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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2956 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gelsomina Marsilii ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gerardo Sallustro in Ancona, corso Garibaldi n. 91/a, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio;
ATTRICE
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Panzavuota ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, corso Mazzini n. 156, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
Controparte_2
(C.F ), in persona dei Commissari liquidatori, P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Barbieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, piazza del Plebiscito n. 55, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: contratti bancari – ripetizione d'indebito;
Pag. 1 di 29 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
innanzi a questo Tribunale premettendo in fatto di aver stipulato: Controparte_1
- il contratto di conto corrente n. 25176 con relative aperture di credito, con l'allora
[...]
Controparte_3
- il contratto di conto corrente n. 5469 con relative aperture di credito, con l'allora
[...]
Controparte_4
- il contratto di mutuo n. 55100220 del 15 gennaio 2008, con l'allora Controparte_3
- il contratto di mutuo n. 55113601 del 2 ottobre 2008, con l'allora Controparte_3
- il contratto di leasing n. 916277/001 del 17 settembre 2008, con Parte_2
Ha esposto, con particolare riferimento al contratto di conto corrente n. 25176, che la banca non ha ottemperato alla consegna della copia del contratto richiesta ex art. 119 TUB, non avendo rinvenuto la documentazione richiesta.
Con riferimento al conto corrente n. 25176, chiuso il 31 dicembre 2014, ha esposto che il contratto, pur oggetto di reiterata richiesta di consegna ex art. 119 TUB e di obbligo di conservazione, da parte della banca, per i dieci anni successivi alla chiusura del rapporto, non è stato trasmesso dalla banca, che ha comunicato di non averne rinvenuto la copia, con la conseguenza che, per effetto della violazione dell'art. 117 TUB, il contratto è nullo per omessa forma scritta ad substantiam e tutti i pagamenti effettuati sono ripetibili;
ha prodotto gli estratti conto e scalari dal 2002 alla chiusura.
Con riferimento al conto corrente n. 5469 (dal dicembre 2017, n. 1000/75), chiuso il 31 dicembre
2019, ha prodotto “parte della documentazione contrattuale costituita dai vari contratti di affidamento concessi nel corso degli anni” e gli estratti conto e scalari dal 2002 alla chiusura.
A) Con riferimento a entrambi i rapporti di conto corrente ha formulato le seguenti deduzioni:
A1) violazione dell'art. 1283 c.c. – anatocismo, per applicazione della capitalizzazione trimestrale per gli interessi a debito e annuale per gli interessi a credito (art. 7 contratto); non risultando ulteriori accordi tra le parti in ordine alla previsione di pari capitalizzazione successivamente alla data di adeguamento fissata dalla delibera CICR 9 febbraio 2000 (30 giugno
2000), le clausole vanno ritenute inefficaci ai sensi dell'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342/1999, con conseguente diritto alla ricontabilizzazione delle somme incamerate dalla banca.
Per il periodo successivo al 1 gennaio 2014, data di entrata in vigore dell'art. 120 TUB per come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, l'attrice ha lamentato l'applicazione di interessi
Pag. 2 di 29 anatocistici in violazione del divieto di legge e invocato l'applicazione dei soli interessi semplici, con diritto al rimborso di quanto indebitamente corrisposto.
A2) usura. L'attrice ha esposto, in particolare, che la banca convenuta è incorsa
“nell'applicazione di interessi usurari mediante l'addebito di innumerevoli oneri da valutarsi ai fini del calcolo del TAEG contrattuale a titolo di Commissione di Massimo Scoperto e spese varie”, tale che vi è stato superamento del tasso soglia con conseguente applicazione della sanzione di gratuità di cui all'art. 1815 c.c. e diritto dell'attrice alla ripetizione di tutte le somme versate.
A3) violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c., 117, comma 4, TUB – indeterminatezza delle condizioni economiche e contrattuali e addebito di oneri non contrattualizzati, con conseguente diritto all'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
In particolare, quanto al contratto n. 5469 risultano indicati i soli tassi nominali senza indicazione del TAE, ciò non consentendo al correntista di riscontrare gli effetti sul tasso della capitalizzazione alla periodicità pattuita.
Analoga censura è mossa in relazione al contratto di apertura di credito del 2012 accordata su tale conto corrente, rispetto al quale è anche dedotta l'indicazione di un tasso di interesse variabile, ancorato al parametro Euribor, senza che ne siano specificati il periodo, le modalità di rilevazione e il valore del tasso alla data di stipula del contratto.
Ancora, sono censurate: l'indeterminatezza della pattuizione sulla CMS, per omessa indicazione della base di calcolo e della periodicità dell'addebito; l'applicazione della commissione di servizio affidamento sin dal terzo trimestre del 2009, ancorché la stessa sia stata pattuita per la prima volta, peraltro in violazione dell'art. 117-bis TUB, nel contratto di apertura di credito del
2012; l'applicazione della commissione disponibilità immediata fondi a partire dal quarto trimestre 2017, in assenza di pattuizione;
l'omessa pattuizione del costo delle spese addebitate
(spese invio e/c; spese forfettarie minime movimenti;
spese fisse tenuta conto).
B) Con riferimento ai contratti di mutuo e di leasing, l'attrice ha dedotto:
B1) Usura. Con riferimento al contratto di mutuo n. 55113601, oltre a richiamare quanto dedotto in relazione ai contratti di contro corrente, ha dedotto il superamento del tasso soglia ove si consideri anche la commissione di estinzione anticipata (pattuita nella misura dell'1%).
B2) indeterminatezza delle pattuizioni in punto di tasso di interesse, commissioni e/o spese con riferimento a tutti i contratti.
Quanto ai contratti di mutuo, ha altresì lamentato la violazione dell'obbligo di indicazione del Par TAEG/ISC, posto che, nel caso di specie, l' indicato in contratto (5,605% nel contratto n.
Pag. 3 di 29 55100220 e 6,243% nel contratto n. 55113601) è inferiore a quello concretamente applicato
(rispettivamente 5,605% e 6,245%).
Quanto al contratto di leasing, ha lamentato l'indicazione in contratto di un tasso interno di attualizzazione (6,200%) difforme e inferiore rispetto a quello riscontrato in concreto (7,200%).
B3) violazione della disciplina sulla trasparenza e indeterminabilità del tasso per applicazione del piano di ammortamento alla francese, non specificato in contratto, nonché per applicazione occulta della capitalizzazione composta;
B4) applicazione del parametro Euribor manipolato, come accertato dalla decisione 4 dicembre
2013 della Commissione Europea in relazione al periodo dal 1 settembre 2005 al 31 marzo 2009, ai fini dell'individuazione del tasso contrattuale, con conseguente sostituzione dell'interesse con quello legale ex art. 117 TUB o 1284 c.c..
