle opere oggetto del servizio idrico integrato. Al riguardo, giova osservare che “Gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito;
il concorrente apporto casuale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito” (cfr. Cassazione 19 marzo 2009 n. 6665). In particolare, nell'eventualità in cui non vi sia stato il totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera, per l'ente proprietario non viene meno il dovere di custodia e, dunque, la correlativa responsabilità ex art. 2051 c.c., dovendo all'uopo continuare ad esercitare sull'opera opportuna vigilanza e necessari controlli. Nella specie, anteriormente al manifestarsi delle infiltrazioni (maggio 2015), l'intera rete idrica comunale è stata affidata in concessione alla - precisamente in data 1-7-2005, CP_2 come si evince d ella Conferenza di Servizi del 8-7- 2005, depositata dal convenuto in data 18-5-2021, sub 2 -, a cui dunque è stata attribuita la gestione delle opere, degli impianti, delle canalizzazioni ovvero segmenti e/o tratti delle stesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento del menzionato affidamento, cessando contestualmente la gestione comunale (intesa quale organizzazione, programmazione e controllo) del servizio idrico (captazione, adduzione e distribuzione di acqua), fognario e depurativo. In attuazione della legge n. 36/1994, nota come “Legge Galli”, che ha avviato in Italia il processo di riforma del servizio idrico secondo un modello di gestione di tipo imprenditoriale, la ha emanato la legge n. 14/1997, con la quale Controparte_4 ha delimitato, fra gli altri, anche l' Controparte_5
” (indi
[...] Controparte_6 CP_7 comprendente 76 Comuni fra le province di Napoli e Salerno sulla base dei quali riorganizzare la gestione del Servizio Idrico Integrato. I predetti 76 Comuni, unitamente alle Amministrazioni provinciali di Napoli e di Salerno, hanno poi costituito un consorzio obbligatorio di funzioni denominato “
[...]
”, così come previsto dall'art. 4 della Legge Controparte_8
n. 14/97, in cui è ricompreso il Controparte_4 [...]
, come si evince dall'elenco dei Comuni Controparte_1
indicati nella Controparte_9 premessa del relativo Regolamento del Servizio Idrico Integrato,
4 ove è sita la Via Paride del Pozzo n. 25, luogo nel quale è ubicata la fognatura dalla quale è derivata l'infiltrazione generatrice del danno lamentato da parte attrice. Tale ha, quindi, acquisito (sostituendosi) tutte le CP_10 comp delle Amministrazioni Comunali e Provinciali in materia di “Servizio Idrico Integrato” (S.I.I.), servizio che consiste nell'“insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue” (come stabilito dall'art. 12 della L.R. 14/97), individuandone in il soggetto gestore. CP_2
Orbene, la gestisc ente il Servizio Idrico CP_2
Integrato connesso alla attività domestica e dunque le sole acque nere, così come chiarito anche dall'art. 141 comma 2 d.lgs. 152/2006 che individua il Servizio Idrico Integrato nell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue” escludendo, pertanto, la gestione/competenza sulle acque pluviali e meteoriche (appunto le c.d. acque bianche), che, invece, sono nella diretta gestione dei comuni. A conferma di ciò l'art. 2 comma 4 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Parte II – Fognatura e depurazione – evidenziato dalla medesima convenuta - prevede che
“coerentemente con quanto indicato dal Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche, il servizio di smaltimento delle acque meteoriche tramite fognature dedicate, cosiddette bianche, la gestione delle opere sotterranee e/o di superficie, di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche alla rete fognaria mista, la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, non fanno parte del servizio idrico integrato”. Quindi, l'onere di eseguire la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle condotte idriche funzionali al deflusso delle acque bianche non ricade sulla CP_2
Secondo la prospettazione dell'attrice, i danni arrecati ai propri beni sono stati causati dalla risalita di liquami ed infiltrazioni nel sottosuolo dalle tubazioni relative alle cc.dd. acque bianche, e non quindi da opere o impianti funzionali a far defluire acque nere, con conseguente rigetto della carenza di effettiva titolarità giuridica dal lato passivo da parte del convenuto. CP_1
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi e nei termini di seguito evidenziati. Si ricorda in diritto che ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del “custode”, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi.
