Sentenza 11 marzo 2010
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Costituisce indizio di colpevolezza darsi alla latitanza prima della contestazione di qualsiasi accusa.
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- 1. La trappola della genericità: l’errore nella lista testimoniale e le sue conseguenze (Cass. Pen. n. 7912/22)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
L'articolo 468 del Codice di Procedura Penale disciplina il deposito della lista testimoniale, imponendo alle parti l'obbligo di indicare non solo i nominativi dei testimoni, ma anche le circostanze su cui dovrà vertere l'esame. La sentenza della Cassazione Penale, Sez. I, 21 gennaio 2022, n. 7912 offre un'importante riflessione su un tema dibattuto: la genericità della lista testimoniale e le conseguenze che ne derivano. Il caso in esame ha visto la dichiarazione di inammissibilità di una lista testi difensiva a causa della mancata specificazione delle circostanze su cui i testimoni avrebbero dovuto deporre. Questo articolo analizza il principio emerso dalla pronuncia della Suprema …
Leggi di più… - 2. Indicazione generica delle circostanze in lista testi: inammissibile (Cass. 7912/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 marzo 2023
In tema di lista testimoniale, l'onere dell'indicazione delle circostanze di esame è soddisfatto anche con il semplice riferimento ai "fatti del processo" a condizione che si versi nell'ipotesi di un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, non valendo invece ciò ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati siano più di uno e molteplici siano i capi di imputazione. La finalità dell'articolo 468 c.p.p., è quella di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni: peraltro, la presenza di una leale discovery, costituita dalla tempestiva e precisa indicazione delle circostanze …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2010, n. 13156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13156 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/03/2010
Dott. DI TOMASSI ARstefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 230
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 40745/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA nei confronti di:
ZA EN, TI AN e LI EF, nonché sui ricorsi proposti da:
1) PP DE N. IL 06/12/1972 C/;
2) AS MA N. IL 21/04/1949 C/;
3) IN NI N. IL 07/11/1970;
4) IA FA N. IL 15/11/1976 C/;
5) LI RU N. IL 24/11/1950;
6) LE SQ N. IL 24/06/1973;
7) UL RO N. IL 23/05/1973;
8) UL SQ N. IL 14/11/1959;
9) UL NT N. IL 10/04/1966;
10) RA RO N. IL 21/05/1963;
11) UL FR N. IL 04/09/1975;
12) BE NI N. IL 30/01/1982;
avverso la sentenza n. 19/2008 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 25/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
Uditi i difensori:
avv. PUNTURIERI Marino Maurizio per i ricorrenti PP EN e TE BR, per i quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
avv. PRIOLO Michele per il ricorrente AS AN, per il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
avv. GAITO Alfredo per il ricorrente IN EN, per il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
avv. SANTAMBROGIO Mario per il ricorrente IA EF, per il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
avv. D'ASCOLA Vincenzo Nico per il ricorrente LE PA, per il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
avv. MANAGÒ NI per i ricorrenti UL NI, UL SA e RA TR, per i quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
avv. IARIA Giacomo per il ricorrente NG IO, per il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1- Con sentenza del 25.3.09 la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria: - ha ridotto da anni 8 di reclusione ad anni 7 e mesi 6 di reclusione la pena inflitta dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria a PP EN per i reati di cui al capo a) della rubrica (associazione criminosa finalizzata al traffico di stupefacenti) ed al capo r) della rubrica, previa sua qualificazione quale reato di cui all'art. 378 c.p. (favoreggiamento personale del latitante IN EN), ritenuta la continuazione fra detti reati, nonché col reato per cui era già intervenuta condanna da parte della Corte d'Appello di Reggio Calabria con sentenza del 18.12.06;
ha mandato assolto PP EN dai reati di cui ai capi a bis) della rubrica (tentata rapina aggravata in concorso con altri in danno di SA PA e SA US); b bis) della rubrica (tentato omicidio aggravato in concorso con altri in danno di SA PA e SA US) e c bis) della rubrica (illegale detenzione e porto in luogo pubblico in concorso con altri di pistole e di un fucile semiautomatico) con la formula "per non aver commesso il fatto";
ha ridotto da anni 12 di reclusione ad anni 8 e mesi 4 di reclusione la pena inflitta dal G.U.P. di Reggio Calabria a AS AN per i reati di cui al capo a) della rubrica (partecipazione ad un'associazione criminosa finalizzata al traffico di stupefacenti tipo eroina e cocaina), al capo b) della rubrica (detenzione a fini di spaccio di grammi 800 circa di eroina, in concorso con altri soggetti), al capo h) della rubrica (detenzione a fini di spaccio e trasporto da Reggio Calabria ad Africo Nuovo di un'imprecisata quantità di stupefacente tipo eroina), al capo n) della rubrica (detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente tipo cocaina e di circa 100 kg. di sostanza stupefacente tipo marijuana), al capo r) della rubrica, previa sua qualificazione quale reato di cui all'art. 378 c.p. (favoreggiamento personale del latitante IN EN), al capo u) della rubrica (illegale detenzione di una pistola calibro 32, da qualificare quale arma comune da sparo e di altre armi non meglio specificate), ritenuta la continuazione fra detti reati;
ha mandato assolto AS AN dal reato di cui al capo i) della rubrica (detenzione a fini di spaccio e trasporto da Reggio Calabria ad Africo Nuovo di una imprecisata quantità di sostanza stupefacente), nonché dal reato di cui al capo m) della rubrica (detenzione a fini di spaccio di una imprecisata quantità di sostanza stupefacente tipo eroina) con la formula "perché il fatto non sussiste";
ha ridotto da anni 16 di reclusione ad anni 14 di reclusione la pena inflitta dal G.U.P. di Reggio Calabria a IN EN per i reati di cui al capo a) della rubrica (partecipazione ad un'associazione criminosa finalizzata al traffico di stupefacenti tipo eroina e cocaina), al capo b) della rubrica (detenzione a fini di spaccio di grammi 800 circa di eroina, in concorso con altri soggetti), al capo g) della rubrica (detenzione a fini di spaccio con trasporto da Reggio Calabria ad Africo Nuovo di una imprecisata quantità di sostanza stupefacente tipo eroina) ed al capo h) della rubrica (detenzione a fini di spaccio e trasporto da Reggio Calabria ad Africo Nuovo di un'imprecisata quantità di stupefacente tipo eroina), ritenuta la continuazione fra detti reati;
ha mandato assolto IN EN dal reato di cui al capo i) della rubrica (detenzione a fini di spaccio e trasporto da Reggio Calabria ad Africo Nuovo di una imprecisata quantità di sostanza stupefacente), dal reato di cui al capo m) della rubrica (detenzione a fini di spaccio di una imprecisata quantità di sostanza stupefacente tipo eroina) e dal reato di cui al capo q) della rubrica (partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso operante nel territorio di Africo Nuovo) con la formula "perché il fatto non sussiste";
ha ridotto da anni 6 di reclusione ad anni 5 e mesi 4 di reclusione la pena inflitta dal G.U.P. di Reggio Calabria a IA EF per i reati di cui al capo a) della rubrica (partecipazione ad un'associazione criminosa finalizzata al traffico di stupefacenti tipo eroina e cocaina) ed al capo r) della rubrica, previa sua qualificazione quale reato di cui all'art. 378 c.p. (favoreggiamento personale del latitante IN EN), ritenuta la continuazione fra detti reati;
ha mandato assolto IA EF dal reato di cui al capo h) della rubrica (detenzione a fini di spaccio con trasporto da Reggio Calabria ad Africo Nuovo di una imprecisata quantità di sostanza di sostanza stupefacente tipo eroina) con la formula "per non aver commesso il fatto";
ha confermato la pena di anni 5 di reclusione ed Euro 35.000,00 di multa, inflitta dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria a LI BR per il reato di cui ai capi p) della rubrica (detenzione a fini di spaccio di una imprecisata quantità di sostanza stupefacente del tipo eroina);
ha confermato la pena di anni 30 di reclusione inflitta dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria a LE PA per i reati di cui al capo d bis) (omicidio aggravato, in concorso con altri, di IO NI, attinto da numerosi colpi di arma da fuoco, che lo attingevano al torace, alla schiena ed al capo, avendo partecipato direttamente ala pianificazione ed esecuzione del delitto, curando l'alterazione delle targhe della moto Honda, alla cui guida si era posto per eseguire l'agguato, esplodendo contro la vittima più colpi con il revolver illegalmente da lui detenuto); e bis) (illegale detenzione in concorso con altri di un revolver marca Taurus calibro 357 magnum ed una pistola calibro 9 x 21, con relativo munizionamento); f bis) (porto illegale in luogo pubblico, in concorso con altri, delle armi di cui al capo che precede); h bis) (illegale porto in luogo pubblico, in concorso con altri, del revolver marca Taurus calibro 357, di cui ai capi che precedono, da ritenere arma clandestina, siccome recante la matricola abrasa); g bis) (illegale detenzione in concorso con altri di un revolver marca Taurus calibro 357 magnum da ritenersi arma clandestina, siccome recante la matricola abrasa); i bis) (ricettazione in concorso con altri di un revolver marca Taurus calibro 357 magnum di provenienza illecita in quanto recante la matricola abrasa); l bis) (avere esploso, in concorso con altri soggetti, colpi d'arma da fuoco nelle adiacenze di un luogo abitato e comunque sulla pubblica via) ed m bis) (avere, in concorso con più di cinque persone, alterato la targa di un motociclo Honda, per eseguire il reato di cui al capo d bis), escludendo l'aggravante di cui alla L. n. 293 del 2001, art. 7;
ha mandato assolto LE PA dai reati di cui ai capi q) (partecipazione ad associazione di stampo mafioso) e v 9 (illegale detenzione e porto in luogo pubblico di due pistole, da ritenere armi comuni da sparo) con la formula "perché il fatto non sussiste";
ha confermato la pena di anni 30 di reclusione inflitta dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria a UL SA per i reati di cui al capo d bis) (omicidio aggravato, in concorso con altri, di IO NI, colpito da numerosi colpi di arma da fuoco, che lo attingevano al torace, alla schiena ed al capo, avendo partecipato direttamente alla fase cruenta e finale dell'omicidio, prendendo posto su di una Fiat UN, di cui aveva la disponibilità da pochi giorni, con la quale era stata speronata l'auto su cui si trovava il IO An., il quale, sceso dalla stessa, reagendo all'agguato con la pistola di cui era in possesso, era fuggito a piedi, venendo tuttavia inseguito dai suoi assassini, raggiunto, ferito ed ucciso mentre era ormai a terra); e bis) (illegale detenzione in concorso con altri di un revolver marca Taurus calibro 357 magnum ed una pistola calibro 9 x 21, con relativo munizionamento); f bis) (porto illegale in luogo pubblico, in concorso con altri, delle armi di cui al capo che precede); h bis) (illegale porto in luogo pubblico, in concorso con altri, del revolver marca Taurus calibro 357, di cui ai capi che precedono, da ritenere arma clandestina, siccome recante la matricola abrasa); g bis) (illegale detenzione in concorso con altri di un revolver marca Taurus calibro 357 magnum da ritenersi arma clandestina, siccome recante la matricola abrasa); i bis) (ricettazione in concorso con altri di un revolver marca Taurus calibro 357 magnum di provenienza illecita in quanto recante la matricola abrasa); l bis) (avere esploso, in concorso con altri soggetti, colpi d'arma da fuoco nelle adiacenze di un luogo abitato e comunque sulla pubblica via) ed m bis) (avere, in concorso con più di cinque persone, alterato la targa di un motociclo Honda, per eseguire il reato di cui al capo d bis), esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 293 del 2001, art. 7;
ha mandato assolto UL SA dal reato di cui al capo q) (partecipazione ad associazione di stampo mafioso) con la formula "perché il fatto non sussiste";
ha confermato la pena di anni 30 di reclusione inflitta dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria a UL PA per i reati di cui al capo d bis) (omicidio aggravato, in concorso con altri, di IO NI, attinto da numerosi colpi di arma da fuoco, che lo attingevano al torace, alla schiena ed al capo, avendo promosso ed organizzato il delitto, quale vendetta diretta nei confronti della famiglia IO di San Luca, ai cui componenti aveva addebitato l'assassinio di suo figlio SA, pianificando i tempi ed il luogo del delitto, facendo pedinare e seguire la vittima e tenendosi in costante contatto telefonico con i componenti il gruppo di fuoco);