Tanto premesso, ha così concluso:
“Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- IN VIA PRINCIPALE: in relazione al contratto di conto corrente n. 25176:
- Accertare e dichiarare la nullità ex art. 117 TUB del contratto di conto corrente n. 14256 e di eventuali contratti di apertura di credito ad esso appoggiati per difetto di forma scritta prevista ad substantiam e, conseguentemente, condannare l'Istituto di credito convenuto a restituire alla società attrice ogni somma versata alla banca a qualunque titolo nell'esecuzione del rapporto;
- qualora dalla documentazione prodotta e da quella che sarà acquisita nel corso del giudizio, possano individuarsi le pattuizioni relative agli interessi ed agli altri oneri addebitati, voglia comunque il Tribunale di Ancona, accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi del conto corrente oggetto di causa per contrarietà alle norme imperative ex art.1418 c.c. comma 1, avendo proceduto la BA convenuta nel rapporto bancario oggetto del presente giudizio ad applicazione di tassi, spese e commissioni non contrattualizzate e/o per aver applicato condizioni e tassi del tutto indeterminati ai sensi degli artt. 1346 e 1284 c.c. e 117 TUB, come meglio descritto in parte motiva, e di conseguenza pronunciarsi:
a) sulla gratuità delle linee di credito e sulla invalidità del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad essi appoggiate e/o sull'applicazione degli interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c.;
b) sulla illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sull'applicazione dei tassi passivi (perché usurari ex art. 1815 c.c. II comma);
Pag. 4 di 29 c) sulla illegittimità dell'applicazione di tassi ultralegali non concordati correttamente in costanza di rapporto;
d) sull'illegittimità dell'applicazione degli ulteriori oneri e commissioni come saranno meglio accertati nel corso del giudizio quali commissioni servizio affidamento, commissioni per disponibilità immediata fondi, tassi extrafido, ius variandi, applicazione di valute errate, spese trimestrali etc., dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
e) sull'indeterminatezza delle relative condizioni perché poste in violazione degli artt.li 1346,
1418, 1419 c.c., nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt.li 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c.;
- conseguentemente all'esito delle nullità che saranno riscontrate, condannare l'istituto di credito alla restituzione di tutti gli importi indebitamente percepiti con interessi legali fino al saldo;
in relazione al contratto di conto corrente n. 5469 (da dic. 2017 n. 1000/75) - Accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi del conto corrente oggetto di causa per contrarietà alle norme imperative ex art.1418 c.c. comma 1, avendo proceduto la BA convenuta nel rapporto bancario oggetto del presente giudizio ad applicazione di tassi, spese e commissioni non contrattualizzate e/o per aver applicato condizioni
e tassi del tutto indeterminati ai sensi degli artt. 1346 e 1284 c.c. e 117 TUB, come meglio descritto in parte motiva, e di conseguenza pronunciarsi:
a) sulla gratuità delle linee di credito e sulla invalidità del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad essi appoggiate e/o sull'applicazione degli interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c.;
b) sulla illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sull'applicazione dei tassi passivi (perché usurari ex art. 1815 c.c. II comma);
c) sulla illegittimità dell'applicazione di tassi ultralegali non concordati correttamente in costanza di rapporto;
d) sull'illegittimità dell'applicazione degli ulteriori oneri e commissioni come saranno meglio accertati nel corso del giudizio quali commissioni servizio affidamento, commissioni per disponibilità immediata fondi, tassi extrafido, ius variandi, applicazione di valute errate, spese trimestrali etc., dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
Pag. 5 di 29 e) sull'indeterminatezza delle relative condizioni perché poste in violazione degli artt.li 1346,
1418, 1419 c.c., nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt.li 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c.;
- conseguentemente all'esito delle nullità che saranno riscontrate, condannare l'istituto di credito alla restituzione di tutti gli importi indebitamente percepiti con interessi legali fino al saldo;
in relazione ai contratti di mutuo n. 55100220 del 15.01.2008 e n. 55113601 del 02.10.2008:
- Accertare e dichiarare che la ha proceduto a pattuizione di Controparte_5 interessi usurari ex art. 1815 secondo comma c.c. e per l'effetto dichiarare gratuito il contratto di mutuo, con conseguente diritto per la parte attrice di ripetere le somme indebitamente percepite dall'Istituto di credito a titolo di interessi, spese, commissioni ecc. non dovuti;
- voglia in ogni caso il Tribunale accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali per indeterminatezza perché poste in violazione degli artt.li 1346, 1418, 1419 c.c. per le motivazioni tutte riportate nella parte espositiva nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt.li 1283 e 1284
c.c., e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. (indeterminatezza clausole, ammortamento alla francese con capitalizzazione composta, erronea indicazione ISC contrattuale, manipolazione
Euribor..) individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione (tasso legale o tasso minimo BOT);
- conseguentemente all'esito delle nullità che saranno riscontrate, condannare l'istituto di credito alla restituzione di tutti gli importi indebitamente percepiti con interessi legali fino al saldo;
in relazione al contratto di leasing n. 916277/001 del 17.09.2008:
- Accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali per indeterminatezza perché poste in violazione degli artt.li 1346, 1418, 1419 c.c. per le motivazioni tutte riportate nella parte espositiva nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt.li 1283 e 1284 c.c., e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. (indeterminatezza clausole, ammortamento alla francese con capitalizzazione composta, erronea indicazione ISC contrattuale, manipolazione Euribor..) individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione (tasso legale o tasso minimo
BOT);
- su tutti i rapporti oggetto del presente giudizio, si chiede, conseguentemente all'accertamento delle nullità denunciate, che vengano rideterminati i reali saldi dare/avere tra le parti alla data della conclusione dei rapporti e che la banca convenuta venga condannata alla restituzione di
Pag. 6 di 29 tutti gli importi indebitamente incamerati calcolando sulle somme indebitamente percepite dall'istituto di credito gli interessi e la rivalutazione dal sorgere del credito al saldo, nella misura prevista all'art.1284 c.c. così come modificato dall'art.17 comma 1,D.L. 12.09.2014,
n.132, convertito con modificazioni dalla L.10 novembre 2014, n.162 “..dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” e condannare conseguentemente la banca alla restituzione di tutti gli importi indebitamente percepiti, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Si chiede altresì il rimborso dei costi sostenuti per la redazione delle perizie contabili, necessarie all'accertamento delle violazioni perpetrate dall'istituto di credito.
In ogni caso si chiede la condanna della BA alla refusione delle spese e delle competenze di lite”.
2. Con comparsa depositata telematicamente il 30 settembre 2021 si è costituita in giudizio la convenuta Controparte_1
Ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona in relazione al contratto di leasing, in virtù della previsione, ai sensi dell'art. 18, della competenza esclusiva del foro di
Milano.
Ha eccepito la prescrizione dei crediti asseritamente vantati da controparte per i pagamenti antecedenti al 10 febbraio 2010 (vale a dire al decennio anteriore alla prima istanza stragiudiziale avversaria).
Nel merito, ha specificamente contestato la fondatezza dell'avversa domanda in fatto e diritto.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Adito contrariis rejectis e per le motivazioni di cui in parte motiva:
In via preliminare
- Accertare e dichiarare l'incompetenza dell'Adito Tribunale a giudicare in ordine al dedotto contratto di leasing n. 916277/001 del 17.9.2008 in favore del Tribunale di Milano;
- Disporre la riunione del presente procedimento a quello pendente innanzi al tribunale di
Ancona e rubricato al n. 2944/2021.
Nel merito
- In ogni caso, rigettare qualsivoglia domanda attorea, perché inammissibile, nulla, improcedibile, prescritta, infondata e/o indimostrata, in fatto e/o in diritto, o con qualsivoglia altra statuizione, di rito e/o di merito.
In ogni caso
Pag. 7 di 29 - Con vittoria di spese e compensi professionali”.
3. All'udienza di prima comparizione del 26 ottobre 2021, parte attrice ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale della convenuta e il giudice ha provveduto in conformità.
