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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 15/05/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Monica D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2110 dell'anno 2023 R.G., posta in decisione in data 15.5.2025 (allo spirare dei termini ex art. 281 quinquies c.p.c.), vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pasquale Perricone OPPONENTE
E codice fiscale , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore dagli Avv.ti Stefano Menghini e Davide Sarina
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a D.I.
CONCLUSIONI: cfr. note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti.
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato alla controparte in data 7.12.2023, ha convenuto in giudizio al Parte_1 Controparte_1
fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 504/2023, emesso dal Tribunale di Marsala, in data 10.10.2023, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di € 41.963,33 oltre agli interessi sulla sola sorte capitale al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento e alle spese della procedura di ingiunzione. Segnatamente, a sostegno dell'opposizione, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, la nullità della notificazione dell'ingiunzione di pagamento effettuata a mezzo PEC e la prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio la società opposta, contestando in fatto e in diritto le avverse domande e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Quindi, rigettata l'istanza ex art. 186-ter c.p.c. di , esperito con esito CP_1
negativo il procedimento di mediazione, il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. che, così come proposta, è stata accettata soltanto da parte opposta, avendo parte opponente proposto un pagamento rateale, non accettato dall'opposta.
La causa è stata pertanto istruita documentalmente e per l'udienza del 16.4.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-L'opposizione proposta è infondata e deve, dunque, essere rigettata.
In limine, giova ricordare che, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario, incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere il diritto (id est, creditore opposto) il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto
- “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. 15489/2009); richiamato il contenuto dell'atto di citazione in opposizione e della comparsa di costituzione;
con riferimento alla eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, la Corte di Cassazione, con orientamento ormai granitico (ex multis n.8815/2020) ha chiarito che “la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, unico vizio che non ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo (Cass. 15/07/2021, n. 20214; in precedenza, v. Cass. Sez. U. 18/04/2016, n. 7665; Cass. 31/08/2017, n. 20625; Cass.
Sez. U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. 05/03/2019, n. 6417; Cass. 12/05/2020, n. 8815);
“nell'ipotesi in cui la notifica telematica concerna l'atto introduttivo del giudizio, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto di notificazione, con conseguente sanatoria del vizio per convalidazione oggettiva, non postula necessariamente la costituzione in giudizio del destinatario, il quale potrebbe volontariamente scegliere di non costituirsi, pur avendo ricevuto una notificazione rituale;
la nullità – come tale sanabile, con efficacia ex tunc –dal momento che la stessa ha raggiunto comunque lo scopo a cui era destinata, essendo di fatti avvenuta la costituzione della parte intimata, anche se solo per eccepire la nullità”.
Nel merito, parte opposta, pur rivestendo formalmente la veste di convenuto, mantiene quella di attore in senso sostanziale - ha prodotto a sostegno della domanda creditoria sia il contratto di conto corrente, sia gli atti di messa in mora interruttivi della eccepita prescrizione e sia la prova della cessione del credito.
Risulta ampiamente provata dalla documentazione prodotta dall'opposta l'operazione di cessione tra Intesa Sanpaolo S.p.A. e in ottemperanza Controparte_1
alle prescrizioni di legge, come si evince dall'elenco integrale dei crediti ceduti e identificati con il numero di direzione generale NDG ISP: 0571496011000 e Cod. Rapp.ti
950100000060 e 951100000076.
Di contro, si ritiene che, nel caso di specie, le confutazioni dell'opponente, oltre ad essere scarne e generiche, non involgono la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti: invero, l'opponente, non nega la sussistenza di un rapporto debitorio con la controparte.
Tutti gli elementi esposti, complessivamente considerati, comportano il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala – Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Monica D'Angelo, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza o domanda, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta l'opposizione, confermando integralmente il D.I. n. 504/2023, emesso dal
Tribunale di Marsala, in data 10.10.2023;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di lite, complessivamente liquidate in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre accessori (IVA
e CPA) e rimborso spese generali al 15%, come per legge.
