Sentenza 6 luglio 2009
Massime • 1
L'art. 17, comma 3, del c.c.n.l. integrativo del 16 febbraio 2000 del Ministero delle Finanze, che disciplina l'ordinamento del personale, si interpreta nel senso che costituiva requisito per partecipare alle procedure selettive per l'attribuzione delle posizioni economiche superiori ivi riconosciute l'appartenenza, alla data del 31 agosto 1999, al ruolo del dipartimento delle dogane ovvero a quello unico delle finanze, prevedendo la normativa l'assegnazione di un contingente di posti esclusivamente per detti ruoli, senza che assumesse rilievo, in mancanza di specifiche indicazioni, la circostanza che, a tale data, esistesse anche un ruolo ad esaurimento per i dipendenti che provenivano dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Ne consegue che, per i dipendenti facenti parte del ruolo provvisorio ad esaurimento, istituito dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 283 del 1998, va escluso il diritto a partecipare alle procedure concorsuali relative all'assegnazione di 500 posti della posizione economica B3 "super" bandite in attuazione della norma collettiva integrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2009, n. 15819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15819 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13272/2006 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CC RE, AL AN, UT VA, GL LB, \L ON, AT RA, ON NO, DE EC AN, \P SC, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato MASINI Maria Stefania, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato NESPOR STEFANO giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
e contro
\D SA AL, ZA A\, ET SC, \T IP, IN O\, CE MA, \O AR, IM AN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 25/2006 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/01/2006 R.G.N. 1197/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/05/2009 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alcuni dipendenti dell'Agenzia delle Dogane, i signori \M RE ed altri otto litisconsorti, tutti provenienti dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, transitati presso il Ministero delle Finanze e poi assegnati definitivamente alla Agenzia stessa, hanno chiesto che venisse annullata la loro esclusione dalla selezione per l'accesso alla posizione *B3 Super* adottata dal direttore dell'Area personale dell'Agenzia delle Dogane e che venisse accertato il loro diritto ad essere inclusi nella graduatoria ed all'inquadramento nella qualifica stessa.
I convenuti, vale a dire l'Agenzia delle Dogane ed il Ministero delle Finanze, avevano chiesto preliminarmente l'integrazione del contraddittorio con i dipendenti inseriti negli ultimi nove posti della graduatoria, con relativo inquadramento nella qualifica. Contestavano, inoltre, la domanda nel merito, rilevando che solo nell'ottobre del 1999 i ricorrenti erano stati tutti inseriti nei ruoli del Dipartimento delle Dogane.
Il contraddittorio veniva integrato con i dipendenti controinteressati che avevano contestato le domande. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda ritenendo che alla data del primo agosto 1999 (indicata nel bando di concorso) i ricorrenti dovessero considerarsi in servizio perché inseriti nel ruolo ad esaurimento del Ministero delle Finanze e che il bando nel richiedere la presenza in servizio al primo agosto 1999 si fosse attenuto alle disposizioni dei contratti collettivi, che non stabilivano alcun collegamento di tale requisito al ruolo per il quale si concorreva.
Vi sarebbe stata, perciò, una separazione tra il requisito dell'anzianità di servizio ed il requisito della appartenenza al ruolo doganale, comunque posseduto dagli interessati da una data antecedenti al bando.
In secondo grado questa decisione veniva confermata, sostanzialmente anche nelle motivazioni, dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 25, in data 29 novembre 2005/9 gennaio 2006. Avverso la sentenza di appello, notificata all'Agenzia delle Dogane il 10 febbraio 2006, questa ultima ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario l'11 aprile 2006, in termine, e da quest'ultimo notificato, con plichi inviati, a mezzo del servizio postale, il 12 aprile 2006 sia ai nove ricorrenti originari che alla maggior parte degli altri dipendenti interessati anch'essi alla controversia ma in senso contrario, e, infine, all'ultimo di essi presso l'abitazione il successivo 14 aprile.