e bis) (illegale detenzione in concorso con altri di un revolver marca Taurus calibro 357 magnum ed una pistola calibro 9 x 21, con relativo munizionamento); f bis) (porto illegale in luogo pubblico, in concorso con altri, delle armi di cui al capo che precede); h bis) (illegale porto in luogo pubblico, in concorso con altri, del revolver marca Taurus calibro 357, di cui ai capi che precedono, da ritenere arma clandestina, siccome recante la matricola abrasa); g bis) (illegale detenzione, in concorso con altri, di un revolver marca Taurus calibro 357 magnum da ritenersi arma clandestina, siccome recante la matricola abrasa); i bis) (ricettazione in concorso con altri di un revolver marca Taurus calibro 357 magnum di provenienza illecita in quanto recante la matricola abrasa); l bis (avere esploso, in concorso con altri soggetti, colpi d'arma da fuoco nelle adiacenze di un luogo abitato e comunque sulla pubblica via) ed m bis ( avere, in concorso con più di cinque persone, alterato la targa di un motociclo Honda, al fine di eseguire il reato di cui al capo d bis), escludendo l'aggravante di cui alla L. n. 293 del 2001, art. 7;
ha mandato assolto UL PA dal reato di cui ai capi q) (partecipazione ad associazione di stampo mafioso) e v 9 (illegale detenzione e porto in luogo pubblico di due pistole, da ritenere armi comuni da sparo) con la formula "perché il fatto non sussiste";
ha confermato la pena di anni 30 di reclusione inflitta dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria a UL NI per i reati di cui al capo d bis) (omicidio aggravato, in concorso con altri, di IO NI, attinto da numerosi colpi di arma da fuoco, che lo attingevano al torace, alla schiena ed al capo, avendo partecipato direttamente alla pianificazione ed esecuzione del delitto, prendendo posto, assieme a UL SA sulla Fiat UN con la quale era stata speronata l'auto su cui si trovava il IO An., il quale era sceso dall'auto cercando di reagire con l'arma da fuoco, di cui era in possesso, si era dato alla fuga, era stato raggiunto dai suoi assassini, che lo avevano ferito e poi finito mentre giaceva a terra;
e bis) (illegale detenzione in concorso con altri di un revolver marca Taurus calibro 357 magnum e di una pistola calibro 9 x 21, con relativo munizionamento); f bis) (porto illegale in luogo pubblico, in concorso con altri, delle armi di cui al capo che precede); h bis) (illegale porto in luogo pubblico, in concorso con altri, del revolver marca Taurus calibro 357, di cui ai capi che precedono, da ritenere arma clandestina, siccome recante la matricola abrasa); g bis) (illegale detenzione in concorso con altri di un revolver marca Taurus calibro 357 magnum, da ritenere arma clandestina, siccome recante la matricola abrasa); i bis) (ricettazione, in concorso con altri, di un revolver marca Taurus calibro 357 magnum di provenienza illecita in quanto recante la matricola abrasa); l bis (avere esploso, in concorso con altri soggetti, colpi d'arma da fuoco nelle adiacenze di un luogo abitato e comunque sulla pubblica via) ed m bis ( avere, in concorso con più di cinque persone, alterato la targa di un motociclo Honda, per eseguire il reato di cui al capo d bis), escludendo l'aggravante di cui alla L. n. 293 del 2001, art. 7;
ha mandato assolto UL NI dal reato di cui al capo q) (partecipazione ad associazione di stampo mafioso) con la formula "perché il fatto non sussiste";
ha confermato la pena di anni 30 di reclusione inflitta dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria a RA TR per i reati di cui al capo d bis) (omicidio aggravato, in concorso con altri, di IO NI, attinto da numerosi colpi di arma da fuoco, che lo attingevano al torace, alla schiena ed al capo, avendo promosso ed organizzato il delitto, quale vendetta diretta nei confronti della famiglia IO di san Luca, ai cui componenti aveva addebitato l'assassinio di UL SA, pianificando i tempi ed il luogo del delitto, facendo pedinare e seguire la vittima e tenendosi in costante contatto telefonico con i componenti il gruppo di fuoco prima ed immediatamente dopo l'esecuzione dell'omicidio); e bis) (illegale detenzione in concorso con altri di un revolver marca Taurus calibro 357 magnum ed una pistola calibro 9 x 21, con relativo munizionamento); f bis) (porto illegale in luogo pubblico, in concorso con altri, delle armi di cui al capo che precede); h bis) (illegale porto in luogo pubblico, in concorso con altri, del revolver marca Taurus calibro 357, di cui ai capi che precedono, da ritenere arma clandestina, siccome recante la matricola abrasa); g bis) (illegale detenzione in concorso con altri di un revolver marca Taurus calibro 357 magnum da ritenersi arma clandestina, siccome recante la matricola abrasa); i bis) (ricettazione in concorso con altri di un revolver marca Taurus calibro 357 magnum di provenienza illecita in quanto recante la matricola abrasa); l bis (avere esploso, in concorso con altri soggetti, colpi d'arma da fuoco nelle adiacenze di un luogo abitato e comunque sulla pubblica via) ed m bis ( avere, in concorso con più di cinque persone, alterato la targa di un motociclo Honda, per eseguire il reato di cui al capo d bis), escludendo l'aggravante di cui alla L. n. 293 del 2001, art. 7;
ha mandato assolto RA TR dal reato di cui al capo q) (partecipazione ad associazione di stampo mafioso) con la formula "perché il fatto non sussiste";
ha ridotto da anni 5 e mesi 6 di reclusione ad anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa la pena inflitta dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria a UL FR per i reati di cui ai capi a), b) e c) del procedimento penale n. 1537707 rgnr dda (rispettivamente: illegale detenzione di un fucile a pompa calibro 12; di una pistola calibro 9 x 19; di un silenziatore, di due serbatori mono filari contenenti n. 16 cartucce, di n. 60 cartucce;
illegale detenzione del fucile a pompa, di cui al reato che precede, con la matricola abrasa;
della pistola di cui al reato che precede con la matricola abrasa e predisposta per l'uso del silenziatore;
del reato di ricettazione delle armi di cui ai capi che precedono, di provenienza delittuosa, siccome clandestine ed alterate), escludendo l'aggravante di cui alla L. n. 293 del 2001, art. 7;
ha mandato assolto UL FR dal reato di cui al capo q) (partecipazione ad associazione di stampo mafioso) con la formula "perché il fatto non sussiste";
ha confermato la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, inflitta dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria a BE IO per il reato di cui al capo l) della rubrica (detenzione in concorso con altro soggetto, a fini di spaccio, di una quantità imprecisata di sostanza stupefacente tipo eroina).
2. I fatti di cui al presente processo possono essere suddivisi in due distinti ambiti, di cui uno concernente reiterate violazioni della legge sugli stupefacenti ed un altro concernente l'omicidio di IO NI, con i connessi reati satellitari;
essi sono stati trattati in unico processo in quanto era stato inizialmente ipotizzato a carico di soggetti implicati in entrambi detti ambiti il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., peraltro ritenuto insussistente dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria.
Quanto ai fatti di cui al primo ambito, i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza di un'associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti, operativa dal marzo 2005, capeggiata da IN EN, il quale, coadiuvato da AS AN, reperiva droga a Reggio Calabria per trasportarla ad Africo e cederla ai vari acquirenti, svolgendo il ruolo di corriere tale SA US, giudicato a parte e PP EN e svolgendo il ruolo di intermediari, oltre a AS AN, anche IA EF, con un codice comune da usare nelle comunicazioni telefoniche e l'uso di luoghi prestabiliti in cui celare la droga. Indizi in ordine alla sussistenza di detta associazione criminosa erano costituiti dalle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte e dallo stupefacente (grammi 800 circa di eroina) rinvenuto in possesso dello PP al momento del suo arresto, avvenuto il 21.5.05.
Quanto ai fatti di cui al secondo ambito, i giudici di merito hanno accertato che l'omicidio di IO NI è avvenuto alle ore 13,00 circa del 31.10.05 sulla s.s. 106, all'altezza del cimitero del Comune di Africo (RC); ad esso hanno preso parte, oltre a LE PA alla guida di una moto Honda, di proprietà di SA US, processato a parte;
UL SA e UL NI, entrambi a bordo della Fiat UN nera di proprietà del primo, pure utilizzata per il mortale agguato, nonché UL PA e RA TR quali ideatori ed organizzatori. Con tale delitto la famiglia UL aveva inteso vendicare l'uccisione di UL SA, avvenuta in Comune di Casignana il 6.1.05 ad opera di IO EN, che aveva inteso vendicare il fatto che l'ucciso, durante la sua permanenza in carcere, aveva allacciato una relazione sentimentale con la propria fidanzata;
e la vittima dell'omicidio in esame, IO NI era appunto il fratello di IO EN, presunto assassino di UL SA.
L'auto tipo Mercedes, di cui il IO An. era alla guida, era stata affiancata da una moto Honda, con targa modificata per renderla irriconoscibile, guidata da LE PA il quale aveva esploso dei colpi di pistola contro il IO An., che aveva reagito, tagliando la strada alla moto, la quale era finita fuori strada, procurando lesioni al LE;
all'agguato, come sopra detto, aveva preso parte anche la Fiat UN di cui sopra, con a bordo UL NI e UL SA;
dei due, quello seduto a fianco del guidatore aveva sparato contro la vittima designata, mentre l'auto superava la Mercedes con alla guida la vittima.
Quest'ultima aveva cercato di trovare scampo fuggendo a piedi, inseguito dai suoi assassini, che lo avevano raggiunto nella contigua contrada Artarusa e gli avevano esploso contro ben 22 colpi di pistola, che ne avevano provocato la morte istantanea.
3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione:
1)- il P.G. presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria;
2)- PP EN per il tramite del suo difensore;
3)- AS AN per il tramite del suo difensore;
4)- IN EN per il tramite del suo difensore;
5)- IA EF per il tramite del suo difensore;
6)- LI BR sia personalmente che per il tramite del suo difensore;
7)- LE PA per il tramite dei suoi difensori;
8)- UL SA per il tramite del suo difensore;
9)- UL PA per il tramite del suo difensore;
10)- UL NI per il tramite del suo difensore;
11)- RA TR per il tramite del suo difensore;
12)- UL FR di persona;
13)- NG IO di persona.
4. Il P.G. di Reggio Calabria lamenta che, mentre il primo giudice aveva ritenuto PP EN, AS AN e IA EF penalmente responsabili dei reati di cui al capo r) della rubrica, indicati sia come violazione, in concorso con altri soggetti, dell'art. 378 c.p. (favoreggiamento personale di IN EN), sia come violazione dell'art. 390 c.p. (procurata inosservanza di pena con riferimento ad IN EN), la Corte territoriale aveva ravvisato nel comportamento dei tre soggetti anzidetti solo la violazione dell'art. 378 c.p., escludendo quindi la configurabilità del reato di cui all'art. 390 c.p.. Esso P.G. tuttavia aveva chiesto in appello l'assoluzione dei tre imputati anzidetti non per il reato di cui all'art. 390 c.p., ma per il reato di cui all'art. 378 c.p. e ciò in quanto, all'epoca dei fatti (marzo-luglio 2005), IN EN era ricercato esclusivamente per l'esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Milano in data 12.12.2000 per cumulo di pene concorrenti, si che il comportamento dei tre imputati si era sostanziato nell'aver volontariamente prestato aiuto ad una persona già definitivamente condannata, onde sottrarla all'esecuzione di una pena inflitta, si che essi avevano violato non l'art. 378 c.p., ma l'art. 390 c.p.. 5. PP EN ha proposto due motivi di ricorso. Col primo motivo lamenta violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art.74 in quanto la sua partecipazione ad un'associazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti era stata ritenuta dai giudici solo per l'episodio di detenzione di stupefacente del 21.5.05, per il quale era stato già condannato dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, essendo stato egli mandato assolto dal primo giudice per gli altri episodi di reato fine;
quindi il suo apporto alla realizzazione del programma associativo era stato occasionale ed episodico;
e lo stesso giudice di primo grado aveva rilevato che le cautele da lui adottare in modo continuo erano state rivolte principalmente a favorire la latitanza dello IN e non a perseguire lo sviluppo dell'associazione criminosa ipotizzata;
non era stata quindi provata la sua adesione all'associazione criminosa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art 74. Col secondo motivo lamenta un trattamento sanzionatorio troppo severo e sbilanciato rispetto al tipo di apporto da lui fornito in concreto all'associazione criminosa ipotizzata.