Così deciso in Marsala, il 15.5.2025
Il Giudice Monica D'Angelo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Monica D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2110 dell'anno 2023 R.G., posta in decisione in data 15.5.2025 (allo spirare dei termini ex art. 281 quinquies c.p.c.), vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pasquale Perricone OPPONENTE
E codice fiscale , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore dagli Avv.ti Stefano Menghini e Davide Sarina
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a D.I.
CONCLUSIONI: cfr. note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti.
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato alla controparte in data 7.12.2023, ha convenuto in giudizio al Parte_1 Controparte_1
fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 504/2023, emesso dal Tribunale di Marsala, in data 10.10.2023, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di € 41.963,33 oltre agli interessi sulla sola sorte capitale al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento e alle spese della procedura di ingiunzione. Segnatamente, a sostegno dell'opposizione, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, la nullità della notificazione dell'ingiunzione di pagamento effettuata a mezzo PEC e la prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio la società opposta, contestando in fatto e in diritto le avverse domande e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Quindi, rigettata l'istanza ex art. 186-ter c.p.c. di , esperito con esito CP_1
negativo il procedimento di mediazione, il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. che, così come proposta, è stata accettata soltanto da parte opposta, avendo parte opponente proposto un pagamento rateale, non accettato dall'opposta.
La causa è stata pertanto istruita documentalmente e per l'udienza del 16.4.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-L'opposizione proposta è infondata e deve, dunque, essere rigettata.
In limine, giova ricordare che, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario, incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere il diritto (id est, creditore opposto) il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto
- “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. 15489/2009); richiamato il contenuto dell'atto di citazione in opposizione e della comparsa di costituzione;
con riferimento alla eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, la Corte di Cassazione, con orientamento ormai granitico (ex multis n.8815/2020) ha chiarito che “la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, unico vizio che non ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo (Cass. 15/07/2021, n. 20214; in precedenza, v. Cass. Sez. U. 18/04/2016, n. 7665; Cass. 31/08/2017, n. 20625; Cass.
Sez. U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. 05/03/2019, n. 6417; Cass. 12/05/2020, n. 8815);
“nell'ipotesi in cui la notifica telematica concerna l'atto introduttivo del giudizio, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto di notificazione, con conseguente sanatoria del vizio per convalidazione oggettiva, non postula necessariamente la costituzione in giudizio del destinatario, il quale potrebbe volontariamente scegliere di non costituirsi, pur avendo ricevuto una notificazione rituale;
la nullità – come tale sanabile, con efficacia ex tunc –dal momento che la stessa ha raggiunto comunque lo scopo a cui era destinata, essendo di fatti avvenuta la costituzione della parte intimata, anche se solo per eccepire la nullità”.
Nel merito, parte opposta, pur rivestendo formalmente la veste di convenuto, mantiene quella di attore in senso sostanziale - ha prodotto a sostegno della domanda creditoria sia il contratto di conto corrente, sia gli atti di messa in mora interruttivi della eccepita prescrizione e sia la prova della cessione del credito.
Risulta ampiamente provata dalla documentazione prodotta dall'opposta l'operazione di cessione tra Intesa Sanpaolo S.p.A. e in ottemperanza Controparte_1
alle prescrizioni di legge, come si evince dall'elenco integrale dei crediti ceduti e identificati con il numero di direzione generale NDG ISP: 0571496011000 e Cod. Rapp.ti
950100000060 e 951100000076.
Di contro, si ritiene che, nel caso di specie, le confutazioni dell'opponente, oltre ad essere scarne e generiche, non involgono la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti: invero, l'opponente, non nega la sussistenza di un rapporto debitorio con la controparte.
Tutti gli elementi esposti, complessivamente considerati, comportano il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala – Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Monica D'Angelo, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza o domanda, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta l'opposizione, confermando integralmente il D.I. n. 504/2023, emesso dal
Tribunale di Marsala, in data 10.10.2023;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di lite, complessivamente liquidate in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre accessori (IVA
e CPA) e rimborso spese generali al 15%, come per legge.
Così deciso in Marsala, il 15.5.2025
Il Giudice Monica D'Angelo