Sentenza 10 febbraio 2016
Massime • 1
Il delitto di calunnia si configura anche nel caso di successiva abrogazione del reato oggetto della falsa incolpazione.
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- 1. Falsa testimonianza in sede civile: configurabilità del reato e dolo genericohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Calunnia: sussiste in caso di falsa accusa per reato procedibile a querela, se questa è tardivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima Configura il delitto di calunnia la falsa incolpazione di reati procedibili a querela e questa sia stata presentata tardivamente, qualora per l'accertamento dell'insussistenza della causa di procedibilità si renda comunque necessario l'avvio del procedimento penale e lo svolgimento di accertamenti che richiedano apposite indagini (Cassazione penale , sez. VI, 04/05/2018 , n. 22309). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI, 04/05/2018 , n. 22309 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza emessa in data 18 febbraio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2016, n. 7729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7729 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2016 |
Testo completo
7 729/ 16 29 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 10/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. Dott. ANNA PETRUZZELLIS 154 - Rel. Consigliere- REGISTRO GENERALE Dott. ANDREA TRONCI N. 22217/2014 Dott. ANGELO CAPOZZI - Consigliere - Dott. EMILIA ANNA GIORDANO - Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL UI BA N. IL 11/07/1940 avverso la sentenza n. 1484/2006 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 11/12/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso, udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROBERTO ANIELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Udito il difensore Avv. R.G.Cass. n. 22217/14 Corte Suprema di Cassazione RITENUTO IN FATTO Assolto con sentenza 11.10.2005 del Tribunale di Brescia, perché il fatto non 1. costituisce reato, dal delitto di calunnia in danno di OL CA, in relazione alla falsa accusa di essersi appropriato dell'assegno di euro 7.000,00 all'uopo indicato, UI BA AL era dichiarato colpevole dell'anzidetto reato dalla Corte di appello della medesima città, adita a seguito dell'impugnazione proposta dal P.G., e per l'effetto condannato, con le concesse attenuanti generiche (valutate prevalenti rispetto alla contestata recidiva), alla pena di giustizia di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre spese processuali del doppio grado di giudizio. Rilevava la Corte distrettuale come la decisione del Tribunale fosse inficiata "da oggettive carenze sul piano logico e da un'erronea applicazione degli ordinari criteri di valutazione della prova dichiarativa". In particolare, osservava il giudice d'appello: -➤ che le dichiarazioni della parte lesa reputate dal primo giudice insufficienti perché provenienti, in difetto di adeguato riscontro, da "soggetto direttamente interessato ad allontanare da sé il sospetto di avere realmente sottratto e compilato indebitamente un assegno altrui" fossero frutto di "una preconcetta ed ingiustificata sfiducia nei confronti della persona offesa e dovessero, per contro, ritenersi pienamente attendibili, per un verso avendo l'interessato dato contezza dell'impossibilità di fornire la dimostrazione del preteso credito vantato nei riguardi dello AL ed a cui si riferiva la dazione del titolo di cui trattasi, in quanto riveniente da attività di intermediazione di mano d'opera svolta "in nero" in un cantiere edile di ES (così altresì dando prova di una circostanza a sé sfavorevole); e, per altro verso, avendo ricevuto conforto dalle dichiarazioni dei testi OT e LG, operai dipendenti del CA, circa la contestuale presenza del proprio datore di lavoro e dello AL giusto in un cantiere aperto a ES tra il 2000 ed il 2001, per la costruzione di alcune villette;
che l'immediata messa all'incasso dell'assegno da parte del CA, mediante versamento sul conto corrente intestato alla società di cui la parte offesa era titolare, costituiva argomento logico suscettibile di essere valorizzato a sostegno della tesi accusatoria, di cui il primo giudice aveva in effetti dato atto, senza però trarne le dovute implicazioni;
che il Tribunale, nel proprio iter argomentativo, aveva comunque omesso di valutare alcune circostanze - all'uopo puntualmente esplicitate tali da - legittimare, unitamente alle risultanze di cui sopra, il ribaltamento della sentenza cui esso era pervenuto, nel rispetto dei criteri indicati dalla giurisprudenza della 1 Аб R.G.Cass. n. 22217/14 Corte Suprema di Cassazione Suprema Corte al fine della legittimità della riforma della pronuncia assolutoria di primo grado.
2. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione personalmente lo AL, alla stregua di due distinti profili di doglianza: l'uno incentrato sulla denunciata violazione dell'art. 606, co. 1 lett. c), del codice di rito, per avere la Corte bresciana immutato la decisione del primo giudice sulla scorta di una mera difforme valutazione dei medesimi "elementi probatori di primo grado", senza però far luogo alla doverosa rinnovazione delle prove testimoniali, così come imposto dalla giurisprudenza della Corte EDU, cui quella di legittimità si è puntualmente uniformata;
l'altro basato sui vizi di "mancanza e/o insufficienza della motivazione" ed "erronea applicazione della legge penale", sub specie dell'art. 368 cod. pen., per avere la Corte bresciana sostanzialmente eluso l'obbligo di fornire adeguata dimostrazione della sussistenza (anche) dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, qui particolarmente pregnante, per via della natura intenzionale del dolo proprio del reato di calunnia. CONSIDERATO IN DIRITTO L'infondatezza del proposto ricorso ne impone il rigetto, con ogni 1. consequenziale statuizione, a mente dell'art. 616 cod. proc. pen., non senza precisare fin d'ora, per completezza di analisi, che il reato di calunnia ascritto al ricorrente, ancorché posto in essere nel maggio 2002, nondimeno non può dirsi estinto per prescrizione poiché, risalendo la decisione di primo grado all'11.10.2005, trova qui applicazione la norma transitoria dettata dalla L. n. 251 del 2005, ai sensi dell'art. 10, comma 3, come interpretata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 393/2006: donde l'operatività del diverso (e meno favorevole per l'imputato) regime prescrizionale disciplinato dal previgente art. 157 cod. pen., per effetto del quale il termine massimo valevole per il reato di cui all'art. 368 c.p. è pari a quindici anni.
2. E' noto come "Il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna in appello, per il reato di omissione di atti d'ufficio, di un medico di turno nel servizio di guardia 2 R.G.Cass. n. 22217/14 Corte Suprema di Cassazione medica, in relazione al mancato espletamento di una visita domiciliare sollecitata telefonicamente, osservando che il giudice di secondo grado non solo non aveva indicato alcun elemento specifico pretermesso o non adeguatamente valutato in primo grado, ma neppure aveva disposto una perizia medico legale al fine di disporre elementi di valutazione aggiuntivi)." (così, da ultimo, Cass. sez. 6, sent. n. 10130 del 20.01.2015, Rv. 262907, ma vedi, in senso conforme, già Cass. Sez. Un., sent. n. 33748 del 12.07.2005, Rv. 231679). Dunque, fin da epoca risalente, si è parlato al riguardo di motivazione 'rafforzata', per evidenziare come essa debba essere particolarmente pregnante ed approfondita, acutamente precisandosi che la sentenza di appello che pervenga alla totale riforma del giudizio assolutorio di primo grado, onde non incorrere nel vizio di motivazione che ne comporta l'annullamento, deve confutare specificamente le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione liberatoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello: in altri termini, essa deve corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 6221 del 20.04.2005, Rv. 233083). Più recentemente, poi, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, anche in ragione del principio del ragionevole dubbio introdotto dal legislatore con la L. n. 46 del 2006, che, ai fini della riforma di una sentenza assolutoria da parte del giudice di appello, qualora non siano presenti elementi sopravvenuti, non è sufficiente una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 46847 del 10.07.2012, Rv. 253718; nello stesso senso v. anche Cass. Sez. 6, sent. n. 1266 del 10.10.2012, Rv. 254024).
