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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1166/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello vertente tra rappresentata e difesa giusta procura specia- Parte_1 le in calce all'atto di citazione in appello dall'Avv. Alfonso TINARI del foro di Roma, con studio in 66054 Vasto (CH), Via E. Alessandrini, 27, elettiva- mente domiciliata presso il difensore appellante e
(C.F. ), assistito e dife- Controparte_1 P.IVA_1 so dall'Avv. Corneli Carmela, in persona del Direttore Generale e legale rap- presentante pro tempore Dott. con sede in alla Via dei CP_2 CP_1
Vestini s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Corneli del Foro di
Teramo, come da mandato e giusta delibera del Direttore Generale n. 700/24, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Pesca- ra al Corso Manthonè n. 98. appellato nonché nei confronti di , residente in [...]340/L, Vasto (CH) Controparte_3
66054, ivi elettivamente domiciliato, rapp.to e difeso dall'Avv. Emidio Gua- stadisegni, del foro di Vasto.
Appellato
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medica. Appello avverso la sentenza 330/23 del Tribunale di Vasto.
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.mo Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i titoli di cui in narrativa, previa, occorrendo, ammissione delle prove offerte in prime cure dall'attuale appellante, in riforma della sentenza n 330 del 23 10 2023 resa in- ter partes dal Tribunale Civile di Vasto, Giudice Dott.ssa Maria Elena Fale- schini, nella causa rubricata al rg 1150 2021, rep 647 2023, pubblicata il 23 10
2023 depositata il 23 10 2023, accogliere tutte le domande proposte dalla sig.ra contro c.f , e il Dott. Parte_1 Controparte_1 [...]
, nel giudizio di primo grado e di conseguenza respingere tutte le CP_4
domande avversarie, prendendo tutte le opportune pronunce conseguenziali ovvero condannare i resistenti, con il vincolo solidale tra loro ex l. 24/2017
(cd Legge Gelli Bianco), al risarcimento in favore della Sig.ra Parte_1
dei danni patrimoniali e non ed alla salute costituzionalmente garan-
[...] tita per complessivi € 94.000,00 di cui un danno biologico del 20% per €
55.000,00, con una personalizzazione per € 21.000,00, un danno morale di
€18.000,00 o in quella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rifusione delle spese effettuate oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
– In via istruttoria si chiede ammettersi le istanze istruttorie (testimoni) richie- sti e non ammessi in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte moti- va dell'appello
2 Con salvezza delle spese dei due gradi di giudizio;
per parte appellata : “Piaccia alla Corte civile di appello di Controparte_3
l'Aquila adita, contrariis reiecitis nel merito:
1) rigettare i motivi di appello sub. 1) e sub. 3) proposti dall'appellante e le domande risarcitorie proposta dall'appellante nei con- Parte_1 fronti dell'appellato Dr. siccome erronei ed infondati, in Controparte_3
fatto ed in diritto;
2) rigettare l'istanza istruttoria di ammissione della prova orale formulata dall'appellante, siccome inammissibile, e comunque erronea ed infondata;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e Parte_1 competenze del grado di appello in favore dell'appellato Dr. Controparte_4
[...
in via gradata ed in via istruttoria, richiamate sul punto le conclusioni rasse- gnate in primo grado all'udienza del 30.05.2023: disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, a mezzo di medico legale e di un medico specialista in chirurgia oculistica, volta ad accertare al- la luce delle prospettazioni delle parti e sulla base della documentazione sani- taria prodotta in atti:
quesito 1) l'effettivo stato patologico precedente all'intervento chirurgico di
«facoemulsificazione ed impianto di cristallino artificiale nel solco ciliare», con particolare riferimento al visus dell'occhio destro;
quesito 2) l'adeguatezza della tecnica di intervento prescelta e la correttezza dell'esecuzione dell'intervento, con particolare riferimento all'insorgenza della complicanza intra-operatoria inevitabile della «rottura della capsula posteriore» ed al successivo recupero del visus dell'occhio destro; quesito 3) la sussistenza del nesso di causalità, in primo luogo, tra una specifi- ca condotta del medico e la «rottura della capsula posteriore» e, in secondo luogo, tra l'intervento eseguito e l'edema maculare successivamente riscontra-
3 to nonché l'incidenza causale dell'omesso trattamento dell'edema maculare sulla successiva riduzione del visus; quesito 4) la validità del consenso informato espresso dalla paziente e l'adeguatezza delle informazioni fornite dal professionista.
Per appellata “chiede che sia dichiarata Controparte_5
l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello di cui si chiede il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, riproponendosi le con- clusioni già rassegnate dalla L.CV.C. in primo grado qui di seguito CP_5
trascritte:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dalla domanda formulata dalla Sig.ra sia in merito all'an sia al quantum debeatur;
Parte_1
2) rigettare la domanda formulata dall'appellante poiché inammissibile e/o in- fondata;
3) nella denegata ipotesi in cui sia accertata la corresponsabilità della
[...]
e del Dott. nella causazione dell'evento per cui è causa, in- Pt_2 CP_3
dividuare la percentuale di responsabilità in capo a ciascuno di essi e limitare l'eventuale risarcimento dell' alla quota percentuale che Parte_3
eventualmente sarà accertata in capo alla stessa.
