Articolo 110 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 109Articolo 111
Versione
14 marzo 1965
Art. 110.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei bilancio, per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
Entrata in vigore il 14 marzo 1965