Parte convenuta ha inoltre sollevato eccezione di difetto di legittimazione passiva in relazione al contratto n. 5469, in quanto non ceduto a e di titolarità di Controparte_1 CP_2
Sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c..
4. Con successiva comparsa depositata il 7 marzo 2022, è intervenuta nel giudizio
, la quale: Controparte_2
ha eccepito la carenza di legittimazione passiva della convenuta in relazione al Controparte_1
conto corrente n. 5469; ha eccepito l'improcedibilità delle domande relative al contratto in questione, per intervenuta liquidazione coatta amministrativa di ai sensi dell'art. 83 TUB;
Controparte_2
nel merito, ha preliminarmente eccepito la prescrizione del dritto alla ripetizione di somme pagate prima del 10 febbraio 2010 (decennio antecedente alla prima richiesta stragiudiziale di ripetizione) e contestato nel merito la fondatezza della domanda.
Ha, quindi, concluso come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis,
a) in via pregiudiziale, accertata la titolarità del rapporto di conto corrente n. 5469 in capo a
, dichiarare il parziale difetto di Controparte_2
legittimazione passiva di relativamente al ridetto rapporto;
Controparte_1
b) sempre in via pregiudiziale, in relazione al citato rapporto di conto corrente n. 5469, dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio ex art. 83 comma 3 D.Lgs. 385/1993 per intervenuta liquidazione coatta amministrativa della;
CP_2
c) in via subordinata, nel merito, respingere le domande avanzate da nei confronti Parte_1
di e, per quanto occorrer possa, nei confronti di Controparte_1 [...]
, aventi ad oggetto il rapporto di conto corrente n. 5469 Controparte_2
perché inammissibili, improcedibili, prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto e/o con qualsivoglia altra statuizione di rito e/o di merito;
d) in via istruttoria:
- non avendo avuto cognizione della pendenza del presente giudizio, chiediamo la rimessione in termini per il deposito delle memorie ex art. 183 cpc;
- ci opponiamo alle avverse richieste istruttorie riportandoci a quanto già ampiamente eccepito dalla difesa di in seno alle memorie istruttorie depositate. Controparte_1
Pag. 8 di 29 In ogni caso con vittoria di spese e compenso di causa ex D.M. 55/2014 e successive modifiche”.
5. La causa è stata istruita documentalmente, a mezzo ordine di esibizione “degli estratti conto già richiesti dal correntista ex art. 119 TUB” e di espletamento di CTU;
è successivamente pervenuta al ruolo dello scrivente ed è stata posta in decisione con termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti hanno depositato.
6. Tutto ciò premesso, va rilevato che - dichiarata l'incompetenza per territorio in relazione al contratto di leasing n. 916277/001 del 17 settembre 2008 - il giudizio prosegue in relazione ai due contratti di conto corrente e ai due contratti di mutuo.
7. Sul contratto di conto corrente n. 5469. In relazione al conto corrente n. 5469 sono fondate le eccezioni di carenza di titolarità passiva del rapporto sollevata da e di Controparte_1
improcedibilità della domanda sollevata da in LCA. CP_2
Quanto alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio, è noto che: 1) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto;
2) le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
3) la carenza di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso è comunque rilevabile d'ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass., SS.UU., 16 febbraio 2016, n. 2951).
In relazione al caso di specie – disattesa alla luce dei principi appena esposti l'eccezione, sollevata dall'attrice, di tardività della contestazione di carenza di legittimazione passiva operata dalla convenuta – si ha che:
- con atto di fusione del 21 maggio 2013, Controparte_4
originaria contraente, si è fusa per incorporazione in (doc. 3 intervenuta), Parte_4
con conseguente subentro dell'incorporante in tutti i rapporti attivi e passivi preesistenti ai sensi dell'art. 2504-bis c.c.;
- con Decreto Legge 25 giugno 2017, n. 99 (conv. dalla L n. 121/2017), è stato disposto l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa (anche) di (art. Controparte_2
1), da disporsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della BA
d'IT (art. 2, comma 1), con previsione che, dopo l'adozione del decreto in questione,
l'accertamento del passivo della banca in liquidazione sia condotto con riferimento ai crediti non
Pag. 9 di 29 ceduti o sorti dopo l'avvio della procedura (art. 2, comma 3) e che i commissari liquidatori ivi nominati provvedano, tra l'altro, alla cessione dell'azienda o di suoi rami (oltre a beni, attività e passività) a terzi (art. 3);
- per quanto più specificamente rileva, a mente dell'art. 3, comma 1, lett. c), D.L. n. 99/2017 cit., restano in ogni caso escluse dalla cessione, anche in deroga all'art. 2741 c.c., le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività;
- inoltre, a mente dell'art. 3, comma 2, il cessionario risponde soltanto dei debiti ricompresi nella cessione;
Contr
- con decreto n. 186 anch'esso in data 25 giugno 2017, il ha dato impulso alla procedura liquidatoria e con provvedimento della BA d'IT in pari data si sono insediati i commissari liquidatori;
- in data 26 giugno 2017 e in esecuzione di quanto suindicato, ha stipulato Parte_5
con un “contratto di cessione di azienda” (doc. 11 convenuta) efficace in pari Controparte_1
data (cfr. art. 6.1.2) che, per quanto in questa sede rileva, ai sensi dell'art.
3.1.4.b) considera passività escluse dalla cessione “ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta,
Co che indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla
Co stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in conseguenza dell'attività di (…) VB svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, costituiscono Passività
Escluse (…) (vi) qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso
(di seguito il “Contenzioso Escluso”), nonché i relativi fondi”;
- in base al Secondo Atto Ricognitivo del 22 gennaio 2018 (cfr. doc. 8 intervenuta e in particolare ivi All. 1.1, punto 5), costituisce contenzioso civile escluso dalla cessione a Controparte_1
quello instaurato dopo il 26 giugno 2017, da chiunque promosso, relativo ad atti o fatti accaduti prima della cessione, in conformità al D.L. 25 giugno 2017, n. 99, conv. L. 31 luglio 2017, n.
Pag. 10 di 29 121 (recante Disposizioni urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa di CP_2 secondo il cui art. 3, comma 1, lett. C, “Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”).
Ne segue che non è passivamente legittimata alla domanda attorea per quanto concerne CP_1
l'andamento del conto corrente in questione, posto che tutte le domande formulate attengono alla nullità di clausole contrattuali anteriori alla cessione ed è espressamente esclusa dal menzionato art. 3, comma 2, D.L. n. 99/2017, la responsabilità del cessionario (qui ) per i Controparte_1
debiti non ricompresi nella cessione.
Alla legittimazione passiva di così Controparte_2
affermata segue l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 83 TUB, che, nella formulazione dei commi 1 e 3 vigente al tempo della domanda e per quanto in questa sede d'interesse, disponeva – a decorrere dalla data di insediamento degli organi liquidatori e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa – il divieto di promuovere o proseguire alcuna azione contro la banca in liquidazione (con la sola deroga, qui irrilevante, delle opposizioni allo stato passivo e insinuazioni tardive); il presente giudizio è successivo al 25 giugno 2017 e come tale l'accertamento del credito in ripetizione affermato dall'odierna attrice non può avvenire al di fuori del procedimento di accertamento del passivo.
