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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/09/2025, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione - in persona del G.U. Dott. Paola Odorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8559/2020 del R.G.A.C., Procedimento Ordinario di Cognizione ex artt.163
e ss. c.p.c., avente ad oggetto: Responsabilità professionale
TRA
, C.F. , sito in Calvizzano (NA), alla Via Parte_1 P.IVA_1
Domenico Biondi, 5, elettivamente domiciliato in Napoli (NA), alla Via Battistello Caracciolo, 16, presso lo studio dell'Avv. Bruno Curti, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura ad litem in atti;
ATTORE
E
, C.F. residente in [...] C.F._1
Torre, 10, ed ivi elettivamente domiciliato, alla Via Gino Doria n. 130, presso lo studio dell'Avv.
Paolo Fiorito, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura ad litem in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.06.2024, celebrata nelle forme della c.d. “trattazione scritta”, le parti precisavano le rispettive conclusioni, qui richiamate per relationem.
Il G.I., letti gli atti di causa, riservava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere.
Con atto di citazione ritualmente notificato il premessa la nomina del Parte_1 convenuto , con assemblea del 31.05.2001, quale amministratore condominiale, Controparte_1 rimasto in carica fino al 26.01.2015, deduceva che: i bilanci consuntivi relativi alle gestioni 2011-
2012-2013-2014 non erano mai stati approvati e, in particolare, il bilancio consuntivo per la gestione ordinaria 2014, non era neppure presentato all'assemblea dal convenuto Sig. , all'epoca CP_1 amministratore del attore;
l'attuale amministratore, Sig. , riscontrava Parte_1 Parte_2 diverse anomalie nel bilancio consuntivo de quo, informando, in data 28.09.2015, il condominio
; il non aveva sottoposto all'assemblea condominiale l'approvazione della Parte_1 CP_1 nomina dell'amministratore per l'anno di gestione 2012, proseguendo nella propria attività di amministrazione del condominio contro la volontà dell'assemblea fino al 27.01.2015, data in cui veniva nominato l'attuale amministratore Sig. ; il convenuto Parte_2 Controparte_1 risultava aver posto l'attività con mala gestio, con ciò giustificando il rifiuto dell'assemblea ad approvare i bilanci per i periodi di gestione dal 2011 al 2014 (quest'ultimo mai presentato all'assemblea), non essendosi l'amministratore del tempo uniformatosi alle indicazioni fornitegli con delibera assembleare del 14.04.2007 in ordine alla separazione tra le quote di cassa ordinaria da quelle di cassa straordinaria;
la mancata osservanza di quanto richiesto dall'assemblea aveva portato ad una contabilità confusionaria, inesatta, incomprensibile ed erronea, nello specifico, dal controllo contabile effettuato con riferimento al bilancio consuntivo 2014, risultava un totale ammanco di cassa pari ad euro 57.493,85; tali anomalie non si riscontravano nella situazione patrimoniale, da cui emergeva un pareggio tra entrate e uscite;
il procedimento di mediazione obbligatorio per il presente giudizio dava esito negativo.
Per questi motivi
chiedeva: accertare e dichiarare la mala gestio posta in essere da parte convenuta e, per l'effetto, condannarla a restituire la somma pari ad euro 57.493,85; condannare il sig.
[...]
