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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/06/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7612 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.09.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7612/2022 promossa da:
, con l'avv. Maria Giovanna RONCAGLIA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
, con l'avv. Anna Paola FONTANA Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione a precetto chiedendo Parte_1 sospendersi l'efficacia esecutiva dell'assegno bancario n° 0226746132-02 oggetto di intimazione, tratto da su Parte_1 CP_2 in data 30.11.2018 all'ordine di , eccependo: Controparte_1
- l'intervenuta prescrizione al 30.05.2019 dell'azione cambiaria e la conseguente inidoneità ex artt. 55 e 75 r.d. 21/12/1993 n.
1736 del titolo di credito a valere quale titolo esecutivo;
- l'errata indicazione della causale di impagato, con conseguente incertezza in ordine alle ragioni per cui il titolo non è stato
“pagato” alla presentazione all'istituto di credito ed ulteriore inidoneità del medesimo titolo a valere quale promessa di pagamento;
- l'estinzione del debito a garanzia del quale il titolo indicato in precetto sarebbe stato tratto.
1 1.2. L'opponente ha concluso con note di trattazione scritta ud.
4.04.2024, rinunziando alla domanda di condanna formulata ex art. 96
c.p.c.):
Accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione cartolare portata dall'assegno bancario tratto su n. Controparte_2
0226746132-02 emesso da in data 30/11/2018 Parte_1 per euro 10.000,00 essendo trascorsi oltre sei mesi dalla data di emissione del titolo stesso (anno 2018) e per l'effetto in accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa dichiarare o nullo e/o illegittimo e/o invalido e/o inefficace l'atto di precetto notificato in data
17.11.2022 e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto del
Signor a procedere ad esecuzione forzata Controparte_1
In ogni caso con condanna di controparte al pagamento di tutte le spese di giudizio ed accessori di legge da distrarsi in favore dello scrivente patrocinio ai sensi dell'art. 93 c.p.c. […].
2. La convenuta opposta si è costituita, aderendo alla formulata eccezione di prescrizione dell'azione cartolare;
ha quindi dichiarato di rinunciare all'atto di precetto notificato, concludendo per la cessazione della materia del contendere, e il rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., spese compensate;
3. A fronte della rinuncia al precetto, con ordinanza 13.11.2023, il GU ha dichiarato non luogo a provvedere sulla proposta istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'assegno bancario tratto su
[...]
n. - 0226746132-02 da in data CP_2 Parte_1
30/11/2018 per euro 10.000,00 con beneficiario . Controparte_1
3.1. La causa, documentale e matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.09.2024.
4. Costituendosi in giudizio, l'opposta ha aderito all'eccezione di prescrizione, rinunziando agli effetti del precetto notificato in data
17.11.2022: detta rinuncia è da interpretarsi come riferita alla preannunciata azione esecutiva, poiché formulata in conseguenza del riconoscimento dell'inidoneità del titolo di credito richiamato in precetto a valere quale titolo esecutivo ex art. 55 L. Assegno;
4.1. Va conseguentemente ritenuta la cessazione della materia del contendere, la convenuta avendo rinunciato ad esercitare l'azione esecutiva in forza dell'assegno bancario n. 0226746132-02 tratto in data
30/11/2018 su da per euro Controparte_2 Parte_1
2 10.000,00 con beneficiario (i.e. abdicando al diritto Controparte_1
a procedere ad azione esecutiva in forza del titolo esecutivo portato in precetto).
5. La regolazione delle spese di lite deve quindi seguire il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione soli motivi di opposizione (art. ex Cass. SU, n. 25478 del 21 settembre 2021).
5.1. A tal proposito deve osservarsi come l'opposizione promossa da sia fondata. Parte_1
5.2. L'opposto, ha invero notificato in data Controparte_1
17.11.2022 alla atto di precetto per l'importo di Pt_1 Parte_1
€ 10.328,30 (doc. 1 opponente). L'assegno bancario indicato quale titolo esecutivo dal precetto è stato posto all'incasso in data 01/08/2022, oltre i 6 mesi dallo scadere del termine di presentazione (di 8 giorni dalla data di traenza) previsto per la prescrizione dell'azione cartolare ai sensi degli artt. 31, 32 e 75 r.d.21/12/1993 n. 1736 (“il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione”).
, alla data di presentazione all'incasso, aveva quindi Controparte_1 perso il diritto ad esercitare l'azione cambiaria nei confronti della traente essendo la stessa prescritta (al Pt_1 Parte_1
07.06.2019), con conseguente inidoneità ex artt. 55 e 75 r.d. 21/12/1993
n. 1736 del titolo di credito azionato (l'assegno bancario n. 0226746132-
02 tratto in data 30/11/2018 su da Controparte_2 Parte_1
per euro 10.000,00 con beneficiario a valere
[...] Controparte_1 quale titolo esecutivo.
