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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5118 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15582/22 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data 17.10.24 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rapp.te pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, difesa da avv. Andrea Recchi OPPONENTE E impresa (P.I. ), in persona del suo omonimo titolare e CP_1 P.IVA_2 legale rappresentante, Sig. nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
), difesa dall'Avv. Aldo Grilli C.F._1
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da
pagina 1 di 3 trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014).
Va, poi, ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, senza che sia necessaria una espressa domanda dell'opposto, in quanto implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo (Cass. 10104/96; 15702/04; 9021/05); inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Sinteticamente, l'opponente ha impugnato il DI n. 20704/2021 del 29/11/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, con il quale è stato ingiunto di pagare la somma complessiva di € 14.836,52, quale saldo del corrispettivo per i lavori di montaggio e smontaggio di morsetti e ponteggi, eseguiti nel corso dell'anno 2018 in Roma, presso i cantieri siti negli studi di Cinecittà e in Via Acqua Traversa 185, contestando lo svolgimento dei lavori, segnalando la assenza di un contratto e l'insufficienza probatoria della sola fattura.
Parte opposta si è costituita, ritenendo che il pagamento di un acconto di euro 1.500,00 relativo alla fattura n. 1 del 17.01.2019, in data 21.01.2019, nonché di euro 1.000,00 in data 1.04.2019, a titolo di acconto fatture, come specificato nelle causali dei due bonifici, costituisca prova documentale del credito;
ha, inoltre, articolato capitoli di prova orale per interrogatorio e testi, parzialmente ammessi.
Ciò premesso, va, in primo luogo segnalato che la causale della fattura azionata con il ricorso monitorio n.37/A del 08.10.2021 (doc 1 ricorso): “fine lavori per prestazione di smontaggio (RM). Fine lavori per prestazione di montaggio e Controparte_2 smontaggio ponteggi di via acqua traversa 185 Roma (RM). Lavori eseguiti nell'anno 2018 ”, è, in parte, la medesima della fattura n. 1 del 17.01.19, allegata alla comparsa di costituzione dell'opposta, attinente a lavori di smontaggio per lo studio di Cinecittà; tale fattura risulta saldata dalla come da bonifico sopra indicato e, dunque, Pt_1 conferma documentalmente l'affidamento delle lavorazioni di Cinecittà da Pt_1
. CP_1
Quanto alle risultanze della istruttoria orale, dei testimoni di parte opposta, il primo,
, ha confermato l'esecuzione dello smontaggio dei ponteggi presso il cantiere Tes_1
pagina 2 di 3 di via dell'Acqua Traversa 185, ma ha riferito di non conoscere il committente;
il secondo teste, ha fatto, invece, riferimento alla ome committente Tes_2 Pt_1 di lavori di smontaggio di ponteggi, ma ricordando che l'immobile era sito nella zona di Cinecittà.
I testi citati da parte opponente hanno, invece, riferito di ponteggi effettuati presso il cantiere in via dell'Acqua Traversa 187 dalla società RIED e il legale rapp. della predetta società, , ha dichiarato che nel 2018 non vi era un cantiere presente Testimone_3 nell'immobile adiacente sito al civico 185. Tutti i testi escussi sono a diverso modo collegati con una delle parti, in quanto gli EVA sono dipendenti di , è parente del legale rapp. della opposta e CP_1 CP_3
è socio di minoranza della predetta società. Testimone_3
Non vi è, quindi, modo di attribuire ad una o all'altra dichiarazione piena attendibilità, in relazione alle discrasie emerse.
Pertanto, deve ritenersi non vi sia certezza circa l'affidamento da parte di ei Pt_1 lavori di montaggio e smontaggio ponteggi presso l'immobile di via dell'Acqua
Traversa 185 e, quindi, in assenza di preventivo scritto o di prova della quantificazione delle lavorazioni effettuate, non fornita da , non potrà calcolarsi lo specifico CP_1 corrispettivo attinente ai due cantieri, cumulativamente indicato nella fattura azionata, e accertare la consistenza del credito relativo al solo smontaggio dei morsetti presso l'immobile di Cinecittà.
L'opposizione sarà, quindi, accolta e le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri tra minimi e medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante la assenza di questioni complesse.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- in accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite di controparte, che liquida in euro 3.500,00 per compenso, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori, nonché euro 145,50 per spese.
