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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/10/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 847/2019.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 08.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 847/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Manera, domiciliata come in atti ricorrente E (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Ferrara, domiciliata come in atti resistente
OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive.
CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04.03.2019, il ricorrente ha dedotto: di essere stato assunto dalla resistente con contratto di lavoro a tempo determinato parziale con la qualifica di CP_2 operaio di IV livello addetto allo smistamento merci e alla sistemazione delle stesse in reparto;
di essere stato assunto il 01.07.2018 seppur l'assunzione è stata regolarizzata solo il 05.07.2018; di aver lavorato presso il supermercato CRAI Plus di Trebisacce viale della Libertà 127; che sin dall'assunzione e per tutto il periodo lavorativo ha, in realtà svolto, in maniera effettiva e continuativa, le mansioni di cui al III livello del CCNL per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi, nella specie quelle afferenti i commessi specializzati provetti;
di avere, quindi, diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori svolte;
che l'orario di lavoro formalmente era il seguente: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00; mercoledì e sabato dalle 16.00 alle 20.00; che successivamente il rapporto è stato trasformato a tempo pieno, per otto ore giornaliere;
che, in realtà, sin dall'assunzione e per l'intera durata del rapporto ha lavorato dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 14.00 e dalle 16.30 fino alle 20.30/21.00, nonché due domeniche al mese dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 17.00 alle
1 20.00; di essere stato licenziato il 30.09.2018 per giustificato motivo oggettivo, senza nessun preavviso;
di aver ricevuto solo il pagamento della mensilità di luglio 2018 e non gli sono state corrisposte le mensilità di agosto e settembre 2018; di avere diritto quindi, al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori svolte nonché alle differenze per lavoro straordinario e domenicale, oltre alla 13° e 14° mensilità, all'indennità di mancato preavviso e al TFR maturato. Ha, quindi, chiesto di accertare lo svolgimento di mansioni superiori con condanna della società resistente al pagamento del relativo trattamento economico e alla retribuzione per lavoro straordinario, ovvero in subordine al pagamento delle spettanze quantificate secondo la retribuzione relativa al IV livello contrattuale con condanna, altresì, del datore alla regolarizzazione della posizione contributiva, il tutto con vittoria di spese da distrarsi. Si è tempestivamente costituita la società resistente che ha dedotto: l'assoluta inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso non avendo il ricorrente chiesto la caducazione e/o trasformazione dei contratti in essere né eccepito la nullità degli stessi;
che non corrisponde al vero la circostanza che il lavoratore avrebbe lavorato sempre full time né corrisponde al vero che lo stesso avrebbe prestato attività di lavoro straordinario o domenicale;
che il ricorrente era soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che impartiva ordini specifici in relazione all'orario di lavoro e alle mansioni da svolgere tramite il Sig.
, che svolgeva le funzioni di direttore del supermercato;
che il ricorrente era un Persona_1 mero operaio di quarto livello che si limitava a sistemare gli scaffali secondo gli ordini impartiti dal direttore e non aveva nessuna autonomia operativa e potere di iniziativa, nessuna specifica capacità professionale, nessun rapporto con il pubblico né mai ha impartito ordini e consegne agli altri dipendenti;
che egli ha svolto la propria attività di lavoro, così come riportato nel contratto di lavoro, per i giorni e le ore di lavoro regolarmente riportate nelle buste paga e ha sempre percepito le retribuzioni come ivi riportate in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto. Ha, quindi, chiesto: di dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità di tutte le domande proposte e del ricorso e il suo rigetto, il tutto con vittoria di spese da distrarsi.
