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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2731/2020 1
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2731/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 349/2020 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 3/2/2020, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), quali eredi Parte_3 C.F._3
di difesi dagli avv.ti Vincenzo Salmieri (C.F. _1
ed Alessandra Galdieri (C.F. C.F._4
C.F._5
APPELLANTI
E
RT
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t.,
[...] P.IVA_1
difeso dall'avv. Ciro Pasqua (C.F. ) C.F._6
APPELLATO
E R.G. n. 2731/2020 2
Controparte_2
(già n. 13) (C.F. ), in persona dell'amministratore p.t.,
[...] P.IVA_2
difeso dall'avv. Marcello Ambrosino (C.F. ) C.F._7
APPELLATO
E
(C.F. ), quale Controparte_3 C.F._8
erede di difesa dall'avv. Vincenzo Aliperti (C.F. Persona_2
C.F._9
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ), elett.te dom.to in Controparte_4 C.F._10
, via Mazzini n. 4, unitamente al procuratore costituito nel RT
giudizio di primo grado, avv. Ilario Giustino Cirillo, presso lo studio dell'avv.
Luisa Liguoro
APPELLATO-CONTUMACE
E
(C.F. ), elett.te dom.to in Controparte_5 C.F._11
, via Mazzini n. 4, unitamente al procuratore costituito nel RT
giudizio di primo grado, avv. Ilario Giustino Cirillo, presso lo studio dell'avv.
Luisa Liguoro
APPELLATO-CONTUMACE
E
(C.F. ), elett.te dom.to Controparte_6 C.F._12
in , via Cavallerizzi n. 41, presso lo studio dell'avv. Bianca Dora RT
Fiore, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATO-CONTUMACE
E
C.F. ), già Controparte_7 P.IVA_3 Controparte_8
mandataria e rappresentante dell' in
[...] Controparte_9
persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Gragnano, via volta n. 24, presso R.G. n. 2731/2020 3
lo studio dell'avv. Paolo Porrone, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 26/11/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e
127 ter c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
e agivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_4 Controparte_5
Torre Annunziata, nei confronti dei convenuti in RT [...]
, , , e , CP_1 RT _1 Persona_2 Controparte_6
chiedendo condannarsi gli stessi al risarcimento dei danni subiti da essi esponenti al proprio immobile sito in , via Nazionale n. 1, posto al piano RT
cantinato, nonché ai beni ivi depositati (mobili, legno e stoffe), a causa di infiltrazioni provenienti dalle tubazioni di scarico delle acque scure e dal lucernario posto a pavimento del balcone delle unità soprastanti di proprietà dei signori e , nonché dall'unità abitativa soprastante di Persona_2 _1
, da quantificarsi nella somma di € 80.540,00, o in quella diversa Controparte_6
somma ritenuta di giustizia, oltre accessori.
Costituitisi in giudizio, i convenuti chiedevano rigettarsi la domanda ed il condominio domandava lo spostamento della prima udienza onde CP_1
poter chiamare in causa la compagnia con cui aveva stipulato Controparte_9
polizza per la responsabilità civile.
Estesa la lite nei confronti della suindicata società, si costituiva in giudizio la già mandataria e Controparte_7 Controparte_8 rappresentante dell' la quale chiedeva rigettarsi ogni pretesa Controparte_9
azionata nei propri confronti.
Il veniva, quindi, autorizzato a chiamare in causa il RT
, via Avellino n. 13. RT CP_1
A seguito dell'interruzione del giudizio conseguente alla morte di , lo Persona_2
stesso veniva riassunto dagli attori.
Dopo la riassunzione, si costituiva in giudizio quale erede Controparte_3
della , riportandosi a tutte le difese svolte dalla propria dante causa. Per_2 R.G. n. 2731/2020 4
Si costituivano in giudizio, all'udienza del 31/5/2016, gli eredi di PE
, anch'egli nelle more deceduto, signori
[...] Parte_1 Pt_2
e , che si riportavano alle difese svolte dal proprio
[...] Parte_3
dante causa.
Si procedeva, quindi, all'istruzione della causa mediante espletamento di prova testimoniale e di CTU.
Con sentenza n. 349/2020 pubblicata in data 3/2/2020, il Tribunale di Torre
Annunziata così decideva la causa:
“- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
, , e al CP_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento in favore degli attori della somma di € 14.886,48, oltre interessi legali dalla domanda;
- Rigetta la domanda formulata dagli attori nei confronti del condominio “
[...]
” sito in alla;
CP_1 RT RT
- Rigetta la domanda formulata dagli attori nei confronti di;
Controparte_6
- Dichiara inammissibile la domanda formulata dal ” nei RT
confronti del condominio di via Avellino n. 13 di;
RT
- Rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dal condominio terzo chiamato in causa nei confronti del condominio “ ”; CP_1
- Condanna i convenuti , , Controparte_3 Parte_1 Pt_2
e , in solido, al pagamento in favore degli attori delle
[...] Parte_3
spese di lite che liquida in € 4.835,00 per diritti ed onorario ed € 558,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati, iva e cpa come per legge, se dovute;
- Condanna gli attori al pagamento in favore del condominio “ ” delle CP_1 spese di lite che liquida in € 2.738,00 per diritti ed onorario, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati, iva e cpa come per legge, se dovute;
- Condanna gli attori al pagamento in favore di delle spese di Controparte_6 lite che liquida in € 1.680,00 per diritti ed onorario, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati, iva e cpa come per legge, se dovute;
- Compensa le spese processuali tra il “ ” ed il condominio CP_1 CP_1
chiamato in causa, nonché tra il convenuto e la compagnia CP_1
assicurativa. R.G. n. 2731/2020 5
- Pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido, il pagamento delle spese di ctu”.