Roma, 3.4.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 3 di 3
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15582/22 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data 17.10.24 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rapp.te pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, difesa da avv. Andrea Recchi OPPONENTE E impresa (P.I. ), in persona del suo omonimo titolare e CP_1 P.IVA_2 legale rappresentante, Sig. nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
), difesa dall'Avv. Aldo Grilli C.F._1
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da
pagina 1 di 3 trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014).
Va, poi, ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, senza che sia necessaria una espressa domanda dell'opposto, in quanto implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo (Cass. 10104/96; 15702/04; 9021/05); inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Sinteticamente, l'opponente ha impugnato il DI n. 20704/2021 del 29/11/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, con il quale è stato ingiunto di pagare la somma complessiva di € 14.836,52, quale saldo del corrispettivo per i lavori di montaggio e smontaggio di morsetti e ponteggi, eseguiti nel corso dell'anno 2018 in Roma, presso i cantieri siti negli studi di Cinecittà e in Via Acqua Traversa 185, contestando lo svolgimento dei lavori, segnalando la assenza di un contratto e l'insufficienza probatoria della sola fattura.
Parte opposta si è costituita, ritenendo che il pagamento di un acconto di euro 1.500,00 relativo alla fattura n. 1 del 17.01.2019, in data 21.01.2019, nonché di euro 1.000,00 in data 1.04.2019, a titolo di acconto fatture, come specificato nelle causali dei due bonifici, costituisca prova documentale del credito;
ha, inoltre, articolato capitoli di prova orale per interrogatorio e testi, parzialmente ammessi.
Ciò premesso, va, in primo luogo segnalato che la causale della fattura azionata con il ricorso monitorio n.37/A del 08.10.2021 (doc 1 ricorso): “fine lavori per prestazione di smontaggio (RM). Fine lavori per prestazione di montaggio e Controparte_2 smontaggio ponteggi di via acqua traversa 185 Roma (RM). Lavori eseguiti nell'anno 2018 ”, è, in parte, la medesima della fattura n. 1 del 17.01.19, allegata alla comparsa di costituzione dell'opposta, attinente a lavori di smontaggio per lo studio di Cinecittà; tale fattura risulta saldata dalla come da bonifico sopra indicato e, dunque, Pt_1 conferma documentalmente l'affidamento delle lavorazioni di Cinecittà da Pt_1
. CP_1
Quanto alle risultanze della istruttoria orale, dei testimoni di parte opposta, il primo,
, ha confermato l'esecuzione dello smontaggio dei ponteggi presso il cantiere Tes_1
pagina 2 di 3 di via dell'Acqua Traversa 185, ma ha riferito di non conoscere il committente;
il secondo teste, ha fatto, invece, riferimento alla ome committente Tes_2 Pt_1 di lavori di smontaggio di ponteggi, ma ricordando che l'immobile era sito nella zona di Cinecittà.
I testi citati da parte opponente hanno, invece, riferito di ponteggi effettuati presso il cantiere in via dell'Acqua Traversa 187 dalla società RIED e il legale rapp. della predetta società, , ha dichiarato che nel 2018 non vi era un cantiere presente Testimone_3 nell'immobile adiacente sito al civico 185. Tutti i testi escussi sono a diverso modo collegati con una delle parti, in quanto gli EVA sono dipendenti di , è parente del legale rapp. della opposta e CP_1 CP_3
è socio di minoranza della predetta società. Testimone_3
Non vi è, quindi, modo di attribuire ad una o all'altra dichiarazione piena attendibilità, in relazione alle discrasie emerse.
Pertanto, deve ritenersi non vi sia certezza circa l'affidamento da parte di ei Pt_1 lavori di montaggio e smontaggio ponteggi presso l'immobile di via dell'Acqua
Traversa 185 e, quindi, in assenza di preventivo scritto o di prova della quantificazione delle lavorazioni effettuate, non fornita da , non potrà calcolarsi lo specifico CP_1 corrispettivo attinente ai due cantieri, cumulativamente indicato nella fattura azionata, e accertare la consistenza del credito relativo al solo smontaggio dei morsetti presso l'immobile di Cinecittà.
L'opposizione sarà, quindi, accolta e le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri tra minimi e medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante la assenza di questioni complesse.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- in accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite di controparte, che liquida in euro 3.500,00 per compenso, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori, nonché euro 145,50 per spese.
Roma, 3.4.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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