I nove dipendenti che avevano dato inizio alla controversia (i signori CE CC, \A LD, IV TI, AL TA, TO O\, AN CA, NO NO, \A De CC e NC O\) hanno resistito con controricorso notificato, in termine, il 10 maggio 2006, ed hanno depositato successivamente una memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel primo motivo di impugnazione la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 del CCNL - Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999 - che, prevedendo sviluppi economici, demanda al contratto collettivo integrativo la definizione dei criteri per l'attribuzione delle rispettive posizioni economiche e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del contratto collettivo del 16 febbraio 2000 e dei canoni di ermeneutica contrattuale nonché l'omessa, erronea, contraddittoria e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Critica la sentenza per aver ritenuto che l'appartenenza al ruolo del Dipartimento delle Dogane non fosse un requisito richiesto ne' dagli accordi sindacali ne' dal bando di selezione.
Sostiene a questo proposito che il comma 3 dell'art. 17 del contratto collettivo del 2000 conteneva espressamente questa previsione, e disponeva l'attribuzione delle posizioni economiche super distinguendo il numero di esse da attribuire al personale appartenente al ruolo unico del Ministero, dal numero di quelle da attribuire, invece, al personale appartenente al personale che apparteneva al ruolo autonomo del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette.
Sottolinea che questa normativa era stata disposta perché il ruolo del personale del dipartimento delle dogane era del tutto autonomo e distinto del ruolo del Ministero delle Finanze e le procedure interne per il personale appartenente a ciascun ruolo erano finanziate con risorse distinte.
Il bando di selezione, inoltre, ribadiva l'attribuzione di 500 posizioni *B3 Super* per il personale del ruolo delle Dogane e delle Imposte Indirette.
Dal primo settembre 1998 all'11 ottobre 1999 gli interessati erano stati inseriti in apposito ruolo ad esaurimento del Ministero delle Finanze.
Dal punto di visto giuridico, economico e contabile questo ruolo era gestito dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, e si collocava in un comparto di contrattazione diverso ed autonomo rispetto a quello dei Ministeri.
Il personale inserito in questo ruolo era economicamente a carico della stessa Amministrazione Autonoma, da cui dipendeva a tutti gli effetti.
2. Nel secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 283 del 1998, art. 4, nonché l'omessa, erronea, contraddittoria e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Critica ulteriormente la sentenza per aver interpretato il D.Lgs. n.283 del 1998, art. 4, come se avesse attribuito agli interessati lo status di dipendenti in servizio presso il Ministero.
3. Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento. È infondato, innanzi tutto, il primo motivo di impugnazione, in cui la ricorrente sottolinea che alla data del primo agosto 1999 - indicata nel bando della procedura selettiva ai fini del possesso dei requisiti di ammissione - non esisteva un ruolo dell'Amministrazione delle Finanze, ma vi erano, invece, tre ruoli distinti, e precisamente:
a) un ruolo provvisorio ad esaurimento, di cui facevano parte gli attuali resistenti, del Ministero delle Finanze, istituito dal D.Lgs.9 luglio 1998, n. 283, art. 4, comma 1;
b) il ruolo unico del Ministero delle Finanze;
c) il ruolo autonomo del Dipartimento delle dogane e delle Imposte Indirette.
Gli interessati non avevano fatto parte del Ruolo delle Dogane e delle Imposte Indirette alla data di riferimento del primo agosto del 1999, essendovi stati trasferiti in soprannumero soltanto dal 12 ottobre 1999.
Di conseguenza, non avevano diritto di partecipare alle procedure concorsuali relative all'assegnazione dei 500 posti della posizione *B3 super* riservati al personale appartenenti al ruolo delle dogane e delle imposte dirette, perché - secondo l'interpretazione dell'Agenzia - sarebbe stato necessario appunto che fossero già inseriti in quel ruolo fin dal primo agosto 1999.