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano gravame avverso la suindicata decisione e _1
convenivano in giudizio, dinanzi a questa Corte, le controparti, chiedendo, sulla base dei motivi di impugnazione analiticamente formulati nell'atto di appello, riformarsi la stessa e, per l'effetto, rigettarsi integralmente la domanda risarcitoria avanzata dagli attori in primo grado nei propri confronti, con vittoria di spese del doppio grado.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva rigettarsi l'appello RT
con conferma della sentenza di primo grado che aveva escluso ogni ipotesi di responsabilità a carico di esso esponente.
Anche il si costituiva, chiedendo il RT0
rigetto dell'appello, proponendo inoltre appello incidentale sulla sola statuizione di compensazione delle spese fra esso esponente ed il RT
Si costituiva, altresì, la quale proponeva appello incidentale, Controparte_3
deducendo al riguardo:
- che il primo Giudice aveva ingiustamente condannato essa esponente, in uno agli eredi di , al risarcimento per danni provocati anche da terrazzi di _1
proprietà di terzi soggetti non evocati in lite;
- che, di conseguenza, era stato violato l'art. 101, comma 1, c.p.c.;
- che il primo Giudice, inoltre, aveva rigettato la domanda nei confronti di sul presupposto che si era riscontrata l'assenza di rottura di Controparte_6
tubazioni, mentre invece aveva condannato essa esponente, nonostante nel terrazzino di sua proprietà non vi fossero rotture di tubazioni.
Le altre parti appellate, invece, non si costituivano in giudizio.
Così riassunti i termini della controversia, va innanzitutto dichiarata la contumacia degli appellati , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7 CP_6
, i quali, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello ed il
[...]
rispetto dei termini a comparire, non si sono costituiti in giudizio.
Ciò posto, occorre osservare che con la nota ex art. 127-ter Controparte_3
c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 26/11/2024, ha dedotto e documentato che, dopo l'interruzione del processo di primo grado conseguente alla dichiarata morte della propria dante causa il giudizio veniva riassunto soltanto nei Persona_2 R.G. n. 2731/2020 6
propri confronti e non anche degli altri coeredi, signori , RT1
(nata il [...]), e Parte_2 CP_12 CP_13 Pt_3
(nato il [...]).
[...]
In particolare, la menzionata parte ha depositato nota di trascrizione in data
12/1/2016 relativa all'accettazione tacita, da parte dei suindicati, dell'eredità della signora . Persona_2
Ebbene, risultando dalla richiamata nota di trascrizione l'esistenza di altri eredi della , originaria parte convenuta, è evidente che il processo andasse Per_2
riassunto nei confronti anche dei predetti, in quanto litisconsorti necessari per ragioni di carattere processuale (cfr. Cass. 4/8/2017, n. 29923). Come insegna la
Corte del diritto, la riassunzione del processo, dopo un evento interruttivo, deve eseguirsi nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, sicché, qualora sia stata omessa la notifica dell'atto riassuntivo a uno dei litisconsorti necessari (nel caso, come si assume, a un coerede), e il giudice di primo grado abbia deciso, ciò nonostante, nel merito, il giudice di appello, rilevando la non integrità del contraddittorio in primo grado (sopravvenuta in seguito alla incompleta riassunzione, e corrispondente, quindi, di fatto, alla estromissione di un litisconsorte), deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e di tutti gli atti successivi al provvedimento di interruzione, nonché rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'articolo 354 c.p.c. (cfr. Cass. 30/12/2020, n. 29923;
Cass. 17/12/2024, n. 32933, in motivazione;
Cass. 26/7/2013, n. 18127).
Nella vicenda in esame, tuttavia, la descritta violazione del contraddittorio non riguarda l'intero giudizio, ma la sola domanda risarcitoria proposta originariamente dagli attori e nei confronti di Controparte_4 Controparte_5
la cui morte, come innanzi esposto, aveva determinato la Persona_2
dichiarazione d'interruzione del processo. Va al riguardo considerato che gli attori proponevano azione di risarcimento danni, per le infiltrazioni d'acqua verificatesi nel proprio locale posto al piano cantinato, nei confronti dei proprietari di distinte unità immobiliari soprastanti, con ciò configurandosi una situazione processuale di litisconsorzio facoltativo, stante la scindibilità delle varie domande e la conseguente solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. (cfr., ex multis, Cass. 27/12/2023,
n. 36100). Discende da quanto esposto che fra le domande avanzate nel giudizio di primo grado non v'era alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, tradottasi nel presente grado di appello nell'inscindibilità delle cause. Soltanto all'esito della R.G. n. 2731/2020 7
dichiarata interruzione del processo di primo grado per la morte della convenuta sorgeva, essendo stato il processo riassunto, un caso di litisconsorzio Persona_2
necessario di natura processuale rispetto agli eredi della predetta, i quali andavano tutti evocati in lite, pena l'adozione di una pronuncia inutiliter data (cfr., fra le tante, Cass. 15/12/2020, n. 28447), ferma restando, però, la scindibilità della causa riguardante tali soggetti rispetto alle domande proposte nei confronti degli altri convenuti.
Ebbene, il Collegio intende dare continuità all'orientamento della Corte regolatrice secondo cui, in presenza di più domande proposte dalle parti del giudizio, alcune delle quali soggette al litisconsorzio necessario ed altre no, tra le quali non si ravvisi un rapporto di pregiudizialità, né alcun profilo di necessario collegamento logico-giuridico, la remissione della causa al giudice di prime cure,
a cagione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno o più litisconsorti pretermessi in primo grado, si giustifica solo in relazione alle domande soggette a tale regime, con la conseguenza che il giudice di secondo grado deve separare le cause, rimettendo al primo grado solo le domande assoggettate a litisconsorzio necessario, mentre deve esaminare nel merito i motivi di impugnazione relativi alle altre domande (cfr. Cass. 28/7/2021, n. 21610; Cass.
28/9/2016, n. 19210; Cass. 6/3/2006, n. 4794).