5 Ne consegue che il “custode” è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Sul punto l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. nn. 3651/2006; 15383 e 15384/2006; 20427/2008; 5910/2011) ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controllo le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ., nn. 1106/2011; 20943/2022). L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civile 11016/2011). Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19-2-2008 n. 4279; Cass. 19-5-2011 n. 1106; v. anche Cass. 11-3-2011 n. 5910). Tanto premesso in diritto, va rilevato in fatto che, come riconosciuto dal CTU, Arch. , l'evento lesivo è da Persona_1 imputarsi all'impianto fogn deflusso delle acque meteoriche (cc. dd. acque bianche). Orbene, deve ritenersi provato sia il fenomeno infiltrativo sia il nesso di causalità tra il
6 suddetto fenomeno e lo stato della fogna adiacente al locale box di proprietà di parte attrice. Il c.t.u., in particolare, nella relazione depositata il 30/03/2023, ha infatti accertato l'esistenza delle lamentate infiltrazioni nell'immobile dell'attrice, evidenziando che la causa era da rinvenire nella “esigua pendenza della fognatura posta in prossimità del locale garage”, ed ha, conseguentemente, riconosciuto l'indispensabilità di “un progetto di rettifica dell'attuale impianto fognario stabilendo delle adeguate pendenze per il deflusso delle acque meteoriche che si abbattono su tale tratto di strada comunale”. Ebbene alla luce degli svolti accertamenti peritali la responsabilità del fenomeno infiltrativo oggetto di causa va ascritta in modo esclusivo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al quale proprietario Controparte_11 della condotta fognaria a causa della quale si è prodotto il fenomeno infiltrativo. Non può essere riconosciuta la sussistenza del caso fortuito, ossia dell'evento eccezionale tale da escludere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, in quanto le infiltrazioni, come riscontrato dal CTU, sono dovute ad una
“esigua pendenza” dell'impianto fognario e quindi non ad un fattore imprevedibile e inevitabile tale da escludere la responsabilità del custode. Pertanto, la responsabilità dell'evento deve essere attribuita in via esclusiva al Deve Controparte_1 essere respinta, lta nei confronti della per le ragioni prima descritte. CP_2
In ordine al qu atur, il c.t.u. ha effettuato la stima del costo dei lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, redigendo apposito computo metrico estimativo per stabilire il valore economico delle opere di ripristino del locale box. In particolare, ha analiticamente descritto (pag. 8 dell'elaborato peritale), gli interventi necessari al ripristino dello stato dei luoghi antecedente al manifestarsi delle infiltrazioni. Ha quindi quantificato il costo approssimativo per la loro esecuzione in complessivi euro 9.168,17 oltre IVA e spese tecniche stimate in 1.000,00 euro. Pertanto, il deve essere Controparte_1 condannato , la Parte_1 somma di euro 9.168,17 euro, oltre IVA ed ulteriori 1.000,00 euro, oltre interessi legali dalla domanda e sino al saldo e rivalutazione monetaria. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ad eccezione di quelle relative alla in considerazione della competenza relativa allo CP_2 smaltimento delle acque.
P.Q.M.
7 Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e del CP_2
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 deduzione disattese, così provvede:
-accoglie la domanda e dichiara la esclusiva responsabilità da parte del relativo all'evento Controparte_1 per cui è
-condanna il in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., , Parte_1 della somma di euro 9.168,17, oltre Iva e di ulteriori € 1.000,00, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo e rivalutazione monetaria;
-rigetta la domanda proposta da , nei Parte_1 confronti della in persona del legale rappresentante CP_2
p.t.;
-condanna il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in euro 2.540,00, oltre Parte_1
€ 257,00 per spese vive, 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., e con attribuzione, se dovute;
-compensa tra le parti le competenze relative alla CP_2
-pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
Torre Annunziata, 28 novembre 2025.
