Art. 1. Articolo unico.
In deroga al disposto del terzo comma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive variazioni, le modificazioni degli statuti universitari approvate entro il 31 dicembre 1963, entrano immediatamente in vigore.
In deroga al disposto del terzo comma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive variazioni, le modificazioni degli statuti universitari approvate entro il 31 dicembre 1963, entrano immediatamente in vigore.