Sentenza 2 febbraio 2012
Massime • 1
In tema di calunnia, la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, osservando in motivazione che il carattere mutevole delle dichiarazioni accusatorie sulla versione dei fatti oggetto di denuncia costituisce di per sé un mero indizio, ma non una prova certa del dolo di calunnia).
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- 1. Falsa denuncia per violenza sessuale ma non c'è calunnia (Cass. 4339/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 febbraio 2026
Poiché l'innocenza dell'incolpato costituisce presupposto ontologico del delitto di calunnia, il relativo accertamento è necessariamente pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza del reato. Il giudizio di calunnia è autonomo rispetto a quello, reale o potenziale, attribuito al calunniato, sicché anche la sentenza irrevocabile pronunciata nell'eventuale processo a carico dell'incolpato non fa stato in quello contro il calunniatore, nel quale è consentito al giudice di rivalutare i fatti che hanno già formato oggetto di esame. Il decreto di archiviazione, quale provvedimento endoprocedimentale non irrevocabile, fondato sulla regola di giudizio dell'art. 125 disp. att. c.p.p. e connotato …
Leggi di più… - 2. Calunnia: sussiste anche se il reato attribuito alla persona innocente sia prescrittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La …
Leggi di più… - 3. Calunnia: la prova dell'elemento soggettivo va dedotta dalle circostanze e modalità dell'azioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver presentato la denuncia di smarrimento di un assegno, da lui precedentemente affidato ad altro soggetto affinché, in sua vece, lo consegnasse ad …
Leggi di più… - 4. Calunnia: i fatti oggetto di falsa incolpazione devono essere seri e credibiliAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è di pericolo - non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da …
Leggi di più… - 5. Calunnia: va condannato chi addebita ad un terzo innocente un fatto concreto e determinatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2012, n. 32801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32801 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2012 |
Testo completo
3 2 8 0 1 / 1 2 179 udienza pubblica del 2 febbraio 2012 Sentenza n. [ n. 1 ruolo ] R. G. n. 23433 / 2010 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano .10 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE .0 M Sesta Sezione Penale (4 composta dai signori magistrati: Dott. Antonio S. Agrò presidente Dott. Francesco Serpico consigliere Dott. Nicola Milo consigliere Dott. Giacomo Paoloni consigliere Dott. Anna Maria Fazio consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. HI IM OL, nata a [...] il [...] 2. AZ NN, nata a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 13/10/2009 dalla Corte di Appello di Brescia;
esaminati la sentenza impugnata, i ricorsi e le memorie integrative;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. Luigi Riello, che ha concluso in via principale per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori delle ricorrenti, avv. Francesco Arata per HI e avv. Antonella Zoni per RI, che riportandosi ai motivi d'impugnazione e alle memorie difensive versate in atti- hanno insistito l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. : Fatto e diritto 1. All'esito di giudizio abbreviato il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di RE con sentenza del 31.3.2008 ha dichiarato IM HI e NN RI colpevoli dei reati di calunnia loro rispettivamente ascritti, condannandole, concesse ad entrambe le attenuanti generiche, HI alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e RI alla pena di due anni di reclusione nonché in solido al risarcimento del danno in favore della parte civile AN RI. Il procedimento così definito in primo grado è frutto di separazione dagli atti di un più articolato procedimento che ha visto rinviati a giudizio il commercialista cremonese IT HI, padre e marito delle imputate HI e RI, ed il ragioniere AN RI, contitolare dello studio professionale associato, per il reato di concorso in peculato continuato concernente l'appropriazione, dal 1995 al 2005, della somma di circa cinque miliardi di vecchie lire di fondi pertinenti a procedure fallimentari e concorsuali in cui i due professionisti rivestivano le qualità di curatori o commissari liquidatori. Condotte distrattive che il RI ha "spontaneamente" confessato, autodenunciandosi il 3.5.2005 (dopo la denuncia presentata a suo carico quella stessa mattina da IT HI) agli organi inquirenti, chiarendo nel prosieguo (e così chiamando in correità il HI) che il "saccheggio" delle procedure concorsuali sarebbe scaturito dalla grave situazione debitoria dello studio associato e dei due titolari, tanto da indurre costoro e la stessa IM HI, avvocato con studio legale "collegato" a quello paterno (e sito nei locali dello stesso immobile), a decidere di non pagare imposte, contributi previdenziali e altri oneri nella speranza di potersi avvalere di condoni fiscali o di ripianare i debiti erariali. E' in tale contesto che IM HI il 5.5.2005 sporge denuncia alla p.g. nei confronti del RI, accusandolo dell'indebita appropriazione delle somme poste a sua disposizione per curare gli adempimenti fiscali riguardanti la sua persona, avendo ella scoperto presso l'Agenzia delle Entrate di RE soltanto in quei giorni di essere un 'evasore totale”. Il ragionier RI, cui si era affidata come commercialista nel " clima di fiducia e amicizia giustificato dalla lunga conoscenza e dal suo rapporto di società con il padre, non ha mai provveduto a versare (come da lui ammesso dinanzi alla madre della HI e ad altre persone) imposte, contribuiti e tasse nel suo interesse negli anni dal 1999 al 2004, pur facendole sottoscrivere le varie dichiarazioni fiscali, falsificate e mai presentate agli uffici tributari. Oneri fiscali, compresi i versamenti annuali alla cassa forense, per un complessivo importo di circa un miliardo di lire. Analoga separata denuncia è sporta lo stesso giorno 5.5.2005 da NN RI, madre della HI, che conferma le circostanze già denunciate dalla figlia con specifico riguardo alla disponibilità da parte del RI delle somme necessarie per assolvere gli oneri fiscali della figlia. Con la stessa sentenza il decidente g.u.p. ha prosciolto la HI, scriminata dall'art. 51 c.p. (ius defendendi), dagli ulteriori episodi di calunnia contestatile e integrati dalle dichiarazioni, reiterative con più varianti di quelle oggetto della denuncia del 5.5.2005, formulate negli interrogatori resi al p.m. il 16.1.2006, il 23.1.2006 e il 27.7.2006 in veste di indagata per il reato di calunnia (originario) commesso il 5.5.2005. Ha invece ritenuto sussistente la condotta di calunnia ascritta alla RI anche in relazione alle dichiarazioni testimoniali da costei rese il 31.5.2006 al p.m., con le quali ha introdotto elementi nuovi e ulteriori di accusa, ritenuti mendaci, in riferimento alla consegna del denaro occorrente a RI per pagare le imposte della figlia, del marito e sue proprie (addotta “monetizzazione" di assegni propri o della figlia in una tabaccheria). Elementi che integrano “un nuovo e distinto atto di incolpazione", sebbene rivolto contro lo stesso soggetto già incolpato per il medesimo reato presupposto. Il giudice di primo grado ha ritenuto idoneamente provata la colpevolezza delle due imputate per le ascritte calunnie in base ai congiunti rilievi, in sintesi: a) della credibilità e linearità dichiarative del RI che, pur autoaccusatosi di fatti di peculato di assoluta gravità (e per i quali ha definito la propria posizione processuale ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con applicazione di una pena di quattro anni e otto mesi di reclusione), ha sempre negato di essersi appropriato delle somme che HI e la madre sostengono di avergli consegnato per gli oneri fiscali della prima;
b) delle incongruenze, reticenze e discrasie della descrizione dei fatti offerta dalle imputate e soprattutto dalla HI con speciale riferimento alle mutevoli ricostruzioni del rapporto di provvista pecuniaria intessuto con il commercialista e alla implausibile "monetizzazione" di assegni presso una tabaccheria operata a più riprese dalla RI, ma risultata connessa al pagamento di consistenti giocate al lotto della madre dell'avvocato; ricostruzioni in gran parte contraddette dagli sviluppi delle indagini (accertamenti documentali e tributari della Guardia di Finanza;
esami testimoniali dei dipendenti dello studio HI-RI, dei collaboratori della stessa HI, della TA OL ET e di altre persone).