Pertanto, deve disporsi la separazione delle cause e rimettersi al primo Giudice soltanto quella relativa al rapporto fra i signori e gli eredi di CP_4 Persona_2
non evocati in sede di riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata, ossia , (nata il [...]), RT1 Parte_2
e (nato il [...]). CP_12 CP_13 Parte_3
Vanno, invece, esaminati nel merito gli altri motivi di gravame, in relazione ai quali non si configura alcun litisconsorzio necessario e, quindi, alcuna violazione della regola del contraddittorio.
Tanto precisato, rileva la Corte che l'appello principale proposto da Parte_1
e , quali eredi di , è
[...] Parte_2 Parte_3 _1
fondato e deve, pertanto, essere accolto.
I suindicati appellanti lamentano, in primo luogo, di essere stati erroneamente dichiarati contumaci, nonostante si fossero costituiti in giudizio, nella qualità di eredi del proprio dante causa, con comparsa d'intervento in data 31/5/2016 ed, in secondo luogo, di essere stati condannati al risarcimento dei danni nonostante la R.G. n. 2731/2020 8
mancanza di prova che le infiltrazioni lamentate in citazione provenissero da un immobile di loro proprietà.
Ora, quanto al primo motivo, precisa la Corte del diritto che l'erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva (cfr. Cass. 27/2/2020, n. 5408; Cass.
17/11/2015, n. 23519).
Ne deriva che, non avendo gli istanti allegato alcunché circa la lesione del proprio diritto di difesa, eventualmente determinata dall'evidente errore in cui è incorso il primo Giudice nel dichiarare la loro contumacia, la doglianza va disattesa in rito.
Coglie, invece, nel segno il secondo motivo di appello, dovendosi al riguardo esporre le seguenti considerazioni:
- gli appellanti hanno allegato di essere proprietari dell'immobile di cui al civico
13 e del pertinenziale terrazzino soprastante la proprietà dei signori , CP_4
precisando che, come accertato dal CTU, le eseguite prove di allagamento avevano escluso ogni percolamento d'acqua nel locale sottostante degli attori;
- ebbene, dall'esame della relazione tecnica si evince che, effettivamente, l'unico dei terrazzini che non provocava infiltrazioni, all'esito delle prove di allagamento, era il civico 13, ma nell'elaborato non v'è alcun elemento che riconduca detto terrazzino alla proprietà degli appellanti, ovvero del loro dante causa PE
;
[...]
- infatti, a pagina 22 della relazione viene indicato detto civico 13 come “condotto dal sig. ”, il che, in mancanza di altri indici, esclude la Parte_3
riconducibilità dello stesso a;
_1
- tuttavia, è anche vero che non v'è alcuna risultanza processuale da cui possa desumersi che uno dei cinque terrazzini dai quali, all'esito delle prove di allagamento eseguite dal CTU, si sono riscontrate le infiltrazioni d'acqua nel sottostante locale degli attori, sia di proprietà di e, quindi, dei _1
suoi eredi, ossia gli odierni appellanti;
- in realtà, come sopra esposto, si riscontra soltanto un collegamento fra uno degli appellanti, (indicato nella relazione tecnica come conduttore), Parte_3
e l'unico terrazzino dal quale non percolava acqua all'esito di allagamento eseguito dal CTU, quello del civico 13; R.G. n. 2731/2020 9
- anche riguardo a tutti gli altri terrazzini soprastanti la proprietà attorea, dai quali, invece, l'acqua si infiltrava nel sottostante locale cantinato, deve escludersi ogni riferimento alla proprietà degli odierni appellante (o al proprio dante causa
) avendo il CTU precisato che il civico 5 era condotto da _1
”, il civico 15 era di proprietà di “ ”, il RT4 Parte_4
civico 11 era condotto da , il civico 9 era condotto dal Persona_3 [...]
7 era condotto da ”; Per_4RT Parte_5
- com'è evidente, non può in alcun modo ritenersi che uno dei suindicati terrazzini sia di proprietà degli appellanti principali, occorrendo peraltro osservare che nessuna delle persone indicate dall'ausiliare, il quale peraltro ha parlato di proprietà soltanto con riguardo al civico 5, mentre rispetto agli altri sembrerebbe aver fatto riferimento ai conduttori degli immobili, riveste la qualità di parte nel presente giudizio.
Quanto evidenziato, in mancanza di ogni altro utile elemento che non si rinviene agli atti del processo, induce ad escludere ogni responsabilità in capo agli appellanti per le infiltrazioni lamentate dai signori , i quali nel presente CP_4
grado non si sono costituiti in giudizio.
E' poi fondato e va accolto l'appello incidentale proposto dal
[...]
nei confronti del RT0 RT
La statuizione impugnata con detto gravame incidentale attiene al governo delle spese di lite, le quali risultano interamente compensate fra le predette parti.
Ciò posto, ha ben ragione il a dolersi della disposta compensazione CP_1
in quanto, a fronte della totale soccombenza del il quale RT
aveva lo aveva chiamato in causa tardivamente, con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda formulata nei propri confronti, non v'era alcuna ragione per compensare le spese fra i due enti di gestione. Del resto, il Giudice di primo grado neppure ha motivato in alcun modo la sua statuizione ex art. 92, comma 2, c.p.c., essendosi limitato a provvedere in tale senso soltanto nella parte dispositiva della sentenza.
Né una ragione di compensazione delle spese può individuarsi nel rigetto della domanda, avanzata dal chiamato in causa, di condanna del RT
al risarcimento dei danni a norma dell'art. 96 c.p.c., essendo pacifico che
[...]
tale rigetto non comporti una situazione di reciprocità della soccombenza, tale da legittimare detta compensazione (cfr., ex multis, Cass. 6/6/2022, n.18036). R.G. n. 2731/2020 10
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale, il RT
deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo, con attribuzione all'avv. Marcello
Ambrosino, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La liquidazione delle spese deve essere effettuata secondo i parametri di cui al
DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore indeterminato, avendo gli attori in primo grado chiesto il risarcimento danni quantificati in € 80.540,00, ovvero “nella somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio e ritenuta di Giustizia”, il che si risolve nella mancata indicazione della somma stessa (cfr. Cass. 2/2/2023, n.