8. Ciò posto, le ulteriori domande di parte attrice vanno accolte nei soli limiti e in base alle considerazioni che seguono, prospettandosi parzialmente fondate in relazione al solo contratto di conto corrente n. 25176 e integralmente da rigettare in relazione ai contratti di mutuo.
9. Sul conto corrente n. 25176.
Va premesso che le censure di nullità per inesistenza del contratto in forma scritta appaiono superate dall'avvenuta produzione in giudizio della copia del contratto da parte di
[...]
(doc. 4 comparsa), copia che è stata debitamente presa in esame dal ctu unitamente CP_1
all'ulteriore documentazione contrattuale versata in atti dalla correntista (v. pag. 5 e ss. ctu e infra).
9.1. Quanto alla prova dell'andamento del rapporto, è noto l'orientamento giurisprudenziale – affermato in ipotesi qual è la presente di ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c. – secondo cui “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova
Pag. 11 di 29 degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato” (Cass., 7 dicembre 2022, n. 35979).
A specificazione di ciò, la più recente giurisprudenza della S.C. si attesta nel senso che il correntista attore “non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio” (Cass.,
19 luglio 2021, n. 20621; conforme Cass., 25 luglio 2023, n. 22290), ivi inclusi i riassunti scalari
(cfr. Cass., 18 aprile 2023, n. 10293).
Inoltre, laddove non siano in atti tutti gli estratti conto periodici e “non sia possibile accertare
l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass., 27 dicembre 2022, n.
37800).
Tanto premesso, nel caso di specie, come accertato dal CTU:
- sono documentati il contratto del 25 agosto 1998 e le relative proposte di modifica unilaterale;
- mancano gli estratti conto del rapporto dall'apertura (25 agosto 1998) al 31 dicembre 2001:
- sono presenti gli estratti conto per il periodo che va dal 1° gennaio 2002 al 16 gennaio 2015, con la sola esclusione degli estratti relativi ai mesi di giugno 2004 e di settembre 2012, che sono mancanti;
- sono presenti gli estratti scalari dal primo trimestre 2002 al primo trimestre 2015, tranne quelli tra il 1 gennaio 2003 e il 30 settembre 2003 e quello del terzo trimestre 2012.
Ora, va certamente escluso che si possa compiere qualsivoglia accertamento in relazione all'andamento del rapporto sino al 31 dicembre 2001, non essendo in atti alcun elemento utile alla ricostruzione di tale periodo.
Pag. 12 di 29 Va, invece, condivisa perché conforme ai principi giurisprudenziali sopra esposti l'impostazione del CTU che ha mantenuto il saldo del conto corrente al 1° gennaio 2002, trattandosi di saldo a credito del correntista.
Per quanto riguarda poi le carenze intermedie degli estratti conto, afferenti a sole n. 2 mensilità, va invece ritenuto congruo, alla luce della giurisprudenza in precedenza richiamata, l'impiego del metodo di raccordo utilizzato dal CTU (ipotesi di calcolo n. 1 della CTU), in quanto le carenze probatorie, pur indubbiamente presenti, afferiscono a profili temporali estremamente circoscritti e concentrati nel tempo.
Si richiama, sotto tale ultimo profilo, l'orientamento della Corte di appello distrettuale, che, nell'aderire a sua volta alla giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che la ricostruzione del rapporto può essere compiuta anche attraverso altre prove documentali o argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal correntista o dalla banca;
sicché, “per l'ipotesi in cui sia il correntista ad agire per la ripetizione dell'indebito e la banca a resistere in giudizio, in mancanza di elementi utili che consentano di affermare che il debito del cliente, nel periodo non documentato, fosse inesistente o inferiore o che addirittura, in quel periodo, fosse maturato un credito per il cliente, dovrà assumersi come dato di partenza per le rielaborazioni delle successive operazioni il saldo iniziale, a debito e quindi sfavorevole allo stesso attore, risultante dal primo degli estratti conto acquisiti in giudizio” (App. Ancona, 14 settembre 2021, n. 1020).
Il che è quanto ha svolto il CTU mediante l'impiego di scritture di raccordo per i periodi non adeguatamente documentati dal correntista.
9.2. Venendo alle censure attoree, è fondata e va accolta la censura in ordine all'anatocismo.
È documentato e accertato dal CTU che l'art. 7 del contratto di conto corrente, tramite richiamo all'allegato modulo (v. doc. 4 Intesa) prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e quella annuale per gli interessi attivi.
Ora, va rammentato in sintesi che la qualificazione in termini di mero uso negoziale (anziché normativo) della prassi bancaria in tema di periodicità di capitalizzazione degli interessi, per la prima volta sancita da Cass., 16 marzo 1999, n. 2374, ha comportato la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sino a quella data presenti nei contratti regolati in conto corrente. A ciò è seguita la nota modifica dell'art. 120 TUB a mezzo dell'art. 25, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che ha imposto la pari periodicità di capitalizzazione e rimesso al CICR la determinazione di modalità e criteri di produzione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, poi sfociata nella delibera CICR 9 febbraio 2000; l'originaria novella legislativa che faceva salve sino all'entrata in vigore della predetta delibera le clausole presenti nei contratti già conclusi, invece,
Pag. 13 di 29 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 425/2000 dalla Corte costituzionale.
Per l'effetto, come chiarito dalla S.C., in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art.
25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass., n. 9140/2020).
Rileva, inoltre, che, con Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'art. 120 TUB è stato ulteriormente novellato ed è stata vietata la produzione di interessi sugli interessi periodicamente capitalizzati.
Secondo l'opinione giurisprudenziale prevalente, già condivisa dal Tribunale (v. Trib. Ancona, sentenza 25 novembre 2021, n. 1545), a far data dall'entrata in vigore della legge (1° gennaio
2014), l'anatocismo deve ritenersi tout court illegittimo con piena operatività del principio introdotto dalla menzionata disposizione.
Non rileva, infine, nel caso di specie la successiva formulazione (attualmente vigente) dell'art. 120, comma 2, TUB (come novellata dal D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, conv. dalla L. 8 aprile
2016, n. 49), posto che la chiusura del conto corrente si attesta al 16 gennaio 2015.
Così sintetizzato il quadro normativo di riferimento, va poi disattesa la difesa della convenuta secondo cui sarebbe sufficiente a ritenere approvate dal correntista le nuove condizioni contrattuali di pari periodicità (come adeguate alla delibera CICR 2000) per effetto della pubblicazione del relativo avviso sulla G.U. n. 66 del 20 marzo 2000 (v. doc. 5, allegato alla seconda memoria istruttoria ) e della concreta applicazione di tale pari periodicità CP_1
emergente dagli estratti conto successivi all'entrata in vigore dell'adeguamento.
Sul punto va rilevato che, secondo l'orientamento ampiamente diffuso in giurisprudenza (cfr. ex multis App. Ancona n. 1591/2019): "l'art. 7 della delibera CICR 9.2.000, che ha dettato una regolamentazione dei rapporti bancari precedentemente costituiti, così dispone: 1) Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30.6.00
e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30.6.00, possono provvedere
Pag. 14 di 29 all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30.12.00. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela. Orbene, escluso che per stabilire la natura migliorativa o meno delle condizioni del contratto si possa far riferimento alla pregressa situazione fattuale (il calcolo dell'anatocismo trimestrale), è evidente che il termine di raffronto
è il regolamento contrattuale nei limiti della rispondenza alla legge, vale a dire in difetto di ogni anatocismo. Ne consegue che la "nuova" previsione di un anatocismo (anche se con la condizione della reciprocità) costituisce un peggioramento delle condizioni contrattuali (stante la mancata previsione di un siffatto sistema di calcolo ed il rapporto negativo tra gli interessi passivi e quelli attivi) e dunque richiede l'intervento di un accordo tra le parti".