4) Con vittoria delle spese e competenze del giudizio di primo grado e del grado di appello.
IN VIA ISTRUTTORIA: l'esponente eccepisce l'intervenuta decadenza di parte appellante e/o l'inammissibilità delle istanze istruttorie avverse in quan- to non riformulate in fase di precisazione delle conclusioni, pertanto, da in- tendersi rinunciate, riproponendosi, in ogni caso, le eccezioni già sollevate nella propria memoria ex art. 183 c.p.c. n. 3.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4 1.Con sentenza n. 330/2023 il Tribunale di Vasto rigettava la domanda propo- sta da nei confronti della Parte_1 Controparte_5
e del dott. condannando l'attrice al pa-
[...] Controparte_3 gamento delle spese del giudizio liquidate in € 7.052,00 per compensi profes- sionali, oltre accessori di legge.
Con atto di citazione notificato alla e al Controparte_6
dott. aveva esposto di essersi sottoposta Controparte_3 Parte_1 ad intervento chirurgico all'occhio destro, in data 8/1/2018, presso la Divisio- ne Oculistica dell'Ospedale Civile di Vasto “San Pio da Pietrelcina”, ai fini della correzione di cataratta tramite il procedimento di “facoemulsificazione ed impianto di cristallino artificiale nel solco ciliare”.
Durante l'intervento, eseguito dal dott. si sarebbe verifi- Controparte_3 cata la caduta “in camera vitrea di due piccoli frammenti di quadranti nu- cleari del cristallino”.
Lamentava che la rottura accidentale della capsula posteriore e le complican- ze post operatorie derivanti dall'intervento non riuscito non si erano risolte con i successivi interventi chirurgici da parte di altri sanitari ed avrebbero condotto ad un EMC (Edema Maculare Cistoide), quale esito invalidante permanente alla propria integrità psico-fisica, valutato pari al 18-20% di dan- no biologico, in ragione del quale l'attrice ha chiesto accertarsi e dichiararsi la responsabilità dei convenuti, ai sensi e per gli effetti della L. 24/2017, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento, in proprio favore, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per complessivi € 94.000,00.
Nell'instaurato giudizio si costituivano il Dott. e l' Controparte_3 [...]
che contestavano la fondatezza della do- Controparte_7
mande e ne chiedevano il rigetto.
1.2.Il Tribunale di Vasto, esaurita l'istruttoria, qualificata la domanda risarci- toria proposta da nei confronti del convenuto Dr. Parte_1
come extracontrattuale ex art. 2043 cc e, rilevato che Controparte_3
5 sull'attrice gravasse non solo l'onere di provare il nesso di causalità tra il trat- tamento chirurgico effettuato ed il peggioramento dello stato di salute, ma an- che e soprattutto che tale peggioramento fosse stato causato da negligenza, imprudenza od imperizia del chirurgo operatore e ritenuta non raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra la condotta del sanitario e il dan- no evento, rigettava la domanda.
2.Avverso la sentenza, articola tre motivi di appello, che si Parte_1
andranno, di seguito, ad esaminare.
2.1. Con il primo motivo viene impugnato il capo “con il quale il giudice di prime cure ha dichiarato non sussistere il rapporto causale tra l'intervento chirurgico del dott. e la causazione del danno lamentato dalla CP_3 Pt_4
.
[...]
Sostiene parte appellante che il giudice abbia erroneamente valutato le prove raccolte nel giudizio di primo grado e, in particolare, le risultanze della CTU, con la quale sarebbe stata invece provata la derivazione causale tra l'intervento malriuscito per colpa medica e il danno.
2.2. Con il secondo motivo viene censurato il capo in cui il Tribunale ha Cont escluso la corresponsabilità della
Lamenta la OL che in giudizio era stato dimostrato l'errore medico, sic-
Cont ché ne avrebbero dovuto rispondere sia il chirurgo, sia la convenuta.
2.3. Con il terzo motivo, chiede la riforma del capo della sentenza che ritiene non provato il danno della lesione al proprio diritto all' autodeterminazione, atteso che ella non era stata in grado di leggere l'informativa che aveva sotto- scritto e che non era stata edotta in maniera chiara ed esaustiva di tutti i possi- bili e potenziali rischi che tale operazione avrebbe potuto causare. Afferma, poi, l'appellante che “La mancata escussione dei testi ha di fatto impedito all'attrice di poter dare “prova” dei patimenti quotidiani e del cambio di vita della a seguito dell'intervento chirurgico agli occhi e della perdita vi- Parte_1 siva”.
6 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisio- ne ai sensi dell'art. 352 cpc.
3.L'appello è fondato in ordine ai primi due motivi di appello, che verranno trattati congiuntamente, mentre è infondato il terzo motivo, relativo al con- senso informato, sicché deve essere accolto per quanto di ragione.
3.1.Si rileva che il fatto oggetto di causa, come pure l'avvio della controver- sia, sono successivi all'entrata in vigore della cd Legge Gelli/Bianco (Legge
24/2017), sicché correttamente il primo giudice ha inquadrato la domanda proposta nei confronti del medico nell'ambito della responsabilità extracon- trattuale;
nello schema della responsabilità extracontrattuale l'onere della pro- va nel rapporto tra paziente medico, in assenza di allegazione e prova di un rapporto contrattuale, ricade sul danneggiato ed implica la dimostrazione di una condotta imprudente negligente e imperita da parte del medico.