a risarcire al attore una somma da determinare a titolo di danno;
con vittoria CP_1 Parte_1 di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale impugnava e contestava quanto dedotto dal Parte_1 attore e, dopo aver eccepito in via preliminare e pregiudiziale di rito, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, nonché la litispendenza in forza del pendente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 5579/2017 iscritto al n. R.G. 2807/2018, osservava che: dinanzi al Tribunale di Napoli
Nord pendeva giudizio di opposizione a decreto n. 5579/2017 emesso dal medesimo Tribunale il
05.12.2017 per la somma pari ad euro 15.236,77 a titolo di compensi spettanti al per l'attività CP_1 di amministrazione del Condominio attore per la gestione dell'anno 2009/2010, in forza di consuntivo approvato con delibera adottata dall'assemblea del 21.06.2011; dai verbali della assemblea del non era mai emersa e, conseguentemente, mai manifestata la volontà Parte_1 dei condomini di non confermare il nel suo incarico di amministratore di condominio;
in CP_1 ordine alla delibera assembleare del 14.04.2007, nello specifico, in merito alla separazione tra le quote di cassa ordinaria da quelle di cassa straordinaria, si trattava di un mero invito rivolto dall'Assemblea al , e non una precisa volontà espressa dal implicante obbligo per il convenuto di CP_1 Parte_1 seguire tale indicazione;
la mancata presentazione del bilancio preventivo a far data da quello relativo alla gestione ordinaria 2007 approvato in data 14.04.2007, era giustificata dal principio contabile e giuridico in uso per le gestioni condominiali in virtù del quale le quote di cui all'ultimo preventivo approvato conservano vigenza anche per i successi preventivi, rendendo legittima la mancata presentazione anno per anno del bilancio preventivo in assenza dell'esigenza di adeguarlo, dovendo rimanere invariate le quote dovute per la gestione ordinaria;
il Condominio si era reso inadempiente del corrispondere al i compensi dovuti per la sua gestione. CP_1
Alla luce di tutto quanto esposto il convenuto chiedeva: accertarsi e dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli;
sospendersi il presente giudizio stante la litispendenza con altro giudizio pendente dinanzi al medesimo Tribunale tra le stesse parti;
rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
condannare il Parte_1 [...] sito in Calvizzano alla via Domenico Biondi n. 5, in persona del leale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore del convenuto la somma pari ad euro 17.043,19 per compensi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2011, ai periodi da marzo a dicembre 2012, da marzo a dicembre
2013, da marzo a dicembre 2014 e del mese di gennaio 2015, oltre interessi;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 15.04.2019, celebrata nelle forme della c.d. “trattazione scritta”, parte ricorrente si riportava all'atto introduttivo, contestando l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte, nonché la riunione con il giudizio di opposizione a iscritto Pt_2 al n. R.G. 2807/2018, per mancanza di connessione, trattandosi, nello specifico, di giudizio di opposizione a per pagamento compensi dovuti all'amministratore, a differenza del presente Pt_2 giudizio incentrato sulla responsabilità dell'amministratore.
Parte ricorrente impugnava, altresì, la domanda riconvenzionale per avvenuta prescrizione del credito contestato dal . Il convenuto chiedeva remissione in termini per il deposito note scritte di CP_1 udienza, per mancata conoscenza del decreto del 17.12.2020, con cui era stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 19.01.2021, emesso anteriormente alla costituzione in giudizio del convenuto.
Il convenuto chiedeva altresì trattarsi la causa in presenza. In ogni caso, sempre previa rimessione in termini, parte convenuta si riportava ai propri scritti difensivi, alla documentazione depositata, impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto, insistendo per l'accoglimento delle eccezioni sollevate con la comparsa di costituzione e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata con il medesimo atto. Laddove ritenuto necessario, chiedeva disporsi la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione del giudizio.
Il Giudice, con verbale del 19.01.2021, lette le note per la trattazione scritta depositate dalle parti, disponeva trasmettersi gli atti al Presidente coordinatore del settore civile per la riassegnazione del giudizio.
La causa veniva in seguito assegnata alla cognizione del Giudice Dott.ssa Paola Odorino.
All'udienza del 12.07.2021, il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 30.11.2021.
Con memoria ex art. 183, comma 6 - I termine, parte attrice rendeva nota l'avvenuta definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 2807/2018 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 5579/2017 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord il 05.12.2017, con sentenza n. 1375/2021 pubblicata in data 19.05.2021, con cui si rigettava parzialmente la domanda di pagamento avanzata dal , che confermava la CP_1 circostanza - adotta da parte attrice - che la mancata distinzione delle voci straordinarie nei bilanci ne avevano determinato una inevitabile confusione. Parte attrice con la presente memoria precisava che le varie anomalie nonché errori all'interno del bilancio, imputabili alla gestione del convenuto, avevano arrecato danno alla compagine condominiale, impedendo all'assemblea di essere messa nelle condizioni di poter approvare i bilanci presentati dal . CP_1
Pertanto, parte attrice chiedeva risarcimento danni per euro 35.000,00 per mala gestio dell'allora amministratore, oltre alla restituzione della somma pari ad euro 57.493,85, per gli ammanchi allo stesso addebitabili.
Con memoria ex art. 183, comma 6 - III termine, parte convenuta rilevava che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice avverso il credito vantato dal veniva rigettata con CP_1 sentenza n. 1375/2021 resa dal Tribunale di Napoli Nord - G.U. Dott.ssa Fontanarosa.