6. AS AN lamenta carenza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento ai reati di cui ai capi n) ed u), concernenti rispettivamente detenzione a fine di spaccio di stupefacente ed illegale detenzione di armi, in quanto in entrambi i casi le fonti di prova erano state solo le sue dichiarazioni autoaccusatorie;
si era trattato peraltro di una sola conversazione captata non seguita da nessuna altra e non riscontrata da alcun accertamento di polizia, quale ad esempio sequestri di armi o di stupefacenti.
Il reato contestatogli sub r) era da qualificare come favoreggiamento personale ex art. 378 c.p., in quanto esso ricorrente non conosceva le ragioni della latitanza di IN EN ed aveva fornito aiuto al medesimo solo per il rapporto di comparato che li univa. Il reato in materia di stupefacenti di cui al capo h) non sussisteva, essendo esso stato desunto solo da una pretesa cripticità della conversazione intercettata, cripticità che tuttavia non sussisteva, in quanto egli aveva inteso parlare effettivamente della compravendita di auto, essendo stato egli carrozziere prima di essere assunto quale operatore scolastico;
in ordine a detto reato sussisteva quindi una totale carenza di motivazione. Egli era estraneo anche al reato di cui al capo b) della rubrica, concernente il suo concorso nella cessione di grammi 800 di eroina, nella veste di intermediario, che avrebbe dovuto consegnare all'acquirente PA SA lo stupefacente anzidetto, portato dal corriere PP;
tuttavia nessun controllo era stato fatto su eventuali telefonate intercorse far esso ricorrente ed il PA il giorno in cui la droga avrebbe dovuta essere consegnata (21.5.05); inoltre la sentenza impugnata aveva errato nel ritenere che la telefonata fatta dallo IN ad esso ricorrente si riferisse allo stupefacente anzidetto, in quanto l'appuntamento, di cui aveva parlato lo IN riguardava il giorno successivo e non aveva alcun riferimento allo stupefacente anzidetto. Non sussisteva poi il reato della sua partecipazione all'associazione criminosa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 ipotizzata al capo a) della rubrica, in quanto non era stata provata l'esistenza di una struttura permanente, ovvero la sussistenza di un accordo inteso a commettere i reati fine;
nella specie egli aveva già spiegato che la sua frequentazione con lo IN era dovuta ad altri motivi;
inoltre egli era stato assolto sia in primo grado che appello da molti dei reati fine di tale ipotetica associazione criminosa D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 si che non sussistevano validi indizi di una sua partecipazione ad essa.
7. IN EN ha proposto due motivi di ricorso, il primo dei quali sviluppato anche con memoria depositata il 12.2.10. Col primo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui era stato ritenuto capo di un'associazione a delinquere volta al traffico di stupefacenti.
Esso ricorrente era stato infatti assolto durante i due gradi del giudizio di merito da molte delle ipotesi di cessione di stupefacenti, che costituivano i reati fine di detta associazione;
ed anche l'imputazione di cui al capo g) della rubrica era rimasta solo a suo carico, essendone stati assolti il AS e lo PP. L'impianto accusatorio era fragile, e la Corte territoriale non aveva tenuto nel debito conto che esso ricorrente era un latitante, come tale addestrato a crearsi una rete di contatti e di legami in grado di assicurargli l'impunità; e la natura criptica delle conversazioni telefoniche aveva la sua ragion d'essere proprio in detta latitanza. La motivazione della sentenza impugnata si era risolta in una mera elencazione del compendio indiziario senza fornire una pur minima giustificazione razionale delle conclusioni assunte;
essa, sebbene sussistente, era tuttavia inefficace, non persuasiva ed apparente in quanto noncurante delle argomentazioni difensive. Non era sufficiente aver rilevato un linguaggio criptico nelle conversazioni intercettate.
Quanto al reato sub b) il coinvolgimento di esso ricorrente era frutto di una mera congettura, in quanto non era certo che lo stupefacente sequestrato allo PP gli fosse stato consegnato da esso ricorrente;
la presenza del PA a Gioiosa Ionica alle ore 12,00 del 21.5.05 non significava che ivi il PA doveva incontrare il AS.
Quanto al reato sub h) trattavasi di capo d'imputazione estremamente generico, dal quale non era dato evincere ne' il quantitativo di stupefacente, ne' il prezzo pattuito, ne' il tipo di stupefacente ceduto.
Il reato sub g) era stato ritenuto sussistente sulla sola base della cripticità della conversazione telefonica, tuttavia connessa al suo status di latitante;
era poi assurdo ritenere che una cessione illecita di stupefacente fosse stata effettuata solo da due sodali di un'associazione criminosa.
La configurazione dell'associazione criminosa D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 era stata man mano ridimensionata sia in primo grado che in appello, dove i sodali erano stati ritenuti, oltre che esso ricorrente, solo il AS, lo PP, il SA ed il IA;
inoltre era una forzatura avere ipotizzato un'associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 che avesse agito solo per poco più di un mese.
Col secondo motivo lamenta l'eccessività della pena inflittagli, essendo stato il ricorrente assolto da due reati fine (capi i ed m);
lamenta altresì la mancata concessione delle attenuanti generiche almeno equivalenti, non essendosi tenuto conto di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., fra cui, oltre alla gravità del reato, la sua capacità a delinquere.
La discrezionalità del giudice era vincolato dall'obbligo della motivazione, nella specie inadeguata.
Con la memoria depositata il 12.2.10 il ricorrente reitera le censure relative alla motivazione estremamente sintetica della sentenza impugnata, tale da non aver rispettato i requisiti minimi richiesti dalla legge (art. 192 c.p.p., comma 1; art. 546 c.p.p., lett. c), essendosi essa risolta in una mera elencazione delle risultanze indiziarie, si da non avere dato conto delle obiezioni formulate dalla difesa, con particolare riferimento alla situazione di latitanza in cui egli si trovava.
8. IA EF ha proposto due motivi di ricorso.
Col primo motivo lamenta violazione della legge penale, per avere la sentenza impugnata ritenuta la sua partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Egli avrebbe ricoperto il ruolo di soggetto disponibile a soddisfare le esigenze dell'organizzazione, senza che, tuttavia, detta sua disponibilità si fosse mai tradotta in attività concrete. Era stato mandato assolto da due episodi di reato fine, che erano le sole ragioni per cui esso ricorrente doveva ritenersi coinvolto nel delitto associativo, si che la sua partecipazione non poteva ritenersi provata solo per la sua disponibilità; infatti la stessa avrebbe dovuto essere dimostrata in concreto;
e sul punto la sentenza impugnata era carente di motivazione;
d'altra parte i contatti telefonici per essere penalmente rilevanti, dovevano avere contenuti inequivocamente orientati ad un comportamento positivo ed illecito;
il che nella specie non sussisteva.
Col secondo motivo esclude che possa ravvisarsi a suo carico il reato di favoreggiamento personale del latitante IN solo perché da intercettazioni telefoniche captate era emersa la sua volontà di far visita al latitante, trattandosi di intendimento lecito, che non implicava la commissione del reato contestatogli, anche perché lo IN era suo cugino, con conseguente possibilità di applicare in suo favore l'esimente di cui all'art. 384 c.p.. 9. LI BR ha proposto personalmente due motivi di ricorso e, per il tramite del suo difensore, due ulteriori motivi aggiunti, depositati il 4.2.10.
Col primo motivo lamenta che la sua penale responsabilità per il reato di cui al capo p) della rubrica (detenzione a fini di spaccio di una imprecisata quantità di sostanza stupefacente del tipo eroina) sia stata affermata sulla sola base dell'interpretazione di alcune intercettazioni telefoniche ritenute criptiche, in quanto riferite ad appartamenti, quando nessuno dei due interlocutori svolgeva l'attività di agente immobiliare e riferite all'acquisto di una partita di martelli pneumatici e compressori, quando nessuno dei due interlocutori svolgeva attività in quello specifico settore, nonché sul fatto che esso ricorrente aveva precedenti specifici per droga;
trattavasi di elementi non tali da potere assurgere al livello di indizi.
Col secondo motivo lamenta che la sentenza impugnata non abbia ritenuto credibile la spiegazione da lui fornita circa le conversazioni telefoniche tenute con PA DE, processato a parte.
Egli aveva sostenuto che cercava un appartamento per potervi incontrare la propria amante;
la Corte non aveva ritenuto credibile tale sua versione, trascurando però di valutare il verbale delle dichiarazioni rese in tal senso dal PA R., che aveva avallato la sua versione.
Con i due ulteriori motivi aggiunti depositati il 4.2.10 lamenta motivazione illogica e violazione art. 192 c.p.p., per erronea valutazione della prova, non avendo la sentenza impugnata tenuto conto della sovrapponibilità delle dichiarazioni rese da esso ricorrente e dal suo interlocutore PA DE, quando avevano parlato di macchinari e di martelli pneumatici. Lamenta poi che la Corte territoriale, in considerazione di quanto sopra, non gli abbia applicato la pena entro il minimo editale e non gli abbia concesso le attenuanti generiche.
10. LE PA ha proposto otto motivi di ricorso. Col primo motivo lamenta violazione art. 597 c.p.p., comma 4 in quanto la pena intimagli dal primo giudice non gli era stata complessivamente ridotta in appello e ciò sebbene la Corte territoriale lo avesse mandato assolto da ben due reati (capi q e v della rubrica) ed avesse ritenuto insussistente l'aggravante di cui alla L. n. 293 del 2001, art. 7, con conseguente violazione del principio del divieto di reformatio in peius e degli artt. 2 e 24 Cost., posti a presidio del diritto di difesa.
Col secondo motivo lamenta l'erronea ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 577 c.p.p., comma 1, n. 3 (premeditazione).
La motivazione della sentenza sul punto, sebbene presente, era in realtà solo apparente e, dunque, inesistente, non essendo conforme al modello dell'argomentazione razionale, organizzata in forma dialettica.
Non aveva valenza in tal senso l'intercettazione ambientale del 2.2.06, dalla quale sarebbe emerso il dato che la decisione di uccidere IO NI si era radicata nella mente degli organizzatori per un apprezzabile lasso di tempo;
non era stata data risposta ai motivi di appello, con i quali era stato negata valenza favorevole ala sussistenza della premeditazione alla frase "perché poi, arrivati a questo punto, dovevamo ammazzarlo per forza", in quanto non era stato collocato nel tempo quando sarebbe insorto il proposito criminoso.
