Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 76 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Ilario Antonio Sorace e Fabrizio Allegrini) Pt_1
appellante
E
(avv. Luciana Esposito) Controparte_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Crotone. Malattia professionale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. è affetto da silicosi e ipoacusia di origine professionale per le quali, Controparte_1 sino al settembre 2019, l' gli ha erogato una rendita commisurata ad un danno del 23 per Pt_1
cento.
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danno indennizzabile si sia ridotto (per effetto del miglioramento dalla funzionalità uditiva) al di sotto della soglia che legittima l'erogazione della rendita.
3. Adito con ricorso del 9.12.2020 dall'assicurato, che rivendica il ripristino della rendita maggiorata sino al 41 per cento o ad altra misura di giustizia, il tribunale di Cosenza, recependo le valutazioni del proprio consulente tecnico, ha accertato che l'entità dei postumi permanenti (a) non era diminuita al momento della revisione e (b) dal 27.2.2020 era ascesa al
46 per cento. Ha quindi condannato l' assicuratore ad erogare, con le anzidette misure e CP_2 decorrenze, i ratei della rendita spettanti all'assicurato, oltre interessi legali e spese di lite.
4. L' appella la sentenza e ne chiede l'integrale riforma perché contesta le Pt_1
risultanze peritali. Addebita al tribunale di non aver disposto la rinnovazione della consulenza sulla base delle specifiche critiche, ribadite nelle note difensive conclusionali, a cui l'ausiliare di prime cure non ha dato congrue e convincenti risposte.
5. L'appellato preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione perché successivamente alla sua proposizione, in data 7.3.2024, l' lo ha convocato a nuova visita Pt_1
di revisione e, nel merito, chiede il rigetto del gravame assumendolo infondato.
6. Il Collegio ha disposto nuovi accertamenti peritali e, sentiti i difensori comparsi, ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
7. L'appello è ammissibile perché la nuova visita di revisione, che gli uffici amministrativi dell' appellante hanno disposto nelle more dell'instaurato giudizio di CP_2
impugnazione, non si riflette sullo svolgimento di questo stesso giudizio stante l'autonomia del procedimento amministrativo rispetto a quello giudiziario. Né è idonea a rivelare una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, perché non è stato dedotto che l'esito della nuova revisione sia confermativo delle statuizioni del tribunale, alle quali, pertanto, non si può supporre che l' , ai sensi dell'art. 329 c.p.c., abbia inteso prestare acquiescenza. CP_2
8. Nel merito, l'appello è fondato solo in parte.
9. L'esperto in medicina legale interpellato da questa Corte ha condiviso con l'ausiliare tecnico del tribunale la valutazione della percentuale del danno che le patologie di cui soffre l'assicurato determinavano al momento della visita di revisione del 2019. Ha però quantificato
Pag. 2 di 4 nella diversa misura del 44 (e non già del 46) per cento l'aggravamento invalso nel corso del
2020.
10. Con motivazione esaustiva ed argomentazioni convincenti, ha infatti valutato che:
a) il danno biologico da silicosi è del 12 per cento in base alle stesse certificazioni rilasciate dall' nelle date del 23.12.2019 e del 24.5.2020; b) gli esiti degli esami audiometrici Pt_1
eseguiti presso diverse strutture pubbliche e da tecnici differenti, prima che nel 2021
l'assicurato fosse posto in quiescenza, concordemente sconfessano la riduzione all'un per cento del danno uditivo che l' ha riscontrato nel settembre 2019; c) le risultanze di quegli esami Pt_1
audiometrici, valutate unitamente a quella dell'analogo esame del 18.7.2022, inducono bensì ad apprezzare un danno uditivo del 36 per cento che, considerato insieme a quello da silicosi, esita nella quantificazione complessiva del 44 per cento.
11. In replica ai rilievi dell' , il consulente tecnico: 1) ha evidenziato come le Pt_1
caratteristiche delle curve dell'esame audiometrico eseguito dall'Istituto nel settembre 2019 presentano caratteristiche sovrapponibili a quelle degli esami eseguiti dall'assicurato in altre sedi;
2) ha stigmatizzato la contraddittorietà (e quindi la non attendibilità) del risultato di quello stesso esame rispetto al risultato dell'esame audiometrico che lo stesso aveva eseguito Pt_1
nel 2013, segnalando come la misura dell'8 per cento riscontrata allora non si concilia con quella dell'un per cento attestata nel 2019, trattandosi di danno neurologico che, per sua natura, non è regredibile;
3) ha constatato che la qualità e l'affidabilità dei tracciati audiometrici registrati in strutture pubbliche non è mai stata prima contestata dall' ; 4) ha ribadito come Pt_1
la sostanziale coerenza di tutti gli esami audiometrici, eseguiti tra il 2013 e il 2024 in differenti strutture pubbliche di diverse sedi, rende ultroneo l'ulteriore approfondimento diagnostico (c.d.
PEU – potenziali evocativi uditivi) che lo stesso Istituto assicuratore, quando ha eseguito i propri accertamenti sulla persona dell'appellato, non ha ritenuto necessario.
12. Dalle argomentate, logiche e convincenti conclusioni del proprio ausiliare il
Collegio non ha ragione di discostarsi.
13. Ne consegue, in parziale riforma della gravata sentenza, il riconoscimento del diritto dell'assicurato alla rendita che va commisurata ad un danno biologico:
1) del 23 per cento sino al febbraio 2020, così come il tribunale ha statuito con pronuncia che l'assicurato non ha censurato in appello;
2) del 44 per cento, a decorrere da allora.
Pag. 3 di 4 14. L' dovrà erogargli i relativi importi maggiorati dei soli interessi legali, così Pt_1
come il tribunale ha correttamente disposto ai sensi dell'art. 16, c. 6, della l. n. 412/1991.
15. L'esigua riduzione del quantum della prestazione spettante all'assicurato giustifica l'entità della compensazione parziale delle spese del grado che, per la restante parte, si pongono
– al pari delle spese di consulenza – a carico dell' assicuratore e si liquidano come da CP_2
dispositivo avuto riguardo ai parametri che il DM Giustizia n. 55/2014 detta per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, com'è quella di specie, la cui risoluzione discende dal mero recepimento del disposto approfondimento medico legale1.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1
depositato il 02/02/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
2022/2022, pubblicata in data 05/12/2022 così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma restando la misura della rendita riconosciuta dal tribunale dalla data della visita di revisione, ridetermina nel 44 per cento la misura dei ratei della rendita che all'appellante spettano dal febbraio 2020;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa tra le parti un decimo delle spese del grado e condanna l' a rifondere Pt_1
a controparte i restanti nove decimi che distrae a favore del suo difensore e liquida in €
2.700 oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
16/01/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 38466/2021 secondo cui lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra € 5.201,00 - 26.000,00 (vds. Cass. 29821/2018, 11877/2019,
968/2022, 29821/2022 e 10663/2022).