Tale orientamento, già espresso da una larga parte della giurisprudenza di merito, è stato validato da pronunce della Suprema Corte (Cass. n. 9140/2020; Cass. n. 26796/2019; Cass. n.
26779/2019) cui questo Tribunale intende aderire: “L'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui al cit. art. 7 al contratto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della Delib.
CICR. Tale conclusione allinea la disciplina dei vecchi contratti contenti clausole anatocistiche colpite da nullità a quella dei contratti di conto corrente conclusi dopo l'entrata in vigore della
Delib. CICR: ma tale operazione appare giustificata, se si tiene conto che nell'uno come nell'altro caso la disciplina della capitalizzazione degli interessi che le parti intendono fissare non si innesta su altra valida pattuizione e non ha, quindi, contenuto modificativo rispetto a una precedente regolamentazione pattizia. Rileva, in altre parole, la prossimità, e - in definitiva - la sostanziale assimilabilità tra due fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto corrente che le parti intendano munire di una clausola anatocistica e quella dell'inserzione di una tale clausola in un contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della relativa pattuizione). In entrambi i casi è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa
l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacchè sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici. In conclusione, una volta affermato che ai fini della Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 7, assume rilievo non già
l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità
Pag. 15 di 29 di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2, dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata Delib.”.
Tutto ciò considerato e premesso, il consulente tecnico ha correttamente riscontrato l'assenza di una specifica pattuizione adeguatrice tra le parti, così eliminando gli interessi anatocistici per tutta la durata del rapporto e imputando gli interessi semplici, calcolati dal primo estratto conto disponibile alla chiusura del conto.
9.3. Sulla dedotta usurarietà del tasso di interesse.
Va considerato preliminarmente in punto di diritto che assume rilievo la sola usura c.d. “genetica”
o “contrattuale” – vale a dire quella esistente, in epoca successiva alla L. n. 108/1996, al momento della conclusione del contratto o delle sue eventuali variazioni nel caso di esercizio dello ius variandi da parte della banca – essendo invece stata esclusa la rilevanza della c.d. usura
“sopravvenuta”, cioè che, pur attenendo a pattuizioni valide al momento della conclusione, abbiano condotto in costanza di applicazione al superamento dei tassi soglia via via vigenti (cfr. al riguardo più diffusamente Cass., SS.UU., 19 ottobre 2017, n. 24675)
Ciò posto, devono pertanto essere presi in considerazione gli interessi che, al momento della promessa o della pattuizione, superano il tasso soglia, stabilito con riferimento a quel determinato trimestre e a quella determinata tipologia di rapporto contrattuale, secondo quanto emerge dagli artt. 644 c.p. e 1815 comma secondo c.c., come modificati dalla L. 108/1996, rispettivamente dall'art. 1 e dall'art. 4, e come da interpretare, in base all'art. 1 comma I D.L. n. 394/2000, convertito con modificazioni nella L. 24/2001, di interpretazione autentica della L. 108/1996, nel senso che “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
In punto di conseguenze dell'eventuale superamento del tasso soglia, trova applicazione la sanzione di nullità della clausola con esclusione di ogni addebito a titolo di interesse di cui all'art. 1815, comma secondo, c.c., e ciò con riferimento a tutti i trimestri successivi all'accertamento del superamento del tasso soglia, nel caso di originaria pattuizione ovvero di esercizio dello ius variandi ex art. 118 TUB sino alla prima modifica della relativa clausola che riconduca l'interesse entro il tasso soglia del periodo di riferimento.
Pag. 16 di 29 Per quanto concerne gli elementi da computare ai fini della valutazione di usurarietà, vale osservare che:
- in primo luogo, la diversità di funzione tra interessi corrispettivi (remunerazione) e moratori
(penale per inadempimento) conduce ad escludere la possibilità di cumulo materiale delle somme dovute a ciascun titolo, dovendosi invece procedere “al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996
e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass., 4 novembre 2021,
n. 31615);
- inoltre, “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 -
e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della
CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass., SS.UU., 20 giugno 2018, n. 16303).
Nel caso concreto il ctu ha dato atto di aver applicato tali principi (v. ctu, pag. 18 ss.) e, verificati i tassi pattuiti nel contratto di conto corrente, nelle variazioni unilaterali e nei relativi affidamenti, ha escluso la natura usuraria dei tassi di interessi praticati.
9.4. Sull'indeterminatezza dei tassi pattuiti si osserva che, al netto di ampie premesse in diritto cumulativamente esposte dall'attrice in relazione ad entrambi i contratti di conto corrente,
l'esame degli specifici contratti oggetto di giudizio è rivolta dall'attrice unicamente al contratto di conto corrente n. 5469 e alla relativa apertura di credito del 2012 su di esso insistente, sicché tali censure sono assorbite dalla declaratoria di improcedibilità della domanda di cui al precedente paragrafo 7 della sentenza.
In ogni caso, vale osservare che, esaminato il contratto n. 25176 e le successive variazioni ex art. 118 TUB, il ctu ha concluso per la valida pattuizione dei tassi convenzionali (v. pag. 16-17 ctu).
Pag. 17 di 29 In tal modo si è fatta corretta applicazione dei generali principi per cui, nel contratto di conto corrente bancario può dirsi validamente pattuita la clausola relativa agli interessi ultralegali laddove vi sia, in forma scritta, l'indicazione specifica e determinata della percentuale del tasso di interesse (art. 1284, comma terzo, c.c.) oppure laddove la pattuizione scritta, pur relativa a un tasso variabile, faccia riferimento a parametri che ne consentano la sua identificazione, così rendendolo determinabile. Così, ad esempio, si è affermato che, qualora il tasso di interesse sia variabile, per la sua precisa individuazione, è idoneo il riferimento a parametri stabiliti su scala nazionale al pari di accordi interbancari, mentre sono insufficienti generici riferimenti dai quali non emerga in maniera sufficiente chiara quale previsione i contraenti abbiano voluto richiamare con la loro pattuizione (v. Trib. Milano, 2 maggio 2023, n. 3512).
9.5. Su oneri e commissioni applicati e non pattuiti si osserva.
In sintesi e con riferimento al contratto n. 25176 ora in esame, la correntista ha lamentato la mancata pattuizione delle spese di tenuta e di gestione del conto e l'illegittima applicazione della della commissione di massimo scoperto e successivamente commissione disponibilità immediata fondi.
In ordine alle spese, il CTU ha condivisibilmente riscontrato l'assenza di pattuizione degli oneri di “istruttoria fido” pari ad euro 925,00, che sono stati espunti in sede di ricalcolo del saldo.
Sotto l'ulteriore profilo rilevante, vale osservare che la questione sull'astratta validità delle clausole di previsione della commissione di massimo scoperto - già definita dalla giurisprudenza di legittimità come la “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi
a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (cfr. Cass.