3.2. Occorre dunque verificare se, nel caso di specie, tale condotta colposa del medico sia stata dimostrata in giudizio e, a tal fine, è necessario ripercorrere l'istruttoria svolta in primo grado.
3.3. E' documentalmente provato che la abbia sottoscritto sia la Parte_1 scheda informativa specifica per l'intervento di cataratta su modello S.O.I., sia il modulo di consenso informato predisposto dalla e nel consenso CP_1 informato sottoscritto dalla paziente si legge: “rottura della capsula posterio- re: è la causa più comune del mancato raggiungimento del risultato funziona- le”. ( cfr del doc. 1 del Dott. e doc. 4 di parte attrice). Sul punto, la CP_3
CTU è stata chiara rilevando che “Il consenso all'intervento di asportazione della cataratta è stato fornito adeguatamente” (cfr. pag. 9 della CTU), quindi, la paziente era stata informata in maniera corretta ed esaustiva, senza conside- rare che sul punto l'attrice non ha formulato conclusioni, sicché il terzo moti- vo d'appello è infondato ed, anzi, è inammissibile in quanto non censura la sentenza sul punto della mancata prova del danno derivante dall'asserita le-
7 sione del diritto all'autodeterminazione, che pare confondere con la prova del danno morale e della personalizzazione del danno biologico.
3.4. All'esito delle operazioni peritali, i CTU e Persona_1 Per_2
hanno accertato che “non sono state segnalate patologie preesisten-
[...] ti che abbiano potuto indebolire il tessuto capsulare stesso o l'apparato so- spensore del cristallino” e che dunque l'intervento risultava essere di routine.
I CTU hanno concluso la propria analisi sostenendo che «non è possibile sta- bilire dall'esame documentale e dalla storia clinica se trattasi di errata ma- novra del chirurgo o di malfunzionamento dello strumento chirurgico».
Hanno affermato, in particolare, che: “Non è possibile stabilire quale sia stata
l'effettiva causa determinante la rottura del R.C.P. durante l'intervento, né il momento in cui si sia verificata, ovvero se essa sia stata lacerata dallo stru- mentario chirurgico, abitualmente utilizzato nel corso dell'intervento o se si sia, invece lacerata per un anomalo funzionamento dell'apparecchio di fa- coemulsificazione nelle sue diverse fasi”.
3.5.Sulla scorta di quanto emerso dalla CTU “la grave diminuzione della acuità visiva della paziente, riscontrata in occasione della visita attuale è comunque da attribuire all'insuccesso del trattamento chirurgico in cui si de- terminava la rottura della capsula posteriore che, nonostante l'intervento di chirurgia vitreo-retinico, esitava con un edema maculare cistoide in OD”.
3.6.La CTU, pertanto, ha definitivamente chiarito, in primo luogo, che il dan- no per cui è causa è stato causato durante l'intervento chirurgico del dott.
, in conseguenza di “erronea esecuzione della fotocoagulazione” e CP_3 non in conseguenza di problematiche preesistenti nell'occhio della paziente, né d'altro canto, l'hanno considerato come complicanza non prevenibile dell'intervento.
I CTU hanno dichiarato e precisato che non sono stati in grado di accertare se l'errore medico sia dipeso da una errata manovra del chirurgo o da un cattivo e
8 temporaneo malfunzionamento dello strumento chirurgico adoperato dal me- dico.
In ogni caso, hanno dunque affermato la responsabilità del medico e della
Cont stessa hiamata in giudizio, responsabile contrattualmente dell'operato dei propri medici, e ulteriormente tenuta a garantire la corretta funzionalità degli strumenti operatori.
3.7. Riguardo alla struttura sanitaria, infatti, con sentenza n. 9556/2002 la Su- prema Corte SS.UU. ha definitivamente confermato l'orientamento per il qua- le, in ipotesi di intervento chirurgico non correttamente eseguito, quella della struttura sanitaria è responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbli- gazione che la stessa struttura assume, direttamente con i pazienti, di prestare la propria organizzazione per l'esecuzione dell'intervento richiesto.
La struttura sanitaria ha in tal senso l'onere di garantire la completa funziona- lità di tutta la strumentazione con cui il medico opera.
3.8. Invero, all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura, si conclu- de un contratto atipico da cui insorgono, a carico della struttura sanitaria, ac- canto agli obblighi di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del persona- le paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie
(cfr., in senso conforme, Cass. Sez. III, 11/05/2009, n. 10473, Cass., sez. III,
14/06/2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26/01/2006, n. 1698, Cass., sez. III,
14/07/2004, n. 13066).
3.9. La responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario, giacché essa origina da due fatti distinti, quello derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a re- sponsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per ca- renze tecniche, per mancata sorveglianza) e quello derivante dall'attività ille-
9 cita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 cod civ.
Ed invero, la struttura sanitaria risponde in via contrattuale, non solo delle ob- bligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezza- ture, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausi- liari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod.civ..
