TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/06/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.1352/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. GUARISO Parte_1 C.F._1
ALBERTO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. TRIFIRO' RE e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
TARGA TOMMASO
PARTE RESISTENTE
Oggi 24/06/2025 ad ore 12.26 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Fabio Ottonelli e la parte personalmente per parte resistente l'avv. Targa Tommaso
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutono la causa e precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, a) accertare e dichiarare, ove occorra, l'illegittimità e comunque la nullità e/o irregolarità e/o inopponibilità al ricorrente di tutti i contratti di appalto intercorsi tra la convenuta e er il periodo per cui è causa b) accertare CP_1 Controparte_2
e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/03, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra il ricorrente e la convenuta Parte_1 con decorrenza dal 18.2.2014 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia con CP_1 inquadramento nella 5^ categoria 3° livello C.R.E.A. del CCNL Energia e petrolio ovvero in quel diverso livello e/o categoria e/o livello C.R.E.A. e/o CCNL ritenuti di giustizia;
c) ordinare ad in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di ripristinare il CP_1 rapporto di lavoro con il sig. e di riammettere il sig. nel posto Parte_1 Parte_1 di lavoro presso il Green Data Center di di Ferrera Erbognone d) condannare CP_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare al sig. CP_1 Parte_1 la somma di € 133.759,12 lordi a titolo di differenze retributive, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, salvo migliore calcolo. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.c. Con vittoria di spese di lite e compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, con l'applicazione dell'art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014.
ISTANZE ISTRUTTORIE In via istruttoria, per quanto occorra, con riserva di meglio precisare ed integrare le relative istanze, nonché di formulare nuove istanze istruttorie, senza inversione dell'onere della prova – fermi restando i poteri istruttori del Giudice ex art. 421
c.p.c. – si indicano i seguenti mezzi di prova, di cui si chiede l'ammissione: - interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e prova testimoniale CP_1 sulle circostanze di fatto descritte in narrativa ai capitoli da n. 1 a 44, da intendersi qui ritrascritti, depurati da ogni espressione valutativa e preceduti dalle parole “vero che”, nonché prova contraria sulle circostanze che saranno eventualmente ex adverso dedotte ed ammesse.
Si indicano a testi (con riserva di indicarne altri), anche a prova contraria, i sig.ri, Tes_1 ad oggi residente in [...], ad oggi
[...] Testimone_2 residente in [...], ad oggi residente in Testimone_3
Genova in via Casartelli n. 7/10, presso ENI GDC in Ferrera Erbognone Testimone_4
(PV), Strada Comunale della Corradina n. 35, presso Persona_1 Controparte_3
Vigevano (PV), via Gian Giacomo Trivulzio n. 37, nonché tutti i dipendenti di CP_2
Contr (c.f. e p.i. e di addetti al Green Data Center di di
[...] P.IVA_2 CP_1
Ferrera Erbognone nel periodo per cui è causa, come risultanti dal libro unico del lavoro, di cui si chiede l'esibizione ex art. 210 c.p.c. (con riserva di precisare nominativi ed indirizzi).
Con riserva di controdedurre ed indicare altri testi in relazione al capitolato avversario ed all'esito della produzione del libro unico lavoro;
- ordine di esibizione a (c.f. Controparte_2
e p.i. ), con sede in Roma, in via Silvio D'Amico n. 40, ex art. 210 c.p.c., del P.IVA_2 libro unico del lavoro per il periodo per cui è causa;
- ordine di esibizione alla convenuta
[...]
ex art. 210 c.p.c., del libro unico del lavoro per il periodo per cui è causa, delle CP_1 registrazioni nel software “Eni Service Manager” degli interventi effettuati dal ricorrente presso il Green Data Center, nonché di qualsiasi documento aziendale ritenuto utile ai fini della decisione;
- accesso sul luogo di lavoro, ex art. 421 c.p.c., presso il Green Data Center di a Ferrera Erbognone (PV), Strada Comunale della Corradina, con esame dei CP_1 testimoni sul luogo stesso;
- ordine di acquisizione di copia del fascicolo d'ufficio del giudizio RG n. 1215/2020 Tribunale di Pavia – sez. lavoro (Giudice Dott. Allieri), nonché del fascicolo d'ufficio del giudizio RG n. 458/2022 Tribunale di Pavia – sez. lavoro (Giudice
Dott.ssa Oneto), nonché del fascicolo d'ufficio del giudizio RG n. 1302/2022 Corte d'Appello di Milano – sez. lavoro (G. Rel. Dott. Vignati). - richiesta di informazioni ed osservazioni, ai sensi dell'art. 425 c.p.c., alle associazioni sindacali , e CP_4 CP_5
e/o ai loro rappresentanti. - CTU contabile, in caso di contestazione dei CP_6 conteggi prodotti.