5.3. Va in conclusione condannato il convenuto opposto al pagamento delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice Avv. Maria Giovanna RONCAGLIA, in misura prossima al minimo tabellare per le fasi di studio/introduzione assorbita quella decisionale, in ragione del valore del credito precettato;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
- DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE;
- CONDANNA l'opponente alla refusione, in Controparte_1 favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore avv. Maria Giovanna RONCAGLIA,
3 dichiaratasi antistataria, liquidate in € 1.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali al
15%, ed accessori di legge;
- MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
MODENA, 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.09.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7612/2022 promossa da:
, con l'avv. Maria Giovanna RONCAGLIA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
, con l'avv. Anna Paola FONTANA Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione a precetto chiedendo Parte_1 sospendersi l'efficacia esecutiva dell'assegno bancario n° 0226746132-02 oggetto di intimazione, tratto da su Parte_1 CP_2 in data 30.11.2018 all'ordine di , eccependo: Controparte_1
- l'intervenuta prescrizione al 30.05.2019 dell'azione cambiaria e la conseguente inidoneità ex artt. 55 e 75 r.d. 21/12/1993 n.
1736 del titolo di credito a valere quale titolo esecutivo;
- l'errata indicazione della causale di impagato, con conseguente incertezza in ordine alle ragioni per cui il titolo non è stato
“pagato” alla presentazione all'istituto di credito ed ulteriore inidoneità del medesimo titolo a valere quale promessa di pagamento;
- l'estinzione del debito a garanzia del quale il titolo indicato in precetto sarebbe stato tratto.
1 1.2. L'opponente ha concluso con note di trattazione scritta ud.
4.04.2024, rinunziando alla domanda di condanna formulata ex art. 96
c.p.c.):
Accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione cartolare portata dall'assegno bancario tratto su n. Controparte_2
0226746132-02 emesso da in data 30/11/2018 Parte_1 per euro 10.000,00 essendo trascorsi oltre sei mesi dalla data di emissione del titolo stesso (anno 2018) e per l'effetto in accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa dichiarare o nullo e/o illegittimo e/o invalido e/o inefficace l'atto di precetto notificato in data
17.11.2022 e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto del
Signor a procedere ad esecuzione forzata Controparte_1
In ogni caso con condanna di controparte al pagamento di tutte le spese di giudizio ed accessori di legge da distrarsi in favore dello scrivente patrocinio ai sensi dell'art. 93 c.p.c. […].
2. La convenuta opposta si è costituita, aderendo alla formulata eccezione di prescrizione dell'azione cartolare;
ha quindi dichiarato di rinunciare all'atto di precetto notificato, concludendo per la cessazione della materia del contendere, e il rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., spese compensate;
3. A fronte della rinuncia al precetto, con ordinanza 13.11.2023, il GU ha dichiarato non luogo a provvedere sulla proposta istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'assegno bancario tratto su
[...]
n. - 0226746132-02 da in data CP_2 Parte_1
30/11/2018 per euro 10.000,00 con beneficiario . Controparte_1
3.1. La causa, documentale e matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.09.2024.
4. Costituendosi in giudizio, l'opposta ha aderito all'eccezione di prescrizione, rinunziando agli effetti del precetto notificato in data
17.11.2022: detta rinuncia è da interpretarsi come riferita alla preannunciata azione esecutiva, poiché formulata in conseguenza del riconoscimento dell'inidoneità del titolo di credito richiamato in precetto a valere quale titolo esecutivo ex art. 55 L. Assegno;
4.1. Va conseguentemente ritenuta la cessazione della materia del contendere, la convenuta avendo rinunciato ad esercitare l'azione esecutiva in forza dell'assegno bancario n. 0226746132-02 tratto in data
30/11/2018 su da per euro Controparte_2 Parte_1
2 10.000,00 con beneficiario (i.e. abdicando al diritto Controparte_1
a procedere ad azione esecutiva in forza del titolo esecutivo portato in precetto).
5. La regolazione delle spese di lite deve quindi seguire il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione soli motivi di opposizione (art. ex Cass. SU, n. 25478 del 21 settembre 2021).
5.1. A tal proposito deve osservarsi come l'opposizione promossa da sia fondata. Parte_1
5.2. L'opposto, ha invero notificato in data Controparte_1
17.11.2022 alla atto di precetto per l'importo di Pt_1 Parte_1
€ 10.328,30 (doc. 1 opponente). L'assegno bancario indicato quale titolo esecutivo dal precetto è stato posto all'incasso in data 01/08/2022, oltre i 6 mesi dallo scadere del termine di presentazione (di 8 giorni dalla data di traenza) previsto per la prescrizione dell'azione cartolare ai sensi degli artt. 31, 32 e 75 r.d.21/12/1993 n. 1736 (“il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione”).
, alla data di presentazione all'incasso, aveva quindi Controparte_1 perso il diritto ad esercitare l'azione cambiaria nei confronti della traente essendo la stessa prescritta (al Pt_1 Parte_1
07.06.2019), con conseguente inidoneità ex artt. 55 e 75 r.d. 21/12/1993
n. 1736 del titolo di credito azionato (l'assegno bancario n. 0226746132-
02 tratto in data 30/11/2018 su da Controparte_2 Parte_1
per euro 10.000,00 con beneficiario a valere
[...] Controparte_1 quale titolo esecutivo.
5.3. Va in conclusione condannato il convenuto opposto al pagamento delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice Avv. Maria Giovanna RONCAGLIA, in misura prossima al minimo tabellare per le fasi di studio/introduzione assorbita quella decisionale, in ragione del valore del credito precettato;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
- DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE;
- CONDANNA l'opponente alla refusione, in Controparte_1 favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore avv. Maria Giovanna RONCAGLIA,
3 dichiaratasi antistataria, liquidate in € 1.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali al
15%, ed accessori di legge;
- MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
MODENA, 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
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