Nello schema della responsabilità contrattuale, l'onere di provare d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno dell'ausiliario incombeva, ai sensi dell'art. 1218 c.c., proprio sulla , che, invece, non ha fornito Controparte_8
alcun elemento concreto in tal senso.
4. Dunque, chiarito dal CTU che l'evento si è verificato durante l'intervento o
“a causa di un' errata manovra del chirurgo o di malfunzionamento dello strumento chirurgico”, in entrambe le ipotesi si ravvisa la responsabilità ex- Cont tracontrattuale del medico e quella contrattuale della atteso che entrambi sono comunque responsabili della strumentazione con cui operano.
4.1.Invero, se l'errore fosse dipeso da un'errata manovra del medico egli sa- rebbe chiamato a risponderne per negligenza, imprudenza, imperizia, se inve- ce fosse dipeso da un malfunzionamento dello strumento chirurgico sarebbe comunque chiamato a risponderne, dovendo il chirurgo assicurare la funzio- nalità degli strumenti con cui opera.
4.2. I profili evidenziati dal collegio peritale costituiscono dunque elementi significativi in ordine alla riconducibilità della patologia sofferta dalla parte attrice al fatto colposo ipotizzato in causa ed obbligano ad affermare la sussi- stenza della prova della responsabilità di entrambi i convenuti.
4.3. Ne deriva che la sentenza di primo grado vada riformata in punto di re- sponsabilità, ricorrendo quella solidale della struttura e del dott. . CP_3
Cont
4.4. Deve essere a questo punto delibata la domanda subordinata della volta all'accertamento della quota percentuale di responsabilità a questi attri-
10 buibile, che, anche in ragione dell'accertamento peritale, deve essere indivi- duata nella misura del 50% ciascuno ai fini dell'eventuale regresso, ferma re- stando la responsabilità solidale per l'intero nei confronti dell'attrice, perve- nendosi ora all'accertamento del quantum del danno da risarcire.
4.5. Il CTU ha valutato che, in capo all'attrice, a seguito dell'intervento subi- to, è derivato un danno iatrogeno cui sono seguiti postumi invalidanti perma- nenti pari al 18%. I due CTU hanno in particolare affermato che “Non vi stata inabilità temporanea attesa la persistenza del deficit visivo sostanzialmente sovrapponibile alla condizione pre-intervento e quindi l'assenza di specifici e maggiori impedimenti alla vita di relazione.
- La paziente si è sottoposta ad un ulteriore tentativo chirurgico in regime ambulatoriale per emendare il danno causato nel primo intervento ma senza sostanziale modifica sull'acuità visiva (variabilità transitoria delle misura- zioni).
- Le lesioni sono da ritenere stabilizzate ed oramai irreversibili, quindi non suscettibili di modifiche con eventuali trattamenti curativi e/o protesici.
- Il danno biologico iatrogeno, quale conseguenza dell'erronea esecuzione della fotocoagulazione deve ritenersi pari al 18%, atteso che l'intervento di sostituzione del cristallino avrebbe consentito il recupero di un'acuità visiva di 10/10 (tabella per la valutazione del danno oculare 2016, et Per_3 Per_4 al 2009,).”
4.6.Pertanto, applicando le tabelle del Tribunale di Milano del 2024 si pervie- ne ai seguenti importi:
Età del danneggiato alla data del sinistro 74 anni
Percentuale di invalidità permanente 18%
Punto danno biologico € 3.570,28 Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
11 Danno biologico risarcibile € 40.487,00 4.7. Su tale complessiva somma, liquidata all'attualità, e devalutata alla data del fatto (8/01/2018), sono dovuti gli interessi - sugli importi annualmente rivalutati - in misura legale fino alla pubblicazione della presente sentenza e, di seguito, sino al saldo.
Non spetta tuttavia alcun incremento a titolo di danno morale né a titolo di personalizzazione così come richiesto nel terzo motivo di appello, non avendo l'attrice dedotto prove sul punto. Deve essere, a tal proposito, ritenuta l'inammissibilità delle istanze istruttorie, peraltro generiche e neppure riporta- te nell'appello, da parte dell'appellante, perché la relativa richiesta, non reite- rata in primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni, deve inten- dersi implicitamente rinunciata, con conseguente impossibilità di riproporla in fase di appello (Cass. n. 16886/16, Cass. ord. n. 22709/2017).
Cont
4.8. La e il Dott. soccombenti, in solido, dovranno Controparte_3
rifonderle le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano nella misura di euro 7.052,00 quanto al primo grado e di euro 8.469,00 quanto all'appello, fase istruttoria al minimo, oltre € 1.138,50 per spese vive, in am- bo i casi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Vasto Controparte_1
n. 330/2023 così provvede:
1)accoglie l'appello per quanto a ragione e per l'effetto, in riforma della sen- tenza impugnata, condanna i convenuti, in solido, a corrispondere all'attrice la somma di € 40.847,00, sulla quale, devalutata alla data del fatto (8/01/2018)
e poi rivalutata anno per anno, sono dovuti gli interessi in misura legale fino alla pubblicazione della presente sentenza e, di seguito, sino al saldo;
12 2) condanna le parti appellate al pagamento, in favore della parte appellante delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate come in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 2/04/2025
Il Presidente est.
