Sentenza 29 marzo 2007
Massime • 1
Il delitto di calunnia si configura come reato di pericolo ed è, quindi, sufficiente, per la sua integrazione, la possibilità che l'autorità giudiziaria dia inizio al procedimento per accertare il reato incolpato con danno per il normale funzionamento della giustizia. Ne consegue che il delitto deve escludersi quando il reato incolpato sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha anche precisato che la calunnia deve invece ritenersi sussistente quando il fatto oggetto dell'incolpazione non costituisca più reato o diventi perseguibile a querela per sopravvenuta innovazione legislativa, ovvero risulti coperto da una causa estintiva, come la prescrizione e l'amnistia).
Commentari • 7
- 1. La rilevanza penale della falsa denuncia di assegni smarritiAvv. Maria Vittoria Maggi · https://www.iusinitinere.it/
Negli ultimi anni, si è posta la questione della rilevanza penale della falsa denuncia di assegni smarriti. Nel codice penale, i reati di falsa denuncia si identificano nella calunnia e nella simulazione di reato. In particolare, il dibattito sulla falsa denuncia di assegni smarriti è sorto intorno al reato di calunnia. Ci si chiedeva, invero, se ci fossero gli estremi per integrare il reato di cui all'art. 368 c.p. Al fine di rispondere a tale quesito, è opportuna una breve premessa. La calunnia è un reato comune, a natura istantanea e a condotta vincolata e si consuma con la sola presentazione di una dichiarazione mendace all'Autorità giudiziaria o ad altra autorità che a questa abbia …
Leggi di più… - 2. Calunnia: sussiste in caso di falsa accusa per reato procedibile a querela, se questa è tardivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima Configura il delitto di calunnia la falsa incolpazione di reati procedibili a querela e questa sia stata presentata tardivamente, qualora per l'accertamento dell'insussistenza della causa di procedibilità si renda comunque necessario l'avvio del procedimento penale e lo svolgimento di accertamenti che richiedano apposite indagini (Cassazione penale , sez. VI, 04/05/2018 , n. 22309). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI, 04/05/2018 , n. 22309 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza emessa in data 18 febbraio …
Leggi di più… - 3. Calunnia: non sussiste se falsa accusa ha ad oggetto un reato procedibile a querela e questa manchiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima Non è configurabile il delitto di calunnia allorché la falsa incolpazione abbia ad oggetto reato procedibile a querela in relazione al quale la stessa non sia stata presentata, senza che possa rilevare in senso contrario la intervenuta proposizione di querela di falso ex art. 221 c.p.c., attesa la sua valenza autonoma e distinta rispetto alla querela (Cassazione penale , sez. VI , 13/02/2019 , n. 28231). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 13/02/2019 , n. 28231 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, previo riconoscimento delle sospensione condizionale …
Leggi di più… - 4. Calunnia: sussiste anche in caso di successiva abrogazione del reato oggetto di falsa incolpazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia si configura anche nel caso di successiva abrogazione del reato oggetto della falsa incolpazione (In motivazione la Corte ha affermato che la valutazione della falsa attribuzione del fatto costituente illecito penale, ossia dell'elemento materiale della fattispecie criminosa, deve essere compiuta al momento della consumazione del reato, non assumendo rilievo la circostanza che la norma disciplinante il reato del quale sia stato falsamente incolpato un innocente sia successivamente abrogata, atteso che l'originaria falsa incolpazione resta in grado di esporre in concreto un innocente all'instaurazione di un procedimento penale a suo carico e il fatto …
Leggi di più… - 5. Calunnia per reati procedibili a querela senza querela? (Cass. 28231/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2007, n. 35800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35800 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO OV - Presidente - del 29/03/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 531
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 44182/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO AR, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina 15 aprile 2005 n. 708. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. OV D'ANGELO, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza dell'eccezione d'incostituzionalità e per l'inammissibilità del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Mauro CAPONE, sostituto processuale dell'avv. AR Caiola.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 1 dicembre 1999 n. 345 il Tribunale di Messina dichiarava AR AC colpevole del reato previsto dall'art. 368 c.p., commesso in Messina il 26 novembre 1993, e lo condannava,
previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, sospesa alle condizioni di legge, nonché al risarcimento del danno cagionato alla parte civile, da liquidarsi in separata sede, e al rimborso delle spese processuali da questa sostenute.
Avverso la predetta sentenza l'imputato proponeva appello, chiedendo in primo luogo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere le prove indicate ai sensi dell'art. 507 c.p.p. nel dibattimento di primo grado e non ammesse dal Tribunale perché ritenute ininfluenti per la decisione;
nel merito, chiedeva di essere assolto con formula ampia per aver mosso ad alcuno accuse suscettibili di dare l'avvio a un processo penale e perché le due dichiarazioni erano finalizzate esclusivamente a difendersi. La Corte d'appello di Messina con sentenza del 15 aprile 2005 n. 708 ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza l'AC ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. inosservanza ed errata interpretazione dell'art. 81 c.p. e mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) con riguardo alla continuazione col reato di calunnia con cui l'AC è stato condannato dalla Corte d'appello di Messina con sentenza n. 1238/2002 nel processo penale n. 155/98 R.G. e n. 239/95 R.G.N.R.;
2. violazione ed erronea applicazione dell'art. 368 c.p. (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) perché la Corte d'appello con motivazione erronea ha disatteso la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
3. (motivi aggiunti).