4. Occorre, dunque, chiarire se il requisito della presenza in servizio a quella data sì riferisca alla generica presenza in servizio presso il Ministero delle Finanze, o invece a quella presso un singolo ruolo specifico, nel caso di specie presso quello delle Dogane e delle Imposte Indirette.
Le critiche della ricorrente si risolvono, infatti, in una diversa interpretazione della normativa contrattuale collettiva e del complesso delle disposizioni di attuazione.
Non scalfiscono, però, l'argomentazione principale contenuta nella sentenza, che osserva che ne' gli accordi sindacali integrativi, stipulati ai sensi dell'art. 20 del contratto collettivo per determinare i criteri per la selezione, ne' il bando di selezione dicono espressamente che il requisito della presenza in servizio al primo di agosto 1999 debba essere riferito ad un ruolo specifico tra quelli in cui in quella determinata data era suddiviso il personale dell'amministrazione delle finanze.
Nè viene scalfita la successiva argomentazione, contenuta anch'essa nella sentenza, che, nell'ambito di una ricostruzione generale del sistema, sottolinea come l'adozione dell'interpretazione restrittiva sostenuta dall'amministrazione comporterebbe l'impossibilità per i dipendenti del Ministero delle Finanze, già presenti in servizio alla data del primo agosto 1999, ma successivamente transitati in un altro ruolo, di conseguire la promozione ne' nel ruolo di provenienza nè in quello di destinazione.
Va tenuto presente a questo proposito che non era escluso un passaggio da un ruolo ed un altro, come risulta la stessa vicenda degli attuali resistenti, transitati dall'originario ruolo ad esaurimento a quello delle Dogane ed Imposte Indirette. La normativa, però, non prevedeva neppure l'assegnazione di un separato contingente di posti di promozione ai dipendenti che facevano parte del ruolo ad esaurimento, ma solo a quelli che erano inseriti negli altri due ruoli, quello unico delle finanze, e quello delle dogane e delle imposte indirette.
La stessa normativa non escludeva neppure (a tutto concedere, non escludeva espressamente) che il personale proveniente dal ruolo ad esaurimento potesse usufruire di questa specifica forma di promozione.
A rigor di logica, se nella redazione del testo si fosse ritenuto di tener conto, anche a questi fini, del fatto che economicamente le retribuzioni di questa categoria di dipendenti fossero a carico alla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e che quel personale dipendeva da essa, sarebbe stato previsto un separato contingente di posti di promozione a loro disposizione, o sarebbe stata disposta la loro esclusione dal beneficio.
Risulta così dimostrata l'infondatezza delle critiche svolte a questo proposito dalla ricorrente: se si fosse voluto escludere i dipendenti che provenivano dal Monopolio Tabacchi da quella particolare forma di promozione lo si sarebbe dichiarato espressamente.
Allo stesso modo, se si fosse voluto tener conto del loro particolare legame con l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, e del fatto che le loro retribuzioni fossero contabilizzate a carico di questa ultima, sarebbe stato predisposto un separato contingente di posti a disposizione per la loro promozione.
5. Il secondo motivo di impugnazione è anch'esso infondato. Se gli interessati provenienti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato erano stati inseriti, dapprima, in un apposito ruolo ad esaurimento dei Ministero delle Finanze, e poi, dall'ottobre 1999, nell'apposito ruolo del Dipartimento delle Dogane, inevitabilmente erano dipendenti dell'amministrazione finanziaria, e, almeno dal punto di vista amministrativo, avevano lo stato giuridico di dipendenti di quel Ministero.
6. Di conseguenza, la decisione adottata dalla Corte d'Appello di Milano appare del tutto esatta e da confermare. Proprio per questo, d'altra parte, deve essere rigettato il ricorso perché infondato. Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza a carico dell'Agenzia ricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso: condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 26,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre a spese generali IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2009