Silvia Rita Fabrizio
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1166/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello vertente tra rappresentata e difesa giusta procura specia- Parte_1 le in calce all'atto di citazione in appello dall'Avv. Alfonso TINARI del foro di Roma, con studio in 66054 Vasto (CH), Via E. Alessandrini, 27, elettiva- mente domiciliata presso il difensore appellante e
(C.F. ), assistito e dife- Controparte_1 P.IVA_1 so dall'Avv. Corneli Carmela, in persona del Direttore Generale e legale rap- presentante pro tempore Dott. con sede in alla Via dei CP_2 CP_1
Vestini s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Corneli del Foro di
Teramo, come da mandato e giusta delibera del Direttore Generale n. 700/24, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Pesca- ra al Corso Manthonè n. 98. appellato nonché nei confronti di , residente in [...]340/L, Vasto (CH) Controparte_3
66054, ivi elettivamente domiciliato, rapp.to e difeso dall'Avv. Emidio Gua- stadisegni, del foro di Vasto.
Appellato
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medica. Appello avverso la sentenza 330/23 del Tribunale di Vasto.
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.mo Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i titoli di cui in narrativa, previa, occorrendo, ammissione delle prove offerte in prime cure dall'attuale appellante, in riforma della sentenza n 330 del 23 10 2023 resa in- ter partes dal Tribunale Civile di Vasto, Giudice Dott.ssa Maria Elena Fale- schini, nella causa rubricata al rg 1150 2021, rep 647 2023, pubblicata il 23 10
2023 depositata il 23 10 2023, accogliere tutte le domande proposte dalla sig.ra contro c.f , e il Dott. Parte_1 Controparte_1 [...]
, nel giudizio di primo grado e di conseguenza respingere tutte le CP_4
domande avversarie, prendendo tutte le opportune pronunce conseguenziali ovvero condannare i resistenti, con il vincolo solidale tra loro ex l. 24/2017
(cd Legge Gelli Bianco), al risarcimento in favore della Sig.ra Parte_1
dei danni patrimoniali e non ed alla salute costituzionalmente garan-
[...] tita per complessivi € 94.000,00 di cui un danno biologico del 20% per €
55.000,00, con una personalizzazione per € 21.000,00, un danno morale di
€18.000,00 o in quella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rifusione delle spese effettuate oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
– In via istruttoria si chiede ammettersi le istanze istruttorie (testimoni) richie- sti e non ammessi in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte moti- va dell'appello
2 Con salvezza delle spese dei due gradi di giudizio;
per parte appellata : “Piaccia alla Corte civile di appello di Controparte_3
l'Aquila adita, contrariis reiecitis nel merito:
1) rigettare i motivi di appello sub. 1) e sub. 3) proposti dall'appellante e le domande risarcitorie proposta dall'appellante nei con- Parte_1 fronti dell'appellato Dr. siccome erronei ed infondati, in Controparte_3
fatto ed in diritto;
2) rigettare l'istanza istruttoria di ammissione della prova orale formulata dall'appellante, siccome inammissibile, e comunque erronea ed infondata;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e Parte_1 competenze del grado di appello in favore dell'appellato Dr. Controparte_4
[...
in via gradata ed in via istruttoria, richiamate sul punto le conclusioni rasse- gnate in primo grado all'udienza del 30.05.2023: disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, a mezzo di medico legale e di un medico specialista in chirurgia oculistica, volta ad accertare al- la luce delle prospettazioni delle parti e sulla base della documentazione sani- taria prodotta in atti:
quesito 1) l'effettivo stato patologico precedente all'intervento chirurgico di
«facoemulsificazione ed impianto di cristallino artificiale nel solco ciliare», con particolare riferimento al visus dell'occhio destro;
quesito 2) l'adeguatezza della tecnica di intervento prescelta e la correttezza dell'esecuzione dell'intervento, con particolare riferimento all'insorgenza della complicanza intra-operatoria inevitabile della «rottura della capsula posteriore» ed al successivo recupero del visus dell'occhio destro; quesito 3) la sussistenza del nesso di causalità, in primo luogo, tra una specifi- ca condotta del medico e la «rottura della capsula posteriore» e, in secondo luogo, tra l'intervento eseguito e l'edema maculare successivamente riscontra-
3 to nonché l'incidenza causale dell'omesso trattamento dell'edema maculare sulla successiva riduzione del visus; quesito 4) la validità del consenso informato espresso dalla paziente e l'adeguatezza delle informazioni fornite dal professionista.
Per appellata “chiede che sia dichiarata Controparte_5
l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello di cui si chiede il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, riproponendosi le con- clusioni già rassegnate dalla L.CV.C. in primo grado qui di seguito CP_5
trascritte:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dalla domanda formulata dalla Sig.ra sia in merito all'an sia al quantum debeatur;
Parte_1
2) rigettare la domanda formulata dall'appellante poiché inammissibile e/o in- fondata;
3) nella denegata ipotesi in cui sia accertata la corresponsabilità della
[...]
e del Dott. nella causazione dell'evento per cui è causa, in- Pt_2 CP_3
dividuare la percentuale di responsabilità in capo a ciascuno di essi e limitare l'eventuale risarcimento dell' alla quota percentuale che Parte_3
eventualmente sarà accertata in capo alla stessa.