3142; Cass. 10/11/2021, n. 33219).
Al governo delle spese conseguenti alla presente decisione si provvede come segue:
- nel rapporto fra gli appellanti principali, da un lato, e e Controparte_4 [...]
dall'altro, le spese del doppio grado seguono la piena soccombenza e si CP_5
liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al
DM n. 55/2014 e con applicazione, quanto al primo grado, dello scaglione delle cause di valore indeterminato e, quanto al presente grado di appello, dello scaglione intercettato dal disputatum, nei limiti, quindi, della somma di €
14.886,48, oltre accessori, riconosciuta nella sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata; deve aggiungersi che, avendo il primo Giudice posto le spese di CTU
a carico di tutte le parti in solido, e non risultando dagli atti se ed in che misura gli odierni appellanti abbiano provveduto al pagamento dell'onorario liquidato all'ausiliare, come da decreto emesso in data 15/6/2018, i signori vanno CP_4
condannati, con vincolo di solidarietà, a rivalere gli appellanti degli importi che questi ultimi documenteranno di aver versato al CTU a detto titolo;
- nel rapporto fra e RT RT0
(già n. 13), le spese del presente grado vanno poste a carico del primo, in base al principio di soccombenza, con applicazione dello scaglione intercettato dall'importo delle spese di primo grado come liquidate in dispositivo, con attribuzione all'avv. Marcello Ambrosino;
- nel rapporto fra l'appellante incidentale da un lato, e RT5 [...]
e dall'altro, le spese del doppio grado vanno CP_4 Controparte_5
interamente compensate fra tali parti, in quanto se, da un lato, gli attori in primo R.G. n. 2731/2020 11
grado avevano certamente l'onere di svolgere ogni opportuna indagine sull'esatta individuazione dei chiamati all'eredità della , dall'altro, Per_2 [...]
, costituitasi nella qualità di erede della predetta, ben avrebbe potuto CP_3
dedurre la pretermissione degli altri coeredi, di cui era ovviamente a conoscenza, essendosi costituita con comparsa depositata in data 16/5/2016, dopo la trascrizione dell'atto di accettazione tacita dell'eredità della , riguardante Per_2
peraltro anche la sua posizione, introducendo la questione della lesione del contraddittorio soltanto in sede di precisazione delle conclusioni nel presente giudizio di appello. Ne deriva che ricorrono i presupposti per compensare interamente tra le indicate parti le spese del doppio grado di giudizio, richiesti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione applicabile ratione temporis, essendo stato instaurato il giudizio di primo grado nell'anno 2011;
- nessun provvedimento sulle spese, infine, va adottato quanto alla posizione delle parti contumaci e che sono state evocate Controparte_7 Controparte_6
in giudizio per ragioni di mera litis denuntiatio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , con atto di citazione notificato in data 16/7/2020, nei _1
confronti di , in Controparte_4 Controparte_5 RT [...]
, , , CP_1 RT RT RT0
(già n. 13), già Controparte_3 Controparte_7 Controparte_8
mandataria e rappresentante dell' e
[...] Controparte_9
avverso la sentenza n. 349/2020 del Tribunale di Torre Controparte_6
Annunziata pubblicata in data 3/2/2020, nonché sugli appelli incidentali formulati da quale erede di e dal Controparte_3 Persona_2 [...]
(già n. 13), così provvede: Controparte_2
a) dichiara la contumacia di , Controparte_4 Controparte_5 [...]
nella indicata qualità, e;
CP_7 Controparte_6
b) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da e Controparte_4 [...]
nei confronti di e, quindi, degli eredi dello CP_5 _1
stesso, signori e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 R.G. n. 2731/2020 12
c) accoglie l'appello incidentale proposto dal
[...]
nei confronti del Parte_6 RT
in , , e, per l'effetto, condanna il
[...] RT RT
secondo al pagamento, in favore del primo, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali ed €
675,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Marcello Ambrosino;
d) quanto all'appello incidentale proposto da nei RT5
confronti di e dichiara la nullità della Controparte_4 Controparte_5
sentenza appellata e di tutti gli atti successivi al provvedimento di interruzione del processo per la morte di e, previa Persona_2
separazione della causa, rimette la stessa al Tribunale di Torre Annunziata, quale Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354, comma 1°, c.p.c., assegnando alle parti, per la riassunzione, il termine perentorio di mesi tre dalla notificazione della presente sentenza;
e) condanna e con vincolo di solidarietà, Controparte_4 Controparte_5
al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2
, delle spese del doppio grado, che liquida, Parte_3
- quanto al giudizio di primo grado, in € 5.000,00 per professionali ed € 750,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado, in € 3.500,00 per professionali ed € 525,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
f) condanna e con vincolo di solidarietà, Controparte_4 Controparte_5
al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2
, delle spese di CTU, così come liquidate dal Tribunale Parte_3
di Torre Annunziata con decreto in data 15/6/2018, nei limiti in cui documenteranno di aver sostenuto il relativo esborso;
g) condanna il in , RT CP_1 CP_1 RT
Co 7, al pagamento, in favore del ,
[...] RT
6/10 (già n. 13), delle spese del presente grado, che liquida in € CP_1
2.500,00 per compensi professionali ed € 375,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%., oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Marcello Ambrosino;
R.G. n. 2731/2020 13
h) compensa interamente le spese del doppio grado fra RT5
da un lato, e e dall'altro. Controparte_4 Controparte_5
Così deciso in Napoli il giorno 13/5/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2731/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 349/2020 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 3/2/2020, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), quali eredi Parte_3 C.F._3
di difesi dagli avv.ti Vincenzo Salmieri (C.F. _1
ed Alessandra Galdieri (C.F. C.F._4
C.F._5
APPELLANTI
E
RT
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t.,
[...] P.IVA_1
difeso dall'avv. Ciro Pasqua (C.F. ) C.F._6
APPELLATO
E R.G. n. 2731/2020 2
Controparte_2
(già n. 13) (C.F. ), in persona dell'amministratore p.t.,
[...] P.IVA_2
difeso dall'avv. Marcello Ambrosino (C.F. ) C.F._7
APPELLATO
E
(C.F. ), quale Controparte_3 C.F._8
erede di difesa dall'avv. Vincenzo Aliperti (C.F. Persona_2
C.F._9
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ), elett.te dom.to in Controparte_4 C.F._10
, via Mazzini n. 4, unitamente al procuratore costituito nel RT
giudizio di primo grado, avv. Ilario Giustino Cirillo, presso lo studio dell'avv.