Neppure aveva valenza in tal senso la disamina della condotta tenuta dagli imputati nel giorno del delitto, in quanto non era stato indicato quale di dette modalità di comportamento fosse stata tale da avallare la sussistenza della premeditazione, in quanto l'agguato di per sè atteneva alle modalità di esecuzione del delitto e la preordinazione non poteva essere confusa con la premeditazione. Col terzo motivo lamenta l'erronea estensione dell'aggravante della premeditazione a tutti i concorrenti nel delitto di omicidio di IO NI, in quanto non sussistevano nei suoi confronti le condizioni di cui all'art. 59 c.p., comma 2 per ritenere anche a suo carico detta aggravante, non essendo sufficiente la mera conoscibilità di detta aggravante da parte sua, non avendo egli partecipato all'originario momento deliberativo del proposito criminoso. Col quarto motivo lamenta l'avere la sentenza impugnata posto a carico del ricorrente l'aggravante di cui all'art. 577 c.p., comma 1, n. 4 e art. 61 c.p., n. 1 intesa come "avere commesso il fatto per motivi abietti di vendetta e di volontà di affermazione del prestigio criminale della famiglia", mentre nel capo d'imputazione era stata contestata l'aggravante "per motivi abietti di supremazia mafiosa"; quindi la sua condanna era avvenuta in appello con un'aggravante ad esso ricorrente mai contestata, sì da poter ravvisare nella specie violazione art. 521 c.p.p., essendo stato altresì travalicato il limite del devoluto, oltre ad essersi concretata violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3, concernente il divieto di riforma in peggio.
Col quinto motivo lamenta il diniego delle attenuanti generiche, siccome disposto con motivazione meramente apparente, siccome effettuata con generico riferimento alle modalità esecutive del fatto costituente reato, inoltre dette attenuanti erano state concesse al coimputato SA US, giudicato col rito ordinario dalla Corte d'Assise di Reggio Calabria.
Col sesto motivo lamenta l'avere la sentenza impugnata posto a suo carico l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 4 (avere determinato a commettere il reato un minore degli anni 18); infatti l'unico minore coinvolto nei fatti era stato mandato assolto nel processo per minori tenutosi nei suoi confronti;
quindi non era certa la sussistenza di detta aggravante.
Col settimo motivo lamenta il mancato assorbimento del reato di detenzione delle armi utilizzate per l'agguato alla vittima IO NI in quello di porto in luogo pubblico delle armi medesime, in quanto non era possibile, con riferimento ad esso ricorrente, distinguere fra dette due condotte.
Con l'ottavo motivo lamenta l'essere stato egli ritenuto colpevole dell'omicidio di IO NI senza che fossero state date risposte esaurienti alle doglianze formulate in appello circa la sua identificazione come l'autore di tale delitto.
11. UL NI, UL SA e RA TR hanno proposto tre motivi di ricorso.
Col primo motivo lamentano erronea valutazione degli indizi posti a loro carico.
UL NI.
Lamenta che la sua penale responsabilità era stata fondata solo sull'intercettazione della telefonata fra EL AR, madre di SA US e la figlia SA AN n. 2935 del 14.11.05, nel corso della quale la prima aveva detto alla seconda che la madre di LE PA le aveva confidato che PO, tale essendo il soprannome del ricorrente, avrebbe detto a suo figlio di non andare solo in moto e che era stato solo lui (cioè LE PA) a sparare con una pistola sua.
13 Tale testimonianza "de relato" non era indizio sufficiente a carico di UL NI, in quanto acquisita nel corso di un colloquio fra terzi;
da essa poi emergeva che il LE fosse solo sulla moto Honda, che aveva preso parte all'agguato contro il IO An.; il che era in contrasto con quanto ritenuto dai giudici di merito, secondo cui sulla moto anzidetta vi sarebbe stato anche UL NI.
Neppure aveva valenza indiziaria l'intercettazione ambientale del 2.2.06, captata fra UL PA, RA TR e CU IO, nel corso della quale era stato commentato l'omicidio del IO An..
In tale intercettazione UL NI non era presente e di lui non era stato fatto alcun cenno;
il fatto poi che il medesimo fosse latitante non aveva alcuna valenza indiziaria.
Non costituiva poi un indizio valido in sè la presunta esistenza di una causale, conservando esso un margine di ambiguità e di genericità; nella specie si sarebbe addirittura trattato di una causale di gruppo, riferibile all'intera famiglia. UL SA.
Lamenta che la motivazione riferita alla sua posizione era meramente apparente.
Secondo la Corte territoriale UL SA, proprietario della Fiat UN coinvolta nell'agguato del IO An., non avendo denunciato il furto dell'auto o era a bordo della stessa, o l'aveva data in uso agli esecutori materiali;
il che era già un sintomo della precarietà della motivazione.
La consulenza tecnica con la quale era stata ritenuta presente la Fiat UN sul luogo dell'agguato al IO An. non era condivisibile, per avere essa desunto tale presenza dal ritrovamento di una calotta in plastica dello specchietto laterale retrovisore usato dalle Fiat UN, in quanto non era detto che la calotta appartenesse proprio a detta Fiat UN, anche perché sulla Fiat del ricorrente non era stata rinvenuta alcuna particella di polvere da sparo, ne' alcuna traccia ematica, pur essendo il LE, rimasto ferito a seguito della caduta della moto, avvenuta quando la moto era a ridosso della Fiat.
La Fiat del ricorrente aveva la propria targa, si che era da escludere che le stesse fossero state contraffatte, come invece avvenuto per la targa della moto Honda;
comunque l'uso dell'auto nell'esecuzione dell'omicidio non comportava la sua penale rsponsabilità, ben potendo l'auto essere stata usata da altri. Nessuna valenza indiziaria aveva poi il fatto che la modificazione della targa della moto fosse avvenuta davanti alla sala giochi gestita da esso ricorrente.
Neppure aveva valenza indiziaria l'intercettazione ambientale del 2.2.06, captata fra UL PA, RA TR e CU IO, nel corso della quale era stato commentato l'omicidio del IO An..
In tale intercettazione UL SA non era fra i colloquiati e di lui non era stato fatto alcun cenno.
14 Nessuna valenza indiziaria poteva infine essere attribuita alla sua irreperibilità ed alla presunta esistenza di una causale, trattandosi di causale di gruppo, estensibile all'intera famiglia UL.
RA TR.
Lamenta anch'egli che la motivazione della sentenza impugnata riferita alla sua posizione era meramente apparente. Non era indizio sufficiente la telefonata delle ore 7,37 del 31.10.05, effettuata da LE PA a SA US, con la quale il primo aveva detto al secondo che tale RI, da identificare in esso ricorrente, si stava recando a casa sua;
non era infatti certo che col nome di RI ci si riferisse ad esso ricorrente, in quanto anche uno zio di SA US si chiamava RI;
la Corte territoriale da tale erronea deduzione aveva poi ricavato un elemento di prova inesistente e cioè che il RA quella mattina si fosse attivato per vendicare l'uccisione di UL SA.
Non aveva valenza indiziaria il fatto che esso ricorrente e UL PA avessero fatto pervenire alla moglie del LE, nel frattempo arrestati, mille Euro, essendosi trattato di un minimo contributo umanitario fra parenti.
Non aveva valenza indiziaria l'intercettazione ambientale del 2.2.06, captata fra UL PA, RA TR e CU IO, nel corso della quale era stato commentato l'omicidio del IO An..
Non era infatti certo che fra i colloquianti vi fosse anche esso ricorrente;
nel colloquio infatti non era stato fatto mai alcun riferimento al nome di TR, ne' era stato fatto alcun riferimento alla dinamica dell'omicidio IO An.. Non aveva valenza indiziaria la presunta esistenza di una causale, trattandosi di causale di gruppo, non riferibile ad una sola persona, ma estensibile all'intera famiglia UL.
Col secondo motivo tutti e tre i ricorrenti lamentano che erroneamente la sentenza impugnato aveva posto a loro carico le aggravanti dei motivi abietti e della premeditazione. Quest'ultima aggravante non poteva ritenersi sussistente solo in considerazione dell'agguato che sarebbe stato teso alla vittima. L'aggravante dei motivi abietti non sussisteva in quanto la stessa sentenza impugnata aveva escluso che il delitto fosse da inquadrare in una lotta di cosche finalizzata al predominio del territorio. Col terzo motivo tutti e tre i ricorrenti lamentano carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuati generiche, ad essi concedibili invece, essendosi trattato di omicidio da inquadrare in una faida familiare scoppiata per motivi sentimentali ed avendo i ricorrenti buoni precedenti penali.
12. UL PA ha proposto tre motivi di ricorso. Col primo motivo lamenta erronea valutazione delle prove, in quanto lo strumento del libero convincimento del giudice non poteva essere enfatizzato fino a giustificare pronunce di responsabilità penale altrimenti insostenibili.
Era errato avere ritenuto che esso ricorrente avesse svolto un ruolo organizzativo e di istigazione.
A suo carico era stata valorizzata la conversazione captata il 2.2.06, nonché i tentativi di far recapitare danaro alla famiglia di LE PA dopo la carcerazione di quest'ultimo. La conversazione captata era stata considerata una vera e propria confessione, sì da essere ritenuta non bisognosa di riscontro;
al contrario esso ricorrente non era mai comparso fisicamente nel momento della predisposizione dei mezzi dell'omicidio e non era stato mai menzionato dai correi nel corso dei dialoghi captati nella fase preparatoria;
e tali rilievi non potevano essere superati parlando di movente e di rapporto parentale fra i correi, vigendo il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale;
e l'adesione o la giustificazione morale manifestata successivamente al fatto non integrava gli estremi del concorso morale;
nessuna valenza indiziaria quindi poteva essere attribuita alla conversazione del 2.2.06, intercorsa fra RA TR, CU IO ed esso ricorrente, riferita ad una situazione completamente diversa rispetto a quella relativa all'omicidio di IO NI;
inoltre le parole indicate nella sentenza impugnata come significative ai fini dell'affermazione della sua penale responsabilità non erano state in realtà pronunciate da lui, ma da un diverso soggetto interlocutore.
Il fatto poi che la sua famiglia avesse inteso aiutare la famiglia di LE MO, stante la carcerazione di suo figlio AS PA, non poteva integrare alcuna condotta di organizzazione ed istigazione.
Col secondo motivo lamenta che erroneamente la sentenza impugnata abbia ravvisato a suo carico l'aggravante della premeditazione, atteso che dall'intercettazione ambientale del 2.2.06 non poteva ritenersi che i UL meditassero già da tempo l'azione delittuosa dell'omicidio del IO An. e che fra detta premeditazione e l'azione omicidiaria fosse intercorso un lasso di tempo apprezzabile;
era stata confusa la preordinazione con la premeditazione, dovendosi intendere la prima come apprestamento dei mezzi minimi necessari per l'esecuzione, mentre la premeditazione andava ritenuta come radicamento e persistenza costanti per apprezzabile lasso di tempo nella psiche del reo del proposito omicida;
al contrario, nella specie l'organizzazione del delitto era stata predisposta nella medesima mattinata, con tecniche improvvide e rudimentali di contraffazione delle targhe della moto usata per l'agguato.
Col terzo motivo lamenta l'eccessivo trattamento sanzionatorio, in quanto la determinazione della pena non poteva essere solo collegata alla genesi ed alla dinamica del delitto realizzato, dovendosi altresì esaminare l'attitudine del soggetto a commettere nuovi reati.
Nella specie non era stato valutato il suo stato di incensuratezza;
la sua personalità non proclive al delitto, essendo stato egli prosciolto dalla concomitante accusa di partecipazione ad associazione criminosa ex art. 416 bis c.p., nonché il fatto che egli non aveva preso parte all'esecuzione materiale del fatto di sangue.
13. UL FR lamenta violazione art. 597 c.p.p., commi 3 e 4, in quanto la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, in assenza di impugnazione del P.M., non avrebbe potuto assumere, quale pena base per l'erogazione della sanzione finale nei suoi confronti, quella di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa, essendo tale pena superiore a quella ritenuta dal G.U.P. di Reggio Calabria nella sua sentenza (anni 2 e mesi 3 di reclusione, ridotta per il rito abbreviato a mesi 18 di reclusione).
L'aggravamento di tale pena base avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, di cui all'art. 597 c.p.p., in quanto la nozione di pena doveva ricomprendere non solo il risultato finale della sanzione inflitta, ma anche tutti gli elementi che concorrevano al computo della pena.