2. Adita dalle impugnazioni della HI e della RI, la Corte di Appello di Brescia con la sentenza emessa il 13.10.2009 ha confermato la decisione di primo grado, condividendone l'impianto valutativo. In rito la Corte distrettuale ha respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza, per violazione dell'art. 178 -lett. c)- c.p.p., con cui il g.u.p. il 20.3.2008 ha espunto dagli atti del celebrando giudizio abbreviato la memoria difensiva delle due imputate sul presupposto che costituisse "atto introduttivo di nuovi elementi di prova emersi in procedimenti connessi e/o allegati che non possono trovare ingresso nel giudizio abbreviato che implica una decisione allo stato degli atti", laddove una memoria ex art. 121 c.p.p. non può che essere tesa a proporre al giudice argomentazioni e rilievi sugli elementi probatori (già) presenti nel processo. I giudici di appello hanno ritenuto formalmente ineccepibile il provvedimento del g.u.p., evidenziando comunque che la sentenza di primo grado passa in rassegna i vari dati segnalati della memoria, offrendo agli stessi una globale e adeguata risposta. Memoria che, trasfusa nell'atto di appello, è oggetto di autonomo esame nel giudizio di appello, ove se ne ribadisce l'inconferenza ai fini di un diverso vaglio delle condotte delle due imputate e della loro riconducibilità al reato di calunnia. Nel merito la sentenza di secondo grado osserva, sulla scia della prima sentenza, che RI si è spontaneamente recato davanti all'A.G. per confessare gravi fatti di sottrazioni di rilevanti somme da più procedure concorsuali (peculato), per i quali ha patteggiato una pena non modesta, sicché -se vero fosse l'assunto accusatorio delle due imputate- non avrebbe avuto ragione per negare di essersi appropriato anche le somme degli inevasi obblighi tributari e previdenziali (cassa forense) della HI, circostanza che ha invece decisamente negato. E la credibilità della tesi del RI, sulla quale si è inserita la contestazione di calunnia all'avv. HI e alla madre, è riscontrata dalle evenienze venute in luce nel prosieguo delle indagini preliminari, alla cui stregua non si è rinvenuta traccia alcuna di somme di denaro realmente gestite dal ragioniere, a titolo di fondo spese o comunque con tale destinazione, per curare gli obblighi dichiarativi e pecuniari verso l'erario riferibili all'attività professionale dell'avvocato. Gli accertamenti della G.d.F. segnalano che le somme formatesi per effetto delle distrazioni da compendi concorsuali ovvero per altre lecite ragioni di lavoro sono confluite su un conto comune dello studio associato HI-RI e che nel quadro della generale contabilità dello studio si è inserita anche la posizione dell'avv. HI, in un contesto che ha visto maturare -secondo la versione di RI- un accordo dei titolari dello studio e dell'intera famiglia HI per non pagare le imposte accumulatesi negli anni per ciascun componente in vista di condoni fiscali o di sperati ritorni di liquidità finanziaria. Del resto vi è motivo di dubitare che la HI, si osserva in sentenza, davvero ignorasse la propria grave situazione debitoria verso il fisco, per averla appresa soltanto ai primi di maggio del 2005, dal momento che la cartella esattoriale per un debito di ben 3 360.000 euro relativo all'anno d'imposta 1999 è stata ritualmente notificata al padre dell'imputata, IT HI, cui il funzionario delle imposte di RE ER aveva riferito fin da febbraio 2005 la grave esposizione debitoria della figlia, ricevendo garanzia da HI e dallo stesso RI della già avviata procedura di “sgravio". Muovendo dal dato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui l'accertamento del dolo del reato di calunnia è per solito evidenziato da circostanze e modalità caratterizzanti la condotta delittuosa (calunniatrice), i giudici di appello deducono la consapevole falsità delle accuse di appropriazione pecuniaria rivolte al RI dalle palesi incongruenze narrative della HI e della RI, via via accresciutesi nel corso delle indagini nel tentativo di avvalorare l'iniziale incolpazione. Emerge allora che le imputate (segnatamente la HI) non hanno mai quantificato neppure in via approssimativa le somme davvero consegnate a RI per pagare i tributi della HI, né hanno spiegato le reali modalità di consegna del denaro al ragioniere. E' soltanto allorché è interrogata in veste di indagata nel gennaio 2006 (16.1.2006 e 23.1.2006) che la HI rivela un singolare e poco verosimile meccanismo di consegna del denaro, scandito dalla monetizzazione di assegni suoi o della madre presso la tabaccheria, vicina allo studio associato, di OL ET. Monetizzazione materialmente eseguita dalla RI, che a tal fine avrebbe in alcuni casi a sua volta ricevuto assegni della figlia dallo stesso RI, asserito ideatore di simile contorto sistema per evitare di fatturare l'opera di commercialista svolta in favore dell'amica HI. A ciò si aggiungerebbero anche consegne di denaro contante al RI che la HI sostiene di custodire in una cassapanca della sua abitazione, ove avrebbe raccolto somme derivanti da eredità di alcune sue zie e somme percepite per la propria attività lavorativa non fatturata. Senonché l'addotta dinamica di monetizzazione delle somme versate nel periodo 1999-2005 al RI è smentita dalla TA ET, che dopo iniziali ammissioni in tal senso chiarirà che gli assegni ricevuti dalla RI non integrano alcun improprio "cambio" di assegni, costituendo il cospicuo compendio di puntate al gioco del lotto effettuate dalla donna con cadenza bisettimanale e per importi sempre consistenti. Dal che i giudici di merito (in ciò concordano le due sentenze di merito) argomentano che le accuse rivolte con le iniziali denunce del 5.5.2005 al RI avrebbero il recondito scopo, da un lato, di occultare l'onerosa passione per il gioco del lotto della RI, passione o propensione confermata -del resto- dai gestori di un'altra ricevitoria cremonese (per gli anni precedenti il 2000), e giustificare le gravi conseguenti esposizioni debitorie nell'alveo dei fatti appropriativi ammessi dal ragioniere e -da un altro lato e prima di tutto- quello di poter far valere una impunità fiscale della HI derivante dal fatto penale del commercialista incaricato di provvedere agli incombenti fiscali, giusta quanto prevede l'art. 6 co. 3 D.Lvo n. 472/1997 (disposizioni