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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 17/02/2026, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2728/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
NO ARMANDO, LA
PERNA DANIELE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5206/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Piazza Francese, 1-2-3 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Società Gestione Resistente_2 S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 113 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2798/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, difesa come in atti, impugna:
- l'avviso di accertamento n. 113;
- emessa da: SOGES Spa;
- Ente impositore: Comune di San Giuseppe Vesuviano;
- oggetto: IMU;
- anno di imposta: 2019;
- importo complessivo impugnato: € 9.374,00;
ne chiede l'annullamento poiché gli immobili oggetto di causa le sarebbero pervenuti in eredità e sarebbero in comproprietà con i propri figli.
Il 7.10.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce la Resistente_1 che rappresenta e documenta che
“a seguito di interlocuzioni avvenute fra le Parti, queste ultime sottoscrivevano istanza congiunta di cessazione della materia del contendere e spese compensate, allegata alle presenti controdeduzioni”.
Il 12.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va estinto per cessata materia del contendere.
Il Collegio, viste la richiesta della Resistente_1, contenuta nella propria costituzione in giudizio, e l'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, nella quale dichiarano di aver raggiunto, in data
3.10.2025, un'intesa conciliativa sull'atto oggetto di causa, con compensazione delle spese di lite, rileva la sussistenza delle condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 46 del D. L.vo 546/92 con compensazione delle spese come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese di lite compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
NO ARMANDO, LA
PERNA DANIELE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5206/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Piazza Francese, 1-2-3 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Società Gestione Resistente_2 S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 113 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2798/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, difesa come in atti, impugna:
- l'avviso di accertamento n. 113;
- emessa da: SOGES Spa;
- Ente impositore: Comune di San Giuseppe Vesuviano;
- oggetto: IMU;
- anno di imposta: 2019;
- importo complessivo impugnato: € 9.374,00;
ne chiede l'annullamento poiché gli immobili oggetto di causa le sarebbero pervenuti in eredità e sarebbero in comproprietà con i propri figli.
Il 7.10.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce la Resistente_1 che rappresenta e documenta che
“a seguito di interlocuzioni avvenute fra le Parti, queste ultime sottoscrivevano istanza congiunta di cessazione della materia del contendere e spese compensate, allegata alle presenti controdeduzioni”.
Il 12.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va estinto per cessata materia del contendere.
Il Collegio, viste la richiesta della Resistente_1, contenuta nella propria costituzione in giudizio, e l'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, nella quale dichiarano di aver raggiunto, in data
3.10.2025, un'intesa conciliativa sull'atto oggetto di causa, con compensazione delle spese di lite, rileva la sussistenza delle condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 46 del D. L.vo 546/92 con compensazione delle spese come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese di lite compensate.