14. BE IO ha proposto tre motivi di ricorso. Col primo motivo lamenta motivazione carente e violazione di legge per essere stato egli erroneamente ritenuto responsabile del delitto di cui al capo 1) della rubrica (detenzione a fini di spaccio di una imprecisata quantità di eroina) solo in quanto LI NI, coimputato non ricorrente, lo aveva chiamato per telefono col soprannome di "cavallo", trattandosi di un dato mai accertato e fondato solo su una inesatta segnalazione dei carabinieri della stazione di Reggio Calabria, secondo cui esso ricorrente nel quartiere in cui abitava sarebbe stato noto come "cavallo". Denuncia poi l'inconsistenza dell'indizio emerso a suo carico, essere stata cioè l'auto vista accanto alla Smart di LI NI identificata come una Fiat UN color grigio, la cui parte iniziale della targa "CC" era simile al tipo di auto che esso ricorrente aveva ammesso di avere in uso in quel periodo.
La sua presenza in Melito Porto Salvo era stata poi ritenuta certa solo per avere egli dichiarato che ivi egli avrebbe potuto essersi recato per ragioni del tutto diverse.
Col secondo motivo lamenta la mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche, negategli solo sulla base di sei condanne per reati contro il patrimonio.
Col terzo motivo lamenta la mancata concessione in suo favore dell'attenuante del fatto di lieve entità, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in quanto dal contesto dell'azione avrebbe dovuto dedursi la minimalità dell'episodio ascrittogli. 15. È infondato il motivo di ricorso proposto dal P.G. di Reggio Calabria nei confronti dei soli ricorrenti PP EN, AS AN e IA EF.
Pur essendo astrattamente condivisibile quanto dal medesimo rappresentato circa la differenza fra il reato di cui all'art. 378 c.p. (favoreggiamento personale di IN EN) e quello di cui all'art. 390 c.p. (procurata inosservanza di pena a IN EN) e circa l'opportunità di contestare ai tre ricorrenti anzidetto il secondo reato, piuttosto che il primo, il motivo di ricorso in esame va respinto per il principio dell'autosufficienza del ricorso, principio che, già costantemente affermato dalla giurisprudenza civile, in relazione al disposto di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, va ritenuto operante anche in sede penale.
In base a tale principio, quando si lamenti la omessa o travisata valutazione di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità dell'assunto mediante la completa allegazione ovvero trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto dedotto), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Cass., Sez. 1^, 18/03/2008, n. 16706; Cass., Sez. 1^, 22/01/2009, n. 6112; Cass., Sez. 1^, 29/11/2007, n. 47499; Cass., Sez. feriale, Sent. 13/09/2007, n. 37368; Cass., Sez. 1^ (Ord.), 18/05/2006, n. 20344). Applicando detti principi al caso in esame, si rileva che il P.G. ricorrente non ha allegato la documentazione attestante che, all'epoca dei fatti (marzo-luglio 2005), IN EN era ricercato non per un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti, ma esclusivamente per l'esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Milano il 12.12.2000 per cumulo di pene concorrenti. Solo la produzione di tale documentazione avrebbe consentito di ritenere che il reato ravvisabile a carico di PP, AS e IA era solo quello di cui all'art. 390 c.p.. In assenza di tali allegazioni, il ricorso proposto dal P.G. di Reggio Calabria dev'essere pertanto rigettato.
16. È infondato il primo motivo di ricorso proposto da PP EN.
Con esso il ricorrente esclude di avere mai partecipato ad un'associazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti, non potendo essere indice di tale sua partecipazione l'unico episodio di detenzione di eroina, per il quale era stato tratto in arresto il 21.5.05.
Un'associazione criminosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è invero configurabile quando sussistono i seguenti tre elementi fondamentali:
l'esistenza di un gruppo, costituito da almeno tre persone, i cui membri si siano consapevolmente aggregati per compiere una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con assunzione dell'impegno di apportarli per un lasso di tempo significativo, onde poter qualificare il piano criminoso in qualche modo permanente;
sul piano soggettivo, un apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (cfr. Cass. 1^, 18.2.09 n. 10758, rv. 242897).
È altresì noto che l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere desunta anche sulla base della partecipazione del soggetto ad un solo reato fine, essendo invece indispensabile per desumere siffatta partecipazione la verifica del ruolo svolto dal soggetto e delle modalità delle azioni da lui poste in essere, che devono essere tali da evidenziare la sussistenza di un vincolo di colleganza con gli altri componenti e lo svolgimento di un ruolo che non del tutto occasionale ed episodico (cfr., in termini, Cass.
9.12.02 n. 2838; Cass. 3^, 16.10.08 n. 43822).
La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato circa lo stabile inserimento del ricorrente, con il ruolo di corriere, in un'associazione criminosa dedita al commercio di sostanze stupefacenti tipo eroina e cocaina, tanto avendo desunto:
dal numero delle telefonate intercettate intercorse fra lo IN, ritenuto il capo del sodalizio criminoso ed il ricorrente, nonché dal linguaggio criptico usato in tali intercettazioni, che non poteva essere unicamente ascrivibile allo stato di latitanza dello IN;
dal fatto che il ricorrente fosse stato tratto in arresto il 21.5.05, mentre, scortato dal SA, trasportava, su incarico dello IN, gr. 800 circa di eroina da Reggio Calabria, da consegnare al AS;
ed il fatto che gli fosse stata affidato un così rilevante carico di stupefacente era segno che egli fosse ritenuto soggetto di comprovata affidabilità e che egli fosse coinvolto in pianta stabile in detta associazione non in forza di un accordo episodico ed estemporaneo.
La Corte territoriale pertanto ha ritenuto che l'intervento del ricorrente non poteva ritenersi circoscritto all'operazione del maggio 2005 con valutazioni di merito insindacabili nella presente sede di legittimità, siccome sorrette da motivazione esente da illogicità e contraddizioni (cfr., in termini, Cass. 2^, 23.5.07 n. 23419). 17. È infondato il secondo motivo di ricorso proposto da PP EN.
Con esso il ricorrente lamenta il trattamento sanzionatorio troppo severo riservatogli dalla sentenza impugnata.
Si ritiene invece che la Corte d'Assise di Appello di Reggio Calabria abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla quantificazione della pena inflitta al ricorrente, avendo anzi proceduto ad una riduzione della stessa, avendola portata da anni 8 di reclusione ad anni 7 e mesi 6 di reclusione, avendo riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato di detenzione a fini di spaccio di grammi 800 circa di eroina, per il quale era già stata emessa sentenza definitiva di condanna da parte della Corte d'Appello di Reggio Calabria in tal modo dimostrando di avere attentamente valutato le circostanze di tempo e di luogo che hanno caratterizzato i reati addebitati e la personalità del ricorrente.
È da ritenere quindi che la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria abbia adeguatamente adempiuto l'obbligo di motivare in concreto la determinazione della pena, avendo essa fatto concreta applicazione di tutti gli elementi ritenuti determinanti o rilevanti allo scopo, nell'ambito dei criteri offerti dall'art. 133 c.p. (cfr., in termini, Cass. 6^, 2.7.98 n. 9120). 18. È infondato l'unico motivo di ricorso proposto da AS AN.
Con esso il ricorrente lamenta l'insussistenza a suo carico di elementi idonei a farlo ritenere colpevole dei reati ascrittigli. Con riferimento al reato di cui al capo a) della rubrica (partecipazione ad un'associazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti), viene richiamato quanto esposto al precedente n. 16) in materia di sussistenza nella specie in esame di un'associazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti.
La sentenza impugnata, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome logica e non contraddittoria, ha rilevato la sussistenza di numerosi indizi a suo carico riferiti al reato anzidetto, consistiti principalmente nei suoi frequenti contatti telefonici da lui tenuti con lo IN, in gran parte finalizzati al trasporto della droga da Reggio Calabria ad Africo, nonché alla ricerca di potenziali acquirenti ed ai contatti con gli stessi;
nella sua compartecipazione all'episodio del sequestro di eroina a carico del sodale PP (reato di cui al capo b) della rubrica), sequestro avvenuto il 21.5.05; e dalle intercettazioni delle telefonate intercorse nell'occasione fra il ricorrente e lo IN era emerso con certezza che quest'ultimo dapprima aveva comunicato al AS che lo PP era partito con la droga, affinché ne avvertisse il destinatario;
poi, avendo saputo dell'arresto dello PP, aveva inteso comunicare il fatto all'acquirente, sempre tramite il AS.
Con riferimento al reato di cui al capo u) del rubrica (detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti tipo cocaina e marijuana) la sentenza impugnata ha indicato i validi indizi posti a fondamento della sua declaratoria di responsabilità, consistiti in alcune conversazioni intercettate sull'auto Toyota targata AZ2777DP, conversazioni il cui chiaro contenuto non necessitava di alcuna interpretazione, avendo nel corso di esse affermiate ad una interlocutrice di poterle fornire marijuana in qualsiasi quantità chiesta;
ad un interlocutore di nome NI di avere a disposizione un rilevante quantitativo di marijuana ed ad un'altra interlocutrice che le avrebbe portato alla prima occasione un po' di cocaina. Con riferimento al reato di cui al capo u) (illegale detenzione di una pistola e di altre armi non specificate) la sentenza impugnato ha indicato i validi elementi posti a fondamento di tale accusa, costituiti da una dichiarazione autoaccusatoria, emersa da una conversazione captata all'interno dell'auto di cui il ricorrente aveva la disponibilità, nel corso della quale il medesimo aveva appunto detto di essere in possesso di "una pistola calibro 32 e di tre cose pesanti".
Quanto poi al reato di favoreggiamento del latitante IN, contestatogli al capo r) della rubrica, il ricorrente ha solo sottolineato che si trattasse del reato di cui all'art. 378 c.p., premendogli evidentemente che il fatto non fosse ritenuto come violazione dell'art. 390 c.p.; al riguardo tuttavia, come già in precedenza detto al n. 15, va detto che il reato ipotizzabile a carico del ricorrente è solo quello di cui all'art. 378 c.p.. Il reato di cui al capo h) (detenzione a fini di spaccio di un'imprecisata quantità di eroina) è stato desunto dai giudici di merito dall'intercettazione telefonica del 31.5.05, nel corso della quale il suo interlocutore e cioè lo IN, ha parlato in linguaggio criptico di qualcosa, condivisibilmente concernente una fornitura di eroina;
dalle intercettazioni ambientali del 6.6.05 h. 17,19 e 17.6.05 h. 17,08, con la prima delle quali il AS aveva comunicato allo IN di un tale disposto ad acquistare un'auto, da ritenere invece stupefacente, in quanto nessuno dei due si occupava di compravendita di auto;
ne' può ritenersi idoneo ad inficiare quanto rilevato al riguardo dai giudici di merito il fatto che il AS, prima di svolgere il suo lavoro di operatore scolastico, svolgesse attività di carrozziere.
Si osserva invero che compito di questa Corte è di vagliare non le decisioni di merito prese dai giudici di merito, ma se le stesse siano sorrette da motivazione logica e non contraddittoria;
il che nella specie risulta essere avvenuto.
19. È infondato il primo motivo di ricorso proposto da IN EN, motivo peraltro sviluppato con la memoria depositata il 12.2.10.
Con esso il ricorrente lamenta l'insussistenza a suo carico di elementi idonei a ritenerlo il capo di un'associazione criminosa volta al traffico di stupefacenti, nonché per ritenerlo coinvolto nei reati di cui al capo b) della rubrica (detenzione, in concorso con altri, a fini di spaccio, di grammi 800 circa di eroina) ed ai capi h)e g) della rubrica (due diversi ipotesi di detenzione a fini di spaccio di un'imprecisata quantità di eroina).