in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie). Che RI abbia ammesso, come afferma la difesa delle imputati, anche il personale incameramento delle somme equivalenti alle imposte dovute dalla HI è circostanza non provata, l'unico testimone che ha asseverato esplicitamente tale dato, il notaio cremonese Giorgio Caimmi, è persona troppo legata da rapporti di amicizia e con i HI perché la sua percezione dell'accaduto e delle affermazioni confessorie del RI non possa risultarne alterata. Le altre persone, compresi due funzionari della imposte, cui la sera del 2.5.2005 la HI, in stato di particolare agitazione per aver scoperto di essere considerata dal fisco un evasore totale, avrebbe mostrato le matrici dei libretti di assegni da cui avrebbe tratto molti titoli consegnati al RI, hanno ammesso la circostanza (incluso lo stato di disappunto mostrato dell'avvocato), ma hanno precisato di non aver controllato le matrici e le scritturazioni recate dai carnet "sventolati" dinanzi a loro dalla HI. E' possibile, ragionano i giudici di appello, che talora RI abbia, per sua scelta personale, fatto propri gli importi di talune imposte dovute dalla HI, ma ciò non scrimina il contestato fatto calunnia, che sussiste -come afferma la S.C.- anche quando il denunciante riferisca dati di fatto diversi e più gravi di quelli realmente accaduti. Nel caso di specie l'accusa mossa a RI non è certo quella di essersi appropriato di qualche migliaia o decina di migliaia di euro, bensì di un fatto diverso e più grave, cioè di essersi appropriato di diverse centinaia di migliaia di euro (“...la HI ha detto che i soldi proprio a lui li ha dati e tutti"). Del che la HI non ha fornito prova documentale, mutando progressivamente versione, al pari dell'omologo contegno tenuto dalla RI nel corso del suo esame testimoniale del 31.5.2006. Tale evenienza priva di peso l'argomento difensivo incentrato sulla incongruenza dell'operato del p.m. (e, di seguito e per riflesso, del giudice di primo grado), che ha esercitato l'azione penale per calunnia nei confronti delle imputate prima di conoscere l'esito della decisione del g.i.p. sulla coeva richiesta di archiviazione formulata per l'appropriazione indebita iscritta a carico del RI. Esito non corrispondente alle aspettative del p.m. dal momento che il g.i.p. ha disposto, a norma dell'art. 409 co. 5 c.p.p., la formulazione dell'imputazione nei confronti del ragioniere per fatti reato di cui all'art. 646 c.p. In proposito la sentenza di appello rileva che l'ordinanza in data 11.12.2007 del g.i.p. si limita ad ipotizzare che RI si sia appropriato anche di talune somme destinate a pagare le imposte della HI e che debba rendere conto di alcuni assegni ricevuti dall'avvocato, con ciò tuttavia non accreditando la tesi della HI e della RI di una appropriazione di somme pari a circa 500.000 euro. :
3. Avverso l'illustrata sentenza di appello hanno proposto, con il ministero dei difensori, ricorso per cassazione le due imputate, segnalando plurimi profili di illegittimità della decisione per violazione di legge e per motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica. Profili riassunti, per gli effetti di cui all'art. 173 co. 1 disp. att. c.p.p. nei termini che seguono.
4. Ricorso di IM HI.
4.1. Erronea applicazione dell'art. 368 c.p. in riferimento alla ritenuta sussistenza delle componenti oggettive e soggettive del reato. Il paradosso di fondo del processo è che l'intera famiglia HI (anche IT HI, imputato di concorso in peculato con il RI) è stata rinviata a giudizio per il reato di calunnia in pregiudizio del RI senza che una previa reale verifica della fondatezza o meno dell'accusa di appropriazione indebita delle somme relative ai debiti erariali di IM HI sia stata effettuata dalla pubblica accusa. Il giudizio allo stato degli atti legittimamente richiesto dalla HI e dalla RI, non subordinato ad integrazioni probatorie, ha avuto luogo nonostante la pendenza del giudizio dibattimentale di primo grado nei confronti dell'incolpato ragioniere proprio per il reato ex art. 646 c.p. di cui sarebbe stato -secondo l'accusa- falsamente accusato dalla HI e dalla RI nonché dallo stesso IT HI (per effetto delle dichiarazioni da costui 3 rese, attinto da custodia cautelare per i fatti di peculato, in veste di indagato il 9.1.2006, allorché accenna al sistema di "monetizzazione" extrabancaria degli assegni recanti le somme versate al ragioniere per provvedere agli adempimenti fiscali della HI). Incongruamente entrambe le decisioni di merito ignorano gli sviluppi dei connessi o collegati procedimenti penali concernenti lo stesso RI, ché l'accusa di calunnia alla HI e alla madre scaturisce unicamente dalla ritenuta piena credibilità del ragioniere per il solo fatto che si è accusato di distrazioni di somme ingenti dalle procedure concorsuali in cui ha rivestito l'incarico di curatore o di commissario liquidatore. Posto che la denuncia della HI del 5.5.2005, la sola per cui le due sentenze di merito ne hanno affermato la responsabilità, si limita a fornire una ricostruzione progressiva degli eventi venuti in luce in seno allo studio associato del proprio genitore per i contegni infedeli e illeciti tenuti dal collaboratore RI, descrivendo una serie di fatti e comportamenti senza nulla precisare sulla asserita materiale consegna di denaro al ragioniere, è singolare che le si rimproveri sul piano penale la genericità del contenuto della denuncia. Denuncia il cui carattere calunnioso è tratto, mediante un vero e proprio travisamento della prova, dalle contraddizioni che si è reputato di ravvisare nelle successive dichiarazioni dell'imputata (in qualità ormai di indagata) in riferimento a modi e tempi di consegna del denaro al RI. Tutto ciò senza che sia stato sviluppato un necessario ulteriore approfondimento sulla effettiva convinzione della penale responsabilità del ragioniere da parte della HI o, il che è lo stesso, della certezza della sua innocenza. Senonché l'inattendibilità dell'assunto accusatorio della HI non è individuata nella originaria denuncia, ma nelle sue dichiarazioni successive, rese in qualità di indagata e di imputata (dichiarazioni nel giudizio abbreviato), cioè in dichiarazioni valutate prive di rilevanza penale perché espressione dell'esercizio del diritto di difesa della HI.