4) Con vittoria delle spese e competenze del giudizio di primo grado e del grado di appello.
IN VIA ISTRUTTORIA: l'esponente eccepisce l'intervenuta decadenza di parte appellante e/o l'inammissibilità delle istanze istruttorie avverse in quan- to non riformulate in fase di precisazione delle conclusioni, pertanto, da in- tendersi rinunciate, riproponendosi, in ogni caso, le eccezioni già sollevate nella propria memoria ex art. 183 c.p.c. n. 3.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4 1.Con sentenza n. 330/2023 il Tribunale di Vasto rigettava la domanda propo- sta da nei confronti della Parte_1 Controparte_5
e del dott. condannando l'attrice al pa-
[...] Controparte_3 gamento delle spese del giudizio liquidate in € 7.052,00 per compensi profes- sionali, oltre accessori di legge.
Con atto di citazione notificato alla e al Controparte_6
dott. aveva esposto di essersi sottoposta Controparte_3 Parte_1 ad intervento chirurgico all'occhio destro, in data 8/1/2018, presso la Divisio- ne Oculistica dell'Ospedale Civile di Vasto “San Pio da Pietrelcina”, ai fini della correzione di cataratta tramite il procedimento di “facoemulsificazione ed impianto di cristallino artificiale nel solco ciliare”.
Durante l'intervento, eseguito dal dott. si sarebbe verifi- Controparte_3 cata la caduta “in camera vitrea di due piccoli frammenti di quadranti nu- cleari del cristallino”.
Lamentava che la rottura accidentale della capsula posteriore e le complican- ze post operatorie derivanti dall'intervento non riuscito non si erano risolte con i successivi interventi chirurgici da parte di altri sanitari ed avrebbero condotto ad un EMC (Edema Maculare Cistoide), quale esito invalidante permanente alla propria integrità psico-fisica, valutato pari al 18-20% di dan- no biologico, in ragione del quale l'attrice ha chiesto accertarsi e dichiararsi la responsabilità dei convenuti, ai sensi e per gli effetti della L. 24/2017, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento, in proprio favore, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per complessivi € 94.000,00.
Nell'instaurato giudizio si costituivano il Dott. e l' Controparte_3 [...]
che contestavano la fondatezza della do- Controparte_7
mande e ne chiedevano il rigetto.
1.2.Il Tribunale di Vasto, esaurita l'istruttoria, qualificata la domanda risarci- toria proposta da nei confronti del convenuto Dr. Parte_1
come extracontrattuale ex art. 2043 cc e, rilevato che Controparte_3
5 sull'attrice gravasse non solo l'onere di provare il nesso di causalità tra il trat- tamento chirurgico effettuato ed il peggioramento dello stato di salute, ma an- che e soprattutto che tale peggioramento fosse stato causato da negligenza, imprudenza od imperizia del chirurgo operatore e ritenuta non raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra la condotta del sanitario e il dan- no evento, rigettava la domanda.
2.Avverso la sentenza, articola tre motivi di appello, che si Parte_1
andranno, di seguito, ad esaminare.
2.1. Con il primo motivo viene impugnato il capo “con il quale il giudice di prime cure ha dichiarato non sussistere il rapporto causale tra l'intervento chirurgico del dott. e la causazione del danno lamentato dalla CP_3 Pt_4
.
[...]
Sostiene parte appellante che il giudice abbia erroneamente valutato le prove raccolte nel giudizio di primo grado e, in particolare, le risultanze della CTU, con la quale sarebbe stata invece provata la derivazione causale tra l'intervento malriuscito per colpa medica e il danno.
2.2. Con il secondo motivo viene censurato il capo in cui il Tribunale ha Cont escluso la corresponsabilità della
Lamenta la OL che in giudizio era stato dimostrato l'errore medico, sic-
Cont ché ne avrebbero dovuto rispondere sia il chirurgo, sia la convenuta.
2.3. Con il terzo motivo, chiede la riforma del capo della sentenza che ritiene non provato il danno della lesione al proprio diritto all' autodeterminazione, atteso che ella non era stata in grado di leggere l'informativa che aveva sotto- scritto e che non era stata edotta in maniera chiara ed esaustiva di tutti i possi- bili e potenziali rischi che tale operazione avrebbe potuto causare. Afferma, poi, l'appellante che “La mancata escussione dei testi ha di fatto impedito all'attrice di poter dare “prova” dei patimenti quotidiani e del cambio di vita della a seguito dell'intervento chirurgico agli occhi e della perdita vi- Parte_1 siva”.
6 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisio- ne ai sensi dell'art. 352 cpc.
3.L'appello è fondato in ordine ai primi due motivi di appello, che verranno trattati congiuntamente, mentre è infondato il terzo motivo, relativo al con- senso informato, sicché deve essere accolto per quanto di ragione.
3.1.Si rileva che il fatto oggetto di causa, come pure l'avvio della controver- sia, sono successivi all'entrata in vigore della cd Legge Gelli/Bianco (Legge
24/2017), sicché correttamente il primo giudice ha inquadrato la domanda proposta nei confronti del medico nell'ambito della responsabilità extracon- trattuale;
nello schema della responsabilità extracontrattuale l'onere della pro- va nel rapporto tra paziente medico, in assenza di allegazione e prova di un rapporto contrattuale, ricade sul danneggiato ed implica la dimostrazione di una condotta imprudente negligente e imperita da parte del medico.
