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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima Sezione Civile
In persona dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Elena Gelato Consigliere rel. dott. Maria Aversano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4102/2024 R.G., pendente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Rossi per delega in atti ricorrente
E
(c.f./p.iva: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, contumace resistente
Oggetto: liquidazione compensi avvocato.
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. ha adito questa Corte per ottenere la liquidazione del compenso Parte_1 professionale allo stesso dovuto dall' in Controparte_1 relazione all'assistenza prestata nell'ambito del giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale già svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, compenso indicato in euro 12.024,50 (di cui euro 21,00 a titolo di importo residuo delle spese esenti ed il resto a titolo di compenso), avuto riguardo agli accordi intercorsi tra le parti ed al valore della controversia. Su tali presupposti ha concluso per la condanna della controparte al pagamento della suddetta somma.
L' , seppur ritualmente evocata nel presente giudizio, non si è Controparte_2 costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., in data 20 gennaio
2025.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Premesso che l'effettiva esecuzione della su indicata prestazione professionale ad opera dell'avvocato nell'interesse della è comprovata dalla Pt_1 Parte_2 documentazione in atti (v. doc. da 3 a 7 del fascicolo di parte ricorrente), il compenso è liquidabile nella misura convenuta nell'accordo scritto inter partes, nel cui ambito era stata prevista l'applicazione dei minimi tariffari per lo scaglione di competenza di cui al D.M.
55/2014 (si rimanda al doc. 2 di parte ricorrente ed alla previa delibera autorizzativa della Part i cui al doc. 1).
Tanto premesso, osserva la Corte:
-che il valore della causa era effettivamente pari ad euro 11.333.446,80, corrispondente all'importo del contratto d'appalto inter partes oggetto delle contrapposte domande di risoluzione proposte in via principale dai contraenti, in aggiunta a quelle di risarcimento del danno (in argomento cfr., Cass., 17.1.2007, n. 967)
- che ai sensi del DM 55/14 la cui applicazione era stata convenzionalmente pattuita, il compenso minimo per lo scaglione da 8 a 16 mln. euro, con esclusione della fase istruttoria come correttamente richiesto dal legale, ammonta ad euro 25.175,00;
- che, applicato l'abbattimento del 50% richiesto dallo stesso legale a fronte della definizione della pronuncia in rito, il compenso dovuto ammonta ad euro 12.587,00;
- che detratti gli acconti versati a copertura delle spese sostenute dal legale (di cui ai doc. da
20 a 28 di parte ricorrente) e di parte del compenso, residua la somma di euro 12.024,25 a titolo di compenso e di euro 21,00 a titolo di rifusione delle residue spese esenti (si rimanda alla fattura prodotta quale doc. 15 dal ricorrente).
La resistente è dunque tenuta al pagamento delle suddette somme, oltre spese generali al
15% ed accessori come per legge ed oltre interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla richiesta stragiudiziale di pagamento (formulata a mezzo PEC in data 16.4.2020), sino all'effettivo saldo.
Ed invero, come condivisibilmente ritenuto dalla S.C., “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (così, Cass.,
19.8.2022, n. 24973; nello stesso senso Cass., ord., 16.3.2022, n. 8611; Cass., ord., 22.4.2021,
n. 10599).
La pronuncia sulle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente decidendo sul giudizio di cui al n. 4102/2024
R.G., ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al Controparte_3 pagamento in favore dell'avv. della somma di complessivi euro 12.045,25, Parte_1 oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge ed oltre interessi ai sensi del d.lgs.
231/2002 dal 16.4.2020 al saldo;
2. condanna la resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, che liquida, d'ufficio, in euro 2.000,00 per compensi professionali ed euro 237,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Elena Gelato Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima Sezione Civile
In persona dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Elena Gelato Consigliere rel. dott. Maria Aversano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4102/2024 R.G., pendente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Rossi per delega in atti ricorrente
E
(c.f./p.iva: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, contumace resistente
Oggetto: liquidazione compensi avvocato.
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. ha adito questa Corte per ottenere la liquidazione del compenso Parte_1 professionale allo stesso dovuto dall' in Controparte_1 relazione all'assistenza prestata nell'ambito del giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale già svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, compenso indicato in euro 12.024,50 (di cui euro 21,00 a titolo di importo residuo delle spese esenti ed il resto a titolo di compenso), avuto riguardo agli accordi intercorsi tra le parti ed al valore della controversia. Su tali presupposti ha concluso per la condanna della controparte al pagamento della suddetta somma.
L' , seppur ritualmente evocata nel presente giudizio, non si è Controparte_2 costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., in data 20 gennaio
2025.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Premesso che l'effettiva esecuzione della su indicata prestazione professionale ad opera dell'avvocato nell'interesse della è comprovata dalla Pt_1 Parte_2 documentazione in atti (v. doc. da 3 a 7 del fascicolo di parte ricorrente), il compenso è liquidabile nella misura convenuta nell'accordo scritto inter partes, nel cui ambito era stata prevista l'applicazione dei minimi tariffari per lo scaglione di competenza di cui al D.M.
55/2014 (si rimanda al doc. 2 di parte ricorrente ed alla previa delibera autorizzativa della Part i cui al doc. 1).
Tanto premesso, osserva la Corte:
-che il valore della causa era effettivamente pari ad euro 11.333.446,80, corrispondente all'importo del contratto d'appalto inter partes oggetto delle contrapposte domande di risoluzione proposte in via principale dai contraenti, in aggiunta a quelle di risarcimento del danno (in argomento cfr., Cass., 17.1.2007, n. 967)
- che ai sensi del DM 55/14 la cui applicazione era stata convenzionalmente pattuita, il compenso minimo per lo scaglione da 8 a 16 mln. euro, con esclusione della fase istruttoria come correttamente richiesto dal legale, ammonta ad euro 25.175,00;
- che, applicato l'abbattimento del 50% richiesto dallo stesso legale a fronte della definizione della pronuncia in rito, il compenso dovuto ammonta ad euro 12.587,00;
- che detratti gli acconti versati a copertura delle spese sostenute dal legale (di cui ai doc. da
20 a 28 di parte ricorrente) e di parte del compenso, residua la somma di euro 12.024,25 a titolo di compenso e di euro 21,00 a titolo di rifusione delle residue spese esenti (si rimanda alla fattura prodotta quale doc. 15 dal ricorrente).
La resistente è dunque tenuta al pagamento delle suddette somme, oltre spese generali al
15% ed accessori come per legge ed oltre interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla richiesta stragiudiziale di pagamento (formulata a mezzo PEC in data 16.4.2020), sino all'effettivo saldo.
Ed invero, come condivisibilmente ritenuto dalla S.C., “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (così, Cass.,
19.8.2022, n. 24973; nello stesso senso Cass., ord., 16.3.2022, n. 8611; Cass., ord., 22.4.2021,
n. 10599).
La pronuncia sulle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente decidendo sul giudizio di cui al n. 4102/2024
R.G., ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al Controparte_3 pagamento in favore dell'avv. della somma di complessivi euro 12.045,25, Parte_1 oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge ed oltre interessi ai sensi del d.lgs.
231/2002 dal 16.4.2020 al saldo;
2. condanna la resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, che liquida, d'ufficio, in euro 2.000,00 per compensi professionali ed euro 237,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Elena Gelato Diego Rosario Antonio Pinto