Sentenza 31 gennaio 2012
Massime • 1
La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto prenditore, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2012, n. 5929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5929 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 31/01/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 148
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 45110/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
avverso la sentenza emessa ex art. 425 c.p.p. in data 01/06/2010 dal G.U.P del Tribunale di Napoli nei confronti di:
ER US, nato a [...] il [...];
letti gli atti, il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione svolta del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Adito dalla richiesta del p.m. di rinvio a giudizio dell'imputato, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli con la sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di US ER con la formula dell'insussistenza del fatto in ordine all'ascritto reato di calunnia, integrato dalla falsa denuncia di smarrimento (il 7.4.2006 ai Carabinieri di San Pietro a Paterno) di un assegno bancario tratto a sua firma sulla Deutsche Bank per l'importo di Euro 85.000,00 e da lui stesso in precedenza consegnato - in pagamento di merce acquistata presso la Euro.Com. SpA - a RG RT, "simulando a suo carico le tracce" del reato di furto o di ricettazione del titolo di credito.
Decisione cui il giudice partenopeo è pervenuto, ritenendo di dover sottoporre a critica il consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte regolatrice che ravvisa il reato di calunnia nella falsa denuncia di smarrimento di un titolo di credito ceduto a terzi, intenzionalmente volta ad impedire l'incasso del titolo da parte del cessionario (prenditore) e legittimo possessore del medesimo titolo. Critica sviluppata sotto duplice profilo. Per un verso la denuncia di smarrimento di un assegno non equivale ad incolpare taluno di un reato (di furto o di ricettazione) o a simularne le tracce a suo carico, perché lo smarrimento dell'assegno è fatto di per sè neutro e privo di propria rilevanza penale. È un semplice evento naturalistico che non fa sorgere per l'autorità giudiziaria o per la polizia giudiziaria che ricevono la denuncia di smarrimento alcun obbligo di procedere ad indagini. Per altro verso, quand' anche voglia ritenersi che la falsa denuncia di smarrimento di un assegno rechi in sè la declinazione indiretta di un reato, la sola ipotesi criminosa ravvisabile è l'appropriazione indebita di cosa smarrita ex art. 647 c.p. procedibile a querela della persona offesa. Sicché ove questa manchi o non sia contenuta nella falsa denuncia, non sarebbe ravvisabile il reato di calunnia.
2. Avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p. dal g.u.p. ha proposto impugnazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli (atto di appello che la Corte di Appello di Napoli ha qualificato, ex art. 568 c.p.c., comma 5 e ex art. 428 c.p.p., in ricorso per cassazione, unico mezzo di impugnazione consentito al p.m. contro la sentenza di non luogo a procedere). Impugnazione con cui il p.m. deduce violazione dell'art. 368 c.p. e conseguente palese illogicità della decisione del g.u.p., profili di critica che rendono ammissibile l'impugnazione del p.m. nell'odierna sede di legittimità (art. 606 c.p.p.). Il p.m., evocando il condiviso indirizzo di questa S.C. in tema di falsa denuncia di smarrimento di assegni, censura la decisione liberatoria con le seguenti notazioni.
2.1. Il g.u.p. minimizza illogicamente il decisivo dato storico per cui l'imputato ha fatto precedere la denuncia di smarrimento dell'assegno dalla sua regolare cessione in pagamento di beni e l'ha fatta seguire dalla notizia della stessa denuncia alla banca trattaria al deliberato scopo (realizzatosi) di inibirne il pagamento. Sicché il ragionamento del g.u.p. sul valore neutro o indifferente della successiva negoziazione dell'assegno può valere unicamente per una denuncia di smarrimento veridica, in cui la negoziazione del titolo smarrito diviene un fatto eventuale (potendo accadere che il titolo non si rinvenuto da alcuno o sia rivenuto da persona che, rispettosa della legge, non lo ponga all'incasso). Il ragionamento non può valere, però, per una denuncia di smarrimento mendace, in cui il tentativo di incasso ad opera del legittimo prenditore del titolo è un fatto certo e prevedibile, che il falso denunciante impedisce artatamente con una denuncia strumentale, che gli permette - tra l'altro - di lucrare "l'ingiusto profitto economico del mancato pagamento del titolo".