870/2006, in motivazione) - può ritenersi definitivamente superata in virtù di quanto normativamente previsto dal D.L. 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla
L. 28 gennaio 2009, n. 2, che ha per la prima volta disciplinato in maniera organica la materia, sino alla successiva abrogazione disposta dall'art. 27, comma 4, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1
(conv. con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27).
Con la disciplina in questione, alla quale i contratti pendenti avrebbero dovuto adeguarsi entro il
28 giugno 2009, sono state disciplinate due distinte ipotesi di commissioni: la prima sulle somme utilizzate (cd. commissione sulle somme utilizzate), sia pure nella sola ipotesi di conti affidati e per utilizzi del fido per un tempo superiore a trenta giorni, e la seconda sulla messa a disposizione dei fondi (c.d. commissione per messa a disposizione dei fondi o CMDF), dovuta a prescindere dall'effettivo utilizzo e dalla durata dell'utilizzo purché sussistessero le seguenti condizioni: 1) predeterminazione del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate;
2) pattuizione con atto
Pag. 18 di 29 scritto, non rinnovabile tacitamente;
3) determinazione del corrispettivo in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente;
4) rendicontazione al cliente con cadenza massima annuale, in cui si doveva dare indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, il tutto fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
Dunque, solo al rispetto di tali condizioni conseguiva la validità, determinatezza ed efficacia delle CMS, che, anche per il pregresso, sono state ritenute legittime a condizione che, oltre al relativo valore percentuale, fosse pattuito per iscritto anche il valore su cui tale percentuale deve essere applicata (cfr. recentemente Cass., 15 gennaio 2024, n. 1373; App. Ancona, 4 maggio
2023, n. 733).
In seguito, la disciplina legale è stata più volte modificata tra il 2011 ed il 2012, risultando così la materia disciplinata dall'art. 117-bis TUB (introdotto dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successivamente modificato dal D.L. 24 marzo 2012, n. 29). Da ultimo, in attuazione di tale ultima disposizione è stata emanata la delibera CICR n. 644 del 30giugno 2012, vigente dal 1° luglio 2012.
Alla luce di tale complessa evoluzione normativa, è orientamento condiviso della giurisprudenza che - con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo) - la commissione di massimo scoperto abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato (cfr. Cass., 18 gennaio 2006, n. 870), servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la CMS deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la CMS come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la CMS sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della CMS in dette ipotesi.
Pag. 19 di 29 Ed invero, laddove la CMS sia applicata sull'utilizzato, la stessa - in genere - viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della CMS in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la CMS perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso.
Quanto al caso di specie, il CTU ha condivisibilmente escluso gli addebiti a titolo di CMS, sul presupposto della nullità per indeterminatezza della relativa pattuizione – da affermarsi in questa sede – stante l'assenza di specificazione della base di calcolo, del criterio e della periodicità dell'addebito.
Quanto poi alla CMDF, il ctu ha dato atto della sua previsione nella proposta di modifica unilaterale del contratto del 11 maggio 2009 in conformità alle disposizioni sopra richiamate, con decorrenza dal 1 luglio 2009, e della corretta conforme applicazione, mantenendo i relativi addebiti.
La commissione servizio affidamento è stata invece riscontrata nel solo affidamento del dicembre
2012 insistente sul diverso conto corrente n. 5469, per cui non rileva nella presente sede.
9.6. Quanto alla natura solutoria delle rimesse e quindi all'eccezione di prescrizione si osserva.
Com'è noto, In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria
l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass., SS.UU., n.
15895/2019).
Vale, inoltre, richiamare il condiviso principio secondo cui In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e
Pag. 20 di 29 conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass., n. 9141/2020).
Tali principi sono stati espressamente richiamati dal ctu nel proprio elaborato e ivi utilizzati per valutare la natura delle rimesse al fine di “enucleare le rimesse aventi natura solutoria per i periodi antecedenti il decorso del decennio dalla notifica della prima istanza di parte attrice (10/2/2020)
e quindi sino al 10/2/2010, dovendosi considerare prescritti gli indebiti maturati in epoca anteriore a tale ultima data, sempre nei limiti di copertura delle rimesse solutorie effettuate”.
Quanto alla presenza di affidamenti in conto corrente nel caso di specie, il CTU ha condivisibilmente dato atto di aver desunto l'esistenza di affidamento dall'applicazione del tasso debitore “fuori fido” e dell'applicazione di CMS con aliquota maggiorata sull'eccedenza di fido, così ricostruendo presuntivamente gli sconfinamenti avvenuti in costanza di rapporto (v. sul punto pag. 41 ctu e repliche alle osservazioni di parte, ivi pag. 55 ss.); si condivide in altri termini sul punto l'ipotesi di calcolo n. 1 proposta dal ctu – prescindendo dal soggetto che ha operato la rimessa (correntista o terzo), attribuendosi rilievo all'oggettivo rientro dallo sconfinamento – ipotesi congrua in considerazione dell'esiguo numero di estratti conto mancanti.
10. Sui contratti di mutuo.
10.1. Sotto un primo profilo, va respinta la domanda di nullità del contratto n. 55113601 per superamento del tasso soglia antiusura laddove si computi la commissione di estinzione anticipata. Al riguardo, il Tribunale condivide l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la peculiare funzione di tale commissione, che non costituisce remunerazione della dazione del denaro, non consente che essa sia computata ai fini della verifica di usurarietà del tasso di interesse pattuito.
In tal senso, infatti, la S.C. ha statuito che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass., 7 marzo 2022 n. 7352 e conforme Cass., 1 agosto 2022, n. 23866).
10.2. Con riferimento alla questione delle indeterminabilità dei tassi di interesse variabile dei contratti, la domanda va parimenti respinta.
In via astratta, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma terzo, c.c. - un contenuto assolutamente univoco
Pag. 21 di 29 in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse. Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso pattuito, ben potendo detta indicazione essere soddisfatta attraverso il richiamo, per iscritto, anche per relationem, a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza, al di fuori di ogni margine di discrezionalità (v. Cass., 4 gennaio 2022, n. 96 e 29 settembre 2020, n. 20555).
Quanto al caso di specie, in entrambi i contratti di mutuo il tasso di interesse risulta determinabile, in quanto composto da una quota fissa prestabilita e da una quota determinabile attraverso l'applicazione di parametri esterni prestabiliti e univocamente individuati in contratto, in quanto:
- nel contratto di mutuo n. 55100220 del 15 gennaio 2008 è determinato come da immagine che segue all'art.
2.B):
- nel contratto di mutuo n. 55113601 del 2 ottobre 2008, il tasso è determinato come segue all'art. 3:
Pag. 22 di 29 10.3. È, poi, infondata la questione di nullità della clausola sugli interessi per la dedotta difformità tra i TAEG/ISC indicato in contratto e quello riscontrato mediante perizia di parte, questione prospettata anch'essa in relazione a entrambi i rapporti di finanziamento oggetto di causa.
A tal riguardo, va osservato che l'indicatore di costo ora in esame trova la sua disciplina nell'ambito del credito al consumo e, più specificamente, nell'art. 125-bis, comma 6, T.U.B., secondo cui “6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Tale previsione normativa è inserita nel Capo II del Testo Unico BArio, che disciplina i contratti di credito al consumo. Pertanto, essa non può trovare applicazione al caso di specie, in cui il mutuo è stato erogato in favore di persona giuridica
Deve, allora, essere ribadito nella presente sede – estranea, come detto, alla fattispecie del credito al consumo – il costante orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui, Pa
“perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento
Pag. 23 di 29 l'art. 117, comma 6 TUB”, quale previsione generale di nullità delle clausole che prevedono tassi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (v. Cass., 22 maggio 2023, n.