PARTE RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione IN
VIA PRELIMINARE DI RITO: - autorizzare la chiamata in causa di .IVA. Controparte_2
, con sede legale in via Marco e Marcelliano. n. 45, Roma, pec: P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, fissando nuova Email_1 udienza, nonché termine per la notifica al terzo chiamato del provvedimento di fissazione di nuova udienza e degli atti introduttivi del presente giudizio;
- accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti rivendicati da controparte nelle conclusioni del proprio ricorso. NEL
MERITO: - rigettare, anche tenuto conto della parziale prescrizione dei crediti rivendicati dal sig. le avversarie domande tutte, in quanto infondate, in fatto e in diritto. - in Parte_1 subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento integrale o parziale del ricorso avversario, accertare e dichiarare il diritto di ad essere tenuta indenne da CP_1 Controparte_2 integralmente o nella misura per ciascuna di esse ritenuta di giustizia, stante il diritto al 60
Così Cass. civ. sez. lav. 21 agosto 2003, n. 12300, in Giust. civ. Mass. 2003, 7-8; cfr. Cass. civ. sez. III, 13 novembre 2002, n.15930, in Giustizia Civile Massimario 2002, 1968. Nella giurisprudenza di merito: Trib. Milano sez. lav., 26 luglio 2011, n. 3862, in Banca dati
DeJure; Trib. Monza sez. fallimentare, 21 marzo 2012, n. 827, in Redazione Giuffrè 2014. regresso di art. 29 d.lgs. 276/2003; - per l'effetto, condannare a CP_1 Controparte_2 rispondere, in via di regresso, di qualsiasi importo, a qualsiasi titolo preteso, di cui CP_1 fosse condannata al pagamento al sig. in accoglimento, totale o parziale, del Parte_1 ricorso avversario. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'ammissione delle avversarie istanze istruttorie, nonché dei capitoli di prova avversari, in quanto generici e irrilevanti;
nel denegato caso di loro ammissione, in tutto o in parte, senza inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi a prova contraria con gli informatori di seguito indicati. Si chiede, occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, di essere ammessi a provare per testi e interrogatorio formale del ricorrente le circostanze indicate nella presente memoria, paragrafi III-V, numeri da 1) a 89), che qui si intendono integralmente ripetute e ritrascritte, espunte da eventuali giudizi e valutazioni precedute dalle parole “Vero che” e, ove occorrer possa, a conferma dei documenti ivi rispettivamente richiamati. Si indicano come testi a prova sia diretta che contraria, su tutti i capitoli di cui sopra, i sig.ri c/o c/o Testimone_4 CP_1 Testimone_5 CP_1
c/o c/o c/o Testimone_6 CP_1 Testimone_7 Controparte_2 Tes_8
Engineering D. Hub S.p.A., c/o e c/o Testimone_9 Controparte_2 Testimone_10 con riserva di altri indicarne in prefiggendo termine. Controparte_2
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1352/2023 promossa da: cf. ) con il patrocinio dell'avv. GUARISO Parte_1 C.F._1
ALBERTO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. TRIFIRO' RE e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
TARGA TOMMASO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio (d'ora in avanti anche soltanto Parte_1 CP_1
Cont
allegando:
a) di essere stato assunto da (d'ora in avanti anche soltanto , a Controparte_2 CP_2 decorrere dal 18 febbraio 2014, con applicazione del CCNL Telecomunicazioni, qualifica di
2° livello e mansioni di addetto all'escorting data center;
b) di essere stato assegnato da al Green Data Center di Eni S.p.A., ubicato a Controparte_2
Ferrera Erbognone (PV), nell'ambito del subappalto relativo alle attività appaltate da
[...] ad una rete temporanea di imprese e poi parzialmente subappaltate a CP_1 Controparte_2
c) di aver svolto le proprie mansioni ricevendo direttive dal personale di che ha CP_1 esercitato nei suoi confronti anche gli ulteriori poteri datoriali;
d) di essere tuttora dipendente di ed assegnato al subappalto menzionato. Controparte_2
1.1. Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda di parte CP_1 ricorrente e svolgendo le eccezioni che verranno di seguito singolarmente vagliate.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva, innanzitutto, che è pacifico che il ricorrente abbia costantemente svolto la propria prestazione lavorativa presso il Green Data
Center di Eni a Ferrara Erbognone nell'ambito dell'attività che aveva ricevuto in CP_2 subappalto da svariati soggetti (HP Enterprise Service Italia, seguita da Engineering DHub Cont S.p.A. e da Accenture) a loro volta appaltatrici di
Circa la liceità degli appalti di manodopera costituisce principio giurisprudenziale più volte affermato quello secondo il quale è “onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione (cfr.
Cass., 18.11.2019, n. 29889).
Tale onere della prova si atteggia, poi, in modo particolare in appalti, come quello dedotto in giudizio, ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), laddove l'esame della liceità dell'appalto passa attraverso un'attenta verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
tenendo presente tutte le condizioni
(servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo) richieste ai fini della legittimità dell'appalto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama. Tra i criteri da valorizzarsi, secondo la Suprema Corte, figurano la presenza in loco di un referente, o di un preposto dell'appaltatrice avente il compito di sovraintendere alle lavorazioni, e l'identificazione del soggetto deputato a fornire le indicazioni sulle stesse (cfr.
Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020).
Deve poi essere evidenziato che per gli appalti c.d. endoaziendali la giurisprudenza ha chiarito che “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti «endoaziendali», caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 27213 del 26/10/2018).
L'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio ha messo in evidenza le seguenti circostanze (cfr. verbale 10 dicembre 2024 e 4 febbraio 2025).
Sin dall'assunzione del ricorrente il ruolo della datrice di lavoro formale è stato marginale.