4.2. Violazione degli artt. 121, 178 -lett. c)- e 604 c.p.p. e nullità dell'ordinanza 20.3.2008 con cui il g.u.p. ha espunto dal fascicolo processuale la memoria difensiva depositata nell'interesse della HI e della RI il 15.3.2008. La Corte di Appello bresciana ha considerato corretta sul piano processuale la decisione del g.u.p. di non far entrare nel processo i contenuti della memoria difensiva prodotta ai fini della decisione di primo grado. Tuttavia incoerentemente ne ha attestato la pertinenza ai fatti oggetto della regiudicanda, tanto da esaminarne partitamente, pur respingendoli, i singoli contenuti e rilievi critici concernenti le emergenze dei collegati processi nei confronti dei coimputati RI e IT HI.
4.3. Motivazione mancante o manifestamente illogica e contraddittoria nella valutazione di numerosi e specifici elementi di prova pur versati negli atti processuali. Sommarie e avulse da una reale contestualizzazione della complessa e articolata vicenda processuale venuta in luce in seno allo studio HI-RI ai primi di maggio 2005, quando vengono scoperte le appropriazioni di somme di pertinenza dello studio e dei suoi partecipanti e poi le distrazioni di denaro da procedure concorsuali poste in essere per anni dal ragioniere RI, cui era affidata la totale gestione dell'intera contabilità dello studio e dei rapporti dei componenti la famiglia HI, non possono non considerarsi le valutazioni espresse dalla Corte di Appello (confermative di quelle del g.u.p.) sulle deposizioni testimoniali del notaio Giorgio Caimmi, della stessa moglie del RI, RI LI, che pure hanno affermato di aver raccolto dalla vice voce del ragioniere l'ammissione di essersi appropriato, spendendole (per scopi che 6 non ha in sede processuale mai chiarito), delle somme pertinenti ai debiti tributari e previdenziali (cassa forense) dell'avv. HI. Analogamente è sottovalutata la testimonianza del funzionario delle imposte Giuliano ER, nel riferire come il ragionier RI si sia ripetutamente attivato per tenere il socio IT HI all'oscuro della reale situazione debitoria fiscale della figlia. Così, ancora, è data per certa la credibilità della TA ET e delle sue collaboratrici nell'escludere, dopo ave inizialmente ammesso la circostanza, di aver cambiato assegni alla RI, che con i titoli negoziati in tabaccheria avrebbe soltanto pagato le sue giocate al lotto, non inducendosi i giudici di merito ad apprezzare con prudenza tale successivo assunto, che ben può essere stato indotto anche dal monito rivoltole dalla Guardia di Finanza in ordine alla illiceità di una attività paracreditizia non autorizzata.
5. Ricorso di NN RI.
5.1. Erronea applicazione dell'art. 368 c.p. con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di calunnia nella denuncia resa dalla RI il 5.5.2005. Rinviandosi, per gli elementi comuni alle due imputate, a tutti i rilievi già formulati con il ricorso di IM HI, con tale motivo si censura la pretesa falsità della denuncia, la RI avendo riferito fatti veri, tali risultati per diretta ammissione dello stesso RI di non aver mai assolto gli obblighi fiscali di tutti e tre i membri della famiglia HI, avendo falsificato la documentazione attestante gli avvenuti pagamenti, come si evince dall'avvenuto sequestro di più moduli contraffatti (i modelli F24 per il pagamento di imposte) operato dalla Guardia di Finanza. La dinamica della “monetizzazione" degli assegni, su cui accentra tutto il proprio interesse la sentenza di appello, non è affatto descritta nella denuncia del 5.5.2005 ed in ogni caso per le stesse ragioni esposte già nel ricorso della HI il reato di calunnia non può ritenersi sussistente in difetto di prova sulla assoluta speculare insussistenza del reato presupposto attribuito all'incolpato.
5.2. Violazione degli artt. 81 co. 2 c.p. e 63 c.p.p. e illogicità della motivazione. Premesso che la denuncia proposta il 5.5.2005 dall'imputata non è altro, come riconoscono le sentenze di merito, che l'integrazione o estensione rappresentativa della denuncia presentata quello stesso giorno dalla figlia, le successive dichiarazioni della RI, raccolte dal p.m. il 31.5.2006 e dalle quali è fatta discendere la responsabilità dell'imputata, quanto al dolo del reato di calunnia, non sono utilizzabili. La donna avrebbe dovuto essere a quella data ritenuta indagata del reato di calunnia già ascritto alla figlia fin dal gennaio 2006. Le dichiarazioni rese come testimone dalla RI nel 2006 sono espressione del suo legittimo esercizio dello ius defendendi e non possono dare ingresso, per l'asserita introduzione di nuovi falsi elementi di accusa
contro
RI (la nota questione della monetizzazione degli assegni per creare la "provvista" assegnata al ragioniere per gli oneri tributari della HI) alla ritenuta calunnia continuata. Ad ogni buon conto il meccanismo della c.d. monetizzazione degli assegni non costituisce affatto una novità nel panorama delle emergenze processuali, atteso che della monetizzazione ha parlato già IT HI, interrogato in vinculis, fin dal 9.1.2006. Né pregio alcuno possono avere le illazioni o congetture della Corte territoriale, per ciò che ancora concerne l'elemento soggettivo del reato (sotto l'aspetto della consapevolezza dell'innocenza di RI) la circostanza che la RI sia stata solita frequentare la sede dello studio professionale del marito e della stessa figlia quasi 7 quotidianamente, sì da essere a conoscenza della situazione debitoria verso il fisco della figlia, dello studio e della società di famiglia.