2.2. La distinzione introdotta dal g.u.p., a sostegno della eventuale ravvisabilità in caso di falsa denuncia di smarrimento di un assegno del solo reato di appropriazione indebita di cosa smarrita (e non di furto o ricettazione), tra perdita della disponibilità del titolo e mancata perdita della disponibilità della provvista sottesa al titolo è puramente artificiosa, perché svaluta l'indiscusso valore di mezzo di pagamento dell'assegno (ormai assimilato al denaro contante) e ignora l'autonomia sussistente tra l'assegno e la sua circolazione ed i rapporti obbligatori o reali ad esso sottostanti.
3. Il ricorso del pubblico ministero è fondato, nella parte in cui denuncia l'inidoneità dei rilievi critici del giudice di merito a superare l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità sulla valenza calunniatrice di una falsa denuncia di smarrimento di un assegno ceduto a terzi.
Per meglio precisare l'incongruenza ed erroneità delle conclusioni raggiunte dal decidente g.u.p., sfocianti in patente violazione dell'art. 368 c.p., mette conto riassumere i passaggi del percorso decisorio attraverso il quale il g.u.p. ha affermato l'insussistenza del delitto di calunnia nella materiale condotta di chi, presentando una falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario, simuli scientemente a carico del possessore dell'assegno le tracce del reato di furto o di ricettazione del titolo.
3.1. Il bene tutelato dall'art. 368 c.p., reato a forma libera, va individuato nell'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia ed oggetto "mediato" della tutela è l'interesse di un innocente a non essere sottoposto a procedimento penale. Nelle due equivalenti forme della condotta descritta dall'art. 368 c.p. (calunnia diretta o formale;
calunnia indiretta o reale, quando si simulino a carico del soggetto falsamente incolpato le tracce di un reato) il reato si realizza in presenza di due condizioni:
l'attribuzione di un reato ad una determinata persona innocente;
la possibilità che sia iniziato un procedimento penale. Entrambe tali condizioni non si verificano quando sia denunciato lo smarrimento di un assegno, evenienza con cui non si incolpa taluno di un reato, ne' vengono simulate a carico di qualcuno le tracce di un reato. Ciò perché "lo smarrimento è un fatto di per sè neutro, che non ha propria rilevanza penale o può averla solo nel senso di evento naturalisticamente inteso, che precede una successiva condotta ad altri imputabile".
3.2. La semplice denuncia di smarrimento di un assegno (all'A.G. o alla P.G.) non fa sorgere alcun obbligo di procedere ad indagini penali e, come tale, "è inidonea a far sorgere un procedimento penale nei confronti di terzi". Un tale effetto può prodursi solo in presenza di un evento ulteriore che consenta di configurare un'ipotesi astratta di reato a carico di un soggetto, evento di cui la denuncia di smarrimento costituisca necessario presupposto ("come nel caso in cui, trasmessa la denuncia di smarrimento alla banca trattaria allo scopo di prevenire la commissione dei reati di falsificazione di assegni e di truffa, la banca in ossequio alle regole di ordinaria prudenza si rifiuti di pagare l'assegno denunciato smarrito, comunicando alle autorità le generalità di chi eventualmente lo ha portato all'incasso"). Sicché, divenendo l'apertura di un procedimento penale nei confronti di chi ponga all'incasso il titolo evenienza soltanto eventuale o possibile della falsa denuncia di smarrimento, quest'ultima non può essere definita come atto con cui si incolpa taluno, sia pure indirettamente, di un reato, perché la stessa "non contiene, nel momento in cui viene presentata all'autorità, gli elementi costitutivi di alcun reato".
3.3. Ove si superino le precedenti notazioni critiche, ritenendosi che in ogni caso la falsa denuncia di smarrimento di un assegno integri potenzialmente una condotta calunniosa, si pone il problema della corretta individuazione del reato oggetto della falsa incolpazione. Questo non può essere ritenuto, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il furto o la ricettazione dell'assegno, ma unicamente il reato di appropriazione indebita di cosa smarrita, perseguibile a querela di parte, con l'ovvio effetto che - in mancanza di una rituale istanza punitiva privata - il reato di calunnia non è configurabile. Non è al riguardo condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale prevalente secondo cui le annotazioni recate dall'assegno smarrito consentono agevolmente di risalire al possessore e titolare del conto, dalla cui sfera di disponibilità l'assegno non è mai uscito, sicché chi se ne impossessa illegittimamente commette il reato di furto o di ricettazione e non il reato di appropriazione indebita di cosa smarrita ex art. 647 c.p., che presuppone una definitiva perdita di disponibilità del bene da parte del possessore.