2.1 Sul quadro fin qui descritto si è inserita la decisione della Corte EDU del Dan
contro
Moldavia, espressamente richiamata dal ricorrente a 05.07.2011 - supporto del motivo di doglianza qui in esame ed a cui altre conformi sono seguite, che ha ravvisato la violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione per violazione dei principi del giusto processo, per essersi celebrato il processo di appello, da cui era scaturito il rovesciamento della decisione assolutoria di primo grado, in assenza di 3 Ад R.G.Cass. n. 22217/14 Corte Suprema di Cassazione qualsiasi attività istruttoria e sulla base del solo esame testuale delle prove assunte nel giudizio di primo grado. In tal caso, i giudici di Strasburgo, pur riconoscendo che la condanna pronunciata dal giudice di appello in riforma di una pronuncia assolutoria in primo grado costituisce evenienza pienamente compatibile con i principi affermati dalla Convenzione, hanno affermato che, laddove il difforme epilogo decisorio scaturisca da una diversa valutazione di attendibilità di prove orali considerate decisive, l'art. 6 della Convenzione impone l'assunzione diretta da parte dei giudici di appello delle suddette prove orali, in ordine alle quali si ritiene di dovere modificare il giudizio di attendibilità espresso dai primi giudici. Ciò in quanto il diritto all'equo processo si risolve imprescindibilmente nel diritto ad un'affidabile valutazione dell'attendibilità della prova orale, che può essere garantita solo dall'assunzione diretta della stessa da parte del giudice chiamato a decidere sulla responsabilità. -La Suprema Corte ferma la cogenza di siffatta esegesi anche nel diritto interno, in ossequio al dettato dell'art. 117, comma 1, della Carta Fondamentale, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tale parametro costituzionale essendo appunto integrato, quali norme interposte di rango sub-costituzionale, dalle disposizioni della Convenzione, così come interpretate dalla Corte EDU (cfr. le c.d. sentenze "gemelle", nn. 348 e 349 del 2007 della Corte Cost.) - ha tuttavia precisato e delimitato l'ambito di applicazione della giurisprudenza della Corte EDU, individuando le fattispecie concrete cui si era riferita la Corte di Strasburgo e rispetto alle quali solamente opera, pertanto, il principio della necessitata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in caso di riforma della decisione assolutoria di primo grado. Premesso che, nella più volte citata sentenza Dan c/ Moldavia, i giudici di Strasburgo avevano asserito, testualmente, che "coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate", è stato dunque puntualizzato, fin dai primi arresti operati in materia, che il principio concerne i soli casi in cui la sentenza di condanna del giudice di appello sia scaturita da una divergente valutazione di attendibilità del teste escusso in primo grado (cfr., di recente, Cass. Sez. 3, sent. n. 11658 del 24.02.2015, Rv. 262985). Onde, per converso, va esclusa la necessità della riapertura dell'istruttoria dibattimentale ad opera del giudice del gravame: 4Аб R.G.Cass. n. 22217/14 Corte Suprema di Cass azione quando la difforme valutazione di una determinata prova orale non rivesta carattere di decisività, ai fini della declaratoria di colpevolezza dell'imputato (cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 25475 del 24.02.2015, Rv. 263903 e n. 6403 del 16.09.2014 dep. 2015, Rv. 262674); quando il primo giudice non abbia esplicitato la propria valutazione della prova orale, di talché il diverso esito del processo d'appello sia dipeso dalla coerente e logica lettura della totalità del compendio probatorio ad opera del giudice di secondo grado, anche attraverso la valorizzazione di risultanze in precedenza ignorate (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 18456 dell'01.07.2014 dep. 2015, Rv. - 263944); analogamente, quando la rilettura degli esiti delle prove orali, di cui non si ponga in discussione il contenuto o l'attendibilità, sia effettuata dal secondo giudice valorizzando elementi trascurati, ovvero evidenziando il travisamento in cui sia incorso il primo giudice nell'apprezzare le dichiarazioni medesime (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 41736 del 22.09.2015, Rv. 264682); quando alla base della difforme decisione finale vi sia la divergente valutazione, in punto di diritto, in ordine al valore della prova (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 44006 del 24.09.2015, Rv. 265124); quando la prova oggetto di difforme giudizio sia stata formata nel corso delle indagini preliminari e sia stata acquisita nel corso di un processo di primo grado basato su principi diversi dall'oralità e dall'immediatezza, a seguito dell'opzione esercitata dall'imputato per la celebrazione del processo con le forme del rito abbreviato (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 38786 del 23.06.2015, Rv. 264793 e Sez. 6, sent. n. 14038 del 02.10.2014 - dep. 2015, Rv. 262949); quando il ribaltamento della sentenza di primo grado sia stato frutto della diversa valutazione di una prova documentale (cfr. Cass. sez. 2, sent. n. 677 del 10.10.2014 - dep. 2015, Rv. 261556 e n. 13233 del 25.02.2014, Rv. 258780).