Il giudice onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
8
elettivamente domiciliata in Pompei alla Via Parte_1
Lepanto n. 247 presso lo studio dell'avvocato Rosario Grieco che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
-attrice- E
, in persona del legale Controparte_1 iato presso il domicilio digitale, e rappresentato e difeso dagli Avvocati Municipali Antonella Verde e Giuseppina Moccia in virtù di Determina prodotta in atti -convenuto- E
in persona del presidente del Consiglio di CP_2 amministrazione dott. elettivamente Controparte_3 domiciliata in ia Salvatore di Controparte_1
Giacomo n.6 presso lo studio dell'Avv. Mariano Gaeta in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta e rilasciata dall'avv. Mario Percuoco quale procuratore speciale e rappresentante della dinanzi alla Autorità Giudiziaria CP_2 ordinaria -convenuta- Oggetto: azione di risarcimento danni ex art. 2051 c.c. CONCLUSIONI: come da atti di causa. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 14-05-2020, Parte_1
– rappresentata e difesa dall'avvocato Grieco Carmine,
[...] tituito dall'Avvocato Rosario Grieco - conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e il CP_2 [...]
per sentirne dichiarare la Controparte_1 responsabilità esclusiva o solidale in ordine alla causazione dell'evento dannoso e ottenere la condanna al risarcimento dei danni riportati all'immobile di sua proprietà, posto in Via paride del Pozzo n.25 in a seguito delle Controparte_1 infiltrazioni che si erano manifestate a partire dal mese di maggio 2015. A tal fine premetteva: le infiltrazioni nel suddetto “garage-box” erano derivate dal pozzetto fecale/pluviale condominiale con
1 allaccio alla rete fognaria Comunale di . Controparte_1
A causa di tale situazione subiva dan i danni erano quantificabili in euro 15.000,00. si opponeva alla domanda, eccepiva la nullità CP_2 itazione e contestava l'infondatezza della domanda ritenendo escluse dalla propria gestione e competenza le acque pluviali e meteoriche (c.d. acque bianche) non facenti parte del Sistema Idrico Integrato di cui era gestore. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda o, in caso di accoglimento, la dichiarazione della responsabilità esclusiva del
[...]
per la causazione dei dan Controparte_1 dall'attore. Il si opponeva alla Controparte_1 domanda, eccependo la nullità della citazione, il difetto di legittimazione passiva e contestando la fondatezza della domanda. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda, o, in subordine, il riconoscimento della sussistenza di un fattore causativo eccezionale ed imprevedibile, o, in via ulteriormente gradata, il riconoscimento del concorso di parte attrice alla causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. Orbene, va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. formulata dai convenuti. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione. Quanto invece all'eccezione, sollevata dal
[...]