3.2. Occorre dunque verificare se, nel caso di specie, tale condotta colposa del medico sia stata dimostrata in giudizio e, a tal fine, è necessario ripercorrere l'istruttoria svolta in primo grado.
3.3. E' documentalmente provato che la abbia sottoscritto sia la Parte_1 scheda informativa specifica per l'intervento di cataratta su modello S.O.I., sia il modulo di consenso informato predisposto dalla e nel consenso CP_1 informato sottoscritto dalla paziente si legge: “rottura della capsula posterio- re: è la causa più comune del mancato raggiungimento del risultato funziona- le”. ( cfr del doc. 1 del Dott. e doc. 4 di parte attrice). Sul punto, la CP_3
CTU è stata chiara rilevando che “Il consenso all'intervento di asportazione della cataratta è stato fornito adeguatamente” (cfr. pag. 9 della CTU), quindi, la paziente era stata informata in maniera corretta ed esaustiva, senza conside- rare che sul punto l'attrice non ha formulato conclusioni, sicché il terzo moti- vo d'appello è infondato ed, anzi, è inammissibile in quanto non censura la sentenza sul punto della mancata prova del danno derivante dall'asserita le-
7 sione del diritto all'autodeterminazione, che pare confondere con la prova del danno morale e della personalizzazione del danno biologico.
3.4. All'esito delle operazioni peritali, i CTU e Persona_1 Per_2
hanno accertato che “non sono state segnalate patologie preesisten-
[...] ti che abbiano potuto indebolire il tessuto capsulare stesso o l'apparato so- spensore del cristallino” e che dunque l'intervento risultava essere di routine.
I CTU hanno concluso la propria analisi sostenendo che «non è possibile sta- bilire dall'esame documentale e dalla storia clinica se trattasi di errata ma- novra del chirurgo o di malfunzionamento dello strumento chirurgico».
Hanno affermato, in particolare, che: “Non è possibile stabilire quale sia stata
l'effettiva causa determinante la rottura del R.C.P. durante l'intervento, né il momento in cui si sia verificata, ovvero se essa sia stata lacerata dallo stru- mentario chirurgico, abitualmente utilizzato nel corso dell'intervento o se si sia, invece lacerata per un anomalo funzionamento dell'apparecchio di fa- coemulsificazione nelle sue diverse fasi”.
3.5.Sulla scorta di quanto emerso dalla CTU “la grave diminuzione della acuità visiva della paziente, riscontrata in occasione della visita attuale è comunque da attribuire all'insuccesso del trattamento chirurgico in cui si de- terminava la rottura della capsula posteriore che, nonostante l'intervento di chirurgia vitreo-retinico, esitava con un edema maculare cistoide in OD”.
3.6.La CTU, pertanto, ha definitivamente chiarito, in primo luogo, che il dan- no per cui è causa è stato causato durante l'intervento chirurgico del dott.
, in conseguenza di “erronea esecuzione della fotocoagulazione” e CP_3 non in conseguenza di problematiche preesistenti nell'occhio della paziente, né d'altro canto, l'hanno considerato come complicanza non prevenibile dell'intervento.
I CTU hanno dichiarato e precisato che non sono stati in grado di accertare se l'errore medico sia dipeso da una errata manovra del chirurgo o da un cattivo e
8 temporaneo malfunzionamento dello strumento chirurgico adoperato dal me- dico.
In ogni caso, hanno dunque affermato la responsabilità del medico e della
Cont stessa hiamata in giudizio, responsabile contrattualmente dell'operato dei propri medici, e ulteriormente tenuta a garantire la corretta funzionalità degli strumenti operatori.
3.7. Riguardo alla struttura sanitaria, infatti, con sentenza n. 9556/2002 la Su- prema Corte SS.UU. ha definitivamente confermato l'orientamento per il qua- le, in ipotesi di intervento chirurgico non correttamente eseguito, quella della struttura sanitaria è responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbli- gazione che la stessa struttura assume, direttamente con i pazienti, di prestare la propria organizzazione per l'esecuzione dell'intervento richiesto.
La struttura sanitaria ha in tal senso l'onere di garantire la completa funziona- lità di tutta la strumentazione con cui il medico opera.
3.8. Invero, all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura, si conclu- de un contratto atipico da cui insorgono, a carico della struttura sanitaria, ac- canto agli obblighi di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del persona- le paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie
(cfr., in senso conforme, Cass. Sez. III, 11/05/2009, n. 10473, Cass., sez. III,
14/06/2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26/01/2006, n. 1698, Cass., sez. III,
14/07/2004, n. 13066).
3.9. La responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario, giacché essa origina da due fatti distinti, quello derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a re- sponsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per ca- renze tecniche, per mancata sorveglianza) e quello derivante dall'attività ille-
9 cita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 cod civ.
Ed invero, la struttura sanitaria risponde in via contrattuale, non solo delle ob- bligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezza- ture, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausi- liari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod.civ..