Luisa Liguoro
APPELLATO-CONTUMACE
E
(C.F. ), elett.te dom.to in Controparte_5 C.F._11
, via Mazzini n. 4, unitamente al procuratore costituito nel RT
giudizio di primo grado, avv. Ilario Giustino Cirillo, presso lo studio dell'avv.
Luisa Liguoro
APPELLATO-CONTUMACE
E
(C.F. ), elett.te dom.to Controparte_6 C.F._12
in , via Cavallerizzi n. 41, presso lo studio dell'avv. Bianca Dora RT
Fiore, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATO-CONTUMACE
E
C.F. ), già Controparte_7 P.IVA_3 Controparte_8
mandataria e rappresentante dell' in
[...] Controparte_9
persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Gragnano, via volta n. 24, presso R.G. n. 2731/2020 3
lo studio dell'avv. Paolo Porrone, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 26/11/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e
127 ter c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
e agivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_4 Controparte_5
Torre Annunziata, nei confronti dei convenuti in RT [...]
, , , e , CP_1 RT _1 Persona_2 Controparte_6
chiedendo condannarsi gli stessi al risarcimento dei danni subiti da essi esponenti al proprio immobile sito in , via Nazionale n. 1, posto al piano RT
cantinato, nonché ai beni ivi depositati (mobili, legno e stoffe), a causa di infiltrazioni provenienti dalle tubazioni di scarico delle acque scure e dal lucernario posto a pavimento del balcone delle unità soprastanti di proprietà dei signori e , nonché dall'unità abitativa soprastante di Persona_2 _1
, da quantificarsi nella somma di € 80.540,00, o in quella diversa Controparte_6
somma ritenuta di giustizia, oltre accessori.
Costituitisi in giudizio, i convenuti chiedevano rigettarsi la domanda ed il condominio domandava lo spostamento della prima udienza onde CP_1
poter chiamare in causa la compagnia con cui aveva stipulato Controparte_9
polizza per la responsabilità civile.
Estesa la lite nei confronti della suindicata società, si costituiva in giudizio la già mandataria e Controparte_7 Controparte_8 rappresentante dell' la quale chiedeva rigettarsi ogni pretesa Controparte_9
azionata nei propri confronti.
Il veniva, quindi, autorizzato a chiamare in causa il RT
, via Avellino n. 13. RT CP_1
A seguito dell'interruzione del giudizio conseguente alla morte di , lo Persona_2
stesso veniva riassunto dagli attori.
Dopo la riassunzione, si costituiva in giudizio quale erede Controparte_3
della , riportandosi a tutte le difese svolte dalla propria dante causa. Per_2 R.G. n. 2731/2020 4
Si costituivano in giudizio, all'udienza del 31/5/2016, gli eredi di PE
, anch'egli nelle more deceduto, signori
[...] Parte_1 Pt_2
e , che si riportavano alle difese svolte dal proprio
[...] Parte_3
dante causa.
Si procedeva, quindi, all'istruzione della causa mediante espletamento di prova testimoniale e di CTU.
Con sentenza n. 349/2020 pubblicata in data 3/2/2020, il Tribunale di Torre
Annunziata così decideva la causa:
“- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
, , e al CP_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento in favore degli attori della somma di € 14.886,48, oltre interessi legali dalla domanda;
- Rigetta la domanda formulata dagli attori nei confronti del condominio “
[...]
” sito in alla;
CP_1 RT RT
- Rigetta la domanda formulata dagli attori nei confronti di;
Controparte_6
- Dichiara inammissibile la domanda formulata dal ” nei RT
confronti del condominio di via Avellino n. 13 di;
RT
- Rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dal condominio terzo chiamato in causa nei confronti del condominio “ ”; CP_1
- Condanna i convenuti , , Controparte_3 Parte_1 Pt_2
e , in solido, al pagamento in favore degli attori delle
[...] Parte_3
spese di lite che liquida in € 4.835,00 per diritti ed onorario ed € 558,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati, iva e cpa come per legge, se dovute;
- Condanna gli attori al pagamento in favore del condominio “ ” delle CP_1 spese di lite che liquida in € 2.738,00 per diritti ed onorario, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati, iva e cpa come per legge, se dovute;
- Condanna gli attori al pagamento in favore di delle spese di Controparte_6 lite che liquida in € 1.680,00 per diritti ed onorario, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati, iva e cpa come per legge, se dovute;
- Compensa le spese processuali tra il “ ” ed il condominio CP_1 CP_1
chiamato in causa, nonché tra il convenuto e la compagnia CP_1
assicurativa. R.G. n. 2731/2020 5
- Pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido, il pagamento delle spese di ctu”.