È stato, infatti, confermato che il ricorrente prima di essere assunto aveva avuto un Cont colloquio con Mezza della società HP che poi lo presentò a AR responsabile per rima che lo stesso iniziasse a lavorare
La stessa modalità era stata poi seguita con i lavoratori e Tes_1 Tes_2
Il ricorrente faceva parte del gruppo di lavoro denominato GDC technical support composto da dipendenti di Controparte_2
Non vi era un referente della società Mediatica per il gruppo di lavoro citato e l'organizzazione del lavoro del ricorrente e degli altri membri del team era gestita interamente Cont dall' ediante i referenti e Testimone_3 Persona_2
In particolare, le richieste di intervento e le attività da svolgere venivano convogliate Cont su di un indirizzo mail fornito dall' al quale potevano accedere i membri del team e i referenti della società committente: gli altri esponenti di non avevano CP_2 CP_2 accesso a detta casella di posta.
Quest'ultima era anche il modo per indirizzare al ricorrente ed agli altri membri del team le indicazioni dei lavori da svolgere secondo priorità e modalità definite dai CP_2
Cont Cont referenti attività lavorative che costituivano poi oggetto di report destinati ai referenti e non a Quest'ultimi, almeno fino al 2020, hanno svolto con regolarità riunioni al CP_2 mattino per organizzare i lavori da svolgere. Cont
Tutta la strumentazione informatica e gli utensili erano forniti da
Non deve, poi, essere trascurato che le modalità di organizzazione del lavoro vennero rappresentate al ricorrente e agli altri suoi colleghi successivamente assunti dallo stesso
AR.
È stato, quindi, confermato che Mediatica si limitava ad organizzare i turni di lavoro e a gestire i rapporti con i propri dipendenti in relazione alla corresponsione delle retribuzioni, alla concessione di ferie e simili.
Tutti i testi escussi hanno rappresentato che era totalmente estranea alle CP_2 attività svolte dai suoi dipendenti presso il Green Data Center, non essendo coinvolta nei profili operativi propri dell'attività da loro svolta ed ignorandone financo lo specifico contenuto.
Appare evidente, attesa la provenienza delle indicazioni operative fornite ai dipendenti Cont Mediatica, che le stesse siano imputabili ad giova evidenziare che al di là dell'autonomia operativa del gruppo le uniche indicazioni sulle modalità di svolgimento del lavoro Cont provenivano dai referenti iù volte menzionati.
Le dichiarazioni testimoniali sono poi corroborate dalla documentazione depositata dal ricorrente dalla quale si evincono non solo le numerose indicazioni operative date al team Cont Mediatica e, quindi, al ricorrente da parte dei referenti ma anche le ingerenze di questi ultimi sulla composizione dei turni di lavoro e sulla condotta dei singoli lavoratori all'interno del luogo di lavoro (cfr. docc. nn. 20 a 26 fascicolo parte ricorrente).
Si deve, quindi, concludere, richiamando quanto già statuito dall'intestato Tribunale con l'ordinanza n. 772 del 2022 che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. al cod. proc. civ. che “il quadro istruttorio induce a ritenere che abbia agito, esclusivamente, da CP_2 soggetto intermediario, che, senza essere autorizzato allo svolgimento della somministrazione, si è limitato alla mera fornitura di manodopera, con lo stratagemma della stipula di un contratto di appalto di servizi ma, in realtà, eseguendo una tipica prestazione di dare (e non di fare, che è tipica dell'appalto). La società, infatti, mediante l'elaborazione dei turni, si è occupata di predisporre un documento equivalente a una mera «lista di nominativi», ovvero di mere prestazioni di lavoro, che poi - in base a quanto già rilevato — Cont mpiegava e, nelle modalità sopra descritte, dirigeva secondo le proprie necessità. Il tutto in mancanza persino di un incaricato di che fungesse quanto meno da CP_2 intermediario preposto e che interloquisse con il committente al di fuori di riunioni periodiche, dal contenuto generale e relative all'andamento complessivo del servizio. In Cont assenza dell'esercizio del potere direttivo del datore formale, risulta quindi che abbia dispensato direttamente ed in via unilaterale le indicazioni necessarie al personale di Cont Mediatica per il lavoro da svolgere [cfr. Cass., n. 12551/2020]. 11.3.10 Il fatto che on si occupasse di selezionare i lavoratori da inserire nei vari turni, e che dunque il suo agire fosse avulso da un elemento fiduciario, è poi un dato irrilevante, atteso che “per la configurazione dell'interposizione di manodopera o della somministrazione illegale, effettuata attraverso la simulazione di un rapporto di appalto di servizi, non è necessario che il giudice accerti la presenza dell'elemento personale in capo al committente, in relazione alla scelta del personale, in quanto questo compito viene svolto a monte dall'intermediario
(somministratone illegale o caporale, che può anche essere nei fatti un'impresa legale), il quale seleziona e reperisce la manodopera (la organizza e la disciplina, talvolta anche sul piano amministrativo) per metterla a disposizione del reale datore di lavoro che poi la dirige anche nella sostanza. Nell'interposizione vietata di manodopera, quindi, l'elemento fiduciario
è presente, ma il più delle volte in relazione all'intermediario, essendo ciò consequenziale alla stessa fattispecie di costituzione formale del rapporto di lavoro subordinato con un soggetto diverso da quello che beneficia della prestazione” [Cass., n. 12551/2020]. 11.4
Mancano, in definitiva, i requisiti richiesti dall'art. 29, comma 1, d. lgs. 276 del 2003, ai fini della genuinità dell'appalto, ossia quell'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. In base al rinvio operato dal comma 3-bis di questa disposizione, va fatta applicazione dell'art. 27, d. lgs. cit., norma applicabile ratione temporis;
in base ad essa va quindi accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro Cont subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente ed con effetto dal 18.02.2014, data
d'avvio del formale rapporto con ”. CP_2
Giova evidenziare che tale statuizione è stata oggetto di conferma non solo da parte del Tribunale di Pavia (cfr. sentenza n. 327 del 2022 sub doc. n. 30 fascicolo parte ricorrente) ma anche dalla Corte di Appello di Milano (cfr. sentenza n. 182 del 2023 sub doc. n. 31 fascicolo parte ricorrente) e dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenza m. 9897/2025 sub doc. n.
