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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/02/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2379/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Giuseppe Chiappetta Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 18.6.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con handicap in situazione di gravità, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU aveva riconosciuto la sussistenza del solo requisito per lo status di persona portatrice di handicap grave ma non anche quello per l'indennità di accompagnamento.
Proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentando l'erroneità dell'elaborato peritale deducendo che l'ausiliare non aveva adeguatamente valutato le patologie da cui era
1 affetta e documentando l'aggravamento delle condizioni di salute con certificazione medica posteriore alle operazioni peritali.
Concludeva chiedendo l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello status di persona portatrice di handicap in situazione di gravità dalla data da accertarsi.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'opposizione di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto nel merito.
Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale e, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi che seguono.
Giova ricordare che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
L'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 prevede che l'handicap è ritenuto grave qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto
l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalle norme citate risulta soddisfatto, sia pure da epoca successiva rispetto a quella della domanda amministrativa e della precedente fase ATP.
Infatti, all'esito della disposta consulenza tecnica, il CTU (Dott. – Persona_1 vedi elaborato depositato il 29.11.2024) ha accertato che le patologie da cui è affetta parte ricorrente comportano una invalidità al 100% e precludono la possibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza il costante aiuto di terzi e rendono altresì necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione;
secondo
2 il consulente detto quadro clinico può farsi risalire alla data del 11.6.2024, epoca della visita medica geriatrica che ha evidenziato un peggioramento delle condizioni cliniche.
Le spese di lite devono essere compensate in misura del 50% tenuto conto che il requisito sanitario è stato riconosciuto sussistente da epoca successiva alla fase ATP ma antecedente all'introduzione del presente giudizio e, per la parte residua, poste a carico dell' liquidate come da dispositivo. CP_1
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara la sussistenza per parte ricorrente, a far data dal 11.6.2024, dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e per lo status di persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992; condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite che, compensate in misura del 50%, liquida in complessive € 1.541,50 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
pone a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 20 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2379/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Giuseppe Chiappetta Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 18.6.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con handicap in situazione di gravità, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU aveva riconosciuto la sussistenza del solo requisito per lo status di persona portatrice di handicap grave ma non anche quello per l'indennità di accompagnamento.
Proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentando l'erroneità dell'elaborato peritale deducendo che l'ausiliare non aveva adeguatamente valutato le patologie da cui era
1 affetta e documentando l'aggravamento delle condizioni di salute con certificazione medica posteriore alle operazioni peritali.
Concludeva chiedendo l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello status di persona portatrice di handicap in situazione di gravità dalla data da accertarsi.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'opposizione di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto nel merito.
Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale e, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi che seguono.
Giova ricordare che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
L'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 prevede che l'handicap è ritenuto grave qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto
l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalle norme citate risulta soddisfatto, sia pure da epoca successiva rispetto a quella della domanda amministrativa e della precedente fase ATP.
Infatti, all'esito della disposta consulenza tecnica, il CTU (Dott. – Persona_1 vedi elaborato depositato il 29.11.2024) ha accertato che le patologie da cui è affetta parte ricorrente comportano una invalidità al 100% e precludono la possibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza il costante aiuto di terzi e rendono altresì necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione;
secondo
2 il consulente detto quadro clinico può farsi risalire alla data del 11.6.2024, epoca della visita medica geriatrica che ha evidenziato un peggioramento delle condizioni cliniche.
Le spese di lite devono essere compensate in misura del 50% tenuto conto che il requisito sanitario è stato riconosciuto sussistente da epoca successiva alla fase ATP ma antecedente all'introduzione del presente giudizio e, per la parte residua, poste a carico dell' liquidate come da dispositivo. CP_1
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara la sussistenza per parte ricorrente, a far data dal 11.6.2024, dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e per lo status di persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992; condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite che, compensate in misura del 50%, liquida in complessive € 1.541,50 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
pone a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 20 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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