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano gravame avverso la suindicata decisione e _1
convenivano in giudizio, dinanzi a questa Corte, le controparti, chiedendo, sulla base dei motivi di impugnazione analiticamente formulati nell'atto di appello, riformarsi la stessa e, per l'effetto, rigettarsi integralmente la domanda risarcitoria avanzata dagli attori in primo grado nei propri confronti, con vittoria di spese del doppio grado.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva rigettarsi l'appello RT
con conferma della sentenza di primo grado che aveva escluso ogni ipotesi di responsabilità a carico di esso esponente.
Anche il si costituiva, chiedendo il RT0
rigetto dell'appello, proponendo inoltre appello incidentale sulla sola statuizione di compensazione delle spese fra esso esponente ed il RT
Si costituiva, altresì, la quale proponeva appello incidentale, Controparte_3
deducendo al riguardo:
- che il primo Giudice aveva ingiustamente condannato essa esponente, in uno agli eredi di , al risarcimento per danni provocati anche da terrazzi di _1
proprietà di terzi soggetti non evocati in lite;
- che, di conseguenza, era stato violato l'art. 101, comma 1, c.p.c.;
- che il primo Giudice, inoltre, aveva rigettato la domanda nei confronti di sul presupposto che si era riscontrata l'assenza di rottura di Controparte_6
tubazioni, mentre invece aveva condannato essa esponente, nonostante nel terrazzino di sua proprietà non vi fossero rotture di tubazioni.
Le altre parti appellate, invece, non si costituivano in giudizio.
Così riassunti i termini della controversia, va innanzitutto dichiarata la contumacia degli appellati , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7 CP_6
, i quali, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello ed il
[...]
rispetto dei termini a comparire, non si sono costituiti in giudizio.
Ciò posto, occorre osservare che con la nota ex art. 127-ter Controparte_3
c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 26/11/2024, ha dedotto e documentato che, dopo l'interruzione del processo di primo grado conseguente alla dichiarata morte della propria dante causa il giudizio veniva riassunto soltanto nei Persona_2 R.G. n. 2731/2020 6
propri confronti e non anche degli altri coeredi, signori , RT1
(nata il [...]), e Parte_2 CP_12 CP_13 Pt_3
(nato il [...]).
[...]
In particolare, la menzionata parte ha depositato nota di trascrizione in data
12/1/2016 relativa all'accettazione tacita, da parte dei suindicati, dell'eredità della signora . Persona_2
Ebbene, risultando dalla richiamata nota di trascrizione l'esistenza di altri eredi della , originaria parte convenuta, è evidente che il processo andasse Per_2
riassunto nei confronti anche dei predetti, in quanto litisconsorti necessari per ragioni di carattere processuale (cfr. Cass. 4/8/2017, n. 29923). Come insegna la
Corte del diritto, la riassunzione del processo, dopo un evento interruttivo, deve eseguirsi nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, sicché, qualora sia stata omessa la notifica dell'atto riassuntivo a uno dei litisconsorti necessari (nel caso, come si assume, a un coerede), e il giudice di primo grado abbia deciso, ciò nonostante, nel merito, il giudice di appello, rilevando la non integrità del contraddittorio in primo grado (sopravvenuta in seguito alla incompleta riassunzione, e corrispondente, quindi, di fatto, alla estromissione di un litisconsorte), deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e di tutti gli atti successivi al provvedimento di interruzione, nonché rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'articolo 354 c.p.c. (cfr. Cass. 30/12/2020, n. 29923;
Cass. 17/12/2024, n. 32933, in motivazione;
Cass. 26/7/2013, n. 18127).
Nella vicenda in esame, tuttavia, la descritta violazione del contraddittorio non riguarda l'intero giudizio, ma la sola domanda risarcitoria proposta originariamente dagli attori e nei confronti di Controparte_4 Controparte_5
la cui morte, come innanzi esposto, aveva determinato la Persona_2
dichiarazione d'interruzione del processo. Va al riguardo considerato che gli attori proponevano azione di risarcimento danni, per le infiltrazioni d'acqua verificatesi nel proprio locale posto al piano cantinato, nei confronti dei proprietari di distinte unità immobiliari soprastanti, con ciò configurandosi una situazione processuale di litisconsorzio facoltativo, stante la scindibilità delle varie domande e la conseguente solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. (cfr., ex multis, Cass. 27/12/2023,
n. 36100). Discende da quanto esposto che fra le domande avanzate nel giudizio di primo grado non v'era alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, tradottasi nel presente grado di appello nell'inscindibilità delle cause. Soltanto all'esito della R.G. n. 2731/2020 7
dichiarata interruzione del processo di primo grado per la morte della convenuta sorgeva, essendo stato il processo riassunto, un caso di litisconsorzio Persona_2
necessario di natura processuale rispetto agli eredi della predetta, i quali andavano tutti evocati in lite, pena l'adozione di una pronuncia inutiliter data (cfr., fra le tante, Cass. 15/12/2020, n. 28447), ferma restando, però, la scindibilità della causa riguardante tali soggetti rispetto alle domande proposte nei confronti degli altri convenuti.
Ebbene, il Collegio intende dare continuità all'orientamento della Corte regolatrice secondo cui, in presenza di più domande proposte dalle parti del giudizio, alcune delle quali soggette al litisconsorzio necessario ed altre no, tra le quali non si ravvisi un rapporto di pregiudizialità, né alcun profilo di necessario collegamento logico-giuridico, la remissione della causa al giudice di prime cure,
a cagione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno o più litisconsorti pretermessi in primo grado, si giustifica solo in relazione alle domande soggette a tale regime, con la conseguenza che il giudice di secondo grado deve separare le cause, rimettendo al primo grado solo le domande assoggettate a litisconsorzio necessario, mentre deve esaminare nel merito i motivi di impugnazione relativi alle altre domande (cfr. Cass. 28/7/2021, n. 21610; Cass.
28/9/2016, n. 19210; Cass. 6/3/2006, n. 4794).
