Sentenza 8 febbraio 2012
Massime • 1
Integra il reato di calunnia la condotta del privato che denunci lo smarrimento di assegni bancari dopo averli consegnati in pagamento ad altro soggetto, simulando, così, ai danni del prenditore del titolo le tracce del reato di furto o di ricettazione.
Commentari • 3
- 1. La rilevanza penale della falsa denuncia di assegni smarritiAvv. Maria Vittoria Maggi · https://www.iusinitinere.it/
Negli ultimi anni, si è posta la questione della rilevanza penale della falsa denuncia di assegni smarriti. Nel codice penale, i reati di falsa denuncia si identificano nella calunnia e nella simulazione di reato. In particolare, il dibattito sulla falsa denuncia di assegni smarriti è sorto intorno al reato di calunnia. Ci si chiedeva, invero, se ci fossero gli estremi per integrare il reato di cui all'art. 368 c.p. Al fine di rispondere a tale quesito, è opportuna una breve premessa. La calunnia è un reato comune, a natura istantanea e a condotta vincolata e si consuma con la sola presentazione di una dichiarazione mendace all'Autorità giudiziaria o ad altra autorità che a questa abbia …
Leggi di più… - 2. Calunnia: condannato per aver denunciato falsamente lo smarrimento di assegni bancariAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia in quanto, pur non essendo formulata direttamente un'accusa concernente uno specifico reato, tuttavia, configurando la calunnia un reato di pericolo, è sufficiente che i fatti falsamente rappresentati all'Autorità Giudiziaria, pur se non univocamente indicativi di una fattispecie specifica di reato, siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio, a carico di persona determinata (Cassazione penale , sez. VI , 27/01/2016 , …
Leggi di più… - 3. Calunnia: sussiste in caso di falsa denuncia di smarrimento di un assegnoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il delitto di simulazione di reato (Cassazione penale , sez. II , 09/02/2018 , n. 14145). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2012, n. 12810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12810 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 08/02/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 209
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 27220/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;
nei confronti di:
1) ER IG N. IL 07/02/1962 C/;
avverso la sentenza n. 861/2007 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, del 29/11/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Reggio Emilia in data 29.11.2007 ha assolto ER IG dal reato di calunnia, consistente nell'aver presentato una falsa denuncia di smarrimento di assegni che aveva invece lui stesso consegnato ai due prenditori, così simulando nei loro confronti tracce del reato di furto o ricettazione, argomentando che il fatto ascritto all'imputato (ignoto alla sentenza in atti, che non lo riporta in alcuna sua parte, essendo il capo di imputazione allegato solo al ricorso) non era previsto dalla legge come reato perché:
- la dichiarazione di scienzà dello smarrimento non costituiva atto di denuncia idoneo a imporre indagini e determinare segnalazione all'autorità giudiziaria, neppure rilevando anche solo come calunnia indiretta non potendosi configurare quale esito della condotta tracce di reato (non rientrando in tale nozione la narrazione);
diversa interpretazione collideva con il divieto dell'analogia;
il reato presupposto incolpato al prenditore potrebbe essere al più sempre e solo quello di appropriazione indebita di cose smarrite, improcedibile per mancanza di querela, mentre la dichiarazione di smarrimento sarebbe ontologicamente incompatibile con l'indicazione di un fatto di circolazione riconducibile alla ricettazione, ne' sarebbe configurabile alcuno spossessamento penalmente rilevante, in relazione al mero smarrimento ancorché di bene il cui titolare potesse essere successivamente agevolmente rinvenuto;
- neppure era configurabile il reato ex art. 483 c.p.. 2. Ai sensi dell'art. 569 c.p.p. con ricorso tempestivo (ancorché, proposta l'impugnazione il 3.1.2008, il fascicolo sia stato trasmesso alla Corte di cassazione il 1.7.2010) il procuratore generale distrettuale denuncia erronea applicazione dell'art. 368 c.p.. Osservato che lo stesso GUP ha dato per ammesso che l'imputato avesse personalmente consegnato i titoli ai legittimi prenditori e che nel caso di specie si trattava di denuncia di smarrimento presentata allo specifico scopo di impedire l'incasso dei due titoli, consegnati nella consapevolezza che tale incasso era la sola concordata finalità della dazione, la parte pubblica deduce che proprio la concreta fattispecie evidenzia l'implicita accusa di ricettazione, delitto indifferente al tipo di procedibilità del reato presupposto, e richiama la ripetuta giurisprudenza di legittimità, disattesa dal primo Giudice.