35 fascicolo parte ricorrente).
2.1. Quanto all'inquadramento richiesto dal ricorrente occorre evidenziare che la convenuta ha eccepito che al rapporto dovrebbe applicarsi il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni. Cont
Tuttavia, si deve osservare che l' non ha provato di applicare il citato contratto a propri dipendenti che svolgano mansioni simili a quelle espletate dal ricorrente mentre è pacifico che la stessa applichi ai propri dipendenti il CCNL energia e petrolio.
Non può poi trascurarsi che l'attività svolta presso il Green Data Center rientra pienamente nell'oggetto sociale tipico della società, trattandosi del luogo di ubicazione dei Cont server e delle attrezzature informatiche per gestire i sistemi utilizzati dall'
Ne consegue, pertanto, che alla fattispecie dedotta in giudizio debba farsi applicazione del CCNL energia e petrolio.
2.1.1. Le mansioni svolte dal ricorrente sono state confermate dai testimoni e sono descritte nel capitolo 20 di cui al ricorso. Cont
È emerso dalle dichiarazioni testimoniali dello stesso referente che Testimone_3 per il ricorrente come per gli altri membri del team Mediatica l'attività di formazione era stata comunque breve e che il ricorrente, come i suoi colleghi, era autonomo nella esecuzione delle sue mansioni.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda di inquadramento nel 5° livello del CCNL energia e petrolio laddove sono ricompresi coloro che, in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche maturate con adeguata esperienza, esplicano ruoli di concetto esecutivo o specializzati nelle attività tecniche operative, amministrative. Tali ruoli comportano lo svolgimento di compiti operativi diversificati secondo procedure e standard definiti, con autonomia esecutiva. Caratteristiche della categoria sono: flessibilità operativa funzionale, conoscenza ed uso di tecniche operative e/o di esercizio di macchinari ed impianti, standard esecutivo quali-quantitativo, possibile guida di altri lavoratori.
Non si attaglia al ricorrente la declaratoria del 6°livello in quanto inerente a soggetti con compiti meramente esecutivi senza spazi di autonomia.
2.1.2. Parte ricorrente ha chiesto, quindi, le differenze retributive rispetto a quanto sarebbe stato erogabile in suo favore applicando il CCNL in ultimo menzionato.
Quanto alla individuazione del livello C.R.E.A. – indicato dal ricorrente nel 3° livello
- parte resistente si è opposta svolgendo contestazioni generiche;
dagli atti non è emerso che il lavoratore non avesse un apprezzamento superiore;
la stessa circostanza che il ricorrente sia stato impiegato nell'appalto per circa dieci anni costituisce una presunzione circa l'apprezzamento ricevuto.
Parimenti generiche sono le ulteriori contestazioni svolte con riferimento alla analitica quantificazione delle differenze retributive svolte dal ricorrente.
2.2. Circa l'ammontare del credito occorre vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente.
Sul punto preme evidenziare che il rapporto di lavoro è sorto con contratto del 18 febbraio 2014 (cfr. doc. n. 12 fascicolo parte ricorrente).
È stato più volte affermato in giurisprudenza che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26246 del 06/09/2022 e Sez. L
- , Ordinanza n. 18008 del 01/07/2024).
Ne consegue che essendo il rapporto ancora in corso la prescrizione non ha ancora iniziato a decorrere.
In definitiva la domanda deve essere integralmente accolta.
3. Parte resistente ha chiesto la chiamata in causa di per essere tenuta CP_2 indenne dalla stessa rispetto alle conseguenze patrimoniali derivanti dalla presente statuizione.
La domanda non può essere accolta poiché in base all'art. 29 comma 3 bis del D.lgs.
276 del 2003 l'imputazione del rapporto di lavoro è esclusivamente in capo all'utilizzatore.
Peraltro, alcun obbligo di tipo convenzionale della Mediatica è stato documentato da Cont parte dell'
Per questo non è stata autorizzata la chiamata del terzo.
4. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 52.000 e 260.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione assorbita e/o respinta, così dispone:
1. accerta e dichiara:
- l'inefficacia rispetto al ricorrente dei contratti di appalto intercorsi tra la convenuta e CP_1 Controparte_2 - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra il ricorrente e la convenuta con decorrenza dal Parte_1 CP_1
18.2.2014 con inquadramento nella 5^ categoria 3° livello C.R.E.A. del CCNL
Energia e petrolio;
2. condanna CP_1
- a ripristinare il rapporto di lavoro con e di riammetterlo nel posto di Parte_1
lavoro presso il Green Data Center di di Ferrera Erbognone;
CP_1
- al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 133.759,12 lordi a titolo di differenze retributive, con rivalutazione monetaria ed interessi legali da quantificarsi secondo l'art. 1284 cod. civ. primo comma, dalle singole mensilità di maturazione alla data di notifica del ricorso e secondo il quarto comma della medesima disposizione dalla data di notifica del ricorso fino al saldo effettivo;
- al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari che si liquidano in euro 13.395 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 24 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. GUARISO Parte_1 C.F._1
ALBERTO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. TRIFIRO' RE e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
TARGA TOMMASO
PARTE RESISTENTE
Oggi 24/06/2025 ad ore 12.26 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Fabio Ottonelli e la parte personalmente per parte resistente l'avv. Targa Tommaso
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutono la causa e precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, a) accertare e dichiarare, ove occorra, l'illegittimità e comunque la nullità e/o irregolarità e/o inopponibilità al ricorrente di tutti i contratti di appalto intercorsi tra la convenuta e er il periodo per cui è causa b) accertare CP_1 Controparte_2
e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/03, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra il ricorrente e la convenuta Parte_1 con decorrenza dal 18.2.2014 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia con CP_1 inquadramento nella 5^ categoria 3° livello C.R.E.A. del CCNL Energia e petrolio ovvero in quel diverso livello e/o categoria e/o livello C.R.E.A. e/o CCNL ritenuti di giustizia;
c) ordinare ad in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di ripristinare il CP_1 rapporto di lavoro con il sig. e di riammettere il sig. nel posto Parte_1 Parte_1 di lavoro presso il Green Data Center di di Ferrera Erbognone d) condannare CP_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare al sig. CP_1 Parte_1 la somma di € 133.759,12 lordi a titolo di differenze retributive, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, salvo migliore calcolo. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.c. Con vittoria di spese di lite e compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, con l'applicazione dell'art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014.
ISTANZE ISTRUTTORIE In via istruttoria, per quanto occorra, con riserva di meglio precisare ed integrare le relative istanze, nonché di formulare nuove istanze istruttorie, senza inversione dell'onere della prova – fermi restando i poteri istruttori del Giudice ex art. 421
c.p.c. – si indicano i seguenti mezzi di prova, di cui si chiede l'ammissione: - interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e prova testimoniale CP_1 sulle circostanze di fatto descritte in narrativa ai capitoli da n. 1 a 44, da intendersi qui ritrascritti, depurati da ogni espressione valutativa e preceduti dalle parole “vero che”, nonché prova contraria sulle circostanze che saranno eventualmente ex adverso dedotte ed ammesse.
Si indicano a testi (con riserva di indicarne altri), anche a prova contraria, i sig.ri, Tes_1 ad oggi residente in [...], ad oggi
[...] Testimone_2 residente in [...], ad oggi residente in Testimone_3
Genova in via Casartelli n. 7/10, presso ENI GDC in Ferrera Erbognone Testimone_4
(PV), Strada Comunale della Corradina n. 35, presso Persona_1 Controparte_3
Vigevano (PV), via Gian Giacomo Trivulzio n. 37, nonché tutti i dipendenti di CP_2
Contr (c.f. e p.i. e di addetti al Green Data Center di di
[...] P.IVA_2 CP_1
Ferrera Erbognone nel periodo per cui è causa, come risultanti dal libro unico del lavoro, di cui si chiede l'esibizione ex art. 210 c.p.c. (con riserva di precisare nominativi ed indirizzi).
Con riserva di controdedurre ed indicare altri testi in relazione al capitolato avversario ed all'esito della produzione del libro unico lavoro;
- ordine di esibizione a (c.f. Controparte_2
e p.i. ), con sede in Roma, in via Silvio D'Amico n. 40, ex art. 210 c.p.c., del P.IVA_2 libro unico del lavoro per il periodo per cui è causa;
- ordine di esibizione alla convenuta
[...]
ex art. 210 c.p.c., del libro unico del lavoro per il periodo per cui è causa, delle CP_1 registrazioni nel software “Eni Service Manager” degli interventi effettuati dal ricorrente presso il Green Data Center, nonché di qualsiasi documento aziendale ritenuto utile ai fini della decisione;
- accesso sul luogo di lavoro, ex art. 421 c.p.c., presso il Green Data Center di a Ferrera Erbognone (PV), Strada Comunale della Corradina, con esame dei CP_1 testimoni sul luogo stesso;
- ordine di acquisizione di copia del fascicolo d'ufficio del giudizio RG n. 1215/2020 Tribunale di Pavia – sez. lavoro (Giudice Dott. Allieri), nonché del fascicolo d'ufficio del giudizio RG n. 458/2022 Tribunale di Pavia – sez. lavoro (Giudice
Dott.ssa Oneto), nonché del fascicolo d'ufficio del giudizio RG n. 1302/2022 Corte d'Appello di Milano – sez. lavoro (G. Rel. Dott. Vignati). - richiesta di informazioni ed osservazioni, ai sensi dell'art. 425 c.p.c., alle associazioni sindacali , e CP_4 CP_5
e/o ai loro rappresentanti. - CTU contabile, in caso di contestazione dei CP_6 conteggi prodotti.