All'udienza del 30.11.2021 parte attrice si riportava ai propri atti e chiedeva ammettersi CTU contabile. Parte convenuta si riportava alla propria comparsa di costituzione e chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, in subordine chiedeva disporsi interrogatorio formale dell'amministratore e, in caso di disposizione di CTU, integrarsi i quesiti come da memoria 183, comma 6 - II termine, qui da intendersi integralmente recepiti e trascritti.
All'udienza del 14.02.2022 il Giudice conferiva incarico al CTU Dott. che, nella Persona_1 medesima udienza, prestava giuramento. In data 20.09.2022 il CTU incaricato depositava relazione contabile con la quale si evidenziava che
“data la mancanza di documentazione prescritta dall'art. 1130 bis c.c. (giornale di contabilità per tutto l'anno 2013, prospetto dei flussi finanziari e nota esplicativa), lo scrivente CTU non ha potuto effettuare la ricostruzione del bilancio a norma di legge vigente. Relativamente al bilancio dell'anno
2014, a differenza degli altri anni in atti e nella documentazione inviata successivamente è stato reperito bilancio consuntivo, il riparto del bilancio consuntivo, il libro cassa e gli estratti conto bancari. Il saldo finale del libro cassa deve corrispondere all'avanzo o il disavanzo finanziario che fuoriesce dal prospetto flussi di cassa. Tale totale è diverso da quello del consuntivo. Inoltre, dall'analisi del prospetto di ripartizione sono stati trovati alcuni errori di somma. Dalle ricostruzioni effettuate, a parere dello scrivente, la documentazione consegnata non è completa in quanto i totali ottenuti non corrispondono a quelli dei bilanci in atti. È stata individuata una mancanza di documentazione in quanto diversi movimenti indicati negli estratti conto non hanno trovato rispondenza cartacea nei documenti consegnati. In conclusione, vista la documentazione consegnata, prendendo per buono che non ne esista altra, il CTU ha ricostruito i rendiconti annuali secondo la cronologia delle operazioni effettuate con i seguenti risultati:
• Spese per competenza effettuate nell'anno 2011: € 58.641,43
• Spese per competenza effettuate nell'anno 2012: € 54.677,85
• Spese per competenza effettuate nell'anno 2013: € 62.937,48
• Spese per competenza effettuate nell'anno 2014: € 62.484,13.
Tali risultati differiscono dai rendiconti reperiti in atti laddove i risultati sono i seguenti:
➢ Anno 2011 € 66.664,44
➢ Anno 2012 € 119.511,74
➢ Anno 2013 € 56.183,30
➢ Anno 2014 € 93.348,32”.
All'udienza del 07.11.2022 parte convenuta impugnava e contestava la relazione redatta dal CTU.
Per converso, parte attrice nulla contestava alle risultanze della CTU espletata e chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Con note scritte depositate per l'udienza del 27.03.2023, parte convenuta chiedeva rimettersi la causa sul ruolo, disponendo, se del caso, nuova CTU con altro consulente e si rimetteva alla propria comparsa di costituzione per le conclusioni ivi formulate. Con note scritte depositate per l'udienza del 27.03.2023, parte attrice si riportava integralmente a quanto dedotto ed eccepito in tutti i propri scritti difensivi e alla documentazione versata in atti, nonché alla CTU redatta dal Dott. Civile e, pertanto, chiedeva accogliersi la domanda introduttiva del presente giudizio. Peraltro, il Condominio attore impugnava e contestava quanto dedotto ed eccepito da controparte in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché pretestuoso, chiedendo altresì il rigetto della domanda riconvenzionale per infondatezza della stessa.
All'udienza cartolare del 27.03.2023, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, si riservava.
Con provvedimento del 25.05.2023 il Giudice, ritenuta necessaria la comparizione delle parti e del
CTU, rinviava la causa al 19.09.2023.
All'udienza del 19.09.2023 il Giudice, sentite le parti e il CTU presenti, si riservava.
All'udienza del 12.10.2023 il Giudice, rilevato che all'udienza del 19.09.2023 il CTU Dott. Per_1
rendeva i chiarimenti richiesti, ad integrazione della consulenza depositata in data 20.09.2022;
[...] ritenuta pertanto superflua ogni altra attività istruttoria, rinviava la causa al 19.12.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Con note scritte depositate in data 13.12.2023 parte convenuta reiterava le proprie conclusioni da richiamarsi per relationem.
