Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/1985, n. 3148
CASS
Sentenza 24 maggio 1985

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A norma dell'art. 2697 cod. civ., l'Onere probatorio del convenuto, di contenuto contrario a quello dell'attore, sorge, in concreto, solo quando questi abbia fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda e, pertanto, l'insufficienza della prova con la quale il convenuto abbia inteso confortare le contestazioni delle deduzioni dell'attore non vale a dispensare quest'ultimo dall'Onere probatorio a suo carico. ( Conf 1522/83, mass n 426351).*

I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dell'ispettorato del lavoro (che, ex art. 2700 cod. civ., fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il verbalizzante attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) integrano la prova scritta per l'ingiunzione di pagamento dei contributi omessi (art. 635 cod. proc. civ.), mentre nel successivo giudizio di opposizione, come possono essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradandosi perciò a semplici indizi per quanto riguarda le circostanze di fatto accertate in base alle dichiarazioni di terze persone o in virtù di altre indagini, così, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, possono anche costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, quando il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori. ( V 229/81, mass n 410639).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/1985, n. 3148
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3148
    Data del deposito : 24 maggio 1985

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