Espletata prova per testi la difesa del ricorrente all'udienza del 24/11/2022 ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva svolta in ricorso. La causa, già rinviata per la decisione da precedente magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 08.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
Ciò chiarito, la domanda va accolta nei limiti di seguito indicati. Nella fattispecie il ricorrente chiede, in via principale, l'accertamento del diritto all'inquadramento superiore, al fine di ottenere il pagamento delle conseguenti differenze retributive. Occorre ricordare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto
2 della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi (cfr. tra le altre, Cass. sez. lav. n. 1389 del 29.1.2003, n. 3714 del 16.2.2009, n.19299 del 12.9.2014; n. 12434/2006). Anche con riferimento allo straordinario, giova ribadire che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (Cfr. Cass. n. 3194 del 9 febbraio 2009; n. 12434 cit.; 29 gennaio 2003, n. 1389; n. 12695 del 17 ottobre 2001). Quando poi si chiede l'accertamento del diritto all'inquadramento superiore suo presupposto indispensabile è la concreta descrizione delle mansioni svolte dal lavoratore. Alla descrizione delle mansioni deve, poi, accompagnarsi la descrizione dei concreti poteri, responsabilità, grado di autonomia ed iniziativa di cui il lavoratore disponga, al fine di valutare la congruenza dell'inquadramento di provenienza e di quello rivendicato, alla luce del quadro completo dell'attività svolta dall'interessato. Occorre, poi, che il lavoratore indichi e alleghi le qualifiche previste dal contratto collettivo applicabile e, dunque, espliciti, nella narrativa in fatto, le declaratorie contrattuali individuanti i singoli livelli. Terzo ed ultimo passaggio, che completa l'onere di allegazione in fatto del ricorrente, è quello dell'esame delle mansioni concretamente descritte alla luce delle declaratorie contenute nel contratto collettivo applicato e, in particolare, di quella relativa all'inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro, che va posta a confronto con la declaratoria rivendicata, nella quale il lavoratore ritiene di avere diritto ad essere inquadrato, al fine di evidenziare perché debba riconoscersi una qualifica diversa. Quello che manca nel ricorso è l'allegazione e descrizione delle declaratorie rilevanti nel caso di specie, il che ovviamente preclude il terzo passaggio, di cui il ricorso è pure carente, che è quello del raffronto tra le mansioni descritte e le declaratorie, al fine di evidenziare perché, in concreto, il livello di inquadramento corretto non sia quello applicato dal datore di lavoro e dovrebbe, invece, applicarsi il livello invocato. Il ricorso si limita ad indicare le mansioni svolte, il livello di appartenenza e quello rivendicato, senza esplicitare le declaratorie contrattuali individuanti il livello di appartenenza formale e, quindi, non consente di operare il raffronto fra le mansioni svolte, da un lato, e i livelli di appartenenza e di rivendicazione, dall'altro. Né tantomeno può ritenersi assolto l'onere di allegazione e descrizione delle declaratorie attraverso il mero deposito tra i documenti di estratti dei Contratti Collettivi che il ricorrente ritiene rilevanti e applicabili, come avviene nel caso di specie. È chiaro, infatti, che solo attraverso una
3 compiuta trascrizione delle declaratorie nel testo del ricorso, che apre la strada al successivo raffronto con le mansioni svolte, può ritenersi assolto l'onere di allegazione finora descritto. Cionondimeno sono state ammesse, dal precedente magistrato, le prove per testi articolate dalle parti (con la precisazione che la difesa di parte resistente all'udienza dell'11.10.2021 ha rinunciato al secondo teste ammesso). Ebbene, le risultanze istruttorie appaiono, in ogni caso, del tutto inidonee a ritenere provate le allegazioni di cui al ricorso. Invero, il teste di parte ricorrente - escusso all'udienza