PARTE RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione IN
VIA PRELIMINARE DI RITO: - autorizzare la chiamata in causa di .IVA. Controparte_2
, con sede legale in via Marco e Marcelliano. n. 45, Roma, pec: P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, fissando nuova Email_1 udienza, nonché termine per la notifica al terzo chiamato del provvedimento di fissazione di nuova udienza e degli atti introduttivi del presente giudizio;
- accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti rivendicati da controparte nelle conclusioni del proprio ricorso. NEL
MERITO: - rigettare, anche tenuto conto della parziale prescrizione dei crediti rivendicati dal sig. le avversarie domande tutte, in quanto infondate, in fatto e in diritto. - in Parte_1 subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento integrale o parziale del ricorso avversario, accertare e dichiarare il diritto di ad essere tenuta indenne da CP_1 Controparte_2 integralmente o nella misura per ciascuna di esse ritenuta di giustizia, stante il diritto al 60
Così Cass. civ. sez. lav. 21 agosto 2003, n. 12300, in Giust. civ. Mass. 2003, 7-8; cfr. Cass. civ. sez. III, 13 novembre 2002, n.15930, in Giustizia Civile Massimario 2002, 1968. Nella giurisprudenza di merito: Trib. Milano sez. lav., 26 luglio 2011, n. 3862, in Banca dati
DeJure; Trib. Monza sez. fallimentare, 21 marzo 2012, n. 827, in Redazione Giuffrè 2014. regresso di art. 29 d.lgs. 276/2003; - per l'effetto, condannare a CP_1 Controparte_2 rispondere, in via di regresso, di qualsiasi importo, a qualsiasi titolo preteso, di cui CP_1 fosse condannata al pagamento al sig. in accoglimento, totale o parziale, del Parte_1 ricorso avversario. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'ammissione delle avversarie istanze istruttorie, nonché dei capitoli di prova avversari, in quanto generici e irrilevanti;
nel denegato caso di loro ammissione, in tutto o in parte, senza inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi a prova contraria con gli informatori di seguito indicati. Si chiede, occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, di essere ammessi a provare per testi e interrogatorio formale del ricorrente le circostanze indicate nella presente memoria, paragrafi III-V, numeri da 1) a 89), che qui si intendono integralmente ripetute e ritrascritte, espunte da eventuali giudizi e valutazioni precedute dalle parole “Vero che” e, ove occorrer possa, a conferma dei documenti ivi rispettivamente richiamati. Si indicano come testi a prova sia diretta che contraria, su tutti i capitoli di cui sopra, i sig.ri c/o c/o Testimone_4 CP_1 Testimone_5 CP_1
c/o c/o c/o Testimone_6 CP_1 Testimone_7 Controparte_2 Tes_8
Engineering D. Hub S.p.A., c/o e c/o Testimone_9 Controparte_2 Testimone_10 con riserva di altri indicarne in prefiggendo termine. Controparte_2
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1352/2023 promossa da: cf. ) con il patrocinio dell'avv. GUARISO Parte_1 C.F._1
ALBERTO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. TRIFIRO' RE e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
TARGA TOMMASO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio (d'ora in avanti anche soltanto Parte_1 CP_1
Cont
allegando:
a) di essere stato assunto da (d'ora in avanti anche soltanto , a Controparte_2 CP_2 decorrere dal 18 febbraio 2014, con applicazione del CCNL Telecomunicazioni, qualifica di
2° livello e mansioni di addetto all'escorting data center;
b) di essere stato assegnato da al Green Data Center di Eni S.p.A., ubicato a Controparte_2
Ferrera Erbognone (PV), nell'ambito del subappalto relativo alle attività appaltate da
[...] ad una rete temporanea di imprese e poi parzialmente subappaltate a CP_1 Controparte_2
c) di aver svolto le proprie mansioni ricevendo direttive dal personale di che ha CP_1 esercitato nei suoi confronti anche gli ulteriori poteri datoriali;
d) di essere tuttora dipendente di ed assegnato al subappalto menzionato. Controparte_2
1.1. Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda di parte CP_1 ricorrente e svolgendo le eccezioni che verranno di seguito singolarmente vagliate.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva, innanzitutto, che è pacifico che il ricorrente abbia costantemente svolto la propria prestazione lavorativa presso il Green Data
Center di Eni a Ferrara Erbognone nell'ambito dell'attività che aveva ricevuto in CP_2 subappalto da svariati soggetti (HP Enterprise Service Italia, seguita da Engineering DHub Cont S.p.A. e da Accenture) a loro volta appaltatrici di
Circa la liceità degli appalti di manodopera costituisce principio giurisprudenziale più volte affermato quello secondo il quale è “onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione (cfr.
Cass., 18.11.2019, n. 29889).
Tale onere della prova si atteggia, poi, in modo particolare in appalti, come quello dedotto in giudizio, ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), laddove l'esame della liceità dell'appalto passa attraverso un'attenta verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
tenendo presente tutte le condizioni
(servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo) richieste ai fini della legittimità dell'appalto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama. Tra i criteri da valorizzarsi, secondo la Suprema Corte, figurano la presenza in loco di un referente, o di un preposto dell'appaltatrice avente il compito di sovraintendere alle lavorazioni, e l'identificazione del soggetto deputato a fornire le indicazioni sulle stesse (cfr.
Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020).
Deve poi essere evidenziato che per gli appalti c.d. endoaziendali la giurisprudenza ha chiarito che “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti «endoaziendali», caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 27213 del 26/10/2018).
L'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio ha messo in evidenza le seguenti circostanze (cfr. verbale 10 dicembre 2024 e 4 febbraio 2025).
Sin dall'assunzione del ricorrente il ruolo della datrice di lavoro formale è stato marginale.
