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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/11/2024, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1771/2023 Oggetto: APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in funzione d'appello, in persona del giudice Silvia Capitano, esaminate le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 1771 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Parte_1
nato il [...] ad [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Olindo Di Francesco APPELLANTE
nei confronti di:
Controparte_1 in persona del Prefetto p.t. C.F. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello P.IVA_1
Stato; APPELLATO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha spiegato appello avverso la sentenza n. 697/2022, resa dal Giudice di Parte_1
Pace di , in data 09.12.2022 e depositata in data 23.12.2022, con la quale è stato CP_1 respinto il suo ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/81 avverso il verbale di contestazione n.
700016699491 elevato dalla Polizia Stradale di per violazione dell'art. 116 co. 5 e 17 CP_1
C.D.S; in particolare con il suddetto verbale la Polizia Stradale, contestava che in data
19.11.2021 il figlio minore, , circolava alla guida di un ciclomotore senza Persona_1 aver mai conseguito la patente di guida.
Ha dedotto in particolare l'appellante la carenza di motivazione, essendo del tutto assenti le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione;
ulteriormente ha dedotto la mancata 1 valutazione delle evidenze istruttorie e, in particolare, le risultanze della prova testimoniale con il teste , escusso all'udienza del 03.06.2022, che dichiarava che il Testimone_1 minore si era impossessato arbitrariamente di un ciclomotore di proprietà di Persona_1
(padre della fidanzata del minore), sottraendo le chiavi del mezzo Controparte_2 custodite presso l'abitazione del suddetto e che il padre ricorrente, , CP_2 Parte_1 si trovasse a lavoro e fosse ignaro dell'accaduto.
Il Giudice non avrebbe infine valutato la buona fede dell'appellante, rimasto assolutamente estraneo all'azione del proprio figlio minore il quale, approfittando dell'assenza del padre per motivi di lavoro, si era impossessato arbitrariamente della chiavi del motorino.
Ha chiesto quindi al Tribunale, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 967/2022 depositata il 23.12.2022. di accogliere l'opposizione e, conseguentemente, annullare il verbale opposto, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il procedimento, nella contumacia dell'appellata – ritualmente evocata in giudizio e non comparsa - istruito con mere produzioni documentali, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, è stato posto in decisione sulle conclusioni delle parti per come precisate con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (v. Cass. civ sez. III, 19/12/2022, n.37137: è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte).
***
Così brevemente il fatto e lo svolgimento del processo ritiene il Tribunale che, sebbene effettivamente il Giudice di Pace non abbia compiutamente motivato in ordine alle ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della decisione, l'opposizione spiegata non è comunque meritevole di accoglimento, con conseguente rigetto dell'appello proposto, per i motivi che qui vengono ad illustrarsi.
E' noto che in caso di violazione amministrativa commessa da minore della stessa risponde,
a norma dell'art. 2 della L. n. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada ai sensi dell'art. 194, colui che era tenuto alla sorveglianza del minore,
“salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 17189 del 24/06/2008).
Correttamente, dunque, gli agenti accertatori hanno redatto apposito verbale di constatazione – che, tra l'altro, reca con precisione il luogo, la data e l'ora dell'infrazione, oltre ai riferimenti al mezzo poi sottoposto a fermo amministrativo- nei confronti di colui che era tenuto alla sorveglianza del minore al momento del fatto e con la specifica attribuzione della responsabilità per l'illecito amministrativo perpetrato.
2 Quanto alla prova liberatoria richiesta, trovano applicazione, nella fattispecie, i principi di cui all'art. 2048 c.c. norma che in relazione alla responsabilità genitoriale per i danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori prevede una analoga prova liberatoria (comma 3: “le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto “).
E' stato precisato che nel caso di illecito amministrativo commesso da minore la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto richiesta dall'art. 2, capoverso, della legge n. 689 del 1981 si concreta, per i genitori, nella dimostrazione di avere impartito al minore un'educazione conforme alle sue condizioni familiari e sociali, nonché di avere esercitato una vigilanza adeguata all'età, al carattere ed all'indole del medesimo (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 6302 del 10/07/1996 ).
In sostanza, ai fini della prova liberatoria non occorre che il genitore dimostri la sua costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio, quando, per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano costituire fonte di pericolo per sé e per i terzi (v. C. 4481/2001 in materia di incidente stradale con un motorino condotto da minore).