dell'11.10.2021 - Testimone_1 ha reso dichiarazioni del tutto inattendibili, contraddittorie intrinsecamente ed estrinsecamente oltre che generiche e non circostanziate. Lo stesso, invero, ha affermato di aver lavorato insieme al dall'apertura del supermercato, che ha collocato nel luglio 2016, mentre chiaramente Pt_1 dal ricorso (e dalla documentazione in atti) emerge che il ricorrente ha iniziato a lavorare per la società resistente solo nel luglio 2018, quindi due anni dopo. Il teste, poi, cade in contraddizione con quanto da se stesso dichiarato allorché afferma di essere stato assunto dalla società resistente dal luglio-agosto 2018 o “forse un po' prima” e di non ricordare quando il Pt_1
“è passato con il signor ”. Già solo tale rilievo fa propendere per un'inattendibilità del CP_1 teste palesandosi la sua reale non conoscenza dei fatti di causa. Oltre a ciò, le dichiarazioni dell sono del tutto generiche e non circostanziate, non avendo nulla riferito sui Tes_1 giorni e sugli orari di lavoro del ricorrente: il teste, invero, si è limitato a riferire che i propri orari di lavoro erano più o meno uguali a quelli del ricorrente per poi indicare un orario di diverso (ore 16.00) rispetto a quello descritto in ricorso (16.30 e 17.00). Anche le dichiarazioni del teste circa le mansioni svolte dal sono generiche oltre che contraddittorie avendo Pt_1
l' prima raccontato che il gli fu presentato come direttore da Tes_1 Pt_1 Per_1
, che era il responsabile di tutto il supermercato e che il ricorrente prendeva ordini per
[...] poi, al contrario, dire che il diceva loro cosa dovevano fare per poi successivamente Pt_1 affermare, ancora in contrasto con quanto precedentemente dichiarato, che era il Persona_1
a “dire al e a noi cosa fare, anche lui era lì dall'apertura ... dall'apertura del Pt_1 supermercato più o meno era sempre presente, l'apertura l'aveva fatta lui”. Persona_1
Analogamente è a dirsi per il teste – pure escusso all'udienza dell'11.10.2021 Testimone_2 nell'interesse di parte ricorrente - il quale afferma di aver lavorato insieme al ricorrente dal giugno 2017 fino a fine giugno 2018, mentre il rapporto di lavoro del ricorrente è pacificamente iniziato nel luglio 2018 e si è concluso nel settembre del 2018. In ogni caso anche le dichiarazioni rese dal predetto teste sono del tutto inattendibili, contraddittorie intrinsecamente ed estrinsecamente oltre che generiche e non circostanziate. Quanto agli orari il si è limitato a riferire genericamente “Facevamo tutti gli stessi Tes_2 orari” per poi descrivere solo i propri orari di lavoro, peraltro non coincidenti con quelli indicati in ricorso e aggiungendo che tutti avevano mezza giornata di pausa, circostanza che non è stata mai allegata dal ricorrente. La genericità delle dichiarazioni si riscontra anche in riferimento alle presunte mansioni espletate dal avendo anche il narrato fatti sporadici e Pt_1 Tes_2 non circostanziati nel tempo riferendo, tra l'altro, prima che il ricorrente gli è stato presentato come direttore per riferire che “ era un responsabile dell'azienda ... Lui ci dava Persona_1 le direttive, parlavamo degli stipendi, ci dava le direttive su come svolgere il lavoro, se c'erano problemi il punto di riferimento era lui”.
4 Vi è poi da rilevare che i due testi cadono in contraddizione tra loro allorché l' Tes_1 afferma che dall'apertura del supermercato più o meno era sempre presente, Persona_1
l'apertura l'aveva fatta lui mentre il afferma che non era sempre in Tes_2 Persona_1 negozio con noi, più o meno due o tre volte a settimana c'era, dipendeva dai suoi impegni. In riferimento al del resto, deve rilevarsi anche l'inattendibilità delle dichiarazioni rese Tes_2 per non essere stato, per quanto lo stesso assume, retribuito per quello che gli spettava dalla società resistente nei confronti della quale ha intrapreso una vertenza sindacale come lo stesso ha dichiarato. Nulla di rilevante è emerso, invece, dalle dichiarazioni del teste di parte resistente
[...]