5.3. Violazione degli artt. 121, 178 -lett. c)- e 604 c.p.p. e nullità dell'ordinanza 20.3.2008 con cui il g.u.p. ha espunto dal fascicolo processuale la memoria difensiva depositata nell'interesse della HI e della RI il 15.3.2008. E' lo stesso motivo di censura enunciato nel ricorso HI, già esposto e al quale si rinvia (cfr. antea, § 4.2) 6. Nelle more dell'odierna discussione di legittimità i legali delle due ricorrenti hanno depositato in cancelleria una congiunta "nota di produzione documentale e motivi nuovi” (17.1.2012) e una memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. (27.1.20012). Con i motivi nuovi si riprendono le censure relative alla mancata verifica della insussistenza del presupposto reato di appropriazione indebita riferibile al RI ed alla mancata verifica della credibilità degli enunciati con cui questi ha respinto le accuse di appropriazione delle somme destinate agli oneri fiscali dell'avv. IM HI. A sostegno dell'assunto sono allegate in copia le sentenze di primo grado (Tribunale di RE, 3.12.2008) e di appello (Corte di Appello di Brescia, 29.6.2010), con cui IT HI è stato assolto dal concorso nei reati di peculato di falso relativi alle procedure concorsuali in cui RI era curatore o commissario liquidatore e riconosciuto colpevole unicamente per omessa vigilanza ex art. 40 co. 2 c.p. degli analoghi fatti illeciti di falso e appropriazione consumati dal solo RI nell'ambito delle procedure concorsuali affidate alla cura dell'ignaro HI (condanna per tal verso impugnata per cassazione con giudizio non ancora discusso). Entrambe le decisioni di merito stigmatizzano il contegno del RI (che ha separatamente definito la propria posizione ex art. 444 c.p.p.), evidenziando l'inaffidabilità delle sue dichiarazioni e in particolare della chiamata in correità del HI. Inaffidabilità riscontrata oggettivamente dall'accertata contraffazione (perizia grafica) di più assegni bancari la cui firma, attribuita al HI, è risultata contraffatta dal ragioniere. Con la memoria difensiva si ribadisce che costui è stato tratto a giudizio per il reato di appropriazione indebita aggravata in danno non solo della HI ma anche della RI e che il relativo giudizio di primo grado è tuttora pendente. Ferma l'inesistenza di una pregiudizialità obbligatoria tra il giudizio sulla calunnia e il giudizio sul reato presupposto, la pendenza di tale secondo giudizio è un dato ineludibile che introduce quanto meno elementi di dubbio sulla effettiva consapevolezza della innocenza dell'accusato in capo al calunniatore. Un dato che entrambe le sentenze di merito hanno inopinatamente trascurato.
7. Tutti e due i ricorsi sono fondati e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia per un nuovo giudizio sui reati ascritti alla HI e alla RI, patenti configurandosi i dedotti vizi di violazione di legge e di illogicità della motivazione dedotti nei ricorsi. Ad onta dell'ampia estensione della sentenza impugnata e della sua meticolosità descrittiva nell'illustrare anche i dettagli delle emergenze delle indagini preliminari utilizzabili nel giudizio con rito abbreviato, la decisione di appello mostra lacune e irrisolte tematiche valutative che investono non soltanto l'analisi dell'elemento soggettivo del reato di calunnia contestato alle due imputate, ma la stessa sussistenza del reato in questione correlata alla sua peculiare struttura normativa. Lacune in tutta evidenza mutuate dalla sentenza di primo grado, le cui conclusioni sono state fatte proprie dalla decisione di appello, senza un effettivo controllo e confronto -se non apparente e generico- con gli argomenti critici pur diffusamente esposti negli atti di appello e (giova aggiungere) nel corso dello stesso giudizio di primo grado. E' singolare che proprio l'ampiezza narrativa della sentenza impugnata nel ripercorrere i vari passaggi della progressione narrativa delle dichiarazioni rese dalle due imputate, pur nelle fasi in cui delle stesse si riconosce non potersi tener conto (dichiarazioni rese dalla HI come indagata e inizialmente configurate come fonte di altrettanti segmenti della complessiva condotta di calunnia, continuata ex art. 81 cpv. c.p.), faccia risaltare la gravità degli errori di prospettiva giuridica in cui sono incorsi i giudici di merito, muovendo dall'indimostrato presupposto genetico della piena credibilità dell'assunto difensivo del RI, perché spontaneamente confesso su eventi più gravi di quelli dell'appropriazione delle somme occorrenti per pagare le imposte della HI (i gravi fatti di peculato consumati per quasi un decennio in virtù delle cariche ricoperte in molte procedure concorsuali e abusando della qualità di collega e socio del HI di cui ha carpito la fiducia, come si evince dalle sentenze allegate dalle ricorrenti) e perché in apparenza riscontrati o suffragati dalle incongruenze narrative, postume rispetto alle originarie denunce del 5.5.2005, della HI e della RI in punto di modalità di consegna del denaro formante la provvista gestibile dal RI per coprire le esigenze e obblighi fiscali della HI. Incongruenze che i giudici di appello, al pari del giudice di primo grado, valutano asseverate dagli accertamenti di p.g. su contabilità ed entrate dello studio HI-RI, sebbene -per quanto desumibile dalle due sentenze di merito- non risulti svolto alcun approfondimento di natura bancaria e patrimoniale nei confronti del RI. Senonché la sentenza di appello, pur scandita da ripetute affermazioni di principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice in tema di calunnia e di accertamento dei relativi elementi costitutivi, risulta poi in concreto averne effettuato una applicazione erronea o fuorviante.
7.1. Il primo esempio di tale modo di procedere è offerto dalla decisione incidentale, ribadita contraddittoriamente dalla Corte di Appello, con cui nel corso del giudizio abbreviato è stata espunta dagli atti del fascicolo processuale la memoria difensiva delle due imputate. Decisione che fa leva apparentemente su un corretto vaglio dei limiti propri del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazioni probatorie. Giudizio dove il criterio di economia processuale cui è subordinato il diritto alla prova dell'imputato definisce l'area dei poteri istruttori integrativi del giudice (art. 441 co. 5 c.p.p.) che non ritenga di poter decidere allo stato degli atti, non essendo consentito (né ragionevole) concedere all'imputato di prospettare -dopo l'ammissione del rito alternativo- nuove o alternative ricostruzioni dei fatti, azionabili, se disattese dal giudice di merito, come carenza di motivazione della sentenza e che invece, se manifestate per introdurre una condizione di integrazione probatoria, avrebbero implicato il rigetto della stessa richiesta di giudizio abbreviato (v. Cass. Sez. 5, 13.2.2007 n. 17425, Giuliano, rv. 236639). Non è questo, però, il caso delle prospettazioni articolate con la memoria difensiva "respinta" dal g.u.p., che per altro la Corte di Appello valuta in tutti i suoi aspetti per confutarne l'apprezzabilità processuale e valutativa. La memoria in questione non introduceva, infatti, alcuna nuova o diversa ricostruzione dei fatti storici, facendo unicamente riferimento ad un elemento ontologico ed imprescindibile del reato di calunnia attinente alla sussistenza o meno ovvero ai margini di fondatezza del reato presupposto della calunnia ascritta alle due imputate. Sotto questo profilo l'indagine sviluppata dalla sentenza di appello mostra carenze ed aporie evidenti, dando per scontata l'inesistenza del reato di appropriazione indebita oggetto delle denunce del 5.5.2005 delle due imputate per effetto di un apodittico e non controllato crisma di attendibilità conferito alle proteste d'innocenza al riguardo espresse dall'incolpato RI, fatto discendere in sostanza dalle sole incongruenze o reticenze delle due denuncianti sul tema della formazione della provvista pecuniaria riservata alle imposte dell'avv. HI, di cui il ragioniere avrebbe potuto avvalersi. Incongruenze e mutevolezza degli assunti dichiarativi (espressi dalle imputate anche in veste di persone indagate e imputate, la posizione della RI non potendo per quanto si preciserà essere valutata in modo diverso da quella della HI) senz'altro ravvisabili, alla stregua di quanto adducono i giudici di merito dei due gradi di giudizio, ma da sé sole non sufficienti per radicare un corretto giudizio di sussistenza innanzitutto della contestata calunnia e, parallelamente, di sussistenza del corrispondente dolo generico inteso come certezza dell'innocenza dell'accusato. Giudizio che non può essere integrato o surrogato dalla residuale affermazione contenuta nella sentenza di appello per cui le due imputate risponderebbero comunque della calunnia per aver denunciato fatti di appropriazione indebita più gravi di quelli effettivamente, in ipotesi, commessi da RI. Profilo, questo, che con i “motivi nuovi" di ricorso la difesa delle imputate non manca di indicare come rappresentativo di un contraddittorio mutamento di prospettiva (“cambio di rotta") rispetto alla sentenza di primo grado, che muoveva dal presupposto di una sicura previa consapevolezza da parte della HI della propria posizione fiscale debitoria fatta lievitare in accordo con lo stesso RI, laddove i giudici di appello non escludono l'eventualità (forse desunta dalle testimonianze sulle reazioni di sconcerto e disappunto della HI il 2.5.2005 troppo sbrigativamente liquidate dal primo giudice) che la HI potesse ignorare tale situazione.
