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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO L. N. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei sig.ri Consiglieri: dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott. Riccardo Trombetta Consigliere relatore nel procedimento iscritto al n. 592 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
[...]
Parte_1
(C.F.:
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo (C.F.: , PEC P.IVA_2
, presso i cui uffici, siti in Email_1
Palermo, Via Mariano Stabile n. 182, è domiciliato ex lege; reclamante
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Baricchi;
reclamato
CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Letti gli atti;
all'esito dell'udienza del 25 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, osserva
IN FATTO
Con provvedimento emesso in data 12 marzo 2025 il Giudice
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 4 del Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE, pronunciandosi nell'ambito del ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008 proposto da avverso il Controparte_1 provvedimento della riconoscimento Parte_1 della di del 28/3/2023, con cui è Parte_1 Pt_1 stata rigettata la domanda di protezione internazionale da egli formulata in quanto manifestamente infondata, ha disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento di diniego ai sensi dell'art. 35-bis comma 4 d. lgs. n. 25/2008, e ciò a fronte dell'istanza reiterata con la quale il ricorrente ha ora offerto documentazione sopravvenuta attestante una nuova situazione familiare, alloggiativa e lavorativa del medesimo, idonea a fondare, almeno ad una valutazione cautelare, la spettanza della protezione residuale.
Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo reclamo, in data 17 marzo 2025, il
[...]
di Controparte_2
evidenziando che dall'esame del provvedimento di diniego Pt_1 emerge che la valutazione di manifesta infondatezza è stata determinata dalla circostanza – emergente dall'analisi delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione – che la motivazione posta a fondamento dell'espatrio riguardi mere questioni familiari, e che il timore per il rientro in patria non presenti alcuna attinenza con i motivi di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra (razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche) e con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, con la conseguenza che è pienamente legittima, nel merito, la valutazione di manifesta infondatezza dell'istanza, in difetto di fondati timori di persecuzione in caso di ritorno in Tunisia e (ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria) di rischio effettivo di “danno grave” in caso di rientro nel Paese d'origine. Sulla base di tali argomenti il
[...]
ha chiesto quindi l'annullamento del provvedimento Parte_1 reclamato.
In data 20/3/2025 si è costituito Controparte_1 chiedendo il rigetto del reclamo, in quanto il nuovo pronunciamento favorevole è stato reso dal primo giudice a fronte di una specifica produzione dalla quale si trae la nuova situazione familiare ed alloggiativa del medesimo, oramai legato da una stabile relazione sentimentale con una giovane cittadina italiana, nonché la di lui situazione lavorativa, per essergli stato offerto un contratto di lavoro
pag. 2 di 4 Corte di Appello di Palermo subordinato nel settore dell'edilizia, con conseguente sussistenza dei presupposti di riconoscimento della protezione complementare garantita dall'articolo 8 della C.E.D.U. sotto il profilo della tutela del diritto alla vita privata e familiare del medesimo.
È intervenuto nel procedimento il Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del reclamo evidenziando che la documentazione sopravvenuta è idonea a ravvisare gravi e circostanziate ragioni per sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento.
IN DIRITTO
Il reclamo si rivela destituito di fondamento.
A fronte della specifica motivazione resa dal primo giudice a sostegno dell'avversata decisione, come detto fondata sulla sopravvenienza dei presupposti per accordare la “protezione speciale”, la quale, come è noto, completa lo strumentario giuridico integrativamente apparecchiato dall'ordinamento interno per attuare la normativa sovranazionale sul diritto di asilo, il reclamante nemmeno si confronta con gli specifici argomenti utilizzati dal primo giudice, e, in guisa avulsa dalla specifica motivazione resa, ribadisce invece l'insussistenza dei presupposti fondanti i diversi istituti della protezione internazionale, sub specie status di rifugiato e protezione sussidiaria, estranei alla decisione avversata.
Tanto premesso, il reclamo va rigettato e l'impugnnte condannato al pagamento delle spese processuali per la fase di studio e introduttiva afferente i procedimenti cautelari, con la riduzione per l'assenza di questioni in fatto e in diritto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile:
Rigetta il reclamo proposto dal
[...]
Parte_1
di avverso il provvedimento di sospensione
[...] Pt_1 dell'efficacia esecutiva emesso dal Tribunale di Palermo in data 12 marzo 2025 in favore di;
Controparte_1
Condanna il
[...]
di Parte_1
alla refusione delle spese di lite sostenute dal convenuto per Pt_1 il giudizio, che si liquidano in € 709,80, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e c.p.a.
pag. 3 di 4 Corte di Appello di Palermo Si comunichi alle parti costituite.
Palermo, 27 marzo 2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente dr. Giovanni D'Antoni, in conformità alle disposizioni che regolamentano il processo civile telematico.
pag. 4 di 4 Corte di Appello di Palermo
DECRETO L. N. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei sig.ri Consiglieri: dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott. Riccardo Trombetta Consigliere relatore nel procedimento iscritto al n. 592 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
[...]