, attesa la sporadica frequentazione del supermercato Crai di Trebisacce e che lo Tes_3 stesso ha visto il pochissime volte senza sapere effettivamente quello che svolgeva. Pt_1
In definitiva le dichiarazioni testimoniali rese dai testi addotti dal ricorrente non confermano in nessun modo le allegazioni del ricorrente medesimo né da esse può desumersi che il Pt_1 svolgesse le mansioni di cui al III livello (cui appartengono i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono mansioni che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante preparazione teorica o tecnico-pratica comunque conseguita, e tra ui vi è il commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare ossia personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori) né tantomeno quelle di direttore. Sotto tale ultimo aspetto, d'altronde, vale la pena osservare come già in ricorso (vedi pag. 2) il ha dedotto di essere soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore Pt_1 di lavoro, che gli impartiva ordini specifici in ordine all'orario di lavoro e alle mansioni da svolgere tramite il sig. che svolgeva le funzioni di direttore del supermercato Persona_1 nonché di aver svolto per tutta la durata del rapporto di lavoro solo le mansioni di commesso specializzato provetto nel settore alimentare inquadrabili nel III livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi. Tale prospettazione ha subito un inammissibile e tardiva modifica alla prima udienza del 02.03.2020 (vedi verbale cartaceo caricato sul fascicolo telematico) in cui per la prima volta il ha dedotto, ponendosi in Pt_1 contraddizione con quanto originariamente allegato, di aver svolto invece le funzioni di direttore del supermercato, pur ammettendo allo stesso tempo e in maniera contraddittoria di ricevere direttive per conto della società resistente tramite proprio il Tale Persona_1 mutamento delle originarie allegazioni oltre che inammissibile rende già di per sé del tutto incerto l'ambito entro cui poter inquadrare correttamente le asserite mansioni superiori svolte (nell'atto introduttivo sempre ricondotte, come evidenziato, a quelle del commesso specializzato provetto). Va, pertanto disattesa la domanda relativa al riconoscimento delle mansioni superiori e al riconoscimento delle relative pretese economiche.
5 Non può nemmeno essere accolta la domanda per differenze retributive spettanti per il IV livello, in ragione del suindicato mancato raggiungimento della prova, potendosi allo stato riconoscere al ricorrente solo il diritto a percepire le mensilità di agosto e settembre 2018 (comprensiva del TFR), giammai corrisposti, per come quantificati dalla resistente nelle buste paga dalla stessa prodotte. Al riguardo, infatti, si evidenzia che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001). Pertanto, premesso che non è contestata la sussistenza del rapporto di lavoro come da lettera di assunzione in atti (depositata dalla società resistente), competeva al datore di lavoro fornire la prova dell'avvenuto pagamento degli importi indicati nelle busta paga ma tale onere non è stato assolto essendosi limitata la società a produrre le buste paga e a dedurre in maniera generica che il lavoratore ha sempre percepito le retribuzioni come ivi riportate. Nella fattipseie, quindi, parte resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 1.931,60 come risultante dalla busta paga di agosto 2018 e di euro 2.945,37 come risultante dalla busta paga di settembre 2018. La somma sopra precisata deve essere rivalutata secondo indici ISTAT e maggiorata di interessi al saggio legale dalla data di maturazione delle singole componenti dei crediti – coincidente nel caso del TFR con la data di cessazione del rapporto di lavoro – fino al saldo. Nulla va riconosciuto a titolo di indennità di preavviso atteso che nella specie, come evincibile dalla documentazione in atti, si tratta di contratto a termine con termine finale al 30.09.2018 venuto a scadenza naturale. Le spese di lite sono interamente compensate stante l'accoglimento parziale delle domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente il ricorso e, per l'effetto, NN parte resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore di parte ricorrente , della somma di euro 1.931,60 come Parte_1 risultante dalla busta paga di agosto 2018 e di euro 2.945,37 come risultante dalla busta paga di settembre 2018, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
2. COMPENSA per intero le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 25.10.2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 08.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 847/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Manera, domiciliata come in atti ricorrente E (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Ferrara, domiciliata come in atti resistente
OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive.
CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04.03.2019, il ricorrente ha dedotto: di essere stato assunto dalla resistente con contratto di lavoro a tempo determinato parziale con la qualifica di CP_2 operaio di IV livello addetto allo smistamento merci e alla sistemazione delle stesse in reparto;
di essere stato assunto il 01.07.2018 seppur l'assunzione è stata regolarizzata solo il 05.07.2018; di aver lavorato presso il supermercato CRAI Plus di Trebisacce viale della Libertà 127; che sin dall'assunzione e per tutto il periodo lavorativo ha, in realtà svolto, in maniera effettiva e continuativa, le mansioni di cui al III livello del CCNL per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi, nella specie quelle afferenti i commessi specializzati provetti;
di avere, quindi, diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori svolte;
che l'orario di lavoro formalmente era il seguente: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00; mercoledì e sabato dalle 16.00 alle 20.00; che successivamente il rapporto è stato trasformato a tempo pieno, per otto ore giornaliere;
che, in realtà, sin dall'assunzione e per l'intera durata del rapporto ha lavorato dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 14.00 e dalle 16.30 fino alle 20.30/21.00, nonché due domeniche al mese dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 17.00 alle
1 20.00; di essere stato licenziato il 30.09.2018 per giustificato motivo oggettivo, senza nessun preavviso;
di aver ricevuto solo il pagamento della mensilità di luglio 2018 e non gli sono state corrisposte le mensilità di agosto e settembre 2018; di avere diritto quindi, al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori svolte nonché alle differenze per lavoro straordinario e domenicale, oltre alla 13° e 14° mensilità, all'indennità di mancato preavviso e al TFR maturato. Ha, quindi, chiesto di accertare lo svolgimento di mansioni superiori con condanna della società resistente al pagamento del relativo trattamento economico e alla retribuzione per lavoro straordinario, ovvero in subordine al pagamento delle spettanze quantificate secondo la retribuzione relativa al IV livello contrattuale con condanna, altresì, del datore alla regolarizzazione della posizione contributiva, il tutto con vittoria di spese da distrarsi. Si è tempestivamente costituita la società resistente che ha dedotto: l'assoluta inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso non avendo il ricorrente chiesto la caducazione e/o trasformazione dei contratti in essere né eccepito la nullità degli stessi;
che non corrisponde al vero la circostanza che il lavoratore avrebbe lavorato sempre full time né corrisponde al vero che lo stesso avrebbe prestato attività di lavoro straordinario o domenicale;
che il ricorrente era soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che impartiva ordini specifici in relazione all'orario di lavoro e alle mansioni da svolgere tramite il Sig.
, che svolgeva le funzioni di direttore del supermercato;
che il ricorrente era un Persona_1 mero operaio di quarto livello che si limitava a sistemare gli scaffali secondo gli ordini impartiti dal direttore e non aveva nessuna autonomia operativa e potere di iniziativa, nessuna specifica capacità professionale, nessun rapporto con il pubblico né mai ha impartito ordini e consegne agli altri dipendenti;
che egli ha svolto la propria attività di lavoro, così come riportato nel contratto di lavoro, per i giorni e le ore di lavoro regolarmente riportate nelle buste paga e ha sempre percepito le retribuzioni come ivi riportate in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto. Ha, quindi, chiesto: di dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità di tutte le domande proposte e del ricorso e il suo rigetto, il tutto con vittoria di spese da distrarsi.