Nello schema della responsabilità contrattuale, l'onere di provare d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno dell'ausiliario incombeva, ai sensi dell'art. 1218 c.c., proprio sulla , che, invece, non ha fornito Controparte_8
alcun elemento concreto in tal senso.
4. Dunque, chiarito dal CTU che l'evento si è verificato durante l'intervento o
“a causa di un' errata manovra del chirurgo o di malfunzionamento dello strumento chirurgico”, in entrambe le ipotesi si ravvisa la responsabilità ex- Cont tracontrattuale del medico e quella contrattuale della atteso che entrambi sono comunque responsabili della strumentazione con cui operano.
4.1.Invero, se l'errore fosse dipeso da un'errata manovra del medico egli sa- rebbe chiamato a risponderne per negligenza, imprudenza, imperizia, se inve- ce fosse dipeso da un malfunzionamento dello strumento chirurgico sarebbe comunque chiamato a risponderne, dovendo il chirurgo assicurare la funzio- nalità degli strumenti con cui opera.
4.2. I profili evidenziati dal collegio peritale costituiscono dunque elementi significativi in ordine alla riconducibilità della patologia sofferta dalla parte attrice al fatto colposo ipotizzato in causa ed obbligano ad affermare la sussi- stenza della prova della responsabilità di entrambi i convenuti.
4.3. Ne deriva che la sentenza di primo grado vada riformata in punto di re- sponsabilità, ricorrendo quella solidale della struttura e del dott. . CP_3
Cont
4.4. Deve essere a questo punto delibata la domanda subordinata della volta all'accertamento della quota percentuale di responsabilità a questi attri-
10 buibile, che, anche in ragione dell'accertamento peritale, deve essere indivi- duata nella misura del 50% ciascuno ai fini dell'eventuale regresso, ferma re- stando la responsabilità solidale per l'intero nei confronti dell'attrice, perve- nendosi ora all'accertamento del quantum del danno da risarcire.
4.5. Il CTU ha valutato che, in capo all'attrice, a seguito dell'intervento subi- to, è derivato un danno iatrogeno cui sono seguiti postumi invalidanti perma- nenti pari al 18%. I due CTU hanno in particolare affermato che “Non vi stata inabilità temporanea attesa la persistenza del deficit visivo sostanzialmente sovrapponibile alla condizione pre-intervento e quindi l'assenza di specifici e maggiori impedimenti alla vita di relazione.
- La paziente si è sottoposta ad un ulteriore tentativo chirurgico in regime ambulatoriale per emendare il danno causato nel primo intervento ma senza sostanziale modifica sull'acuità visiva (variabilità transitoria delle misura- zioni).
- Le lesioni sono da ritenere stabilizzate ed oramai irreversibili, quindi non suscettibili di modifiche con eventuali trattamenti curativi e/o protesici.
- Il danno biologico iatrogeno, quale conseguenza dell'erronea esecuzione della fotocoagulazione deve ritenersi pari al 18%, atteso che l'intervento di sostituzione del cristallino avrebbe consentito il recupero di un'acuità visiva di 10/10 (tabella per la valutazione del danno oculare 2016, et Per_3 Per_4 al 2009,).”
4.6.Pertanto, applicando le tabelle del Tribunale di Milano del 2024 si pervie- ne ai seguenti importi:
Età del danneggiato alla data del sinistro 74 anni
Percentuale di invalidità permanente 18%
Punto danno biologico € 3.570,28 Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
11 Danno biologico risarcibile € 40.487,00 4.7. Su tale complessiva somma, liquidata all'attualità, e devalutata alla data del fatto (8/01/2018), sono dovuti gli interessi - sugli importi annualmente rivalutati - in misura legale fino alla pubblicazione della presente sentenza e, di seguito, sino al saldo.
Non spetta tuttavia alcun incremento a titolo di danno morale né a titolo di personalizzazione così come richiesto nel terzo motivo di appello, non avendo l'attrice dedotto prove sul punto. Deve essere, a tal proposito, ritenuta l'inammissibilità delle istanze istruttorie, peraltro generiche e neppure riporta- te nell'appello, da parte dell'appellante, perché la relativa richiesta, non reite- rata in primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni, deve inten- dersi implicitamente rinunciata, con conseguente impossibilità di riproporla in fase di appello (Cass. n. 16886/16, Cass. ord. n. 22709/2017).
Cont
4.8. La e il Dott. soccombenti, in solido, dovranno Controparte_3
rifonderle le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano nella misura di euro 7.052,00 quanto al primo grado e di euro 8.469,00 quanto all'appello, fase istruttoria al minimo, oltre € 1.138,50 per spese vive, in am- bo i casi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Vasto Controparte_1
n. 330/2023 così provvede:
1)accoglie l'appello per quanto a ragione e per l'effetto, in riforma della sen- tenza impugnata, condanna i convenuti, in solido, a corrispondere all'attrice la somma di € 40.847,00, sulla quale, devalutata alla data del fatto (8/01/2018)
e poi rivalutata anno per anno, sono dovuti gli interessi in misura legale fino alla pubblicazione della presente sentenza e, di seguito, sino al saldo;
12 2) condanna le parti appellate al pagamento, in favore della parte appellante delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate come in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 2/04/2025
Il Presidente est.
Silvia Rita Fabrizio
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