Quanto al primo reato, si richiama al riguardo quanto già esposto al precedente n. 16, circa la sussistenza nella specie di un'associazione criminosa ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art.74. Il fatto che il ricorrente sia stato assolto da alcuni ipotesi di reati-fine, costituenti le finalità per le quali era sorta l'associazione criminosa, non esclude che egli possa essere stato il capo dell'associazione medesima, in quanto il reato associativo prescinde sul piano logico giuridico dai reati fine, nel senso che di questi ultimi rispondono solo coloro che moralmente ovvero materialmente vi hanno dato un effettivo contributo (cfr. Cass. 6^, 15.11.07 n. 3194, rv. 238402). La sentenza impugnata ha poi adeguatamente motivato il fatto che la cripticità delle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali svolte nei suoi confronti aveva la chiara finalità di consentirgli lo svolgimento del lucroso commercio di stupefacente e non poteva ritenersi giustificato solo dal fatto che il ricorrente fosse un latitante, con le connesse esigenze di riservatezza da usare nei contatti con gli altri.
Si osserva poi che per la configurazione del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 è più che sufficiente la presenza di almeno tre sodali e che anche un arco temporale di un mese è adeguato per ritenere la compagine criminosa fornita dell'indispensabile requisito della stabilità.
Quanto poi al suo coinvolgimento nel secondo reato, è sufficiente richiamare quanto già dedotto ai paragrafi 16 e 18.
Quanto al reato di cui al capo h), la sentenza impugnata ha indicato, con motivazione adeguata, gli indizi emersi a carico del ricorrente, consistiti nelle intercettazioni delle telefonate fatte sull'utenza in suo uso il 16 ed il 17 maggio 2005 al SA, dalle quali poteva desumersi che si trattasse di un affare di droga da trasferire da Reggio Calabria ad Africo.
Anche per il reato di cui al capo g) della rubrica la sentenza impugnata, con motivazione ineccepibile nella presente sede di legittimità, ha ritenuto la sussistenza di adeguati indizi di colpevolezza, costituiti dalle intercettazioni delle telefonate intercorse fra il ricorrente ed il SA fra il 13 ed il maggio 2005, dalle quali emergeva che il SA avesse portato a compimento le trattative con un ignoto acquirente di stupefacente, già in precedenza contattato dal ricorrente.
20. È infondato il secondo motivo di ricorso proposto da IN EN.
Con esso il ricorrente lamenta l'eccessività della pena inflittagli e la mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche. Si ritiene invece che la Corte d'Assise di Appello di Reggio Calabria abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla quantificazione della pena inflitta al ricorrente, avendo anzi proceduto ad una riduzione della stessa, avendola portata da anni 16 di reclusione ad anni 14 di reclusione, avendolo mandato assolto da due reati connessi allo spaccio di stupefacenti, nonché dal reato di cui all'art. 416 bis c.p., in tal modo dimostrando di avere attentamente valutato le circostanze di tempo e di luogo che hanno caratterizzato i reati addebitati e la personalità del ricorrente.
È da ritenere quindi che la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria abbia adeguatamente adempiuto l'obbligo di motivare in concreto la determinazione della pena, avendo essa fatto concreta applicazione di tutti gli elementi ritenuti determinanti o rilevanti allo scopo, nell'ambito dei criteri offerti dall'art. 133 c.p. (cfr., in termini, Cass. 6^, 2.7.98 n. 9120). La sentenza impugnata merita altresì di essere confermata nella parte in cui ha negato al ricorrente le attenuanti generiche. È noto che la loro funzione è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in relazione a peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile.
La meritevolezza di dette attenuanti non può pertanto mai essere data per scontata ovvero per presunta, si che essa esige un'apposita motivazione, la quale è dovuta anche in caso di diniego di dette attenuanti, qualora siano espressamente richieste. In tale ultimo caso il giudice è tenuto infatti ad indicare le ragioni a sostegno del rigetto delle relative richieste, senza che tuttavia il medesimo debba necessariamente esser tenuto a procedere ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalla parte o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli indichi gli clementi ritenuti decisivi o rilevanti e rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri (cfr. Cass. 2^, 11.10.04 n. 2285). Nella specie la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ha adeguatamente motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche allo IN facendo riferimento ai suoi precedenti penali, alla elevata capacità a delinquere di cui aveva dato prova, in un periodo in cui era latitante, al fatto che era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, al ruolo dinamico e strategico da lui svolto nell'associazione criminosa, di cui era a capo.
21. È infondato il primo motivo di ricorso proposto da IA EF.
Con esso il ricorrente lamenta l'insussistenza di elementi a suo carico tali da farlo ritenere partecipe all'associazione criminosa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo a) della rubrica). Va al contrario rilevato che la sentenza impugnata, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome logica e non contraddittoria, ha ritenuto la sussistenza a suo carico di validi indizi di colpevolezza riferiti a detto reato, atteso che il ricorrente, dalle intercettazioni telefoniche del 17.5.05 e del 21.5.05, è risultato in qualche modo coinvolto negli episodi di spaccio ascrivibili al sodalizio, si che, pur in assenza di elementi tali da farlo ritenere partecipe a singoli episodi di cessione di stupefacenti (è stato infatti assolto dal reato fine di cui al capo h) della rubrica), era pur sempre da ritenere intraneo all'associazione medesima, alla quale aveva aderito, e per la quale aveva scientemente prestato la propria collaborazione. 22. È infondato il secondo motivo di ricorso proposto da IA EF.
Con esso il ricorrente lamenta l'insussistenza del reato di favoreggiamento personale contestatogli con riferimento al latitante IN EN.
Va invece ritenuto che la sentenza impugnata ha adeguatamente indicato i vari elementi dai quali poteva desumersi la sussistenza del reato anzidetto, avendo rilevato come l'interessamento da lui manifestato nei confronti dello IN andava ben al di là della normale frequentazione che può sussistere fra due cugini, essendo emerso dalle intercettazioni telefoniche svolte che il ricorrente era costantemente a disposizione dello IN, pronto ad essere da lui telefonicamente contattato, consapevole di sopperire, con le sue attività, alle necessità proprie di un latitante;
d'altra parte il cugino non può definirsi, ai fini dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., come prossimo congiunto, non rientrando tale grado di parentela fra quelli contemplati nell'art. 307 c.p., comma 4. 23. Sono infondati sia i due motivi di ricorso proposti da LI BR, sia gli ulteriori due motivi aggiunti dal medesimo depositati il 4.2.10, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro.
Con essi il ricorrente lamenta di non aver commesso l'unico reato ascrittogli (capo p) della rubrica: detenzione a fini di spaccio di una non precisata quantità di eroina).
La sentenza impugnata, con motivazione rispondente ai canoni della logica e della non contraddizione, ha invece ritenuto la sussistenza di validi indizi emersi a suo carico per il delitto ascrittogli, consistiti nelle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza in suo possesso, da cui era emerso che gli argomenti cripticamente trattati col suo interlocutore, tale PA DE, giudicato a parte, non fossero relativi ad appartamenti, ma concernessero la droga.
Le argomentazioni svolte dal ricorrente per ritenere che effettivamente essi parlassero di un appartamento, nel quale avevano la disponibilità di una partita di gruppi elettrogeni e di martelli pneumatici, che essi dovevano vendere, non sono condivisibili, trattandosi di affermazioni del tutto assertive e costituenti, comunque, ipotesi alternative di ricostruzioni dei fatti, inibite come tali nella presente sede di legittimità.
Lo stesso è a dirsi dell'altra tesi difensiva addotta, secondo cui esso ricorrente si fosse consultato col PA R., essendo egli alla ricerca di un appartamento, nel quale poter ricevere una propria amante.
Non può poi avere alcuna rilevanza nella presente sede di legittimità la circostanza, peraltro addotta in modo meramente assertivo, secondo cui il PA R., nel processo in corso a suo carico, avesse anche lui parlato di macchinari e di martelli pneumatici.
Sono infine infondate le censure concernenti l'eccessività della pena infettagli e la mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche.
Si ritiene invece che la Corte d'Assise di Appello di Reggio Calabria ha fornito adeguata motivazione in ordine alla quantificazione della pena inflitta al ricorrente, avendo ritenuto adeguato il trattamento sanzionatorio riservatogli dal primo giudice (anni 5 di reclusione ed Euro 35.000,00 di multa); ed il G.U.P. di Reggio Calabria, (cfr. pag. 305 della sentenza) aveva a sua volta motivato la pena anzidetta tenuto conto dei precedenti penali anche specifici, tali da tratteggiare in termini negativi la sua personalità, anzi proceduto ad una riduzione della stessa, avendola portata da anni 16 di reclusione ad anni.
È da ritenere quindi che i giudici di merito abbiano adeguatamente adempiuto l'obbligo di motivare in concreto la determinazione della pena, avendo essi fatto concreta applicazione di tutti gli elementi ritenuti determinanti o rilevanti allo scopo, nell'ambito dei criteri offerti dall'art. 133 c.p. (cfr., in termini, Cass. 6^, 2.7.98 n. 9120). La sentenza impugnata merita altresì di essere confermata nella parte in cui ha negato al ricorrente le attenuanti generiche. È noto che la loro funzione è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in relazione a peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile.
La meritevolezza di dette attenuanti non può pertanto mai essere data per scontata ovvero per presunta, si che essa esige un'apposita motivazione, la quale è dovuta anche in caso di diniego di dette attenuanti, qualora siano espressamente richieste. In tale ultimo caso il giudice è tenuto infatti ad indicare le ragioni a sostegno del rigetto delle relative richieste, senza che tuttavia il medesimo debba necessariamente esser tenuto a procedere ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalla parte o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri (cfr. Cass. 2^, 11.10.04 n. 2285). Nella specie la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ha adeguatamente motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche allo LI, avendo fatto riferimento ai suoi precedenti penali, tre dei quali specifici ed alla elevata capacità a delinquere di cui aveva dato prova, essendo emerso che fosse in possesso di diversi quantitativi di droga di vario tipo. 24. È infondato il primo motivo di ricorso proposto da LE PA.
Con esso il ricorrente lamenta l'avvenuta violazione nei suoi confronti del principio di divieto di reformatio in peius, di cui all'art. 597 c.p.p., comma 4. Non sussiste invero la dedotta violazione, atteso che il G.U.P. di Reggio Calabria (cfr. pag. 741 sentenza di primo grado) ha determinato la pena base nei confronti del ricorrente per il delitto di omicidio pluriaggravato in quella dell'ergastolo; ha poi determinato l'aumento complessivo di pena a titolo di continuazione per tutti gli altri reati satellitari in anni 4 e mesi 6 di reclusione e quindi, nel complesso, in misura inferiore agli anni 5, si che non è scattata nei confronti del ricorrente l'aggravante di cui all'art. 72 c.p., comma 2, secondo cui, in caso di concorso fra un delitto che comporta la pena dell'ergastolo con altri che comportano un aumento di pena a titolo di continuazione, l'aggravante dell'isolamento diurno per un periodo da 2 a 18 mesi scatta solo se la pena inflitta a titolo di continuazione supera gli anni 5 di reclusione.
Ciò non si è verificato nel caso in esame, nel quale l'aumento complessivo di pena a titolo di continuazione è stato pari ad anni 4 e mesi 6 di reclusione;
è pertanto da ritenere che, nella specie, l'aumento di pena per i reati satellitari abbia avuto luogo in modo non reale ma meramente virtuale.
Dal che consegue che, nella specie, nessun concreto nocumento ha ricevuto il ricorrente dal fatto che, sebbene egli sia stato assolto in appello da due reati satellitari (quelli sub q) e sub v) della rubrica) e gli sia stata inoltre esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 293 del 1991, art. 7, la pena inflittagli è rimasta quella dell'ergastolo, già comminatagli in primo grado.
Infatti l'aumento di pena a titolo di continuazione per tutti i reati satellitari, compresi quelli di cui ai capi q) e v) e l'esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 293 del 1991, art. 7 non ha mai avuto nei suoi confronti alcun concreto effetto, in applicazione del criterio moderatore contenuto nell'art. 72 c.p., comma 2, sopra citato, si che il ricorrente non può invocare nella presente sede di legittimità una riduzione di pena per i due reati per i quali è stato mandato assolto in appello e per l'aggravante di cui alla L. n.293 del 1991, art. 7, ritenuta insussistente, non avendo essi comportato in precedenza alcun concreto aumento complessivo della pena inflittagli, la quale è rimasta sempre quella dell'ergastolo, ridotta a 30 anni per l'applicazione della diminuente per il rito abbreviato.
