Sentenza 28 ottobre 2009
Massime • 1
Lo stato di latitanza, in uno ad altri elementi, può assumere valore probatorio nella formazione del convincimento del giudice, quale comportamento "post delictum", a condizione che il soggetto si sia dato alla fuga prima che gli venisse mossa alcuna accusa, perché il darsi alla fuga successivamente all'emissione di un provvedimento restrittivo non può avere alcun valore probatorio, dato che anche un innocente può essere indotto a sottrarsi alla custodia cautelare.
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L'articolo 468 del Codice di Procedura Penale disciplina il deposito della lista testimoniale, imponendo alle parti l'obbligo di indicare non solo i nominativi dei testimoni, ma anche le circostanze su cui dovrà vertere l'esame. La sentenza della Cassazione Penale, Sez. I, 21 gennaio 2022, n. 7912 offre un'importante riflessione su un tema dibattuto: la genericità della lista testimoniale e le conseguenze che ne derivano. Il caso in esame ha visto la dichiarazione di inammissibilità di una lista testi difensiva a causa della mancata specificazione delle circostanze su cui i testimoni avrebbero dovuto deporre. Questo articolo analizza il principio emerso dalla pronuncia della Suprema …
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In tema di lista testimoniale, l'onere dell'indicazione delle circostanze di esame è soddisfatto anche con il semplice riferimento ai "fatti del processo" a condizione che si versi nell'ipotesi di un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, non valendo invece ciò ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati siano più di uno e molteplici siano i capi di imputazione. La finalità dell'articolo 468 c.p.p., è quella di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni: peraltro, la presenza di una leale discovery, costituita dalla tempestiva e precisa indicazione delle circostanze …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2009, n. 43924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43924 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 28/10/2009
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1469
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 23037/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RG EL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, in data 4.5.2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Giovanni D'Angelo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 7.3.2009, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia rigettò la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere di RG EL, indagato per tentato riciclaggio di autovetture, disponendola nei confronti di un coindagato.
Avverso tale provvedimento il pubblico ministero propose appello, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., e il Tribunale di Bari, con ordinanza del 4.5.2009, depositata il 7.5.2009, in accoglimento dell'impugnazione, applicò a la chiesta misura restrittiva della libertà personale.
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo violazione della legge processuale e vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe fondato il convincimento sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza soltanto sugli indizi afferenti il coindagato e sulla fuga di RG, ma tale elemento non potrebbe essere valutato quale indizio e comunque non potrebbe fondare la consapevolezza della delittuosoa provenienza dei veicoli. Il ricorso è infondato.
Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, dalla fuga della persona sottoposta alle indagini, cosi come dalla sua latitanza, in taluni casi, si possono trarre elementi di valutazione: "La latitanza di per sè non può costituire prova o indizio a carico dell'imputato, ma in unione ad altri elementi può essere tenuta presente quale comportamento "post delictum", nella formazione del convincimento del giudice, dovendosi però distinguere il caso di chi si dia alla fuga prima che contro di lui sia stata mossa alcuna accusa, nel quale la irreperibilità e la successiva latitanza acquista un valore sintomatico, dal caso di chi si dia alla fuga sapendo che contro di lui è stato emesso un provvedimento restrittivo, nel quale alla latitanza non può darsi alcun valore probatorio, ben potendo anche un innocente darsi alla fuga per sottrarsi alla carcerazione preventiva". (Cass. Sez. 2, sent. n. 5890 del 27.4. 1995 dep. 22.5.1995 rv 201337). Nel caso di specie l'indagato si è dato alla fuga alla vista degli agenti di Polizia e prima che qualsiasi contestazione gli fosse rivolta.
Da tale elemento, con valutazione di merito motivata in modo non manifestamente illogico e quindi qui insindacabile, il Tribunale ha tratto il convincimento che l'imputato avesse parte nell'attività di camuffamento di veicoli rubati, in corso al momento dell'intervento della Polizia.
L'attività di camuffamento implica necessariamente la consapevolezza della provenienza delittuosa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2009