3.4. L'assegno bancario, una volta uscito dalla sfera di immediata disponibilità del possessore, deve considerarsi smarrito e il comportamento di chi se ne appropri senza restituirlo realizza - proprio per la mancanza di un possesso attuale del titolare del conto (proprietario dell'assegno) - il reato di appropriazione indebita di cosa smarrita procedibile a querela di parte. Tesi, questa, confortata dalla funzione economica e dalla disciplina giuridica dell'assegno bancario, quale delegazione di pagamento del traente alla banca trattaria, che "non da luogo a trasferimento della provvista in favore dell'ordinatario o giratario, ma attribuisce al possessore del titolo il diritto di presentarlo alla banca per l'incasso, salva per l'emittente la facoltà di ordinare alla banca di non pagare l'assegno ovvero per la banca su cui l'assegno è tratto di non pagarlo perché denunciato per smarrimento, furto o altro". La tesi contraria confonde la "disponibilità sul titolo, ormai persa quando si smarrisce l'assegno" con la "disponibilità della provvista, che rimane integra, potendo il traente bloccare il pagamento del titolo con ordine alla banca trattaria o attraverso la denuncia di smarrimento".
4. I rilievi critici espressi dal decidente g.u.p. sul predominante orientamento della giurisprudenza di questa S.C. in tema di calunniosità della falsa denuncia di smarrimento di un titolo di credito sono erronei e meramente assertivi sotto più interdipendenti aspetti.
4.1. Il giudice di merito, pur dando atto - all'inizio della sua disamina - della radicale differenza valutativa che non può non regolare la situazione di una falsa denuncia di smarrimento di un assegno e la situazione di una veritiera denuncia di smarrimento di un assegno (potendo ben essere possibile nella realtà storica che il denunciante abbia davvero perso il titolo di credito o ne abbia subito il furto), opera una impropria commistione tra le due casistiche, trasponendo aspetti ricostruttivi dell'una nell'analisi dell'altra. Ciò che vale, ad esempio ed in particolare, per l'introdotta dinamica della disciplina di circolazione degli assegni di conto corrente bancario nel triangolare rapporto economico e giuridico che collegherebbe emittente del titolo, banca trattaria e terzo prenditore. Dinamica che, a tutto voler concedere, potrebbe avere un suo peso soltanto in un ambito di fisiologia dei rapporti contrattuali e obbligatori tra le parti, ma non può essere trasposta in un quadro di strumentale e patologico abuso di un mezzo di difesa giudiziaria, quale la denuncia di un fatto potenzialmente costituente reato, integrata da una denuncia di smarrimento falsa, cioè sorretta dalla pacifica consapevolezza (dolo generico) da parte del denunciante (o anche querelante) del carattere mendace dell'addotto smarrimento del titolo. È quest'ultimo, come appare ovvio, l'imprescindibile presupposto di ogni ragionamento o analisi in tema di apprezzamento della referenzialità calunniosa o non di una denuncia, appunto falsa, di smarrimento di un titolo di credito.
4.2. Sostenere che in sè la falsa denuncia di smarrimento di un assegno non pone a rischio il bene tutelato dalla norma incriminatrice della calunnia (sia esso lo sviamento dell'attività giudiziaria ovvero l'onore e la libertà di un cittadino innocente ovvero, in un quadro di plurioffensività, l'uno e gli altri), perché non farebbe sorgere alcun obbligo di promuovere indagini o un procedimento penale per accertare quale sorte abbia subito l'assegno che si afferma smarrito, equivale a disconoscere la concreta natura, pacificamente riconosciuta da giurisprudenza e dottrina, di reato di pericolo rivestita dalla calunnia. Non è revocabile in dubbio, infatti, che per la configurabilità del reato di calunnia è sufficiente anche la sola astratta possibilità dell'inizio di indagini o di un procedimento penale nei confronti della persona falsamente incolpata, in forma diretta o dissimulata. L'elemento oggettivo della tipizzata fattispecie incriminatrice è, infatti, costituito inevitabilmente da una notitia criminis (in assenza della quale non può discutersi di calunnia), dotata di verosimiglianza o a prima vista non manifestamente inverosimile, che - in rapporto al canone costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale - si rivela idonea all'instaurazione di indagini preliminari (ex plurimis:
Cass. Sez.