25. Sono infondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti da LE PA, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro.
Con tali motivi il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata erroneamente ha posto a suo carico l'aggravante della premeditazione di cui all'art. 577 c.p., comma 1, n. 2. È noto che gli elementi propri della premeditazione sono costituiti da un apprezzabile intervallo temporale fra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica), nonché la ferma risoluzione criminosa, perdurante senza soluzione di continuità nell'anima dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica) (Cass. SS.UU. 18.12.2008 n. 337). La sentenza impugnata, con argomentazioni pienamente condivisibili, ha ritenuto la sussistenza di tale aggravante, avendo rilevato che l'odierno ricorrente aveva programmato unitamente agli altri concorrenti di sopprimere IO NI già prima del giorno scelto per l'esecuzione del crimine (31.10.05), desumendo quanto sopra:
dall'intercettazione ambientale del 2.2.06, effettuata all'interno dell'abitazione della famiglia UL, concernente una conversazione intercorsa fra UL PA, CU IO DR e RA TR, dalla quale era emerso che l'omicidio IO An. era stato preordinato e programmato in precedenza, con particolare riferimento alle parole pronunciate da UL PA "perché poi, arrivati a questo punto, dovevamo ammazzarlo per forza";
dall'incontro che il LE ha avuto col SA la sera prima del delitto, come desumevasi da due intercettazioni telefoniche, dalle quali era risultato che il SA aveva invitato il LE, ad uscire di casa alle ore 20,07 e che i due si trovavano assieme in auto alle ore 20,49; e tale incontro non può che essere collegato all'omicidio del IO An., che sarebbe avvenuto il giorno successivo;
dalla telefonata intercettata alle ore 7,37 del 31.10.05, giorno dell'uccisione del IO An., con cui il SA aveva preannunziato al LE l'imminente visita di RA TR, indicato come "RI" e lo ha invitato a non farsi trovare a letto.
Tenuto conto del fatto che l'omicidio del IO An. ha avuto luogo, come in precedenza esposto, intorno alle ore 13 di quello stesso 31.10.05, la circostanza che fin dalle ore 7,37 di quel mattino erano stati messi in atto i preparativi dell'agguato esclude che possa parlarsi nella specie di mera preordinazione, come ritenuto dal ricorrente;
al contrario i giudici di merito, con motivazione pienamente condivisibile, hanno rilevato come tutti gli elementi sopra riportati, valutati nel loro assieme, portavano a ritenere la sussistenza, nella specie, dell'aggravante della premeditazione, essendo stati ravvisati nella specie sia l'elemento dell'apprezzabile lasso temporale fra l'insorgenza del proposito criminoso e la realizzazione del fatto, sia l'elemento dell'accurata preordinazione di tutte le fasi dell'evento omicidiario progettato. Correttamente poi i giudici di merito hanno posto detta aggravante anche a carico dell'odierno ricorrente, siccome bene a conoscenza dei preparativi che si andavano predisponendo, tenuto conto del ruolo di esecutore materiale al medesimo assegnato.
26. È infondato il quarto motivo di ricorso proposto da LE PA.
Con esso il ricorrente lamenta una presunta violazione dell'art. 521 c.p.p., concernente il principio della correlazione fra l'imputazione contestata e la sentenza, in quanto nel capo d'imputazione l'aggravante del motivo abietto era stata contestata per le finalità di supremazia mafiosa da lui perseguita, mentre invece nella sentenza impugnata il motivo abietto era stato ravvisato solo in quanto il fatto era stato commesso per vendetta e volontà di affermazione del prestigio criminale della famiglia.
Non è tuttavia ravvisabile la violazione anzidetta, in quanto nel capo d'imputazione il motivo abietto era stato indicato sia con riferimento alla supremazia mafiosa, sia con riferimento alla vendetta familiare perseguita, si che l'esclusione della supremazia mafiosa lasciava in ogni caso sussistere il motivo abietto della vendetta familiare, con riferimento alla quale la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto sussistere il motivo abietto. 27. È infondato il quinto motivo di ricorso proposto da LE PA.
Con esso il ricorrente lamenta la mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche.
Nessun rilievo può avere al riguardo la circostanza che il concorrente SA US, che aveva scelto di essere giudicato col rito ordinario, abbia ottenuto la concessione delle attenuanti anzidette, costituendo ciascun processo penale una vicenda autonoma ed irripetibile.
La funzione delle attenuanti generiche è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in relazione a peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile.
La meritevolezza di dette attenuanti non può pertanto mai essere data per scontata ovvero per presunta, si che essa esige un'apposita motivazione, la quale è dovuta anche in caso di diniego di dette attenuanti, qualora siano espressamente richieste. In tale ultimo caso il giudice è tenuto infatti ad indicare le ragioni a sostegno del rigetto delle relative richieste, senza che tuttavia il medesimo debba ritenersi obbligato a procedere ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalla parte o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri (cfr. Cass. 2^, 11.10.04 n. 2285). Nella specie la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ha adeguatamente motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche al LE, avendo fatto riferimento alla particolare efferatezza del delitto commesso, nonché alla ferocia ed all'animosità con cui l'omicidio è stato eseguito, tali da palesare una non comune carica criminale ed una belluina ferocia. 28. È infondato il sesto motivo di ricorso proposto da LE Paquale.
Con esso il ricorrente lamenta che erroneamente la Corte territoriale aveva posto a suo carico l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 4 (avere determinato a commettere il reato un minore degli anni 18). Condivisibile è la motivazione addotta dalla Corte territoriale per ritenere sussistente l'aggravante in parola, avendo essa rilevato come il processo per i medesimi fatti, svoltosi a carico del minore SA US, cugino omonimo dell'altro lucisano, di cui si è in precedenza parlato, fosse da ritenere ancora pendente, si che l'aggravante era da ritenere tuttora sussistente. 29. Sono infondati il settimo e l'ottavo motivo di ricorso proposto da LE PA, il primo concernente l'avere i giudici di merito posto a suo carico non solo il delitto di porto in luogo pubblico delle armi utilizzate nel delitto, ma anche quello di illecita detenzione delle stesse;
il secondo concernente la mancata sua identificazione quale soggetto che aveva preso parte all'omicidio IO An..
Entrambe le doglianze sono infondate al limite dell'inammissibilità in quanto del tutto generiche e meramente assertive, non essendo stati indicati i concreti elementi fattuali dai quale poter desumere da un lato che non vi fosse stato il suo concorso anche nella detenzione illegale delle armi utilizzate per l'agguato al IO An.; dall'altro che le sentenze di merito lo abbiano erroneamente identificato come il soggetto che, alla guida della moto Honda, è stato uno degli esecutori materiali dell'omicidio di IO NI, trattandosi di affermazione in palese contrasto con tutti gli elementi dalla sentenza impugna posti a fondamento della sua penale responsabilità.
30. È infondato il primo motivo di ricorso proposto dai ricorrenti UL NI, UL SA e RA TR. Con esso i ricorrenti anzidetti negano la valenza indiziaria degli clementi posti dai giudici di merito a fondamento della loro condanna.
Giova ribadire che non è compito di questa Corte di legittimità porre in discussione gli elementi di fatto ritenuti validi dai giudici di merito per ritenere la penale responsabilità dei ricorrenti di cui sopra, ma solo valutare se la relativa motivazione sia logica e non contraddittoria.
Sotto tale aspetto va ritenuto che gli elementi posti a carico di ciascuno dei tre ricorrenti risultano sono stati validamente motivati dai giudici di merito.
Per ritenere la responsabilità di UL NI è stato fatto riferimento ad una intercettazione del 14.11.05, avente ad oggetto una telefonata intercorsa fra EL AR e SA AN, rispettivamente madre e sorella di SA US. Nel corso di tale telefonata la prima aveva detto alla sua interlocutrice di aver saputo dalla madre di LE PA che UL NI, inteso come "PO", aveva suggerito a LE PA di non andare solo sulla moto all'agguato nei confronti del IO An., ma di farsi accompagnare da lui;
che il LE gli aveva risposto di no;
e che era stato proprio il LE a sparare al IO An. con una pistola sua.
Tale indizio, per la sua genuinità è da ritenere adeguato a fornire la prova non solo della piena conoscenza da parte di UL NI dei preparativi che erano in corso per uccidere IO NI, ma altresì di avere preso parte a detti preparativi. L'intercettazione ambientale del 2.2.06, effettuata all'interno dell'abitazione dei UL, sita in Africo Nuovo, via Enrico Toti n. 42, concernente una conversazione intercorsa fra UL PA, RA TR, CU IO TR, RA PA e RA TR, di cui si è già parlato in precedenza, assume rilevanza indiziaria anche nei confronti di UL NI, pur non presente alla conversazione, in quanto conferma che l'omicidio IO An. è stato pianificato ed organizzato dalla famiglia UL e quindi anche da UL NI, di tale famiglia autorevole esponente, per vendicare la morte di uno dei propri componenti.
Va infine rilevato che l'essersi UL NI dato alla latitanza prima che gli venisse mossa alcuna accusa, con disattivazione dell'utenza cellulare in suo uso, difformemente da quanto dal medesimo ritenuto, costituisce indizio di colpevolezza a suo carico del medesimo, in quanto solo il darsi alla fuga successivamente all'emissione di un provvedimento restrittivo non può avere alcun valore probatorio, atteso che anche un innocente può ritenersi indotto a sottrarsi alla custodia cautelare (cfr., in termini, Cass. 2^, 28.10.09 n. 43924, rv.245590). A carico di UL SA la Corte territoriale ha poi rilevato la sussistenza dell'indizio costituito dalla disponibilità che egli aveva della Fiat UN, rimasta coinvolta nell'agguato al IO An., sì che, non avendo UL SA denunciato il furto dell'auto anzidetta, era da ritenere che egli fosse a bordo di detta auto, quale componente del gruppo di fuoco che aveva materialmente eseguito l'omicidio; l'altra ipotesi, meno probabile, secondo cui egli abbia dato in uso detta auto ad altri soggetti, essendo pienamente consapevole dell'agguato omicida nel quale essa sarebbe stata utilizzata, è stato ritenuto dalla Corte territoriale, con motivazione incensurabile nella presente sede, tale da non diminuire minimamente la sua penale responsabilità per il delitto in esame. I giudici di merito hanno poi correttamente desunto il certo coinvolgimento della Fiat UN nera di proprietà di UL SA nell'omicidio IO An. dal fatto che sulla scena del crimine era stato rinvenuta la copertura in plastica per specchietto laterale destro di color nero recante il marchio Fiat Magneti Marelli;
e da un esame della Fiat UN, di cui UL SA aveva la disponibilità era appunto emerso che essa aveva lo specchietto laterale destro divelto e penzolante, privo della relativa copertura di plastica.
Anche nei confronti di UL SA è stata correttamente indicato come indizio di colpevolezza l'intercettazione ambientale del 2.2.06, di cui si è in precedenza parlato, pur non essendo risultato il predetto presente alla conversazione, in quanto conferma che l'omicidio IO An. è stato pianificato ed organizzato dalla famiglia UL e quindi anche da UL SA, di tale famiglia autorevole esponente, per vendicare la morte di uno dei propri componenti.
Quanto poi alla valenza da attribuire alla sua irreperibilità, vale quanto già osservato con riferimento al medesimo motivo di ricorso proposto da UL NI.
Anche a carico di RA TR la Corte territoriale, con motivazione pienamente condivisibile, ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi, tali da farlo ritenere uno degli ideatori e programmatori dell'omicidio IO An..