Pertanto, deve disporsi la separazione delle cause e rimettersi al primo Giudice soltanto quella relativa al rapporto fra i signori e gli eredi di CP_4 Persona_2
non evocati in sede di riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata, ossia , (nata il [...]), RT1 Parte_2
e (nato il [...]). CP_12 CP_13 Parte_3
Vanno, invece, esaminati nel merito gli altri motivi di gravame, in relazione ai quali non si configura alcun litisconsorzio necessario e, quindi, alcuna violazione della regola del contraddittorio.
Tanto precisato, rileva la Corte che l'appello principale proposto da Parte_1
e , quali eredi di , è
[...] Parte_2 Parte_3 _1
fondato e deve, pertanto, essere accolto.
I suindicati appellanti lamentano, in primo luogo, di essere stati erroneamente dichiarati contumaci, nonostante si fossero costituiti in giudizio, nella qualità di eredi del proprio dante causa, con comparsa d'intervento in data 31/5/2016 ed, in secondo luogo, di essere stati condannati al risarcimento dei danni nonostante la R.G. n. 2731/2020 8
mancanza di prova che le infiltrazioni lamentate in citazione provenissero da un immobile di loro proprietà.
Ora, quanto al primo motivo, precisa la Corte del diritto che l'erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva (cfr. Cass. 27/2/2020, n. 5408; Cass.
17/11/2015, n. 23519).
Ne deriva che, non avendo gli istanti allegato alcunché circa la lesione del proprio diritto di difesa, eventualmente determinata dall'evidente errore in cui è incorso il primo Giudice nel dichiarare la loro contumacia, la doglianza va disattesa in rito.
Coglie, invece, nel segno il secondo motivo di appello, dovendosi al riguardo esporre le seguenti considerazioni:
- gli appellanti hanno allegato di essere proprietari dell'immobile di cui al civico
13 e del pertinenziale terrazzino soprastante la proprietà dei signori , CP_4
precisando che, come accertato dal CTU, le eseguite prove di allagamento avevano escluso ogni percolamento d'acqua nel locale sottostante degli attori;
- ebbene, dall'esame della relazione tecnica si evince che, effettivamente, l'unico dei terrazzini che non provocava infiltrazioni, all'esito delle prove di allagamento, era il civico 13, ma nell'elaborato non v'è alcun elemento che riconduca detto terrazzino alla proprietà degli appellanti, ovvero del loro dante causa PE
;
[...]
- infatti, a pagina 22 della relazione viene indicato detto civico 13 come “condotto dal sig. ”, il che, in mancanza di altri indici, esclude la Parte_3
riconducibilità dello stesso a;
_1
- tuttavia, è anche vero che non v'è alcuna risultanza processuale da cui possa desumersi che uno dei cinque terrazzini dai quali, all'esito delle prove di allagamento eseguite dal CTU, si sono riscontrate le infiltrazioni d'acqua nel sottostante locale degli attori, sia di proprietà di e, quindi, dei _1
suoi eredi, ossia gli odierni appellanti;
- in realtà, come sopra esposto, si riscontra soltanto un collegamento fra uno degli appellanti, (indicato nella relazione tecnica come conduttore), Parte_3
e l'unico terrazzino dal quale non percolava acqua all'esito di allagamento eseguito dal CTU, quello del civico 13; R.G. n. 2731/2020 9
- anche riguardo a tutti gli altri terrazzini soprastanti la proprietà attorea, dai quali, invece, l'acqua si infiltrava nel sottostante locale cantinato, deve escludersi ogni riferimento alla proprietà degli odierni appellante (o al proprio dante causa
) avendo il CTU precisato che il civico 5 era condotto da _1
”, il civico 15 era di proprietà di “ ”, il RT4 Parte_4
civico 11 era condotto da , il civico 9 era condotto dal Persona_3 [...]
7 era condotto da ”; Per_4RT Parte_5
- com'è evidente, non può in alcun modo ritenersi che uno dei suindicati terrazzini sia di proprietà degli appellanti principali, occorrendo peraltro osservare che nessuna delle persone indicate dall'ausiliare, il quale peraltro ha parlato di proprietà soltanto con riguardo al civico 5, mentre rispetto agli altri sembrerebbe aver fatto riferimento ai conduttori degli immobili, riveste la qualità di parte nel presente giudizio.
Quanto evidenziato, in mancanza di ogni altro utile elemento che non si rinviene agli atti del processo, induce ad escludere ogni responsabilità in capo agli appellanti per le infiltrazioni lamentate dai signori , i quali nel presente CP_4
grado non si sono costituiti in giudizio.
E' poi fondato e va accolto l'appello incidentale proposto dal
[...]
nei confronti del RT0 RT
La statuizione impugnata con detto gravame incidentale attiene al governo delle spese di lite, le quali risultano interamente compensate fra le predette parti.
Ciò posto, ha ben ragione il a dolersi della disposta compensazione CP_1
in quanto, a fronte della totale soccombenza del il quale RT
aveva lo aveva chiamato in causa tardivamente, con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda formulata nei propri confronti, non v'era alcuna ragione per compensare le spese fra i due enti di gestione. Del resto, il Giudice di primo grado neppure ha motivato in alcun modo la sua statuizione ex art. 92, comma 2, c.p.c., essendosi limitato a provvedere in tale senso soltanto nella parte dispositiva della sentenza.
Né una ragione di compensazione delle spese può individuarsi nel rigetto della domanda, avanzata dal chiamato in causa, di condanna del RT
al risarcimento dei danni a norma dell'art. 96 c.p.c., essendo pacifico che
[...]
tale rigetto non comporti una situazione di reciprocità della soccombenza, tale da legittimare detta compensazione (cfr., ex multis, Cass. 6/6/2022, n.18036). R.G. n. 2731/2020 10
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale, il RT
deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo, con attribuzione all'avv. Marcello
Ambrosino, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La liquidazione delle spese deve essere effettuata secondo i parametri di cui al
DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore indeterminato, avendo gli attori in primo grado chiesto il risarcimento danni quantificati in € 80.540,00, ovvero “nella somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio e ritenuta di Giustizia”, il che si risolve nella mancata indicazione della somma stessa (cfr. Cass. 2/2/2023, n.