Espletata prova per testi la difesa del ricorrente all'udienza del 24/11/2022 ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva svolta in ricorso. La causa, già rinviata per la decisione da precedente magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 08.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
Ciò chiarito, la domanda va accolta nei limiti di seguito indicati. Nella fattispecie il ricorrente chiede, in via principale, l'accertamento del diritto all'inquadramento superiore, al fine di ottenere il pagamento delle conseguenti differenze retributive. Occorre ricordare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto
2 della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi (cfr. tra le altre, Cass. sez. lav. n. 1389 del 29.1.2003, n. 3714 del 16.2.2009, n.19299 del 12.9.2014; n. 12434/2006). Anche con riferimento allo straordinario, giova ribadire che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (Cfr. Cass. n. 3194 del 9 febbraio 2009; n. 12434 cit.; 29 gennaio 2003, n. 1389; n. 12695 del 17 ottobre 2001). Quando poi si chiede l'accertamento del diritto all'inquadramento superiore suo presupposto indispensabile è la concreta descrizione delle mansioni svolte dal lavoratore. Alla descrizione delle mansioni deve, poi, accompagnarsi la descrizione dei concreti poteri, responsabilità, grado di autonomia ed iniziativa di cui il lavoratore disponga, al fine di valutare la congruenza dell'inquadramento di provenienza e di quello rivendicato, alla luce del quadro completo dell'attività svolta dall'interessato. Occorre, poi, che il lavoratore indichi e alleghi le qualifiche previste dal contratto collettivo applicabile e, dunque, espliciti, nella narrativa in fatto, le declaratorie contrattuali individuanti i singoli livelli. Terzo ed ultimo passaggio, che completa l'onere di allegazione in fatto del ricorrente, è quello dell'esame delle mansioni concretamente descritte alla luce delle declaratorie contenute nel contratto collettivo applicato e, in particolare, di quella relativa all'inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro, che va posta a confronto con la declaratoria rivendicata, nella quale il lavoratore ritiene di avere diritto ad essere inquadrato, al fine di evidenziare perché debba riconoscersi una qualifica diversa. Quello che manca nel ricorso è l'allegazione e descrizione delle declaratorie rilevanti nel caso di specie, il che ovviamente preclude il terzo passaggio, di cui il ricorso è pure carente, che è quello del raffronto tra le mansioni descritte e le declaratorie, al fine di evidenziare perché, in concreto, il livello di inquadramento corretto non sia quello applicato dal datore di lavoro e dovrebbe, invece, applicarsi il livello invocato. Il ricorso si limita ad indicare le mansioni svolte, il livello di appartenenza e quello rivendicato, senza esplicitare le declaratorie contrattuali individuanti il livello di appartenenza formale e, quindi, non consente di operare il raffronto fra le mansioni svolte, da un lato, e i livelli di appartenenza e di rivendicazione, dall'altro. Né tantomeno può ritenersi assolto l'onere di allegazione e descrizione delle declaratorie attraverso il mero deposito tra i documenti di estratti dei Contratti Collettivi che il ricorrente ritiene rilevanti e applicabili, come avviene nel caso di specie. È chiaro, infatti, che solo attraverso una
3 compiuta trascrizione delle declaratorie nel testo del ricorso, che apre la strada al successivo raffronto con le mansioni svolte, può ritenersi assolto l'onere di allegazione finora descritto. Cionondimeno sono state ammesse, dal precedente magistrato, le prove per testi articolate dalle parti (con la precisazione che la difesa di parte resistente all'udienza dell'11.10.2021 ha rinunciato al secondo teste ammesso). Ebbene, le risultanze istruttorie appaiono, in ogni caso, del tutto inidonee a ritenere provate le allegazioni di cui al ricorso. Invero, il teste di parte ricorrente - escusso all'udienza