2.2 Facendo applicazione dei principi anzidetti al caso in esame, non può che pervenirsi al rigetto della sollevata doglianza, atteso che il rovesciamento della sentenza del Tribunale, fermo il tenore di tutte le prove orali così come già indicato dal giudice di primo grado, è stato conseguenza della diversità del loro apprezzamento alla luce del complessivo quadro probatorio esistente in atti, avendo la Corte posto in evidenza: ➤ l'erroneità della premessa giuridica da cui il primo giudice ha fatto derivare la ritenuta necessità di un vaglio particolarmente stringente della credibilità del CA, di fatto risoltosi nella ricerca di elementi ulteriori e diversi dalle sue dichiarazioni, a sostegno della tesi d'accusa, atteso che il ritenuto interesse "ad 5 AU R.G.Cass. n. 22217/14 Corte Suprema di Cassazione allontanare da sé il sospetto di avere realmente sottratto e compilato indebitamente un assegno altrui" è in realtà riconducibile ad una situazione comune a tutti coloro che siano raggiunti da dichiarazioni accusatorie di natura calunniosa;
l'erroneità della valutazione giuridica delle dichiarazioni dei testi OT e LG, da cui non doveva in ogni caso discendere l'autonoma prova della colpevolezza dell'imputato, bensì solo la sussistenza di elementi idonei a confortare la veridicità della parola della parte lesa;
➤ l'indebita svalutazione del significativo dato logico rappresentato dall'immediato versamento dell'assegno per cui è processo sul conto corrente della società amministrata dalla predetta parte lesa;
➤ la mancata valutazione della "anomala" circostanza oggettiva risultante dalla iniziale denuncia di smarrimento del 20.05.2002, relativa alla riferita presenza nel carnet asseritamente perduto di quattro titoli in bianco, aventi però numerazione non progressiva;
➤ l'omesso apprezzamento dell'ancor più sintomatico elemento costituito dalla falsa affermazione dell'imputato (contenuta nel supplemento di denuncia del 24.05.2002), di non conoscere colui che aveva posto all'incasso il titolo vale a dire, il più volte citato CA in palese contrasto con quanto riferito dai summenzionati OT e LG, la veridicità delle cui dichiarazioni non risulta mai esser stata posta in discussione;
elementi tutti, quelli appena elencati, senza meno idonei a legittimare una lettura radicalmente diversa degli elementi in atti la sola logicamente possibile senza - alcuna necessità di far luogo alla rinnovazione degli atti, nel pieno rispetto delle indicazioni provenienti dai giudici di Strasburgo.
3. Manifestamente infondata, infine, è la seconda ed ultima censura, in tema di elemento soggettivo del reato previsto e punito dall'art. 368 cod. pen. E' assolutamente consolidata la giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, di questa sezione nell'affermare che "In tema di calunnia, la prova - dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver presentato la denuncia di smarrimento di un assegno, da lui precedentemente affidato 6 R.G.Cass. n. 22217/14 Corte Suprema di Cas sazione ad altro soggetto affinché, in sua vece, lo consegnasse ad un terzo)." (così, da ultimo, Cass. Sez. 6, sent. n. 10289 del 22.01.2014, Rv. 259336; conf. Sez. 6, sent. n. 32801 del 02.02.2012, Rv. 253270). Logico corollario di quanto precede è che la ricostruzione della vicenda nei termini patrocinati dalla Corte bresciana nel senso, si ripete, della pregressa dazione - al CA, da parte dello AL, del medesimo assegno da quest'ultimo fatto oggetto di denuncia, a titolo di pagamento del debito maturato nei confronti del primo per l'attività svolta dai lavoratori alle sue dipendenze nel cantiere edile dell'odierno ricorrente vale a significare la chiara consapevolezza, in capo - all'imputato, della falsità dell'accusa formalizzata innanzi all'A.G., a fortiori in ragione della identità, non a caso sottolineata dal giudice d'appello, della data riportata sul titolo e di quella della iniziale denuncia di smarrimento del 20.05.2009 (cui aveva poi fatto seguito quella del 24.05.2009, di indebita appropriazione del titolo nel frattempo posto all'incasso).