Questa prova liberatoria non è desumibile dalle modalità del fatto, atteso che un fatto illecito non può fornire la prova dell'adeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza adeguata, potendo soltanto, a volte, le modalità del fatto rivelare cattiva educazione, ma non il contrario.
Alla luce di quanto esposto, deve quindi concludersi per l'inconducenza delle risultanze della prova testimoniale, così come dell'irrilevanza di un eventuale stato soggettivo di buona fede dell'appellante che non ha, invero, assolto compiutamente all'onere probatorio sullo stesso incombente secondo i principi richiamati.
Difatti la circostanza che il padre – odierno appellante – al momento del fatto illecito compiuto dal minore si trovasse al lavoro e fosse del tutto ignaro della condotta perpetrata dal figlio, non consente di ritenere assolta la prova liberatoria, ovvero di aver fatto tutto il possibile per educare adeguatamente il figlio e renderlo consapevole delle conseguenze dell'inosservanza alle norme di legge e, specificamente dei principi della sicurezza stradale volti, oltre alla regolamentazione del traffico veicolare, allo scopo di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali.
Anzi proprio la modalità del fatto, ovvero la circostanza che il minore si sia posto alla guida del ciclomotore in assenza del titolo abilitativo - e conducendo un altro passeggero privo di casco, per come emergente dalla contestazione in atti - , ma anche le stesse allegazioni contenute negli atti introduttivi sull'avvenuto impossessamento arbitrario delle chiavi del motorino di proprietà di soggetto estraneo al nucleo familiare – rivelano e denotano
3 immaturità della condotta del predetto minore e conseguente ad insufficienza educativa, avendo costui agito in spregio a basilari regole cautelari di sicurezza volte alla neutralizzazione
– o comunque limitazione - dei rischi connessi alla circolazione stradale e in violazione delle situazioni soggettive altrui .
L'appello va dunque respinto, le spese di lite sono dichiarate irripetibili nella contumacia dell'appellante; va dato atto della sussistenza confronti dell'appellante le condizioni, ex art. 13 comma 1quater T.U. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE l'appello proposto, irripetibili le spese di lite nella contumacia dell'appellato.
Sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni, ex art. 13 comma 1quater T.U. n.
115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Agrigento, 12 novembre 2024
Il Giudice
Silvia Capitano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in funzione d'appello, in persona del giudice Silvia Capitano, esaminate le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 1771 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Parte_1
nato il [...] ad [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Olindo Di Francesco APPELLANTE
nei confronti di:
Controparte_1 in persona del Prefetto p.t. C.F. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello P.IVA_1
Stato; APPELLATO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha spiegato appello avverso la sentenza n. 697/2022, resa dal Giudice di Parte_1
Pace di , in data 09.12.2022 e depositata in data 23.12.2022, con la quale è stato CP_1 respinto il suo ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/81 avverso il verbale di contestazione n.
700016699491 elevato dalla Polizia Stradale di per violazione dell'art. 116 co. 5 e 17 CP_1
C.D.S; in particolare con il suddetto verbale la Polizia Stradale, contestava che in data
19.11.2021 il figlio minore, , circolava alla guida di un ciclomotore senza Persona_1 aver mai conseguito la patente di guida.
Ha dedotto in particolare l'appellante la carenza di motivazione, essendo del tutto assenti le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione;
ulteriormente ha dedotto la mancata 1 valutazione delle evidenze istruttorie e, in particolare, le risultanze della prova testimoniale con il teste , escusso all'udienza del 03.06.2022, che dichiarava che il Testimone_1 minore si era impossessato arbitrariamente di un ciclomotore di proprietà di Persona_1
(padre della fidanzata del minore), sottraendo le chiavi del mezzo Controparte_2 custodite presso l'abitazione del suddetto e che il padre ricorrente, , CP_2 Parte_1 si trovasse a lavoro e fosse ignaro dell'accaduto.
Il Giudice non avrebbe infine valutato la buona fede dell'appellante, rimasto assolutamente estraneo all'azione del proprio figlio minore il quale, approfittando dell'assenza del padre per motivi di lavoro, si era impossessato arbitrariamente della chiavi del motorino.
Ha chiesto quindi al Tribunale, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 967/2022 depositata il 23.12.2022. di accogliere l'opposizione e, conseguentemente, annullare il verbale opposto, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il procedimento, nella contumacia dell'appellata – ritualmente evocata in giudizio e non comparsa - istruito con mere produzioni documentali, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, è stato posto in decisione sulle conclusioni delle parti per come precisate con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (v. Cass. civ sez. III, 19/12/2022, n.37137: è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte).