dell'11.10.2021 - Testimone_1 ha reso dichiarazioni del tutto inattendibili, contraddittorie intrinsecamente ed estrinsecamente oltre che generiche e non circostanziate. Lo stesso, invero, ha affermato di aver lavorato insieme al dall'apertura del supermercato, che ha collocato nel luglio 2016, mentre chiaramente Pt_1 dal ricorso (e dalla documentazione in atti) emerge che il ricorrente ha iniziato a lavorare per la società resistente solo nel luglio 2018, quindi due anni dopo. Il teste, poi, cade in contraddizione con quanto da se stesso dichiarato allorché afferma di essere stato assunto dalla società resistente dal luglio-agosto 2018 o “forse un po' prima” e di non ricordare quando il Pt_1
“è passato con il signor ”. Già solo tale rilievo fa propendere per un'inattendibilità del CP_1 teste palesandosi la sua reale non conoscenza dei fatti di causa. Oltre a ciò, le dichiarazioni dell sono del tutto generiche e non circostanziate, non avendo nulla riferito sui Tes_1 giorni e sugli orari di lavoro del ricorrente: il teste, invero, si è limitato a riferire che i propri orari di lavoro erano più o meno uguali a quelli del ricorrente per poi indicare un orario di diverso (ore 16.00) rispetto a quello descritto in ricorso (16.30 e 17.00). Anche le dichiarazioni del teste circa le mansioni svolte dal sono generiche oltre che contraddittorie avendo Pt_1
l' prima raccontato che il gli fu presentato come direttore da Tes_1 Pt_1 Per_1
, che era il responsabile di tutto il supermercato e che il ricorrente prendeva ordini per
[...] poi, al contrario, dire che il diceva loro cosa dovevano fare per poi successivamente Pt_1 affermare, ancora in contrasto con quanto precedentemente dichiarato, che era il Persona_1
a “dire al e a noi cosa fare, anche lui era lì dall'apertura ... dall'apertura del Pt_1 supermercato più o meno era sempre presente, l'apertura l'aveva fatta lui”. Persona_1
Analogamente è a dirsi per il teste – pure escusso all'udienza dell'11.10.2021 Testimone_2 nell'interesse di parte ricorrente - il quale afferma di aver lavorato insieme al ricorrente dal giugno 2017 fino a fine giugno 2018, mentre il rapporto di lavoro del ricorrente è pacificamente iniziato nel luglio 2018 e si è concluso nel settembre del 2018. In ogni caso anche le dichiarazioni rese dal predetto teste sono del tutto inattendibili, contraddittorie intrinsecamente ed estrinsecamente oltre che generiche e non circostanziate. Quanto agli orari il si è limitato a riferire genericamente “Facevamo tutti gli stessi Tes_2 orari” per poi descrivere solo i propri orari di lavoro, peraltro non coincidenti con quelli indicati in ricorso e aggiungendo che tutti avevano mezza giornata di pausa, circostanza che non è stata mai allegata dal ricorrente. La genericità delle dichiarazioni si riscontra anche in riferimento alle presunte mansioni espletate dal avendo anche il narrato fatti sporadici e Pt_1 Tes_2 non circostanziati nel tempo riferendo, tra l'altro, prima che il ricorrente gli è stato presentato come direttore per riferire che “ era un responsabile dell'azienda ... Lui ci dava Persona_1 le direttive, parlavamo degli stipendi, ci dava le direttive su come svolgere il lavoro, se c'erano problemi il punto di riferimento era lui”.
4 Vi è poi da rilevare che i due testi cadono in contraddizione tra loro allorché l' Tes_1 afferma che dall'apertura del supermercato più o meno era sempre presente, Persona_1
l'apertura l'aveva fatta lui mentre il afferma che non era sempre in Tes_2 Persona_1 negozio con noi, più o meno due o tre volte a settimana c'era, dipendeva dai suoi impegni. In riferimento al del resto, deve rilevarsi anche l'inattendibilità delle dichiarazioni rese Tes_2 per non essere stato, per quanto lo stesso assume, retribuito per quello che gli spettava dalla società resistente nei confronti della quale ha intrapreso una vertenza sindacale come lo stesso ha dichiarato. Nulla di rilevante è emerso, invece, dalle dichiarazioni del teste di parte resistente
[...]