6.17.3.2009 n. 26177, Vassura, rv. 244357).
4.3. La negoziazione e/o la circolazione dell'assegno bancario falsamente denunciato smarrito non è affatto un evento ipotetico o ultroneo rispetto alla proposta falsa denuncia, in quanto estraneo alla fattispecie normativa, come ritiene il g.u.p. di Napoli. Esso è un evento che integra, invece, la fattispecie sotto il profilo della manifestazione della volontà colpevole del falso denunciante lo smarrimento di un assegno (dolo generico) e che nel contempo diviene presupposto ontologico (e non un postfactum penalmente neutro) della stessa materialità del reato, cioè la condotta di falsa denuncia. L'agente procede alla falsa denuncia avendo la certezza dell'innocenza dell'incolpato, cioè della legittimità del successivo uso, che sa essere certo, del titolo addotto come smarrito. Per la semplice ragione che la falsa denuncia è, nella sua rappresentazione volitiva, lo strumento per prevenire e impedire quell'uso o vanificarne gli effetti obbligatori come mezzo di pagamento (bloccandone l'incasso).
In altri termini la condotta criminosa dell'agente (denuncia di falso smarrimento) è scandita da un atteggiamento psicologico che, lungi dall'essere circoscritto ai moventi personali dell'azione, incorpora e assorbe l'oggettiva antigiuridicità della condotta nel suo complesso e per tutti i segmenti anteriori e successivi all'azione tipica (falsa denuncia), dal momento che la sfera intellettiva del denunciante non può prescindere dalla radicata coscienza di non aver smarrito alcun assegno, ma di averlo ceduto ad una terza persona (per una ragione negoziale quale che sia) che ne è divenuta possessore e proprietaria pleno iure e l'esercizio del cui diritto la falsa denuncia di smarrimento intende paralizzare. E per vero, come non è inutile precisare, tali osservazioni manterrebbero immutato valore anche nel caso in cui, talora scolasticamente indicato in giurisprudenza e in dottrina quale possibile dato differenziatore, la consapevole falsa denuncia di smarrimento di un assegno preceda la sua consegna ad un terzo anziché seguirla. Anche in simile caso il fatto che l'agente denunci Io smarrimento di un determinato assegno che egli sa per certo di dover consegnare ad altra persona, cui poi in concreto lo consegnerà, all'analogo scopo di paralizzare gli effetti negoziali della cessione, è tale da integrare gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di calunnia. Anche in questo caso con la denuncia si formula un'accusa, diretta o indiretta, di un uso illecito o illegittimo del titolo di credito che il denunciante ben sa e prevede inesistente.
4.4. Al riguardo non può sfuggire che il ragionamento del g.u.p. partenopeo incorre in palese confusione tra le modalità esecutive del reato di calunnia nelle sue possibili forme della calunnia diretta o formale e della calunnia indiretta o materiale, in quest'ultima modalità inscrivendo la falsa denuncia di smarrimento di un assegno. Falsa denuncia con cui si simulano a carico di taluno le tracce di un reato afferente ad un uso non legittimo dell'assegno (oggetto di furto o di ricettazione).
In realtà, impregiudicata la ricorrenza della casistica della calunnia indiretta nelle ipotesi di falsa denuncia di smarrimento di un assegno, tale condotta è il più delle volte realizzata nella forma della calunnia diretta (cfr. Cass. Sez. 6, 17.12.2008 n. 3910/09, Salamone, rv. 242521), ancorché la mendace incolpazione non sia rivolta a persona non generalizzata o subito identificabile. Ciò che vale segnatamente nel caso in cui la falsa denuncia concerna lo smarrimento di un assegno già consegnato ad un terzo, direttamente e non solo potenziale incolpato. Il g.u.p., proprio avendo riguardo alla vicenda integrante la regiudicanda sottoposta al suo esame (l'imputato ER denuncia di aver smarrito un assegno da lui stesso emesso per il rilevante importo di Euro 85.000,00 e da lui stesso già consegnato al suo creditore RG RT, che non potrà incassarne il controvalore monetario), confonde la calunnia implicita, quale forma rappresentativa di una calunnia diretta, con la calunnia indiretta o per simulazione di reato. Nel caso di specie la denuncia di falso smarrimento dell'imputato non fa menzione, come è intuitivo, del nome del legittimo prenditore del titolo (RT), ma di questo offre tutti gli elementi identificativi attraverso la puntuale indicazione dei dati propri dell'assegno (banca trattaria, conto di riferimento, importo, ecc), idonei a rendere facilmente individuabile la persona del negoziatore del titolo (appunto il RT che, ignaro della falsa denuncia di smarrimento, lo presenterà in banca). E l'evenienza in parola (calunnia diretta se pur in forma implicita) costituisce ulteriore indice della sussumibilità del fatto storico della negoziazione del titolo di credito suppostamente smarrito nella sfera di riferimento dell'illecito contegno del falso denunciante, quale evento prefigurato come necessario e oggettivo nella sua rappresentazione volitiva (id est consapevolezza della falsità della denuncia: dolo generico del reato di calunnia).