Parte_1
(C.F.:
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo (C.F.: , PEC P.IVA_2
, presso i cui uffici, siti in Email_1
Palermo, Via Mariano Stabile n. 182, è domiciliato ex lege; reclamante
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Baricchi;
reclamato
CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Letti gli atti;
all'esito dell'udienza del 25 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, osserva
IN FATTO
Con provvedimento emesso in data 12 marzo 2025 il Giudice
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 4 del Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE, pronunciandosi nell'ambito del ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008 proposto da avverso il Controparte_1 provvedimento della riconoscimento Parte_1 della di del 28/3/2023, con cui è Parte_1 Pt_1 stata rigettata la domanda di protezione internazionale da egli formulata in quanto manifestamente infondata, ha disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento di diniego ai sensi dell'art. 35-bis comma 4 d. lgs. n. 25/2008, e ciò a fronte dell'istanza reiterata con la quale il ricorrente ha ora offerto documentazione sopravvenuta attestante una nuova situazione familiare, alloggiativa e lavorativa del medesimo, idonea a fondare, almeno ad una valutazione cautelare, la spettanza della protezione residuale.
Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo reclamo, in data 17 marzo 2025, il
[...]
di Controparte_2
evidenziando che dall'esame del provvedimento di diniego Pt_1 emerge che la valutazione di manifesta infondatezza è stata determinata dalla circostanza – emergente dall'analisi delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione – che la motivazione posta a fondamento dell'espatrio riguardi mere questioni familiari, e che il timore per il rientro in patria non presenti alcuna attinenza con i motivi di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra (razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche) e con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, con la conseguenza che è pienamente legittima, nel merito, la valutazione di manifesta infondatezza dell'istanza, in difetto di fondati timori di persecuzione in caso di ritorno in Tunisia e (ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria) di rischio effettivo di “danno grave” in caso di rientro nel Paese d'origine. Sulla base di tali argomenti il
[...]
ha chiesto quindi l'annullamento del provvedimento Parte_1 reclamato.
In data 20/3/2025 si è costituito Controparte_1 chiedendo il rigetto del reclamo, in quanto il nuovo pronunciamento favorevole è stato reso dal primo giudice a fronte di una specifica produzione dalla quale si trae la nuova situazione familiare ed alloggiativa del medesimo, oramai legato da una stabile relazione sentimentale con una giovane cittadina italiana, nonché la di lui situazione lavorativa, per essergli stato offerto un contratto di lavoro
pag. 2 di 4 Corte di Appello di Palermo subordinato nel settore dell'edilizia, con conseguente sussistenza dei presupposti di riconoscimento della protezione complementare garantita dall'articolo 8 della C.E.D.U. sotto il profilo della tutela del diritto alla vita privata e familiare del medesimo.
È intervenuto nel procedimento il Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del reclamo evidenziando che la documentazione sopravvenuta è idonea a ravvisare gravi e circostanziate ragioni per sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento.
IN DIRITTO
Il reclamo si rivela destituito di fondamento.
A fronte della specifica motivazione resa dal primo giudice a sostegno dell'avversata decisione, come detto fondata sulla sopravvenienza dei presupposti per accordare la “protezione speciale”, la quale, come è noto, completa lo strumentario giuridico integrativamente apparecchiato dall'ordinamento interno per attuare la normativa sovranazionale sul diritto di asilo, il reclamante nemmeno si confronta con gli specifici argomenti utilizzati dal primo giudice, e, in guisa avulsa dalla specifica motivazione resa, ribadisce invece l'insussistenza dei presupposti fondanti i diversi istituti della protezione internazionale, sub specie status di rifugiato e protezione sussidiaria, estranei alla decisione avversata.
Tanto premesso, il reclamo va rigettato e l'impugnnte condannato al pagamento delle spese processuali per la fase di studio e introduttiva afferente i procedimenti cautelari, con la riduzione per l'assenza di questioni in fatto e in diritto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile:
Rigetta il reclamo proposto dal
[...]
Parte_1
di avverso il provvedimento di sospensione
[...] Pt_1 dell'efficacia esecutiva emesso dal Tribunale di Palermo in data 12 marzo 2025 in favore di;
Controparte_1
Condanna il
[...]
di Parte_1
alla refusione delle spese di lite sostenute dal convenuto per Pt_1 il giudizio, che si liquidano in € 709,80, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e c.p.a.
pag. 3 di 4 Corte di Appello di Palermo Si comunichi alle parti costituite.
Palermo, 27 marzo 2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente dr. Giovanni D'Antoni, in conformità alle disposizioni che regolamentano il processo civile telematico.
pag. 4 di 4 Corte di Appello di Palermo