***
Così brevemente il fatto e lo svolgimento del processo ritiene il Tribunale che, sebbene effettivamente il Giudice di Pace non abbia compiutamente motivato in ordine alle ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della decisione, l'opposizione spiegata non è comunque meritevole di accoglimento, con conseguente rigetto dell'appello proposto, per i motivi che qui vengono ad illustrarsi.
E' noto che in caso di violazione amministrativa commessa da minore della stessa risponde,
a norma dell'art. 2 della L. n. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada ai sensi dell'art. 194, colui che era tenuto alla sorveglianza del minore,
“salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 17189 del 24/06/2008).
Correttamente, dunque, gli agenti accertatori hanno redatto apposito verbale di constatazione – che, tra l'altro, reca con precisione il luogo, la data e l'ora dell'infrazione, oltre ai riferimenti al mezzo poi sottoposto a fermo amministrativo- nei confronti di colui che era tenuto alla sorveglianza del minore al momento del fatto e con la specifica attribuzione della responsabilità per l'illecito amministrativo perpetrato.
2 Quanto alla prova liberatoria richiesta, trovano applicazione, nella fattispecie, i principi di cui all'art. 2048 c.c. norma che in relazione alla responsabilità genitoriale per i danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori prevede una analoga prova liberatoria (comma 3: “le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto “).
E' stato precisato che nel caso di illecito amministrativo commesso da minore la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto richiesta dall'art. 2, capoverso, della legge n. 689 del 1981 si concreta, per i genitori, nella dimostrazione di avere impartito al minore un'educazione conforme alle sue condizioni familiari e sociali, nonché di avere esercitato una vigilanza adeguata all'età, al carattere ed all'indole del medesimo (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 6302 del 10/07/1996 ).
In sostanza, ai fini della prova liberatoria non occorre che il genitore dimostri la sua costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio, quando, per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano costituire fonte di pericolo per sé e per i terzi (v. C. 4481/2001 in materia di incidente stradale con un motorino condotto da minore).
Questa prova liberatoria non è desumibile dalle modalità del fatto, atteso che un fatto illecito non può fornire la prova dell'adeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza adeguata, potendo soltanto, a volte, le modalità del fatto rivelare cattiva educazione, ma non il contrario.
Alla luce di quanto esposto, deve quindi concludersi per l'inconducenza delle risultanze della prova testimoniale, così come dell'irrilevanza di un eventuale stato soggettivo di buona fede dell'appellante che non ha, invero, assolto compiutamente all'onere probatorio sullo stesso incombente secondo i principi richiamati.
Difatti la circostanza che il padre – odierno appellante – al momento del fatto illecito compiuto dal minore si trovasse al lavoro e fosse del tutto ignaro della condotta perpetrata dal figlio, non consente di ritenere assolta la prova liberatoria, ovvero di aver fatto tutto il possibile per educare adeguatamente il figlio e renderlo consapevole delle conseguenze dell'inosservanza alle norme di legge e, specificamente dei principi della sicurezza stradale volti, oltre alla regolamentazione del traffico veicolare, allo scopo di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali.
Anzi proprio la modalità del fatto, ovvero la circostanza che il minore si sia posto alla guida del ciclomotore in assenza del titolo abilitativo - e conducendo un altro passeggero privo di casco, per come emergente dalla contestazione in atti - , ma anche le stesse allegazioni contenute negli atti introduttivi sull'avvenuto impossessamento arbitrario delle chiavi del motorino di proprietà di soggetto estraneo al nucleo familiare – rivelano e denotano
3 immaturità della condotta del predetto minore e conseguente ad insufficienza educativa, avendo costui agito in spregio a basilari regole cautelari di sicurezza volte alla neutralizzazione
– o comunque limitazione - dei rischi connessi alla circolazione stradale e in violazione delle situazioni soggettive altrui .
L'appello va dunque respinto, le spese di lite sono dichiarate irripetibili nella contumacia dell'appellante; va dato atto della sussistenza confronti dell'appellante le condizioni, ex art. 13 comma 1quater T.U. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE l'appello proposto, irripetibili le spese di lite nella contumacia dell'appellato.
Sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni, ex art. 13 comma 1quater T.U. n.
115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Agrigento, 12 novembre 2024
Il Giudice
Silvia Capitano
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