7.2. In questa ottica assertiva o, peggio, palesemente tautologica si delinea l'assunto della sentenza impugnata laddove, nell'affermare che la "questione di fondo" del processo non è accertare se la HI e la madre fossero o meno parzialmente a conoscenza dell'essere la HI un evasore fiscale e da quanto tempo fossero a conoscenza di ciò rispetto al momento in cui ciascuna di loro ha fatto la denuncia ("questi sono elementi accidentali del fatto”), poiché la questione di fondo è se le due donne abbiano accusato RI, sapendolo innocente, di un fatto qualificato come specifico reato, ciò che è elemento essenziale del reato di calunnia. Assunto ineccepibile che, però, richiede un accertamento concreto della fondatezza dell'accusa nel momento in cui è stata espressa e dell'atteggiamento rappresentativo e volitivo del denunciante rispetto alla convinzione o meno di siffatta fondatezza ovvero alla speculare sua certezza dell'inesistenza del fatto denunciato o della sua attribuibilità all'accusato. Accertamento mancato nella sentenza impugnata, almeno nell'unitaria valutazione delle evenienze processuali disponibili o aliunde agevolmente acquisibili per un esaustivo giudizio (ex artt. 441 co. 5 c.p.p. o 603 c.p.p.).
7.3. Non è revocabile in dubbio, trattandosi di effetto riveniente dalla natura di reato istantaneo e di pericolo del reato di calunnia (pericolo concreto, come però 10 F sembrano dimenticare entrambe le sentenze di merito), che il giudizio su questo reato è affatto autonomo rispetto a quello, reale o potenziale, sul reato attribuito al calunniato. Tant'è che la sentenza, anche irrevocabile, pronunciata nell'eventuale processo a carico dell'incolpato non fa stato in quello contro il calunniatore, nel quale è consentito al giudice di rivalutare, ai fini dell'accertamento della falsità o meno della notitia criminis, i fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro l'incolpato. Ma è altrettanto ovvio che, costituendo l'innocenza dell'incolpato un presupposto ontologico del delitto di calunnia, l'accertamento o il controllo di siffatta innocenza, sono necessariamente pregiudiziali al giudizio sulla sussistenza della calunnia. Non si tratta, beninteso, di una pregiudizialità normativa o formale, come correttamente ribadiscono i giudici di merito, ma di una pregiudizialità immanente nella stessa configurabilità della fattispecie ex art. 368 c.p., che afferisce in via principale (se non esclusiva), sul piano strettamente logico, al sillogismo della decisione sull'imputazione di calunnia. E tale pregiudizialità logica, per i suoi effetti sulla verifica delle componenti materiali e soggettive della calunnia, non assume un carattere biunivoco. Nel senso che, se sul piano processuale non si rende indispensabile un accertamento di natura giudiziale (instaurazione e definizione di un procedimento penale) nei confronti del calunniato per verificare inconsistenza o infondatezza dell'accusa mossagli dal presunto calunniatore (bastando, come noto, che un procedimento o semplici indagini di natura penale possano essere promosse in base alla denuncia), non è altrettanto vero il contrario. Vale a dire che, se la calunnia -per la ricordata autonomia dei giudizi e delle valutazioni afferenti alla accusa e al reato oggetto dell'accusa- non è automaticamente acclarata per effetto di un eventuale proscioglimento dell'incolpato dal reato attribuitogli, l'affermazione della sussistenza di tale reato e la stessa pendenza di un procedimento penale per accertarlo possono produrre effetti di assoluta rilevanza sulla sussistenza stessa della materialità del reato di calunnia, prima ancora o -se si preferisce- in uno alla verifica dell'atteggiamento soggettivo del presunto calunniatore. Laonde diviene una affermazione di principio erronea o quanto meno contraddittoria quella recata dalla sentenza di primo grado (per tal verso implicitamente ripresa dalla sentenza di appello), secondo cui il differimento dell'udienza del giudizio abbreviato (29.11.2007) per acquisire l'esito del giudizio di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal p.m. per l'appropriazione indebita attribuita a RI sarebbe stato “dettato da ragioni di semplice opportunità in relazione al thema decidendum". Il che equivale a riconoscere, da un lato, l'assoluta pertinenza (per la loro incidenza sull'esistenza del reato presupposto integrativa della calunnia) dei rilievi enunciati nella memoria difensiva delle imputate "espunta" dal fascicolo processuale, e ad accreditare l'ineludibilità -d'altro lato- dell'anzidetta pregiudizialità logica e giuridica della verifica di fondatezza o meno dell'accusa sospettata di calunniosità, se non altro per la sua immediata incidenza sull'esame dell'elemento soggettivo della calunnia. Analisi il cui approfondimento è stato pretermesso, appagandosi sotto detto profilo i giudici di appello dei dati di giudizio tratti da lacune, illogicità e incongruenze delle versioni dei rapporti con il ragionier RI offerte dalle imputate dopo le iniziali denunce. Denunce che, mette conto evidenziare (come puntualmente deducono le ricorrenti), formulano una accusa di appropriazione indebita a carico del RI, nulla affermando sulle modalità specifiche con cui il ragioniere, gestore unico ed esclusivo (per la totale fiducia in lui riposta dal più anziano e quotato socio HI e dai membri della sua famiglia) della contabilità e dei conti bancari dello studio professionale 11 i associato, ha fatto sue le somme della HI o comunque dello studio HI destinate agli adempimenti tributari di IM HI, come ha fatto sue per intero le somme distratte dalla procedure concorsuali curate da lui e dallo stesso HI, falsificando atti, assegni, ed elementi documentali di riscontro o cancellandone per soppressione radicalmente le tracce (si è detto che la condanna per peculato riportata da IT HI è determinata dall'omessa vigilanza sull'illecito operato del NE anche in rapporto a procedure concorsuali di cui esso HI era curatore).