Costituiscono validi indizi in tal senso sia l'intercettazione ambientale del 2.2.06, di cui già si è parlato in precedenza, la quale assume particolare rilevanza nei confronti di detto RA, per essere stato egli uno dei soggetti presenti alla conversazione captata;
sia la telefonata intercettata alle ore 7,37 del 31.10.05, giorno dell'uccisione del IO An., con cui il SA aveva preannunziato al LE l'imminente visita di RA TR, indicato come "RI" e lo ha invitato a non farsi trovare a letto;
sia il fatto che egli abbia fatto pervenire alla moglie di LE PA, dopo l'arresto di quest'ultimo, un contributo di Euro 1.000,00, da ritenere come implicita ammissione di una sua corresponsabilità in quanto occorso al LE.
31. È infondato il secondo motivo di ricorso proposto da UL NI, UL SA e RA TR.
Con esso i ricorrenti anzidetti contestano l'essere stati estesi anche nei loro confronti le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti.
Si richiama al riguardo quanto già esposto nei precedenti paragrafi 25 e 26, non senza rilevare che, comunque, correttamente i giudici di merito hanno posto entrambe dette aggravanti anche a carico degli odierni ricorrenti, siccome bene a conoscenza dei preparativi che si andavano predisponendo per attentare alla vita di IO NI e tenuto conto del ruolo di esecutori materiali svolti da UL NI e UL SA, ritenuti, come in precedenza esposto, come i due occupanti della Fiat UN nera che aveva preso parte all'agguato e del ruolo di programmatore svolto dal RA. 32. È infondato il terzo motivo di ricorso proposto da UL NI, UL SA e RA TR.
Con esso i ricorrenti lamentano la mancata concessione in loro favore delle attenuanti generiche.
La funzione delle attenuanti generiche è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in relazione a peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile.
La meritevolezza di dette attenuanti non può pertanto mai essere data per scontata ovvero per presunta, si che essa esige un'apposita motivazione, la quale è dovuta anche in caso di diniego di dette attenuanti, qualora siano espressamente richieste. In tale ultimo caso il giudice è tenuto infatti ad indicare le ragioni a sostegno del rigetto delle relative richieste, senza che tuttavia il medesimo debba ritenersi obbligato a procedere ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalla parte o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri (cfr. Cass. 2^, 1.1.10.04 n. 2285). Nella specie la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ha ritenuto di adeguarsi a quanto disposto sul punto dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria, il quale (cfr. pag. 741 della sentenza) ha adeguatamente motivato in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ai tre ricorrenti anzidetti, avendo fatto riferimento alla particolare ferocia con cui l'omicidio è stato eseguito, tali da palesare una non comune carica criminale ed una belluina ferocia, nonché ai gravi precedenti penali del Morabito. 33. È infondato il primo motivo di ricorso proposto da UL PA.
Con esso il ricorrente esclude la valenza indiziaria degli elementi ravvisati nei suoi confronti, minimizzando in particolare il valore dell'intercettazione ambientale effettuata il 2.2.06 presso l'abitazione dei UL, presenti, oltre all'odierno ricorrente, altresì RA TR, CU IO DR e RA PA.
Di tale intercettazione ambientale già si è riferito in precedenza per dedurne che la motivazione addotta dai giudici di merito per rilevarne la valenza probatoria è rispondente ai canoni della logica e della non contraddizione.
In particolare è evidente che UL PA ha parlato in detta intercettazione ambientale dell'omicidio IO An. non riferendosi a notizie apprese da altri, ma di cose che lui e gli altri avevano in concreto fatto.
Va inoltre rilevato che il giudizio di primo grado si è svolto col rito abbreviato, sì che, con esso, l'odierno ricorrente non ha ritenuto di contestare la valenza delle prove fino a quel punto raccolte a suo carico;
va altresì sottolineato che il ricorrente, con la censura in esame, ha proposto in pratica un'ulteriore diversa lettura dell'intercettazione ambientale in esame, in tal modo compiendo un'operazione inibita nella presente sede di legittimità. 34. È infondato il secondo motivo di ricorso proposto da UL PA.
Con esso il ricorrente lamenta che a suo carico sia stata ravvisata l'aggravante della premeditazione.
Si richiamano le considerazioni svolte sul punto al precedente paragrafo 25 per ritenere la sussistenza dell'aggravante in questione;
correttamente poi i giudici di merito hanno posto la medesima anche a carico dell'odierno ricorrente, siccome bene a conoscenza dei preparativi che si andavano predisponendo, tenuto conto del ruolo di ideatore ed organizzatore svolto nella commissione dell'omicidio IO An..
35. È infondato il terzo motivo di ricorso proposto da UL PA.
Con esso il ricorrente lamenta il trattamento sanzionatorio troppo severo riservatogli dai giudici di merito.
Si ritiene invece che la Corte d'Assise di Appello di Reggio Calabria ed il G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria hanno fornito adeguata motivazione in ordine alla quantificazione della pena inflitta al ricorrente, avendo la Corte territoriale ritenuto adeguato il trattamento sanzionatorio riservatogli dal G.U.P. di Reggio Calabria, il quale (cfr. pag. 741 della sentenza) ha motivato la pena finale inflittagli (anni 30 di reclusione) facendo riferimento alla particolare efferatezza del delitto commesso e la notevolissima determinazione criminosa dal medesimo mostrata nell'istigare ed organizzare l'omicidio addebitatogli.
È da ritenere quindi che i giudici di merito abbiano adeguatamente adempiuto l'obbligo di motivare in concreto la determinazione della pena, avendo essi fatto concreta applicazione di tutti gli elementi ritenuti determinanti o rilevanti allo scopo, nell'ambito dei criteri offerti dall'art. 133 c.p. (cfr., in termini, Cass. 6^, 2.7.98 n. 9120). 36. È infondato l'unico motivo di ricorso proposto da UL FR.
Con esso il ricorrente lamenta violazione nei suoi confronti del principio del divieto di reformatio in peius, di cui all'art. 597 c.p., commi 3 e 4. UL FR è stato ritenuto dal G.U.P. di Reggio Calabria colpevole sia del reato di cui all'art. 416 bis c.p., sia dei reati di cui ai capi a), b) e c) del procedimento penale n. 1537707 rgnr ed è stato condannato alla pena complessiva di anni 5 e mesi 6 di reclusione, prendendo come pena base quella di anni 6 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., aumentata per la continuazione fino ad anni 8 e mesi 3 di reclusione, pena poi ridotta di un terzo per la scelta del rito.
In appello UL FR è stato assolto dal reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed è stata inoltre esclusa nei suoi confronti l'aggravante di cui alla L. n. 293 del 2001, art. 7 e la pena gli è stata determinata, per i residui tre reati di cui ai capi a), b) e c) del procedimento penale n. 1537707 rgnr, in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa, prendendo come pena base quella di anni 6 di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa per il più grave reato di cui al capo b), riducendo poi detta pena sia per le attenuanti generiche, sia per il rito abbreviato prescelto. Nessuna violazione dell'art. 597, commi 3 e 4 può ritenersi avvenuta nei suoi confronti, in quanto la pena per i tre reati residuali era stata inflitta dal G.U.P. al ricorrente in via di continuazione, essendo stato da lui ritenuto più grave il reato di cui all'art. 416 bis c.p., sì che, una volta eliminato tale ultimo reato, la Corte
d'Assise d'Appello era tenuta a rideterminare la pena base fra i tre residui reati ravvisati a suo carico, ed ha scelto, con criterio pienamente condivisibile, la pena relativa al reato sub b), che era il più grave dei tre.
Non si ritiene pertanto che la Corte territoriale era tenuta a mantenere, nel nuovo contesto sanzionatorio, la pena fissata dal G.U.P. per tali residui tre reati a titolo di continuazione in complessivi mesi 18 di reclusione, essendo solo necessario:
che la Corte territoriale partisse da una pena base che non fosse più elevata rispetto a quella fissata dal primo giudice;
che, inoltre, la Corte territoriale comminasse al ricorrente una pena nel complesso inferiore rispetto a quella inflittagli in primo grado dal G.U.P..
Tali due condizioni risultano essere state puntualmente osservate, atteso che la Corte territoriale è partita da una pena base di anni 6 di reclusione, per il più grave reato sub b), identica a quella fissata dal G.U.P. per il più grave delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; ed essendo stata, inoltre, la pena inflitta dalla Corte
territoriale al ricorrente pari a complessivi anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa, a fronte di una pena, comminatagli dal G.U.P. in primo grado nella misura di anni 5 e mesi 6 di reclusione (cfr. Cass. 4^, 3.6.08 n. 37980, rv. 241216). 37. È infondato il primo motivo di ricorso proposto da BE IO.
Con esso il ricorrente lamenta l'insussistenza degli indizi di colpevolezza emersi nei suoi confronti, negando di essere conosciuto col soprannome di "cavallo" e che fosse sua la Fiat UN color grigio vista accanto alla Smart del coimputato LI NI. Trattasi di censure infondate al limite dell'inammissibilità, non essendo consentito nella presente sede di legittimità contestare gli elementi di fatto posti dai giudici di merito a fondamento del verdetto di colpevolezza ed essendo compito di questa Corte solo verificare la congruità della motivazione addotta dai giudici di merito per ritenere sussistenti detti indizi;
e nella specie la motivazione addotta dai giudici di merito per ritenerlo responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di una quantità imprecisata di stupefacente tipo eroina, contestatogli al capo 1) della rubrica è logica e non contraddittoria.
I giudici di merito hanno invero valorizzato le intercettazioni di più telefonate intercorse fra il ricorrente e lo LI in data 29.5.05, dal cui contesto era evidente che i due parlavano di stupefacente, inteso come "motorino"; inoltre i carabinieri della stazione di Reggio Calabria rione Modena avevano ribadito, con informativa del 10.10.05, che il NG era noto col soprannome di "cavallo".
Nè può valere in senso favorevole al ricorrente quanto dal medesimo rappresentato nella memoria depositata il 5.3.10, avere cioè il P.G. d'udienza chiesto nella sua requisitoria finale alla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria la sua assoluzione dal reato ascrittogli ex art. 530 c.p.p., comma 2. Evidentemente la Corte territoriale ha ritenuto di disattendere, com'era in suo potere, la richiesta fatta dalla pubblica accusa;
e, come sopra riferito, la motivazione addotta dalla Corte territoriale per confermare il verdetto di colpevolezza emesso nei suoi confronti dal G.U.P. di Reggio Calabria è congrua e condivisibile. 38. È infondato il secondo motivo di ricorso proposto da NG IO.
Con esso il ricorrente lamenta la mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche.
La funzione di queste ultime è di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in relazione a peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile.
La meritevolezza di dette attenuanti non può pertanto mai essere data per scontata ovvero per presunta, si che essa esige un'apposita motivazione, la quale è dovuta anche in caso di diniego di dette attenuanti, qualora siano espressamente richieste. In tale ultimo caso il giudice è tenuto infatti ad indicare le ragioni a sostegno del rigetto delle relative richieste, senza che tuttavia il medesimo debba ritenersi obbligato a procedere ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalla parte o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri (cfr. Cass. 2^, 11.10.04 n. 2285). Nella specie i giudici di merito (cfr., in particolare, pag. 239 della sentenza del G.U.P. di Reggio Calabria) hanno adeguatamente motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche al NG, avendo fatto riferimento ai suoi precedenti penali per furto, ricettazione e rapina, espressivi di una sua innegabile proclività a delinquere.
39. Col terzo motivo di ricorso NG IO lamenta la mancata concessione in suo favore dell'attenuante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5.
Non risulta tuttavia che il ricorrente abbia chiesto detta diminuente alla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, sì che la doglianza è inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, siccome proposta per la prima volta nella presente sede. 40. Le motivazioni addotte dalla Corte territoriale per confermare la sentenza di primo grado sono conclusivamente incensurabili nella presente sede di legittimità, siccome esenti da illogicità e da contraddizioni.
Il che comporta il rigetto dei ricorsi proposti dal P.G. di Reggio Calabria e da tutti gli altri ricorrenti, con condanna dei soli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna gli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010