Anche parte attrice, mediante note scritte depositate in data 15.12.2023, precisava le proprie conclusioni, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Con ordinanza depositata in data 23.01.2024, rilevato che per esigenze di ruolo la causa non poteva essere trattenuta in decisione, rinviava in prosieguo all'udienza del 13.05.2024, disponendo che la stessa si svolgesse secondo la modalità della c.d. “trattazione scritta”.
Le parti con note scritte depositate in data 07.05.2024 reiteravano le proprie conclusioni come in atti, qui da intendersi integralmente recepite e trascritte.
In data 18.06.2024 a scioglimento della riserva assunta, il Giudice rimetteva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§ §§§§ §§§
Rileva il Tribunale, preliminarmente, che corretta è la qualificazione della domanda giudiziale proposta, dovendosi evidenziare che il presente giudizio è relativo all'accertamento della violazione del rapporto di mandato instauratosi tra il attore ed il convenuto, a seguito di omissioni Parte_1
o violazioni poste in essere dal convenuto amministratore nell'espletamento del proprio mandato.
L'ambito entro cui può essere ricondotta la fattispecie in esame è quello del rapporto di mandato, a titolo oneroso, che sorge tra il condominio e l'amministratore dello stesso a seguito di nomina conferita dall'assemblea condominiale.
Nel caso in esame il attore avanza nei confronti del convenuto amministratore revocato Parte_1 una pretesa creditoria/risarcitoria, relativa alle somme illegittimamente trattenute ed a quelle non riscontrate in contabilità, in alcun modo preventivate né tantomeno autorizzate dall'assemblea condominiale.
Nell'ipotesi di mandato oneroso, il diritto del mandatario al compenso ed al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale.
Ne consegue che il credito per compenso dell'amministratore di condominio e per le anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo (Cass. civ.,
14/02/2017, n. 3892).
Come emerso dall'istruttoria svolta in corso di causa, soprattutto in ragione delle risultanze della CTU espletata, il corretto e legittimo espletamento del proprio incarico da parte del convenuto CP_1
, con relativo diritto alla percezione del compenso, sono risultate del tutto assenti, o comunque
[...] non correttamente e legittimamente poste in essere, atteso che i bilanci consuntivi relativi alle gestioni a far data dal 2011 al 2014 non sono stati approvati dall'assemblea e che, con specifico riferimento al bilancio consuntivo per la gestione condominiale del 2014, il convenuto non ha neanche provveduto alla convocazione dell'assemblea per la presentazione dello stesso;
detto requisito, dunque, presupposto per la legittima riscossione del proprio compenso, è del tutto assente, con conseguente illegittimità di erogazione del relativo compenso.
Sul punto, si osserva che la delibera assembleare di approvazione del rendiconto costituisce, di fatto, approvazione dell'intero operato dell'amministratore e, dunque, di ratifica negoziale, da parte dell'assemblea, dell'operato del mandatario, nel suo complesso considerato, con la conseguenza che l'inesistenza di siffatta delibera è apertamente disconoscimento e disapprovazione dell'operato del proprio mandatario.
Si osserva, altresì, che, come statuito anche dalla Suprema Corte, la trasparenza della contabilità è condizione essenziale ai fini del pagamento delle competenze dell'amministratore condominiale,
l'assenza di un registro della contabilità condominiale, con la consequenziale impossibilità di ricostruire entrate e uscite, impedisce di far valere le proprie ragioni in giudizio ai fini dell'accertamento dell'ammontare dei compensi (Cass. Civ. n. 3892/2017).
Nel caso di specie, i bilanci presentati dalla parte convenuta risultano connotati da opacità e scarsa intellegibilità, la mancata redazione di alcuni documenti contabili, peraltro, non consente di avere contezza chiara e precisa delle voci riportate nei bilanci prodotti in atti, risultando di non facile comprensione la generale contabilità relativa alla gestione del Condominio attore.
Ciò trova peraltro riscontro nella sentenza n. 1375/2021 pubblicata in data 19.05.2021 dal Tribunale di Napoli Nord – G.U. Dott.ssa Fontanarosa, che in particolare sottolinea che “dall'esame della delibera del 21.6.2011, invece, non vi è una chiara indicazione delle spese che l'amministratore avrebbe anticipato e delle quali ha chiesto il rimborso”.