3142; Cass. 10/11/2021, n. 33219).
Al governo delle spese conseguenti alla presente decisione si provvede come segue:
- nel rapporto fra gli appellanti principali, da un lato, e e Controparte_4 [...]
dall'altro, le spese del doppio grado seguono la piena soccombenza e si CP_5
liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al
DM n. 55/2014 e con applicazione, quanto al primo grado, dello scaglione delle cause di valore indeterminato e, quanto al presente grado di appello, dello scaglione intercettato dal disputatum, nei limiti, quindi, della somma di €
14.886,48, oltre accessori, riconosciuta nella sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata; deve aggiungersi che, avendo il primo Giudice posto le spese di CTU
a carico di tutte le parti in solido, e non risultando dagli atti se ed in che misura gli odierni appellanti abbiano provveduto al pagamento dell'onorario liquidato all'ausiliare, come da decreto emesso in data 15/6/2018, i signori vanno CP_4
condannati, con vincolo di solidarietà, a rivalere gli appellanti degli importi che questi ultimi documenteranno di aver versato al CTU a detto titolo;
- nel rapporto fra e RT RT0
(già n. 13), le spese del presente grado vanno poste a carico del primo, in base al principio di soccombenza, con applicazione dello scaglione intercettato dall'importo delle spese di primo grado come liquidate in dispositivo, con attribuzione all'avv. Marcello Ambrosino;
- nel rapporto fra l'appellante incidentale da un lato, e RT5 [...]
e dall'altro, le spese del doppio grado vanno CP_4 Controparte_5
interamente compensate fra tali parti, in quanto se, da un lato, gli attori in primo R.G. n. 2731/2020 11
grado avevano certamente l'onere di svolgere ogni opportuna indagine sull'esatta individuazione dei chiamati all'eredità della , dall'altro, Per_2 [...]
, costituitasi nella qualità di erede della predetta, ben avrebbe potuto CP_3
dedurre la pretermissione degli altri coeredi, di cui era ovviamente a conoscenza, essendosi costituita con comparsa depositata in data 16/5/2016, dopo la trascrizione dell'atto di accettazione tacita dell'eredità della , riguardante Per_2
peraltro anche la sua posizione, introducendo la questione della lesione del contraddittorio soltanto in sede di precisazione delle conclusioni nel presente giudizio di appello. Ne deriva che ricorrono i presupposti per compensare interamente tra le indicate parti le spese del doppio grado di giudizio, richiesti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione applicabile ratione temporis, essendo stato instaurato il giudizio di primo grado nell'anno 2011;
- nessun provvedimento sulle spese, infine, va adottato quanto alla posizione delle parti contumaci e che sono state evocate Controparte_7 Controparte_6
in giudizio per ragioni di mera litis denuntiatio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , con atto di citazione notificato in data 16/7/2020, nei _1
confronti di , in Controparte_4 Controparte_5 RT [...]
, , , CP_1 RT RT RT0
(già n. 13), già Controparte_3 Controparte_7 Controparte_8
mandataria e rappresentante dell' e
[...] Controparte_9
avverso la sentenza n. 349/2020 del Tribunale di Torre Controparte_6
Annunziata pubblicata in data 3/2/2020, nonché sugli appelli incidentali formulati da quale erede di e dal Controparte_3 Persona_2 [...]
(già n. 13), così provvede: Controparte_2
a) dichiara la contumacia di , Controparte_4 Controparte_5 [...]
nella indicata qualità, e;
CP_7 Controparte_6
b) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da e Controparte_4 [...]
nei confronti di e, quindi, degli eredi dello CP_5 _1
stesso, signori e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 R.G. n. 2731/2020 12
c) accoglie l'appello incidentale proposto dal
[...]
nei confronti del Parte_6 RT
in , , e, per l'effetto, condanna il
[...] RT RT
secondo al pagamento, in favore del primo, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali ed €
675,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Marcello Ambrosino;
d) quanto all'appello incidentale proposto da nei RT5
confronti di e dichiara la nullità della Controparte_4 Controparte_5
sentenza appellata e di tutti gli atti successivi al provvedimento di interruzione del processo per la morte di e, previa Persona_2
separazione della causa, rimette la stessa al Tribunale di Torre Annunziata, quale Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354, comma 1°, c.p.c., assegnando alle parti, per la riassunzione, il termine perentorio di mesi tre dalla notificazione della presente sentenza;
e) condanna e con vincolo di solidarietà, Controparte_4 Controparte_5
al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2
, delle spese del doppio grado, che liquida, Parte_3
- quanto al giudizio di primo grado, in € 5.000,00 per professionali ed € 750,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado, in € 3.500,00 per professionali ed € 525,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
f) condanna e con vincolo di solidarietà, Controparte_4 Controparte_5
al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2
, delle spese di CTU, così come liquidate dal Tribunale Parte_3
di Torre Annunziata con decreto in data 15/6/2018, nei limiti in cui documenteranno di aver sostenuto il relativo esborso;
g) condanna il in , RT CP_1 CP_1 RT
Co 7, al pagamento, in favore del ,
[...] RT
6/10 (già n. 13), delle spese del presente grado, che liquida in € CP_1
2.500,00 per compensi professionali ed € 375,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%., oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Marcello Ambrosino;
R.G. n. 2731/2020 13
h) compensa interamente le spese del doppio grado fra RT5
da un lato, e e dall'altro. Controparte_4 Controparte_5
Così deciso in Napoli il giorno 13/5/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.