4.5. Questi ultimi rilievi consentono di osservare come colga nel segno il ricorrente pubblico ministero, allorché valuta come effimera la pur suggestiva tesi del g.u.p. secondo cui - se un reato pur si vuole configurare nella falsa denuncia di smarrimento di un assegno - questo dovrebbe essere individuato soltanto nell'appropriazione indebita di cosa smarrita in ragione della persistente disponibilità da parte del falso denunciante della provvista bancaria corrispondente al titolo di credito, su detta disponibilità non incidendo la perduta disponibilità (falsamente addotta) del titolo come mero documento cartaceo.
Non sottacendosi che l'asserita disponibilità della provvista finisce per divenire uno sterile ossimoro giuridico, sol che si osservi che la falsa denuncia di smarrimento di un assegno presuppone nella maggior parte dei casi proprio l'inesistenza della provvista occorrente per onorare l'assegno tratto dal denunciante (senza copertura pecuniaria e, appunto, privo di provvista), inesistenza che l'espediente della falsa denuncia vuole celare o dissimulare, la distinzione evocata dal g.u.p. è fuorviante e inconferente. Perché la questione relativa alla provvista (giacenza di fondi che consentano alla banca di pagare il titolo ovvero di provocarne il protesto) investe i rapporti tra l'emittente (falso denunciante lo smarrimento) e la banca trattaria, ma non direttamente i rapporti tra il primo e il prenditore del titolo, che ne è divenuto l'unico legittimo possessore. Con la conseguenza che l'accusa falsa a costui mossa (nei richiamati termini diretti o impliciti ovvero indiretti) con la denuncia di averlo indebitamente usato o negoziato per l'incasso, presupponendo l'avvenuta dismissione del titolo, non altra ipotesi criminosa consente di configurare se non quella del furto o (alternativamente) della ricettazione del titolo (ex plurimis: Cass. Sez. 6, 19.2.2004 n. 13912, D'Amore, rv. 229215). La tesi del g.i.p. disconosce la totale autonomia del rapporto cartolare coniugato al titolo di credito (rappresentativo di un credito) rispetto ad ogni altro sottostante rapporto tra chiunque intervenuto. Nei rapporti tra il traente (e denunciante, dopo o pur prima dell'emissione, la falsa perdita del titolo) e il prenditore, l'assegno bancario deve considerarsi, più che come una delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.) secondo la tesi del g.u.p., come una promessa unilaterale di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. Di guisa che l'assegno bancario - in ragione della astrattezza cartolare che ne è connotato suo proprio - in quanto titolo pagabile a vista si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità materiale del traente a quella del prenditore in qualunque modo realizzata: cessione in adempimento di una obbligazione (debito), smarrimento (vero o falso), apprensione indebita e incasso o messa in circolazione (cfr.: Cass. Civ. Sez. 1, 30.7.2009 n. 17749, rv. 609903; Cass. Civ. Sez. 1, 29.9.2011 n. 19929, rv. 619782). Traendo - quindi - le conclusioni dell'analisi appena svolta, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuova deliberazione (udienza preliminare) al Tribunale di Napoli, che - per i fini di cui all'art. 627 c.p.p., comma 3 e all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2 - si uniformerà alle indicazioni ermeneutiche e metodologiche dianzi illustrate ed ai criteri valutativi postulati dalle decisioni di legittimità sopra richiamate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012