È stato, infatti, confermato che il ricorrente prima di essere assunto aveva avuto un Cont colloquio con Mezza della società HP che poi lo presentò a AR responsabile per rima che lo stesso iniziasse a lavorare
La stessa modalità era stata poi seguita con i lavoratori e Tes_1 Tes_2
Il ricorrente faceva parte del gruppo di lavoro denominato GDC technical support composto da dipendenti di Controparte_2
Non vi era un referente della società Mediatica per il gruppo di lavoro citato e l'organizzazione del lavoro del ricorrente e degli altri membri del team era gestita interamente Cont dall' ediante i referenti e Testimone_3 Persona_2
In particolare, le richieste di intervento e le attività da svolgere venivano convogliate Cont su di un indirizzo mail fornito dall' al quale potevano accedere i membri del team e i referenti della società committente: gli altri esponenti di non avevano CP_2 CP_2 accesso a detta casella di posta.
Quest'ultima era anche il modo per indirizzare al ricorrente ed agli altri membri del team le indicazioni dei lavori da svolgere secondo priorità e modalità definite dai CP_2
Cont Cont referenti attività lavorative che costituivano poi oggetto di report destinati ai referenti e non a Quest'ultimi, almeno fino al 2020, hanno svolto con regolarità riunioni al CP_2 mattino per organizzare i lavori da svolgere. Cont
Tutta la strumentazione informatica e gli utensili erano forniti da
Non deve, poi, essere trascurato che le modalità di organizzazione del lavoro vennero rappresentate al ricorrente e agli altri suoi colleghi successivamente assunti dallo stesso
AR.
È stato, quindi, confermato che Mediatica si limitava ad organizzare i turni di lavoro e a gestire i rapporti con i propri dipendenti in relazione alla corresponsione delle retribuzioni, alla concessione di ferie e simili.
Tutti i testi escussi hanno rappresentato che era totalmente estranea alle CP_2 attività svolte dai suoi dipendenti presso il Green Data Center, non essendo coinvolta nei profili operativi propri dell'attività da loro svolta ed ignorandone financo lo specifico contenuto.
Appare evidente, attesa la provenienza delle indicazioni operative fornite ai dipendenti Cont Mediatica, che le stesse siano imputabili ad giova evidenziare che al di là dell'autonomia operativa del gruppo le uniche indicazioni sulle modalità di svolgimento del lavoro Cont provenivano dai referenti iù volte menzionati.
Le dichiarazioni testimoniali sono poi corroborate dalla documentazione depositata dal ricorrente dalla quale si evincono non solo le numerose indicazioni operative date al team Cont Mediatica e, quindi, al ricorrente da parte dei referenti ma anche le ingerenze di questi ultimi sulla composizione dei turni di lavoro e sulla condotta dei singoli lavoratori all'interno del luogo di lavoro (cfr. docc. nn. 20 a 26 fascicolo parte ricorrente).
Si deve, quindi, concludere, richiamando quanto già statuito dall'intestato Tribunale con l'ordinanza n. 772 del 2022 che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. al cod. proc. civ. che “il quadro istruttorio induce a ritenere che abbia agito, esclusivamente, da CP_2 soggetto intermediario, che, senza essere autorizzato allo svolgimento della somministrazione, si è limitato alla mera fornitura di manodopera, con lo stratagemma della stipula di un contratto di appalto di servizi ma, in realtà, eseguendo una tipica prestazione di dare (e non di fare, che è tipica dell'appalto). La società, infatti, mediante l'elaborazione dei turni, si è occupata di predisporre un documento equivalente a una mera «lista di nominativi», ovvero di mere prestazioni di lavoro, che poi - in base a quanto già rilevato — Cont mpiegava e, nelle modalità sopra descritte, dirigeva secondo le proprie necessità. Il tutto in mancanza persino di un incaricato di che fungesse quanto meno da CP_2 intermediario preposto e che interloquisse con il committente al di fuori di riunioni periodiche, dal contenuto generale e relative all'andamento complessivo del servizio. In Cont assenza dell'esercizio del potere direttivo del datore formale, risulta quindi che abbia dispensato direttamente ed in via unilaterale le indicazioni necessarie al personale di Cont Mediatica per il lavoro da svolgere [cfr. Cass., n. 12551/2020]. 11.3.10 Il fatto che on si occupasse di selezionare i lavoratori da inserire nei vari turni, e che dunque il suo agire fosse avulso da un elemento fiduciario, è poi un dato irrilevante, atteso che “per la configurazione dell'interposizione di manodopera o della somministrazione illegale, effettuata attraverso la simulazione di un rapporto di appalto di servizi, non è necessario che il giudice accerti la presenza dell'elemento personale in capo al committente, in relazione alla scelta del personale, in quanto questo compito viene svolto a monte dall'intermediario
(somministratone illegale o caporale, che può anche essere nei fatti un'impresa legale), il quale seleziona e reperisce la manodopera (la organizza e la disciplina, talvolta anche sul piano amministrativo) per metterla a disposizione del reale datore di lavoro che poi la dirige anche nella sostanza. Nell'interposizione vietata di manodopera, quindi, l'elemento fiduciario
è presente, ma il più delle volte in relazione all'intermediario, essendo ciò consequenziale alla stessa fattispecie di costituzione formale del rapporto di lavoro subordinato con un soggetto diverso da quello che beneficia della prestazione” [Cass., n. 12551/2020]. 11.4
Mancano, in definitiva, i requisiti richiesti dall'art. 29, comma 1, d. lgs. 276 del 2003, ai fini della genuinità dell'appalto, ossia quell'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. In base al rinvio operato dal comma 3-bis di questa disposizione, va fatta applicazione dell'art. 27, d. lgs. cit., norma applicabile ratione temporis;
in base ad essa va quindi accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro Cont subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente ed con effetto dal 18.02.2014, data
d'avvio del formale rapporto con ”. CP_2
Giova evidenziare che tale statuizione è stata oggetto di conferma non solo da parte del Tribunale di Pavia (cfr. sentenza n. 327 del 2022 sub doc. n. 30 fascicolo parte ricorrente) ma anche dalla Corte di Appello di Milano (cfr. sentenza n. 182 del 2023 sub doc. n. 31 fascicolo parte ricorrente) e dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenza m. 9897/2025 sub doc. n.