14000, in motivazione).
Più specificamente, si è affermato che "In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117 tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (Cass., 17 novembre 2021, n. 39169).
10.4. Parimenti da rigettare è la doglianza afferente alla violazione della trasparenza per omessa specificazione, da una parte, della metodologia di ammortamento praticata nei due contratti di mutuo (c.d. alla francese) e, dall'altra, del regime di capitalizzazione, semplice ovvero composta, tale da comportare, nella prospettazione attorea, l'indeterminabilità del tasso di interesse effettivo.
L'assunto va respinto alla luce dell'orientamento già proprio di questo Tribunale, che è stato recentemente avallato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Ora, è noto che il c.d. ammortamento alla francese consiste nella restituzione della somma finanziata mediante il pagamento di rate di importo costante, comprensive di quote di capitale crescente e quote di interessi decrescenti. Il che è proprio quanto si ravvede dall'esame del piano di ammortamento allegato al mutuo e sottoscritto dagli attori nel caso di specie.
Ne consegue che, per quanto sia vero che nel contratto e nel piano di ammortamento non si dica espressamente che viene applicato il metodo di ammortamento “alla francese”, il fatto che proprio tale metodo sia stato applicato è chiaramente evincibile dal tenore del piano di ammortamento;
sicché la esplicita menzione del metodo alla francese nulla avrebbe aggiunto a quanto conoscibile dal mutuatario sulla base del contratto e del relativo piano di ammortamento in ordine a numero di rate, relativo importo, tasso di interesse praticato, composizione di ciascuna rata.
In ogni caso, la più recente e costante giurisprudenza esclude che l'applicazione del c.d. ammortamento alla francese integri causa di nullità del contratto per applicazione di una illegittima pratica anatocistica. Si sostiene, al contrario, che il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c. dal momento che prevede un
Pag. 24 di 29 criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione dei pagamenti agli interessi piuttosto che al capitale.
Infatti, il metodo di ammortamento in parola si caratterizza per la presenza di rate costanti con quota capitale crescente ed interessi decrescenti;
in questo sistema di calcolo non si verifica un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata solo sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.
In altri termini, poiché gli interessi via via dovuti sono computati soltanto sulla quota capitale e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, con esclusione di quanto già corrisposto a titolo di interessi, il piano di ammortamento alla francese non comporta alcuna violazione del divieto di anatocismo, giacché gli interessi della rata successiva sono anch'essi determinati solo sulla quota capitale residua e solo per il tempo intercorrente tra la rata precedente e quella in pagamento (cfr. tra le sole pronunce più recenti Trib. Pistoia, 1 febbraio 2023, n. 78; Trib. Tivoli,
10 gennaio 2023, n. 4; Trib. Roma, 7 dicembre 2022, n. 18133; Appello Roma, 26 ottobre 2022,
n. 6715; tutte in dejure.it).
Diversa questione - parimenti infondata - è quella del regime di capitalizzazione composta dell'interesse, regime asseritamente applicato al contratto.
Va premesso, in punto di fatto, che la mera circostanza che il contratto nulla dica in ordine al regime di capitalizzazione da applicarsi (semplice ovvero composto) non implica di per sé che, nel caso concreto, sia stato applicato il regime di capitalizzazione composta.
Ciò precisato, si condivide l'orientamento della giurisprudenza che esclude qualsivoglia profilo di illegittimità della capitalizzazione composta, laddove questa sia pure sussistente e dimostrata
(v. sul punto Trib. Roma, Sez. XVII, 1 giugno 2023, n. 8747 e 22 maggio 2022, n. 8544, le quali, entrambe, si pongono in motivata discontinuità rispetto al diverso -più remoto e comunque isolato- precedente emesso dal medesimo Trib. Roma, Sez. XVII, n. 2188/2021).
Invero, si è condivisibilmente affermato che la capitalizzazione composta non discende da un fenomeno -anatocistico- di produzione di interessi sugli interessi scaduti, bensì attiene al tema del regime finanziario utilizzato dalla banca per la determinazione delle rate di ammortamento.
Una volta reso noto al mutuatario l'importo finanziato, il numero di rate di rimborso e il tasso di interesse, il mutuatario stesso ha piena contezza dell'importo delle rate da pagare e dell'ammontare complessivo della propria obbligazione restitutoria ed è posto nella condizione di verificare, sin dal momento della sottoscrizione del contratto e del relativo piano di ammortamento, se le condizioni contrattuali pattuite siano state pienamente e correttamente
Pag. 25 di 29 applicate. Inoltre, si osserva che per elaborare il piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta viene pur sempre utilizzato il tasso nominale indicato in contratto, ciò consentendo di escludere, pertanto, che vi sia violazione dell'art. 117 TUB, nella parte in cui impone l'indicazione in contratto dei tassi e delle condizioni praticate.
In ragione di tutto quanto precede – e, peraltro, in assenza di doglianze degli attori circa un qualsivoglia vizio del consenso o circa un impedimento alla verifica delle conformità tra condizioni concretamente applicate e condizioni contrattualmente pattuite – deve ritenersi che il regime di capitalizzazione composta dell'interesse abbia trovato implicita accettazione in sede di approvazione del testo contrattuale e che, comunque, non determini alcuna indeterminatezza del tasso.
Come da ultimo statuito dalle SS.UU., infine – con orientamento che appare applicabile in ipotesi di mutuo a tasso variabile, come quelli in esame, non emergendo ragioni differenziali al riguardo tra mutui a tasso fisso e variabile – “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass., SS.UU., 29 maggio 2024, n. 15130).
10.5. In merito alla dedotta manipolazione dell'Euribor nel periodo 2005-2008, cui conseguirebbe, nella tesi attorea, l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 4
(rectius, comma 7), TUB per il periodo in questione, questo giudice osserva.
In via generale, è noto che la Commissione Europea - Divisione Antitrust, con decisione del 4 dicembre 2013, ha accertato l'esistenza di pratiche anticoncorrenziali poste in essere tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 da taluni istituti di credito (CL, EU BA, RO
BA of CO e Société NE), sanzionate per l'avvenuto scambio di informazioni riservate allo scopo di manipolare il normale processo di determinazione della componente del prezzo nel settore dei tassi di interesse dei derivati dell'Euro, connessi, per quanto qui rileva, al tasso interbancario di offerta in Euro (c.d. Euribor).
Ciò posto, emerge che la convenuta non rientra nel novero delle banche responsabili dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata e parte attrice non ha fornito alcuna prova in tal senso.
In ogni caso, richiamando e facendo proprio il condiviso orientamento della Corte distrettuale,
“il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte è del tenore che la prova dell'illecito antitrust debba essere fornita dalla parte che assume tale fatto a fondamento delle proprie pretese, secondo le regole ordinarie dell'onere probatorio (cfr. Cass., sez. 3^, sentenza
31.10.2016, n. 22031; Cass., sez. 3^, sentenza 23.04.2014, n. 9116), ad eccezione dei casi in cui
Pag. 26 di 29 esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell'autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale ipotesi la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata (v. Cass. n. 3640/09, seguita poi in senso conforme da Cass. n. 5941/11, Cass. n.