7.4. L'analisi delle posteriori spiegazioni delle modalità dell'appropriazione indebita attribuita al RI, quali indirette fonti della falsità delle iniziali accuse (denunce), prescindendo da ogni serio controllo sulla veridicità del contrario assunto difensivo dell'accusato, ha prodotto una patente distorsione, sul piano della logica giuridica e -per quanto desumibile dalla sentenza di appello (letta insieme alla sentenza del g.u.p.) e dalle indicazioni testuali (art. 238 bis c.p.p.) delle ricorrenti- della stessa ricostruzione storica degli eventi. A partire dalla stessa enfatizzata spontaneità delle dichiarazioni confessorie del RI, poi mitigate e modificate fino ad introdurre una vera e propria chiamata in correità del socio IT HI, chiamata in correità risultata infondata o artatamente elaborata dal ragioniere, come si evince già dalla prima sentenza di merito emessa nei confronti del HI per il reato di peculato dal Tribunale di RE il 3.12.2008, la cui motivazione è stata depositata alcuni mesi prima della odierna decisione di appello, di guisa che i giudici della Corte territoriale ben avrebbero potuto vagliare, prestando una meno superficiale attenzione ai motivi di gravame della HI e della RI, i bassi coefficienti di credibilità degli assunti dichiarativi del RI e la stessa meticolosa ricostruzione dell'emergere degli “ammanchi" del ragioniere, ben diversa da quella perentoriamente offertane dalla sentenza di primo grado nel processo per calunnia contro le odierne ricorrenti. Non va trascurato, infatti, che il RI si reca a "confessare" davanti alla p.g. soltanto dopo la denuncia sporta a suo carico la mattina del 3.5.2005 da IT HI, venuto a conoscenza non solo dell'incameramento delle somme per gli adempimenti fiscali, ma dei gravi e devastanti saccheggi pecuniari delle procedure concorsuali affidate alla gestione dello studio associato. A seguire con la disamina, sommaria e talora avulsa dal contesto storico degli eventi susseguitisi ai primi di maggio del 2005, delle deposizioni testimoniali che appaiono avvalorare la "buona fede" delle denuncianti HI e RI e la loro convinzione di essere state depredate dal RI (che il commercialista HI con la moglie e la loro figlia IM hanno sempre considerato e trattato rispettivamente "come un figlio" e "come un fratello"). Deposizioni che andranno opportunamente rivisitate nel celebrando giudizio di rinvio, ivi incluse quelle della TA ET e delle sue collaboratrice in rapporto alla mutata versione da esse rese in tema di "monetizzazione" dei tanti assegni negoziati nell'esercizio dalla RI (prima indicati come oggetto di cambio, poi come pagamento delle puntate al lotto della signora) ed alla reale incidenza che sul mutamento dell'iniziale versione può avere avuto l'esplicito monito della p.g. sulla irregolarità del continuativo cambio di assegni. Per finire con la eccentrica attribuzione alla RI di una calunnia continuata, integrata dalla prima denuncia del 5.5.2005 e dai contenuti delle sommarie informazioni rese un anno dopo al p.m. il 31.5.2006. Attribuzione affatto distonica rispetto all'esame della assimilabile posizione della coimputata HI, per la quale sono state 12 F correttamente espunte dall'accusa contestatale (e, dunque, dalla eventuale unificazione ex art. 81 cpv. c.p.) le dichiarazioni dalla stessa rese in qualità di indagata del reato di calunnia. In vero, posto che la denuncia presentata
contro
RI il 5.5.2005 dalla RI altro non è che la semplice integrazione (quasi sorta di fotocopia) della poco precedente denuncia presentata dalla figlia IM HI, di cui replica la descrizione degli eventi e dei contegni appropriativi consumati dal socio dello studio professionale, come pacificamente sostengono i giudici di merito, non è dato comprendere in qual modo la RI potesse essere escussa come testimone il 31.5.2006 e non assumere anche lei, al pari della figlia, la veste di indagata del reato di calunnia per gli effetti di cui all'art. 63 c.p.p. Esito valutativo discendente da un semplice duplice rilievo. Per un verso, ritenendo il procedente p.m. di individuare il punctum dolens della non veridicità delle accuse delle due donne nel descritto sistema di monetizzazione degli assegni relativi alle somme versate al RI, è la stessa sentenza di appello che segnala come tale circostanza di segno indiziante sia emersa fin dal 9.1.2006 nel corso dell'interrogatorio sostenuto da IT HI in veste di indagato per il reato di peculato (e che proprio in margine a tale circostanza si è visto indagato e poi imputato anche per il reato di calunnia). Per altro verso, avendosi riguardo ai dati posti in luce dalle investigazioni della G.d.F. che dovrebbero suffragare l'inattendibilità della denuncia del 5.5.2005 della HI, il procedente p.m. qualifica la posizione di costei come di indiziata del reato di calunnia fin dal 16.1.2006. Di tal che non si coglie il motivo per cui lo stesso procedente p.m. abbia ritenuto non estensibile alla RI, che ha presentato una denuncia identica a quella della figlia, tale qualificazione personale a norma dell'art. 63 c.p.p. Prive di serio pregio appaiono le considerazioni con cui la sentenza impugnata respinge i subordinati rilievi enunciati in tema di ritenuta continuazione criminosa con l'atto di appello della RI. E non basta. Perché si tratta di considerazioni che prospettano l'indiretta, ma non per questo non sorprendente, affermazione di una sostanziale non significatività penale della sola denuncia (delle sole due denunce) proposta il 5.5.2005. Si legge nella sentenza di appello (pag. 72): "...non coglie nel segno l'argomento difensivo per il quale il 31.5.2006 il p.m. avrebbe dovuto interrompere ex art. 63 c.p.p. la deposizione della RI...la norma di garanzia è ispirata al principio 'nemo tenetur se detegere' che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato e non quella che il reato debba ancora commettere...". La sentenza omette di chiarire quali siano gli elementi differenziatori rispetto al diverso apprezzamento, pregiudiziale ex art. 63 c.p.p., riservato alla posizione totalmente omologa della HI. Ne discende che è inconferente e in palese contrasto con l'evoluzione della vicenda processuale esposta dalla prima sentenza e ripercorsa senza varianti dalla sentenza di appello è il successivo rilievo, per cui alla data del 31.5.2006 "non erano ancora state concluse le indagini documentali della G.d.F. che hanno dimostrato l'infondatezza delle accuse mosse il 5.5.2005 e di quell'altra del 31.5.2006". Indagini che, ad evidenziare vieppiù la palese discrasia argomentativa dei giudici di appello, non avrebbero dovuto considerarsi concluse, ben sei mesi prima, neppure per la HI. Il che non ha impedito di ritenerla già nel gennaio 2006 indagata di calunnia in rapporto alla denuncia del 5.5.2005 identica a quella della madre RI.