3. Il ricorso è fondato.
Non può non essere rilevato che la sentenza, su una materia oggetto di ripetute pronunce di questa Corte suprema, ha ignorato ogni precedente di legittimità e ogni suo argomentare. È ben vero che la relazione tra giurisdizione di merito e giurisdizione di legittimità non si caratterizza per alcun vincolo o subordinazione della prima rispetto alla seconda, al di fuori del caso del giudizio di rinvio, ed è altrettanto vero che proprio gli stimoli provenienti dalla giurisdizione di merito sono utili alla fisiologica e congrua modifica degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità. Ma il presupposto di tale scambio fecondo è il confronto argomentativo che ha come primo necessario passaggio il dar conto degli orientamenti della Corte di legittimità e, quindi, lo spiegare in sinottico esame le ragioni di ritenuto dissenso.
Ciò, come detto, manca del tutto nella motivazione della sentenza impugnata che, senza alcun confronto con il fatto specifico, affronta in termini astratti una serie di questioni già risolte con consolidata diversa giurisprudenza da questa Corte. Nè le affermazioni in sentenza, sostanzialmente assertive anche in ragione della evidenziata assenza di alcuno specifico e puntuale confronto, impongono una modifica di tale giurisprudenza.
La fattispecie concreta oggetto del presente giudizio risulta essere quella di colui il quale consegni in pagamento un assegno bancario a persona determinata e, poi, ne dichiari lo smarrimento nella consapevolezza della inveridicità del contenuto di tale dichiarazione, finalizzata esclusivamente ad impedire la fisiologica circolazione dei titoli. Peculiarità della fattispecie è pertanto quella che quando la dichiarazione falsa è resa il titolo è già circolante, secondo la fisiologia della funzione propria. Tale dichiarazione, quindi, realizza con immediatezza la traccia di un reato l'esigenza della cui verifica è certa, sia pure in tempi differiti, posto che la messa all'incasso fa necessariamente operare l'intera procedura dell'accertamento di polizia e giudiziale. La falsa dichiarazione di smarrimento si colloca infatti consapevolmente in uno specifico dato storico (il titolo già circola secondo le regole fisiologiche proprie) realizzando con immediatezza i presupposti di fatto di un illecito penale, cioè le tracce (apparenze) di questo. In altri termini, nella fattispecie concreta della precedente dazione di titolo per il suo incasso, la dichiarazione falsa determina con immediatezza un'apparenza di realtà che conduce necessariamente ad indagini di polizia per verificare l'attribuzione di un fatto di rilevanza penale ad un soggetto univocamente e agevolmente identificabile, creandone le apparenze.
Quanto ai reati ipotizzabili, è indubbio che tra essi vi siano anche quelli di furto e ricettazione (che non richiede la procedibilità del reato presupposto) , il che per sè impone il compimento delle indagini. Indagini che, stante il presupposto della falsità della dichiarazione di smarrimento, mai potrebbero concludersi con l'accertamento di un reato solo procedibile a querela. Il tutto è stato insegnato ripetutamente da questa Corte, con giurisprudenza del tutto ignorata dal primo Giudice (per tutte, Sez. 6, sent. 7490/2009 e Sez. 6, sent. 33556/2002). Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4, alla Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2012