illegittimità costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art.10, comma 3 per contrasto con l'art. 3 Cost. per disparità di trattamento ai fini della prescrizione rispetto ai processi pendenti in appello o in cassazione;
1. Preliminarmente si osserva che il delitto di calunnia si configura come reato di pericolo e, quindi, è sufficiente, per la sua integrazione, la possibilità che l'autorità giudiziaria dia inizio al procedimento per accertare il reato incolpato con danno per il normale funzionamento della giustizia. Ne consegue che il delitto deve escludersi soltanto quando il reato incolpato sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata, mentre ne va affermata la sussistenza quando il fatto oggetto dell'incolpazione non costituisca più reato o diventi perseguibile a querela per sopravvenuta innovazione legislativa, ovvero risulti coperto da una causa estintiva, come la prescrizione e l'TI (Cass., Sez. 6, 10 dicembre 1991 n. 8142, ric. De Donato;
Sez. 6, 11 ottobre 1989 n. 16644, ric. De Lisi). Nel caso di specie risulta dalla sentenza del Tribunale che l'imputazione è stata contestata d'ufficio, a seguito dell'accertamento che la sottoscrizione di OV AC in calce alle cambiali contestate, era stata apposta da AC AR, per cui il reato non può ritenersi sussistente.
2. Nel merito, la condanna in primo grado e la successiva conferma in appello sono state pronunciate in base alla medesima circostanza, ritenendosi irrilevante in fatto e in diritto il rapporto sottostante e, quindi, la ricostruzione della vicenda che ha portato all'emissione dei titoli.
La sentenza di primo grado ha esordito ritenendo pacifica l'esistenza di un viluppo di intricati rapporti anomali, sfociati anche in procedimenti penali diversi dal presente, intercorsi fra l'imputato e la persona offesa OL BA, coinvolgenti l'attività di funzionario di banca di quest'ultimo e per i quali l'istituto creditizio, il Monte dei Paschi di Siena, presso il quale lavorava, ne aveva già deliberato l'allontanamento dal servizio. Dalla medesima sentenza risulta come dagli atti sia emerso che:
1. l'AC, dipendente della Soc. Coop. Edil. Messina s.r.l. di MU OL, ne era l'amministratore di fatto, secondo la dichiarazione del BA, confermata sostanzialmente dal MU;
2. che il BA, direttore della filiale locale del Monte dei Paschi, per sua stessa ammissione era stato sottoposto a procedimento disciplinare e allontanato dal servizio a causa di un ammanco di notevole entità determinato dall'AC attraverso la manovra delle ditte del sig. MU;
3. che i due, grazie alle rispettive funzioni, procedevano all'erogazione di muti e all'emissione di titoli di titoli di credito per causali varie, legate ai loro rapporti personali. Il fatto che il BA abbia ricollegato la sua radiazione dal MPS al presunto ammanco provocato dall'AC attraverso la manovra delle ditte del MU dimostra l'esistenza dei suoi rapporti con quest'ultimo, il quale evidentemente agiva quale amministratore di fatto della Coop. Edil. Messina, da lui stesso riconosciutagli. Nel quadro di questi rapporti, che il BA ha tentato pretestuosamente di ricondurre alla sua normale attività bancaria tuttavia smentita dalla sanzione inflittagli, si inserisce la tesi difensiva dell'AC, il quale ha riferito che alla base dell'operazione di sconto delle cambiali vi era stato il prestito di L. 100 milioni che il BA aveva ottenuto dai MU - ossia da lui, se è vera l'attestazione del MU, e dello stesso BA - che era lui a gestire materialmente e sotto il profilo contabile la ditta di cui lui era presidente - al fine di aiutare l'amico US TA che versava in difficoltà economiche, accendendo poi un fido dello stesso importo a favore della società dei MU, con l'impegno personale di restituire la somma scontando cambiali di comodo - fra le quali quelle con la firma apocrifa del AC - senza tuttavia onorare l'impegno di pagarle alla scadenza, per cui erano andate in protesto.
La tesi, suffragata quanto ai rapporti diretti fra l'AC e il BA è stata suffragata dal MU, il quale, pur negando di aver emesso una assegno per l'importo di L. 100 milioni, ha dichiarato di essere stato messo al corrente dall'AC del conto corrente e del fatto che doveva servire ad aiutare il TA, amico del BA. D'altra parte, il TA ha ammesso di aver ricevuto un finanziamento di L. 100 milioni dall'Edil Messina tramite l'AC, senza peraltro indicarne la causale e negando che fosse riconducibile a un intervento del BA, presso la banca del quale aveva un conto corrente, sicché anche per questo aspetto la tesi dell'AC risulta confermata.
Lo stesso MU ha, peraltro, confermato che le cambiali dovevano servire al direttore BA, avallando in questo la tesi dell'AC che si trattava di cambiali di favore, da lui ammesse allo sconto per provvedere al pagamento alla scadenza. Il mancato pagamento dei titoli determinò evidentemente l'ammanco, attribuito dal BA all'AC, che portò al licenziamento del BA. A questo punto i risultati dell'indagine conducono univocamente alla conclusione che le cambiali protestate, fra cui quelle con firma falsa, sono state emesse di concerto fra l'AC e il BA, sicché l'attribuzione a quest'ultimo da parte del primo, valutabile sotto il profilo concorsuale, non può essere considerata calunniosa in quanto non rivolta a persona saputa innocente.
Per il duplice ordine di motivi qui esposto - che rendono superfluo l'esame di ogni altro motivo - la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007