7.5. Se -per quanto finora chiarito- l'innocenza del calunniato costituisce un presupposto del delitto di calunnia, il cui accertamento deve precedere in limine il giudizio sulla sussistenza della calunnia, non è seriamente ipotizzabile che l'ammissione dell'imputato di calunnia ad un giudizio abbreviato non condizionato da integrazioni 13 probatorie privi il giudice di merito del potere di disporre di ufficio l'acquisizione di elementi necessari per la decisione, altrimenti non compiutamente adottabile allo stato degli atti. La natura e i limiti del giudizio abbreviato e le stesse ricordate ragioni di economia processuale che ispirano l'istituto del rito alternativo non possono giungere sino al punto di creare le condizioni per eventuali conflitti o inconciliabilità di giudicati (per gli effetti di cui all'art. 630, co.
1-lett. a, c.p.p.). Ora nella vicenda oggetto della presente vicenda giudiziaria, se i giudici di merito avessero considerato la memoria difensiva depositata dai difensori delle imputate il 15.3.2008, per quella che essa realmente intendeva essere, cioè non la surrettizia introduzione di condizioni alla definizione del prescelto giudizio abbreviato ma la semplice sollecitazione al giudice a fare uso dei poteri di integrazione conoscitiva officiosi previsti dall'art. 441 co. 5 c.p.p., in luogo di espungerla dalla trama degli esiti delle indagini preliminari, per poi comunque apprezzarne i riferimenti storico-fattuali (sebbene soltanto per respingerli), il g.u.p. prima e soprattutto la Corte di Appello poi avrebbero avuto modo di pervenire ad una decisione ben diversamente completa e esaustiva sul piano della logica giuridica in correlazione alla congiunta analisi della sussistenza dell'ascritto reato di calunnia e alla consequenziale verifica dell'elemento soggettivo del reato. Duplice analisi cui la Corte territoriale ha proceduto sulla base di elementi estrinseci e non direttamente attinenti alla peculiare struttura della fattispecie sanzionata dall'art. 368 c.p. (cfr.: Cass. Sez. 3, 4.6.2009 n. 28509, Fidanza, rv. 244332; Cass. Sez. 6, 16.6.2010 n. 30590, rv. 248043). In primo luogo è senz'altro vero che come si afferma nelle due conformi decisioni di merito sulla scia della giurisprudenza di questa S.C.- la prova del dolo del reato di calunnia può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa di ipotizzata falsa denuncia, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, così da evidenziare la cosciente volontà di mendace accusa dell'agente nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (Cass. Sez. 6, sent. 24.5.2004 n. 31446, Prandelli, rv. 229271). Non è meno vero, però, che il solo carattere "mutevole" delle dichiarazioni accusatorie (nel caso di specie le versioni dei fatti rese dalle imputate dopo le denunce del 5.5.2005) è di per sé un mero indizio, ma non prova certa, della falsità delle dichiarazioni. Sicché, quando la ritenuta prova della colpevolezza delle imputate si fondi esclusivamente su elementi di carattere logico (mutevolezza dei referenti delle accuse) o di segno negativo (mancanza di riscontri o riscontri asseveranti cose diverse) non è possibile ritenere ipso iure formata la prova della volontà calunniatrice né, in particolare,della sicura falsità delle accuse. Ciò -in secondo e assorbente luogo- tanto più quando, come deve constatarsi nel caso di specie, sussistano elementi in grado di infirmare ab origine la stessa sussistenza del contestato reato di calunnia univocamente rappresentati dalla pendenza di un separato procedimento penale nei confronti dell'incolpato per il reato attribuitogli in denuncia. Pendenza, ancora attuale alla data di deposito della memoria difensiva delle ricorrenti (27.1.2012), ben nota ai giudici della cognizione di merito della calunnia. Né a superare siffatta dissonanza valutativa può essere sufficiente il tralaticio richiamo della impugnata sentenza di appello agli arresti giurisprudenziali che ritengono ravvisabile la calunnia anche quando si formulino accuse mendaci di fatti reato diversi o più gravi rispetto a quelli realmente attribuibili all'incolpato. Assunto che non solo rinviene in sentenza una dimostrazione apparente, ma si mostra incompatibile con l'effettivo oggetto del procedimento penale in corso nei confronti del RI per i fatti di 14 appropriazione indebita aggravata attribuitigli con le denunce del 5.5.2005. La fittizia e riduttiva disamina (sentenza, pag. 30) in base alla quale i giudici di secondo grado ritengono di sgombrare il campo dal provvedimento di imputazione coatta con cui il g.i.p. del Tribunale di RE ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal p.m. per il reato ex art. 646 c.p. attribuito a RI è all'evidenza contraddetta dalla specifica copia (ritualmente prodotta dai difensori delle ricorrenti a norma dell'art. 606, co.
1-lett. e, c.p.p.) del decreto di citazione diretta a giudizio del RI emesso dal p.m. fin dal 26.6.2008 (oltre un anno prima della sentenza di appello per cui è ricorso). Al RI si contestano, infatti due autonomi reati: il reato di appropriazione indebita pluriaggravata (artt. 61 nn.
7-11 c.p.) continuata per essersi appropriato di “ingenti somme di denaro di IM HI, per un ammontare complessivo superiore a 500.000 euro, somme che gli erano state consegnate, quale commercialista di fiducia, al fine di pagare le imposte"; il reato di appropriazione indebita aggravata (art. 61 n. 11 c.p.) continuata per essersi appropriato di "imprecisate somme di denaro di NN RI, che gli erano state consegnate, quale commercialista di fiducia, al fine di pagare le imposte relative alla società in accomandita semplice Il Calcolatore"; reati commessi entrambi a RE dal 1999 al 2005. Come si vede, si tratta di contestazioni che -al contrario di quanto sostiene la decisione di appello- investono l'intera area dei fatti oggetto delle denunce proposte dalle due ricorrenti il 5.5.2005. Per tutte le ragioni esposte la sentenza 13.10.2009 della Corte di Appello di Brescia va annullata con rinvio degli atti alla stessa Corte, affinché in diversa composizione sezionale proceda ad un nuovo giudizio che, per gli effetti di cui agli artt. 623 e 627 co. 3 c.p.p., proceda a una rinnovata valutazione degli elementi materiali e soggettivi dei reati di calunnia contestati alle due imputate, uniformandosi ai principi e criteri di analisi indicati nel corso della presente motivazione.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia. Roma, 2 febbraio 2012 Il consigliere estensore Presidente Giacomo Paoloni Antonio Stefano Agro,Sueland DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 AGO 2012. IL FUNZIONARIO 15