5942/11 e Cass. n. 7039/12), esulando tuttavia tale situazione nel caso in esame, pertanto su colui che lamenta l'alterazione del tasso incombe l'onere di provare "una diretta responsabilità dell'istituto bancario nella manipolazione del parametro Euribor, in asserita violazione della normativa Antitrust" (così anche la giurisprudenza di merito: cfr. Tribunale di L'Aquila, sentenza
n. 334 del 23.04.2021; Tribunale di Milano, sentenza n. 7884 del 24.06.2016). Nel caso di specie non è, infatti, emerso che una siffatta intesa abbia determinato la violazione dell'art. 101 del
Trattato UE, non avendo il correntista dato dimostrazione dell'intesa manipolativa del tasso, eventualmente intervenuta in suo danno, mediante la comunicazione ad opera della banca segnalante di dati deliberatamente alterati, oppure mediante l'illecito accordo di più banche, a cui abbia eventualmente partecipato la banca in questione, nel concertare le segnalazioni, al fine di influenzare il risultato finale o aumentare la remunerazione degli strumenti indicizzati a tale parametro” (così Appello Ancona, 9 agosto 2022, n. 1060, in dejure.it).
Sotto altro profilo, è stato condivisibilmente affermato che “non può ignorarsi che se, in alcuni momenti, i tentativi di manipolazione dei tassi hanno portato a loro modifiche rispetto al livello che si sarebbe ottenuto in assenza delle violazioni, ciò è avvenuto sia al rialzo, sia al ribasso
(Per esempio, da gennaio a dicembre 2008, la serie storica mensile dell'Euribor a tre mesi risulta la seguente: 4.29 4.36 4.16 4.784.64 4.94 4.964.97 5.02 5.11 4.24 3.01). Di qui la necessità di allegare e provare i concreti pregiudizi via via asseritamente subiti dai soggetti che tale manipolazione ritengono di lamentare. Ma ciò nella fattispecie non è avvenuto” (così App.
Milano, 15 luglio 2022, n. 2498).
Peraltro, è costante nella giurisprudenza di merito e condivisa da questo giudicante l'affermazione secondo cui una siffatta ipotesi integra, al più, responsabilità risarcitoria della banca e non ipotesi di nullità del contratto di mutuo ancorato al parametro Euribor (cfr. Appello
Taranto, 17 aprile 2023, n. 157; Trib. Rimini, 24 febbraio 2023, n. 159; Trib. Roma, 16 dicembre
2022, n. 18578; Trib. Pisa, 14 settembre 2022, n. 1104; Appello Milano, 29 settembre 2021, n.
2909).
Segnatamente, va esclusa, in ipotesi quali la presente, la sanzione della nullità – ancorché soltanto parziale – del contratto, poiché la condotta anticoncorrenziale potrebbe al più (ma ciò, come detto, non è stato allegato e provato) determinare, quale effetto distorsivo della concorrenza, un mero sovraprezzo del mutuo per manipolazione dell'Euribor, quale parametro di determinazione dell'interesse dovuto. Ciò, tuttavia, non fa venire meno la sufficiente determinatezza della
Pag. 27 di 29 clausola contrattuale di pattuizione del tasso d'interesse, che rimane pur sempre basata su un parametro esterno obiettivo, univoco e di facile riscontro, qual è, appunto, l'Euribor; ne discende che, risultando specificamente pattuito il tasso d'interesse, non deve trovare applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, come infondatamente dedotto dall'odierna attrice.
Né depone in senso contrario, ad avviso di questo giudice, il recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 41994/2021), che ha predicato la nullità parziale delle fideiussioni omnibus che si collocano a valle dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata dal noto provvedimento della BA d'IT n. 55/2005.
In quel caso, infatti, la violazione antitrust ha ad oggetto specifiche clausole frutto dell'intesa anticoncorrenziale che, successivamente, sono state trasposte nei moduli di fideiussioni sottoscritti dai singoli contraenti;
nel caso che qui occupa, diversamente, la previsione contrattuale che rinvia al tasso Euribor non è meramente riproduttiva di una clausola che sia stata a sua volta oggetto di una pratica illecita per anti-concorrenzialità (si veda in tal senso anche
Cass., 19 luglio 2024, n. 19900).
Anche il motivo ora esaminato va, dunque, rigettato.
11. In conclusione e in parziale accoglimento delle domande formulate dall'attrice, in conformità alle risultanze della CTU (ipotesi di ricalcolo 1), va accertato che alla data del 16 gennaio 2015 il saldo del conto corrente n. 25176 originariamente aperto presso la
[...]
, già depurato delle rimesse prescritte, è pari ad euro 7.802,90 a credito Controparte_8
della correntista, anziché 0.
Dunque, va condannata alla restituzione di tale importo, esclusa la rivalutazione, Controparte_1
non dovuta trattandosi di debito di valuta, somma su cui maturano gli interessi al saggio legale dalla domanda al saldo.
12. Le spese di lite sono regolate secondo i principi che seguono.
Quanto al rapporto processuale tra l'attrice e la convenuta, essendo accolti soltanto alcuni dei plurimi capi di domanda formulati dall'attrice si dispone la compensazione integrale delle spese di lite (v. Cass., 15 maggio 2023, n. 13212; SS.UU., 31 ottobre 2022, n. 32061).
Quanto alla posizione processuale della terza intervenuta – che, divenuta parte del processo a seguito dell'intervento volontario, ha diritto alla refusione delle spese in quanto vittoriosa (cfr.
Cass., 15 marzo 2006, n. 5684) – le spese seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo, determinata equitativamente in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, per come da ultimo modificato dal D.M.
n. 147/2022 (applicabile perché il presente giudizio si conclude in data successiva al 23 ottobre
2022, di entrata in vigore di tale ultimo decreto) e in considerazione del numero di questioni
Pag. 28 di 29 dedotte, avuto riguardo al valore indeterminabile della domanda prospettato dall'attrice
(scaglione euro 26.000-52.000) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di ctu vengono poste a carico dell'attrice e della convenuta nella misura del 50% ciascuno, con esclusione della terza chiamata attesa l'improcedibilità della domanda relativa al contratto di conto corrente ad essa ceduto, evincibile dagli atti già al momento del conferimento dell'incarico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g.
2956/2021, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di sulle domande relative Controparte_1
al contratto di conto corrente n. 5469 stipulato tra e Parte_1 Controparte_3
2) in relazione al contratto di conto corrente n. 5469, dichiara l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 83 TUB;
3) in parziale accoglimento delle residue domande proposte da contro Parte_1 [...]
accerta e dichiara che, alla data del 16 gennaio 2015, il saldo del conto corrente Controparte_1
n. 25176 è pari ad euro 7.802,90 a credito della correntista, anziché quello risultante alla chiusura pari a zero;
4) per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di e Controparte_1 Parte_1
per le causali di cui in motivazione, dell'importo di euro 7.802,90, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo;
5) rigetta ogni ulteriore domanda;
5) compensa le spese processuali nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_1
6) condanna alla refusione, in favore di liquidazione coatta Parte_1 Parte_6
amministrativa, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
7) pone definitivamente a carico di e di nella misura del Parte_1 Controparte_1
50% ciascuna le spese di CTU, come liquidate con decreto in atti.
Ancona, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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