, di difetto di legittimazione passiva, si Controparte_1
2 osserva che tale eccezione deve essere esaminata valutando la prospettazione della domanda riguardando invece l'individuazione del soggetto effettivamente responsabile il merito della vicenda. In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.. Per le ragioni appena illustrate l'eccezione va respinta. La ha contestato la propria responsabilità, CP_2 evid gestiva solo ed esclusivamente il Servizio Idrico Integrato connesso alla attività domestica e dunque le cc. dd. acque nere mentre le cc. dd. acque bianche rientravano nella gestione diretta dei comuni. Il ha contestato la propria Controparte_1 responsabilità deducendo che era la il soggetto CP_2
3 obbligato alla manutenzione degli impianti e delle opere oggetto del servizio idrico integrato. Al riguardo, giova osservare che “Gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito;
il concorrente apporto casuale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito” (cfr. Cassazione 19 marzo 2009 n. 6665). In particolare, nell'eventualità in cui non vi sia stato il totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera, per l'ente proprietario non viene meno il dovere di custodia e, dunque, la correlativa responsabilità ex art. 2051 c.c., dovendo all'uopo continuare ad esercitare sull'opera opportuna vigilanza e necessari controlli. Nella specie, anteriormente al manifestarsi delle infiltrazioni (maggio 2015), l'intera rete idrica comunale è stata affidata in concessione alla - precisamente in data 1-7-2005, CP_2 come si evince d ella Conferenza di Servizi del 8-7- 2005, depositata dal convenuto in data 18-5-2021, sub 2 -, a cui dunque è stata attribuita la gestione delle opere, degli impianti, delle canalizzazioni ovvero segmenti e/o tratti delle stesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento del menzionato affidamento, cessando contestualmente la gestione comunale (intesa quale organizzazione, programmazione e controllo) del servizio idrico (captazione, adduzione e distribuzione di acqua), fognario e depurativo. In attuazione della legge n. 36/1994, nota come “Legge Galli”, che ha avviato in Italia il processo di riforma del servizio idrico secondo un modello di gestione di tipo imprenditoriale, la ha emanato la legge n. 14/1997, con la quale Controparte_4 ha delimitato, fra gli altri, anche l' Controparte_5
” (indi
[...] Controparte_6 CP_7 comprendente 76 Comuni fra le province di Napoli e Salerno sulla base dei quali riorganizzare la gestione del Servizio Idrico Integrato. I predetti 76 Comuni, unitamente alle Amministrazioni provinciali di Napoli e di Salerno, hanno poi costituito un consorzio obbligatorio di funzioni denominato “
[...]
”, così come previsto dall'art. 4 della Legge Controparte_8
n. 14/97, in cui è ricompreso il Controparte_4 [...]
, come si evince dall'elenco dei Comuni Controparte_1
indicati nella Controparte_9 premessa del relativo Regolamento del Servizio Idrico Integrato,
4 ove è sita la Via Paride del Pozzo n. 25, luogo nel quale è ubicata la fognatura dalla quale è derivata l'infiltrazione generatrice del danno lamentato da parte attrice. Tale ha, quindi, acquisito (sostituendosi) tutte le CP_10 comp delle Amministrazioni Comunali e Provinciali in materia di “Servizio Idrico Integrato” (S.I.I.), servizio che consiste nell'“insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue” (come stabilito dall'art. 12 della L.R. 14/97), individuandone in il soggetto gestore. CP_2
Orbene, la gestisc ente il Servizio Idrico CP_2
Integrato connesso alla attività domestica e dunque le sole acque nere, così come chiarito anche dall'art. 141 comma 2 d.lgs. 152/2006 che individua il Servizio Idrico Integrato nell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue” escludendo, pertanto, la gestione/competenza sulle acque pluviali e meteoriche (appunto le c.d. acque bianche), che, invece, sono nella diretta gestione dei comuni. A conferma di ciò l'art. 2 comma 4 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Parte II – Fognatura e depurazione – evidenziato dalla medesima convenuta - prevede che
“coerentemente con quanto indicato dal Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche, il servizio di smaltimento delle acque meteoriche tramite fognature dedicate, cosiddette bianche, la gestione delle opere sotterranee e/o di superficie, di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche alla rete fognaria mista, la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, non fanno parte del servizio idrico integrato”. Quindi, l'onere di eseguire la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle condotte idriche funzionali al deflusso delle acque bianche non ricade sulla CP_2
Secondo la prospettazione dell'attrice, i danni arrecati ai propri beni sono stati causati dalla risalita di liquami ed infiltrazioni nel sottosuolo dalle tubazioni relative alle cc.dd. acque bianche, e non quindi da opere o impianti funzionali a far defluire acque nere, con conseguente rigetto della carenza di effettiva titolarità giuridica dal lato passivo da parte del convenuto. CP_1
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi e nei termini di seguito evidenziati. Si ricorda in diritto che ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del “custode”, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi.