In merito alla mancanza di documenti contabili dai quali poter desumere in particolare incassi e pagamenti, va evidenziato che, come rilevato dal CTU, posto che di regola il saldo finale del libro cassa deve corrispondere all'avanzo o il disavanzo finanziario derivante dal prospetto flussi di cassa, relativamente al bilancio dell'anno 2014 tale totale risulta essere diverso da quello del consuntivo. A ciò si aggiunga che dall'analisi del prospetto di ripartizione sono stati trovati alcuni errori di somma e, in generale, per tutti i periodi di gestione di riferimento, si sono registrate delle difformità di risultato (Cfr. relazione CTU depositata in data 20.09.2022).
Ed invero, costituisce onere dell'amministratore la corretta redazione del bilancio, derivando dalla violazione di quest'obbligo l'illegittimità del bilancio e conseguentemente della delibera che lo ha approvato (Cass. civ., n. 26188/2023). Nonostante in materia condominiale non trovino applicazione le norme prescritte per i bilanci delle società, il rendiconto deve essere accompagnato dalla documentazione che giustifichi le spese sostenute e deve consentire ai condomini di poter controllare le voci di entrata e di spesa anche con riferimento alla specificità delle partite, atteso che tale ultimo requisito costituisce il presupposto fondamentale perché possano essere contestate le singole partite
(Cass. civ., 27639/2018).
Quanto alla domanda riconvenzionale, la stessa è manifestamente inammissibile per violazione del ne bis in idem, principio invero richiamato dalla stessa parte convenuta (Cfr. comparsa di costituzione e risposta punto 2). Ed infatti, è agli atti che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (D.I. n.
5579/2017 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 05.12.2017) iscritto al n. R.G. 2807/2018, avente ad oggetto il pagamento dei compensi per l'attività svolta dall'odierno convenuto in qualità di amministratore del attore, è stato definito nelle more del presente giudizio con sentenza Parte_1
n. 1375/2021 resa dal Tribunale di Napoli Nord – Dott.ssa Fontanarosa.
Il giudicato costituisce un dato destinato a fissare la regola del caso concreto e il suo accertamento non solo non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma anzi corrisponde a un preciso interesse pubblico, e cioè l'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche (Cass. civ., 16847/2018).
Alla luce delle suesposte considerazioni, evidente è la rottura del rapporto fiduciario tra condomini ed amministratore p.t. il quale in ordine alle spese per gli esercizi di gestione in esame, in assenza di prova che giustifichi la percezione ed erogazione e in considerazione dell'esito delle verifiche effettuate dal CTU, va condannato alla ripetizione delle stesse in favore del condominio richiedente.
La domanda restitutoria – limitata nell'importo di euro 57.493,85 – avanzata dal attore Parte_1
è dunque fondata, e trova accoglimento, mentre la domanda di natura risarcitoria va disattesa per carenza di elementi probatori a sostegno della stessa;
la riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta, invece, va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e seguenti aggiornamenti, seguono la regola della soccombenza compensate di 1/3, tenuto conto dello scaglione di riferimento, dei previsti parametri minimi, dell'esito della controversia e delle domande reiette.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Paola
Odorino, definitivamente pronunciando nella causa recante riportata in epigrafe, contrariis reiectis, così provvede:
1. Accoglie la domanda avanzata dal condominio Domenico Biondi n. 5 Controparte_2 in Calvizzano (NA) e, per l'effetto, condanna il convenuto alla restituzione, Controparte_1 in favore del Condominio attore, per le causali richiamate in parte motiva, dell'importo complessivo di euro 57.493,85 (cinquantasettemila-quattrocento-novantatrè/85);
2. Rigetta la domanda risarcitoria;
3. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto;
4. Condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio, che si liquidano, in applicazione dei parametri minimi per lo scaglione di riferimento – indeterminale a complessità bassa e in ragione della dedotta compensazione, in euro 400,00 per rimborso e in euro 5.077,34 (cinquemila-settanta-sette/34) per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato, IVA e CPA come per legge;
5. Pone gli oneri di CTU a carico del convenuto e dell'attore in parti uguali.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 18-07-2025
Il Giudice Dott.ssa Paola Odorino