, attesa la sporadica frequentazione del supermercato Crai di Trebisacce e che lo Tes_3 stesso ha visto il pochissime volte senza sapere effettivamente quello che svolgeva. Pt_1
In definitiva le dichiarazioni testimoniali rese dai testi addotti dal ricorrente non confermano in nessun modo le allegazioni del ricorrente medesimo né da esse può desumersi che il Pt_1 svolgesse le mansioni di cui al III livello (cui appartengono i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono mansioni che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante preparazione teorica o tecnico-pratica comunque conseguita, e tra ui vi è il commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare ossia personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori) né tantomeno quelle di direttore. Sotto tale ultimo aspetto, d'altronde, vale la pena osservare come già in ricorso (vedi pag. 2) il ha dedotto di essere soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore Pt_1 di lavoro, che gli impartiva ordini specifici in ordine all'orario di lavoro e alle mansioni da svolgere tramite il sig. che svolgeva le funzioni di direttore del supermercato Persona_1 nonché di aver svolto per tutta la durata del rapporto di lavoro solo le mansioni di commesso specializzato provetto nel settore alimentare inquadrabili nel III livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi. Tale prospettazione ha subito un inammissibile e tardiva modifica alla prima udienza del 02.03.2020 (vedi verbale cartaceo caricato sul fascicolo telematico) in cui per la prima volta il ha dedotto, ponendosi in Pt_1 contraddizione con quanto originariamente allegato, di aver svolto invece le funzioni di direttore del supermercato, pur ammettendo allo stesso tempo e in maniera contraddittoria di ricevere direttive per conto della società resistente tramite proprio il Tale Persona_1 mutamento delle originarie allegazioni oltre che inammissibile rende già di per sé del tutto incerto l'ambito entro cui poter inquadrare correttamente le asserite mansioni superiori svolte (nell'atto introduttivo sempre ricondotte, come evidenziato, a quelle del commesso specializzato provetto). Va, pertanto disattesa la domanda relativa al riconoscimento delle mansioni superiori e al riconoscimento delle relative pretese economiche.
5 Non può nemmeno essere accolta la domanda per differenze retributive spettanti per il IV livello, in ragione del suindicato mancato raggiungimento della prova, potendosi allo stato riconoscere al ricorrente solo il diritto a percepire le mensilità di agosto e settembre 2018 (comprensiva del TFR), giammai corrisposti, per come quantificati dalla resistente nelle buste paga dalla stessa prodotte. Al riguardo, infatti, si evidenzia che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001). Pertanto, premesso che non è contestata la sussistenza del rapporto di lavoro come da lettera di assunzione in atti (depositata dalla società resistente), competeva al datore di lavoro fornire la prova dell'avvenuto pagamento degli importi indicati nelle busta paga ma tale onere non è stato assolto essendosi limitata la società a produrre le buste paga e a dedurre in maniera generica che il lavoratore ha sempre percepito le retribuzioni come ivi riportate. Nella fattipseie, quindi, parte resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 1.931,60 come risultante dalla busta paga di agosto 2018 e di euro 2.945,37 come risultante dalla busta paga di settembre 2018. La somma sopra precisata deve essere rivalutata secondo indici ISTAT e maggiorata di interessi al saggio legale dalla data di maturazione delle singole componenti dei crediti – coincidente nel caso del TFR con la data di cessazione del rapporto di lavoro – fino al saldo. Nulla va riconosciuto a titolo di indennità di preavviso atteso che nella specie, come evincibile dalla documentazione in atti, si tratta di contratto a termine con termine finale al 30.09.2018 venuto a scadenza naturale. Le spese di lite sono interamente compensate stante l'accoglimento parziale delle domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente il ricorso e, per l'effetto, NN parte resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore di parte ricorrente , della somma di euro 1.931,60 come Parte_1 risultante dalla busta paga di agosto 2018 e di euro 2.945,37 come risultante dalla busta paga di settembre 2018, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
2. COMPENSA per intero le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 25.10.2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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