5 Ne consegue che il “custode” è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Sul punto l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. nn. 3651/2006; 15383 e 15384/2006; 20427/2008; 5910/2011) ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controllo le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ., nn. 1106/2011; 20943/2022). L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civile 11016/2011). Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19-2-2008 n. 4279; Cass. 19-5-2011 n. 1106; v. anche Cass. 11-3-2011 n. 5910). Tanto premesso in diritto, va rilevato in fatto che, come riconosciuto dal CTU, Arch. , l'evento lesivo è da Persona_1 imputarsi all'impianto fogn deflusso delle acque meteoriche (cc. dd. acque bianche). Orbene, deve ritenersi provato sia il fenomeno infiltrativo sia il nesso di causalità tra il
6 suddetto fenomeno e lo stato della fogna adiacente al locale box di proprietà di parte attrice. Il c.t.u., in particolare, nella relazione depositata il 30/03/2023, ha infatti accertato l'esistenza delle lamentate infiltrazioni nell'immobile dell'attrice, evidenziando che la causa era da rinvenire nella “esigua pendenza della fognatura posta in prossimità del locale garage”, ed ha, conseguentemente, riconosciuto l'indispensabilità di “un progetto di rettifica dell'attuale impianto fognario stabilendo delle adeguate pendenze per il deflusso delle acque meteoriche che si abbattono su tale tratto di strada comunale”. Ebbene alla luce degli svolti accertamenti peritali la responsabilità del fenomeno infiltrativo oggetto di causa va ascritta in modo esclusivo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al quale proprietario Controparte_11 della condotta fognaria a causa della quale si è prodotto il fenomeno infiltrativo. Non può essere riconosciuta la sussistenza del caso fortuito, ossia dell'evento eccezionale tale da escludere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, in quanto le infiltrazioni, come riscontrato dal CTU, sono dovute ad una
“esigua pendenza” dell'impianto fognario e quindi non ad un fattore imprevedibile e inevitabile tale da escludere la responsabilità del custode. Pertanto, la responsabilità dell'evento deve essere attribuita in via esclusiva al Deve Controparte_1 essere respinta, lta nei confronti della per le ragioni prima descritte. CP_2
In ordine al qu atur, il c.t.u. ha effettuato la stima del costo dei lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, redigendo apposito computo metrico estimativo per stabilire il valore economico delle opere di ripristino del locale box. In particolare, ha analiticamente descritto (pag. 8 dell'elaborato peritale), gli interventi necessari al ripristino dello stato dei luoghi antecedente al manifestarsi delle infiltrazioni. Ha quindi quantificato il costo approssimativo per la loro esecuzione in complessivi euro 9.168,17 oltre IVA e spese tecniche stimate in 1.000,00 euro. Pertanto, il deve essere Controparte_1 condannato , la Parte_1 somma di euro 9.168,17 euro, oltre IVA ed ulteriori 1.000,00 euro, oltre interessi legali dalla domanda e sino al saldo e rivalutazione monetaria. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ad eccezione di quelle relative alla in considerazione della competenza relativa allo CP_2 smaltimento delle acque.
P.Q.M.
7 Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e del CP_2
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 deduzione disattese, così provvede:
-accoglie la domanda e dichiara la esclusiva responsabilità da parte del relativo all'evento Controparte_1 per cui è
-condanna il in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., , Parte_1 della somma di euro 9.168,17, oltre Iva e di ulteriori € 1.000,00, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo e rivalutazione monetaria;
-rigetta la domanda proposta da , nei Parte_1 confronti della in persona del legale rappresentante CP_2
p.t.;
-condanna il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in euro 2.540,00, oltre Parte_1
€ 257,00 per spese vive, 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., e con attribuzione, se dovute;
-compensa tra le parti le competenze relative alla CP_2
-pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
Torre Annunziata, 28 novembre 2025.
Il giudice onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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