4. Rileva infine la Corte, per scrupolo di completezza, che la vicenda in atti conserva immutata valenza penale, malgrado la depenalizzazione (disposta dall'art. 4, co. 1 lett. d), del recentissimo decreto legislativo n. del 15.01.2016) del delitto previsto e punito dall'art. 647 cod. pen., ossia giusto di quel reato cui apparentemente fa riferimento la denuncia calunniosa posta in essere dal ricorrente, relativa appunto al (falso) smarrimento di una res, nella fattispecie di un libretto degli assegni. Preliminare ed assorbente in proposito è il consolidato insegnamento di questa Corte per cui, essendo quello di cui all'art. 368 cod. pen. un reato di pericolo, ciò che rileva è che, per effetto della condotta posta in essere dal soggetto agente, alla stregua altresì del canone dell'obbligatorietà dell'azione penale, vi sia la possibilità che l'A.G. dia inizio al procedimento per accertare il reato oggetto della fittizia incolpazione, a nulla rilevando che quest'ultimo, successivamente, non costituisca più reato, ovvero anche divenga perseguibile a querela (cfr. Cass. Sez. 6, sent. 35800 del 29.03.2007. Rv.237421, ma già, in senso conforme, Cass. Sez. 6, sent. n. 12673 del 21.11.1988, Rv. 180011, nonché Cass. Sez. 6, sent. n. 8142 del 10.12.1991 - dep. 22.07.1992, Rv. 191392). Fermo quanto sopra, non è comunque inutile rilevare fin d'ora che la falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario in precedenza già negoziato costituisce, all'evidenza, l'epilogo di una più ampia vicenda, il cui fine ultimo è quello di impedire la riscossione del titolo, ovvero il suo protesto per mancanza di provvista. Ciò posto, è ampiamente consolidato l'insegnamento giurisprudenziale, nel senso della natura calunniosa di siffatto modus agendi, poiché esso implica la 7 R.G.Cass, n. 22217/14 Corte Suprema di Cassazione formulazione nei confronti del legittimo prenditore dell'assegno, nella consapevolezza della sua innocenza, della falsa accusa di ricettazione o furto e, assai spesso, anche di falso. Né è a dire che l'eventuale tenore letterale della denuncia, nel senso del mero smarrimento del titolo - come nel caso in esame e come quasi sempre accade - possa indurre a diversa conclusione: ciò in quanto la tesi che incentra la propria attenzione esclusivamente sul presunto smarrimento dell'assegno è manifestamente erronea, giacché "svaluta l'indiscusso valore di mezzo di pagamento dell'assegno (ormai assimilato al denaro contante) e ignora l'autonomia sussistente tra l'assegno e la sua circolazione ed i rapporti obbligatori o reali ad esso sottostanti" (così, efficacemente, Cass. sez. 6, sent. n. 5929 del 31.01.2012, Rv. 252077). A significare, cioè, che "l'assegno bancario in ragione della astrattezza cartolare che ne è connotato suo - proprio in quanto titolo pagabile a vista si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità materiale del traente a quella del prenditore in qualunque modo realizzata: cessione in adempimento di una obbligazione (debito), smarrimento (vero o falso), apprensione indebita e incasso o messa in circolazione" (cfr. sent. cit.; v. anche Cass. Sez. 6, sent. n. 12810 del 31.01.2012, Rv. 252557 e n. 35923 del 19.06.2009, Rv. 245194).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10.02.2016 Il Consigliere est. In Presidente Ажи Audua бетис DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 FEB 2016/ IL A DICASO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R P U Plera Esposito JI O N E 008