35 fascicolo parte ricorrente).
2.1. Quanto all'inquadramento richiesto dal ricorrente occorre evidenziare che la convenuta ha eccepito che al rapporto dovrebbe applicarsi il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni. Cont
Tuttavia, si deve osservare che l' non ha provato di applicare il citato contratto a propri dipendenti che svolgano mansioni simili a quelle espletate dal ricorrente mentre è pacifico che la stessa applichi ai propri dipendenti il CCNL energia e petrolio.
Non può poi trascurarsi che l'attività svolta presso il Green Data Center rientra pienamente nell'oggetto sociale tipico della società, trattandosi del luogo di ubicazione dei Cont server e delle attrezzature informatiche per gestire i sistemi utilizzati dall'
Ne consegue, pertanto, che alla fattispecie dedotta in giudizio debba farsi applicazione del CCNL energia e petrolio.
2.1.1. Le mansioni svolte dal ricorrente sono state confermate dai testimoni e sono descritte nel capitolo 20 di cui al ricorso. Cont
È emerso dalle dichiarazioni testimoniali dello stesso referente che Testimone_3 per il ricorrente come per gli altri membri del team Mediatica l'attività di formazione era stata comunque breve e che il ricorrente, come i suoi colleghi, era autonomo nella esecuzione delle sue mansioni.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda di inquadramento nel 5° livello del CCNL energia e petrolio laddove sono ricompresi coloro che, in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche maturate con adeguata esperienza, esplicano ruoli di concetto esecutivo o specializzati nelle attività tecniche operative, amministrative. Tali ruoli comportano lo svolgimento di compiti operativi diversificati secondo procedure e standard definiti, con autonomia esecutiva. Caratteristiche della categoria sono: flessibilità operativa funzionale, conoscenza ed uso di tecniche operative e/o di esercizio di macchinari ed impianti, standard esecutivo quali-quantitativo, possibile guida di altri lavoratori.
Non si attaglia al ricorrente la declaratoria del 6°livello in quanto inerente a soggetti con compiti meramente esecutivi senza spazi di autonomia.
2.1.2. Parte ricorrente ha chiesto, quindi, le differenze retributive rispetto a quanto sarebbe stato erogabile in suo favore applicando il CCNL in ultimo menzionato.
Quanto alla individuazione del livello C.R.E.A. – indicato dal ricorrente nel 3° livello
- parte resistente si è opposta svolgendo contestazioni generiche;
dagli atti non è emerso che il lavoratore non avesse un apprezzamento superiore;
la stessa circostanza che il ricorrente sia stato impiegato nell'appalto per circa dieci anni costituisce una presunzione circa l'apprezzamento ricevuto.
Parimenti generiche sono le ulteriori contestazioni svolte con riferimento alla analitica quantificazione delle differenze retributive svolte dal ricorrente.
2.2. Circa l'ammontare del credito occorre vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente.
Sul punto preme evidenziare che il rapporto di lavoro è sorto con contratto del 18 febbraio 2014 (cfr. doc. n. 12 fascicolo parte ricorrente).
È stato più volte affermato in giurisprudenza che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26246 del 06/09/2022 e Sez. L
- , Ordinanza n. 18008 del 01/07/2024).
Ne consegue che essendo il rapporto ancora in corso la prescrizione non ha ancora iniziato a decorrere.
In definitiva la domanda deve essere integralmente accolta.
3. Parte resistente ha chiesto la chiamata in causa di per essere tenuta CP_2 indenne dalla stessa rispetto alle conseguenze patrimoniali derivanti dalla presente statuizione.
La domanda non può essere accolta poiché in base all'art. 29 comma 3 bis del D.lgs.
276 del 2003 l'imputazione del rapporto di lavoro è esclusivamente in capo all'utilizzatore.
Peraltro, alcun obbligo di tipo convenzionale della Mediatica è stato documentato da Cont parte dell'
Per questo non è stata autorizzata la chiamata del terzo.
4. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 52.000 e 260.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione assorbita e/o respinta, così dispone:
1. accerta e dichiara:
- l'inefficacia rispetto al ricorrente dei contratti di appalto intercorsi tra la convenuta e CP_1 Controparte_2 - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra il ricorrente e la convenuta con decorrenza dal Parte_1 CP_1
18.2.2014 con inquadramento nella 5^ categoria 3° livello C.R.E.A. del CCNL
Energia e petrolio;
2. condanna CP_1
- a ripristinare il rapporto di lavoro con e di riammetterlo nel posto di Parte_1
lavoro presso il Green Data Center di di Ferrera Erbognone;
CP_1
- al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 133.759,12 lordi a titolo di differenze retributive, con rivalutazione monetaria ed interessi legali da quantificarsi secondo l'art. 1284 cod. civ. primo comma, dalle singole mensilità di maturazione alla data di notifica del ricorso e secondo il quarto comma della medesima disposizione dalla data di notifica del ricorso fino al saldo effettivo;
- al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari che si liquidano in euro 13.395 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 24 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina