Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 02170/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00426/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da SE Societa' Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 8817572A98, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Michiara, Barbara Mazzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Regionale per L’Innovazione e Gli Acquisti - Aria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras, Maurizio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta, Asst Fatebenefratelli Sacco, Ats di Bergamo, Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
C.M. Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Rosario G. Tricamo, Andrea Ruffini, Marco Orlando, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Markas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dussmann Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Basile, Roberto Invernizzi, Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Chiara Forneris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'esclusione di COLSER Società Cooperativa dalla Gara indetta da Aria Spa 2021_078 per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione di ambienti sanitari, Lotto 3, nonché dell'aggiudicazione del citato lotto a C.M. SERVICE SRL;
- della nota Aria Spa Protocollo IA.2022.0073721 del 29/11/2022 avente ad oggetto Gara ARIA_2021_078 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DI AMBIENTI SANITARI. Comunicazione di esclusione fase tecnica;
- della determinazione Aria Spa n. 116 del 6.2.2023 avente ad oggetto ‘ARIA_2021_078 – Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione di ambienti sanitari. Aggiudicazione della procedura' con la quale, tra l'altro, il Lotto 3 è stato aggiudicato a C.M. SERVICE S.R.L. nonché della relativa Comunicazione di aggiudicazione ex art. 76 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, Protocollo IA.2023.0011565 del 06/02/2023;
- della nota del RUP Protocollo IA.2023.0011210 del 03/02/2023 avente ad oggetto Proposta di aggiudicazione della Procedura “ARIA_2021_078 – Gara a procedura apertura, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione di ambienti sanitari”;
- di tutti i verbali di gara, concernenti tutti i lotti di gara, relativi alle sedute pubbliche e riservate e quindi, tra l'altro, dei verbali 1 AMM_pubblica del 03.11.21, 2 AMM_pubblica del 23.11.21, 3 AMM_RISERV del 10.01.23, 4 AMM_RISERV post soccorso istruttorio del 19.01.23, 5 AMM_RISERV post soccorso istruttorio del 23.01.2023, dei verbali della Commissione giudicatrice 3 Verbale_TECN_pubb. e riservata del 16.02.2022, 4 Verbale_TECN_riservata del 07.03.2022, 5 Verbale_TECN_riservata del 09.03.2022, 6 Verbale_TECN_riservata del 23.03.2022, 7 Verbale_TECN_riservata del 30.03.2022, 8 Verbale_TECN_riservata del 13.04.2022, 9 Verbale_TECN_riservata del 20.04.2022, 10 Verbale_TECN_riservata del 27.04.2022, 11 Verbale_TECN_riservata del 04.05.2022, 12 Verbale_TECN_riservata del 11.05.2022, 13 Verbale_TECN_riservata del 18.05.2022; 14 Verbale_TECN_riservata del 15.06.2022, 15 Verbale_TECN_riservata del 23.06.2022, 16 Verbale_TECN_riservata del 30.06.2022, 17 Verbale_TECN_riservata del 20.09.2022, 18 Verbale_TECN_riservata del 27.09.2022. 19 Verbale_TECN_riservata del 14.11.2022, 20 Verbale_TECN_riservata del 28.11.2022, 21 Verbale_ECON_pubblica e riservata del 28.11.2022, 22 Verbale_ECON_pubblica e riservata del 12.12.2022 nonché delle relative “griglie” di valutazione allegate ai predetti verbali;
- in subordine, per quanto occorrer possa e per i motivi che saranno di seguito esposti, di tutti gli atti e provvedimenti relativi alla gara in questione (per tutti i lotti di gara) e quindi (oltre a quelli sopra citati anche nella parte in cui hanno aggiudicato il Lotto 1 a Dussmann Service Srl e il Lotto 4 a Markas Srl ) del bando, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico, dello schema di convenzione, del riepilogo dei lotti e del dettaglio dei servizi nonché di tutti gli allegati alla lex specialis e di tutti i documenti di gara, ivi compresi tra gli altri:
- la nomina della commissione giudicatrice di cui alla determinazione Aria Spa n. 104 del 07/02/2022 nonché la proposta di nomina dei componenti della commissione giudicatrice della procedura aperta ARIA_2021_078 di cui alla nota del R.U.P. Prot. IA.2022.0006768 del 03/02/2022;
- la nota RUP prot. IA.2022.0033592 del 20.6.2022, con la quale, a seguito della sentenza del TAR Lombardia, Milano, n. 1248/2022, si è preso atto e proceduto: - all'annullamento del Lotto 2 della procedura di gara ARIA_2021_078 e del Lotto 4 della procedura di gara ARIA_2021_078, per quest'ultimo limitatamente ai soli Enti della Provincia di Brescia e segnatamente ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA e ATS DI BRESCIA; - alla conseguente “rideterminazione del lotto 4”;
- la determinazione di Aria SpA (Direttore generale) n. 650 del 21.01.2021 avente ad oggetto l'indizione della procedura di gara “ARIA_2021_078- procedura aperta multilotto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione di ambienti sanitari in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i.”;
- la nota prot. n. IA.2021.0038474 del 15 luglio 2021, con la quale il RUP ha trasmesso al Direttore generale di ARIA SpA, per la relativa approvazione, il progetto di gara nonché lo stesso progetto di gara;
- di ogni provvedimento presupposto, successivo, connesso e collegato, anche al momento non conosciuto, nei limiti di interesse della ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COLSER SOCIETA' COOPERATIVA il 1\4\2025:
- della determinazione di ARIA SpA (Direttore Generale) n. 141 del 21/02/2025 avente ad oggetto “ARIA_2021_078 PROCEDURA APERTA MULTILOTTO, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DI AMBIENTI SANITARI IN FAVORE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2006 E S.M.I.” - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3’ e dei relativi allegati (doc. 11);
- del verbale del RUP Protocollo IA.2024.0099639 del 11/12/2024 avente ad oggetto “Verbale ottemperanza Sentenza TAR Lombardia n. 1402 del 5 giugno 2023 e Sentenza Consiglio di Stato N.10718 del 12 dicembre 2023 per il Lotto 3 della procedura ARIA_2021_078” (doc. 12);
- di ogni provvedimento presupposto, successivo, connesso e collegato, anche al momento non conosciuto, nei limiti di interesse della ricorrente, ivi compresi per quanto occorrer possa gli atti, i provvedimenti e le richieste di chiarimenti inerenti alla verifica dell’anomalia di cui alle note Aria SpA del 6/10/2023 e del 2/12/2024;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COLSER SOCIETA' COOPERATIVA il 24\4\2025:
- degli atti già gravati con in precedenti ricorsi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Regionale per L’Innovazione e Gli Acquisti - Aria e di C.M. Service S.r.l. e di Markas S.r.l. e di Dussmann Service S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
ARIA con determinazione n. 650 del 21 luglio 2021 ha indetto la gara, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione di ambienti sanitari, articolata in n. 4 Lotti geografici, con base d’asta complessiva per 60 mesi pari ad € 131.618.882,24. La procedura è destinata agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 che aveva comunicato i propri fabbisogni.
Alla gara per i quattro lotti hanno partecipato 32 operatori del settore, tra cui SE società cooperativa, DU Service s.r.l., Markas s.r.l., CM Service s.l.r., CI società cooperativa.
La determinazione n. 650 del 21 luglio 2021 è stata annullata dalla Sezione con la sentenza n. 1248 del 30.5.2022.
Con nota prot. 33952 del 20.6.2022, comunicata a tutti gli operatori partecipanti alla gara, il Responsabile Unico del Procedimento, nel prendere atto della sentenza n. 1248/2022, ha disposto: i) “l’annullamento in toto del lotto 2”; ii) “l’annullamento del lotto 4” e la contestuale “rideterminazione del lotto 4” che da un importo originario di euro 28.902.948,23 (in relazione al fabbisogno di 4 Enti sanitari), giungeva ad un importo di euro 1.781.418,69 (in relazione al fabbisogno di 1 solo Ente sanitario).
Nel corso della procedura di gara, con verbale n. 21 del 28.11.2022 la Commissione di gara verificava il superamento della soglia di sbarramento prevista dall’art. 21.1 del disciplinare secondo cui “Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una sogli minima di sbarramento pari a 36,00 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia”.
Nello stesso verbale, la Commissione verificava che l’offerta tecnica di SE aveva raggiunto la soglia di 35,50 su 70,00 disponibili. Dopo aver riscontrato che SE, unitamente ad altri operatori, non aveva superato la soglia di sbarramento la Commissione stilava la graduatoria per il lotto 3 in cui figuravano 14 operatori.
Il RUP con provvedimento prot. 73721 del 29.11.2022 ha comunicato a SE che la propria offerta tecnica aveva ottenuto il punteggio di 35,50 ossia un punteggio “inferiore ai 36 punti su 70 previsti come soglia di ammissibilità alle fasi successive della gara”. Pertanto, ai sensi dell’art. 21.1 del disciplinare comunicava a SE la propria esclusione dalla gara.
Con nota prot. 11210 del 3.2.2023, il RUP proponeva l’aggiudicazione dei vari lotti oggetto della procedura di gara (lotti 1, 3, 4).
ARIA con determinazione n. 116 del 6.2.2023, dopo aver approvato gli atti della procedura, aggiudicava i lotti ai seguenti operatori rimasti in gara:
i) il lotto 1 a Dussmann Service s.r.l. con un punteggio totale di 70,61 punti;
ii) il lotto 3 a C.M. Service s.r.l. con un punteggio totale di 67,25 punti;
iii) il lotto 4 a Markas s.r.l. con un punteggio totale di 69,25 punti.
A seguito della comunicazione di esclusione del 29.11.2022, SE ha formulato (il giorno dopo) istanza di accesso agli atti. L’accesso veniva di fatto consentito in data 24.2.2023, una volta disposta l’aggiudicazione della gara relativa al lotto 3.
Dusman Service s.r.l. ha impugnato con ricorso notificato in data 8.3.2023 la determinazione di aggiudicazione n. 116 del 6.2.2023 con riferimento all’aggiudicazione del lotto 3.
SE ha impugnato con ricorso notificato in data 8.3.2023 il provvedimento di esclusione dalla gara prot. 73721 del 29.11.2022 e la determinazione di aggiudicazione n. 116 del 6.2.2023 con riferimento al lotto 3.
La Sezione con la sentenza n. 1402 del 5.6.2023 ha accolto il ricorso di Dusman Service s.r.l. e ha annullato la determinazione n. 116 del 6.2.2023 con riferimento all’aggiudicazione del lotto 3. La sentenza di primo grado è stata poi confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 10718 del 12.12.2023.
ARIA con determinazione n. 141 del 21.2.2025, dopo aver approvato gli atti della procedura posti in essere dal RUP in esecuzione alle sentenze di primo (n. 1402/2023) e secondo grado (n. 10718/2023), ha confermato l’aggiudicazione del lotto 3 a C.M. Service.
SE con ricorso per motivi aggiunti (impropri) notificati in data 24.3.2023 ha impugnato la determinazione n. 141 del 21.2.2025 con riferimento all’aggiudicazione del lotto 3, rilevando in particolare l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.
SE con un secondo ricorso per motivi aggiunti (propri) notificati in data 17.4.2025 ha formulato nei confronti all’aggiudicazione del lotto 3 ulteriori censure (relative all’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria).
ARIA, DU Service, Markas, CM Service, CI società cooperativa, si sono costituti in resistenza e hanno sollevato varie eccezioni di rito.
In particolare, in rito è stato eccepito:
a) la carenza di interesse ad agire in quanto la ricorrente, che è stata esclusa dalla gara, deve dimostrare non solo l’illegittimità della propria esclusione ma anche di aspirare l’aggiudicazione di una gara che vede in graduatoria 14 operatori; “di conseguenza le doglianze presentate avverso la sola aggiudicataria CM non rivestono alcuna utilità laddove non accompagnate da doglianze relative alle altre 13 imprese in graduatoria” (difesa di ARIA);
b) le censure mosse contro la posizione di CM Service sono inammissibili ed improcedibili “fintantoché non sia accolto il motivo volto ad ottenere la riammissione della SE alla gara”; soltanto se riammessa l’offerta economica di SE potrà essere valutata e si comprenderà l’esatta posizione in graduatoria e solo allora ricorrente potrà contestare la posizione di tutti i concorrenti che la precedono in graduatoria (difesa di CM Service).
Le parti si sono scambiate articolate memorie difensive.
All’udienza dell’11.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare vanno esaminate le eccezioni di rito sollevate dalle difese di ARIA e da CM Service.
Le eccezioni non sono fondate.
L’interesse ad agire trova fondamento nel giudizio amministrativo - tramite l’art. 39, comma 1, c.p.a. - nell’art. 100 c.p.c. ai sensi del quale per proporre una “domanda” (o per contraddire alla stessa) è necessario avervi “interesse”. L’interesse (ad agire) deve essere concreto e attuale (Adunanza Plenaria n. 4/2018).
L’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, va valutato in relazione alla prospettazione della lesione della posizione giuridica dedotta in giudizio e quindi all’utilità che il ricorrente ritrae dal provvedimento chiesto al giudice per tutelare la posizione giuridica dedotta.
Nel caso di specie, la posizione giuridica dedotta in giudizio nel ricorso introduttivo è costituta dall’esclusione dalla gara a causa del mancato superamento della soglia di sbarramento prevista dall’art. 21.1 del disciplinare, accertato nel provvedimento di esclusione. L’esclusione ha impedito alla ricorrente di partecipare alle fasi di valutazione della propria offerta, successive a quella di valutazione dell’offerta tecnica.
La ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla gara.
L’interesse ad agire della ricorrente va esaminato in relazione all’utilità che la pronuncia di annullamento del provvedimento di esclusione, chiesta al giudice, reca alla posizione giuridica dedotta in giudizio di cui afferma la lesione.
In relazione alla domanda di annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara sussiste l’interesse ad agire poiché, a seguito dell’annullamento del provvedimento di esclusione, la ricorrente sarebbe riammessa alla gara ottenendo così tutela piena e integrale alla propria posizione giuridica.
Ai fini del radicamento dell’interesse ad agire contro il provvedimento di esclusione non occorre dimostrare quale sarà la posizione in graduatoria che, in caso di ri-ammissione, assumerà la ricorrente, poiché la lesione che la ricorrente lamenta consiste unicamente nell’esclusione dalla gara.
Del resto, ai fini dell’interesse ad agire contro l’esclusione non si pone, neppure in astratto, un problema di posizione in graduatoria poiché il posizionamento in graduatoria è una questione di merito che discende dall’accoglimento delle censure riguardanti l’erronea valutazione dell’offerta tecnica, nonché dalla successiva valutazione dell’offerta economica la quale peraltro, al momento della proposizione del ricorso, non risulta ancora aperta dalla Commissione di gara.
Ritenuto che la ricorrente ha interesse ad agire per ottenere l’annullamento dell’esclusione, occorre esaminare il merito delle censure formulate contro la valutazione della propria offerta tecnica.
Il disciplinare di gara prevede, all’art. 21, il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo 70 punti massimi all’offerta tecnica e 30 punti massimi all’offerta economica.
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati in una tabella riportata nel disciplinare con la relativa ripartizione dei punteggi.
Un criterio di valutazione è suddiviso in sub-criteri e per i sub-criterio è previsto punteggio in via tabellare e/o discrezionale: per il punteggio tabellare si prevede un punteggio fisso e predefinito che sarà attribuito, o no, in ragione dell’offerta, o mancata, offerta rispetto a quanto specificamente richiesto; per il punteggio discrezionale si prevede un punteggio il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità della Commissione giudicatrice.
La tabella riporta i criteri di valutazione, i sub-criteri e il punteggio per essi previsto in via tabellare e discrezionale.
L’art. 21.2 del disciplinare precisa che “A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, per ogni sub-criterio di valutazione del prodotto offerto (vedi prospetto sotto riportato); la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Si considereranno due cifre decimali con arrotondamento, in eccesso o in difetto, al valore più prossimo”.
Il giudizio discrezionale della Commissione è riportato nella successiva tabella e varia da “sufficiente/minimo” con coefficiente di 0,00 (con la relativa descrizione) a “ottimo” con coefficiente di 1,00 (con la relativa descrizione).
La Commissione ha dato atto nel verbale n. 21 di aver valutato le offerte tecniche dei concorrenti nel corso della riunione del 28.11.2022. A conclusione dei lavori, la Commissione ha redatto una tabella allegata al verbale n. 21 in cui sono riportati, analiticamente in relazione ai criteri di valutazione previsti dal disciplinare di gara, i punteggi e i relativi giudizi attribuiti.
Occorre ricordare che la valutazione della Commissione di gara in ordine ai criteri di valutazione ha natura di discrezionalità tecnica.
La Commissione valuta gli elementi dell’offerta dei concorrenti in relazione ai parametri di valutazione previsti dal disciplinare. Se i criteri di valutazione implicano un giudizio tecnico che non ha un esito certo o vincolato, ma opinabile, la valutazione compiuta dalla Commissione ha natura di discrezionalità tecnica poiché tecnico è il criterio oggetto di applicazione.
La discrezionalità tecnica può essere ritenuta illegittima laddove il ricorrente evidenzi errori di fatto presi in considerazione nella valutazione della Commissione oppure laddove la valutazione della Commissione conduca, facendo applicazione dei criteri tecnici, a risultati o giudizi che si pongono al di là del campo dell’opinabilità, risolvendosi in una valutazione complessivamente irragionevole.
Laddove si censura il punteggio ricevuto alla propria offerta, il ricorrente deve allegare gli elementi idonei a fondare la censura nei termini innanzi esposti. Se il ricorrente contesta la valutazione effettuata dalla Commissione alla propria offerta, deve concentrare le censure sull’operato della Commissione sulla propria offerta, a prescindere da quanto quest’ultima ha svolto con riferimento all’offerta di altro concorrente.
La discrezionalità tecnica può essere ritenuta illegittima mettendo a raffronto la valutazione ricevuta alla propria offerta con quella di altro concorrente nelle ipotesi in cui il criterio di valutazione delle offerte prevede la comparazione tra elementi delle offerte (c.d. criterio del confronto a coppie).
Negli altri casi (del c.d. criterio della media dei coefficienti, come avvenuto nella vicenda di causa) il ricorrente può censurare la valutazione ricevuta alla propria offerta rapportandola a quella che ha ricevuto l’offerta del concorrente soltanto laddove si evidenzi che il punteggio ottenuto alla propria offerta non sia in alcun modo giustificabile se rapportato a quello ottenuto dall’altro concorrente.
Rimane fermo che il ricorrente potrà sempre contestare in via diretta il punteggio attribuito al concorrente ritenendo che la Commissione non abbia agito in modo corretto, a prescindere dal punteggio attribuito alla propria offerta.
Più in particolare, la ricorrente contesta l’erronea attribuzione dei punteggi riportati dalla propria offerta in relazione ai seguenti criteri e sub-criteri:
i) “piano operativo di lavoro e degli interventi giornalieri e periodici” in relazione al sub-criterio “… organizzazione dedicata dall’appalto in relazione alle diverse aree di intervento …” con un totale di 7 punti e al sub-criterio “… efficientamento delle unità lavorativa impiegate …” con 4 punti totali;
ii) “formazione del personale” in relazione al sub-criterio “… programma di formazione dedicato alle risorse impiegate nel servizio …”;
iii) “gestione delle emergenze” in relazione al sub-criterio “… caratteristiche del sistema di gestione sia del servizio di reperibilità che delle emergenze …” con 4 punti totali.
Va rilevato come la ricorrente non ha prodotto in giudizio né la propria offerta tecnica né quella, integrale, dell’aggiudicataria. Ciò impedisce al Collegio di esaminare compiutamente le censure che sono state formulate in relazione al profilo dell’erronea sottovalutazione della propria offerta in relazione a quella dell’aggiudicataria nonché della sopravvalutazione dell’offerta di quest’ultimo.
Il sindacato sarà quindi condotto in base a quanto allegato e documentato dalla ricorrente nei propri atti.
i) Sub-criterio “… organizzazione dedicata dall’appalto in relazione alle diverse aree di intervento”.
In relazione a questo sub-criterio la ricorrente si lamenta dell’attribuzione ricevuta per il sub-criterio rappresentato dall’“organizzazione dedicata all’appalto in relazione alle diverse aree di intervento …” dove ha ottenuto 1,75 punti rispetto all’aggiudicataria che ha ottenuto 3,50 punti.
La Commissione per questo sub-criterio ha attribuito il coefficiente medio di 0,25 che corrisponde al giudizio “accettabile” ossia “Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi non di particolare interesse e rilievo”, pervenendo al punteggio di 1,75.
La ricorrente sviluppa la censura nel senso di evidenziare come la propria offerta, se rapportata a quella dell’aggiudicataria, non avrebbe meritato il punteggio ottenuto, bensì un punteggio più alto e viceversa che l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto ottenere un punteggio più basso rispetto al suo. Riporta che i seguenti elementi della propria offerta non sono stati adeguatamente valutati: a) l’organigramma del personale dedicato per ogni padiglione dei due istituti (Policlinico e Istituto Neurologico Besta); b) le ore annuali di servizio; c) il piano operativo per ogni sito dei due istituti; d) il piano operativo per ogni servizio; e) il piano operativo settimanale per ogni servizio.
La censura non è fondata.
La ricorrente non specifica le ragioni per le quali il giudizio della Commissione sarebbe errato in rapporto alla propria offerta, né evidenzia la manifesta irragionevolezza del punteggio ricevuto ove rapportato a quello dell’aggiudicataria. Non vi sono quindi elementi che inducono a ritenere che il giudizio della Commissione si pone al di là del campo dell’opinabilità.
Analogo ragionamento può formularsi con riferimento alla censura rivolta al sub-criterio “efficientamento delle unità lavorativa impiegate …”.
La Commissione per questo sub-criterio ha attribuito il coefficiente medio di 0,25 che corrisponde al giudizio “accettabile” ossia “Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi non di particolare interesse e rilievo”, pervenendo al punteggio di 1,00.
In relazione a questo sub-criterio la ricorrente ha ottenuto 1,00 punto così come l’aggiudicataria e si lamenta di aver ottenuto lo stesso punteggio dell’aggiudicataria, benché la propria offerta fosse migliore.
La ricorrente sviluppa la censura nel senso che la propria offerta, se rapportata a quella dell’aggiudicataria, avrebbe meritato un punteggio maggiore anziché lo stesso punteggio. LE infatti ha dettagliato specifiche “misure” per i due istituti (Policlinico e Besta) rispetto a CM Service e ha offerto un numero di operatori e di ore operative maggiore rispetto a quest’ultimo.
La censura non è fondata.
La ricorrente non specifica le ragioni per le quali il giudizio della Commissione sarebbe errato in rapporto alla propria offerta, né evidenzia la manifesta irragionevolezza del punteggio ricevuto ove rapportato a quello dell’aggiudicataria.
ii) Sub-criterio “… programma di formazione dedicato alle risorse impiegate nel servizio …”.
La Commissione per questo sub-criterio ha attribuito il coefficiente medio di 0,25 che corrisponde al giudizio “accettabile” ossia “Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi non di particolare interesse e rilievo”, pervenendo al punteggio di 0,75.
In relazione a questo sub-criterio la ricorrente ha ottenuto 0,75 punti così come l’aggiudicataria e si lamenta di aver ottenuto lo stesso punteggio dell’aggiudicataria, benché la propria offerta fosse migliore.
Anche in tal caso può ripetersi il ragionamento formulato con riferimento alle altre censure.
La ricorrente sviluppa la censura nel senso che la propria offerta, se rapportata a quella dell’aggiudicataria, avrebbe meritato un punteggio maggiore anziché lo stesso punteggio. SE ha infatti descritto approfonditamente i contenuti dei moduli formativi rispetto alla descrizione indicata da CM Service.
La censura non è fondata.
La ricorrente non specifica le ragioni per le quali il giudizio della Commissione sarebbe errato in rapporto alla propria offerta, né evidenzia la manifesta irragionevolezza del punteggio ricevuto ove rapportato a quello dell’aggiudicataria.
iii) Sub-criterio “… caratteristiche del sistema di gestione sia del servizio di reperibilità che delle emergenze …”.
La Commissione per questo sub-criterio ha attribuito il coefficiente medio di 0,25 che corrisponde al giudizio “accettabile” ossia “Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi non di particolare interesse e rilievo”, pervenendo al punteggio di 1,00.
In relazione a questo sub-criterio la ricorrente ha ottenuto 1,00 punto mentre l’aggiudicataria ha ottenuto 2,00 punti e si lamenta di aver ottenuto un punteggio inferiore a quello dell’aggiudicataria, benché la propria offerta fosse migliore.
Può ancora ripetersi il ragionamento formulato con riferimento alle altre censure.
La ricorrente sviluppa la censura nel senso che la propria offerta, se rapportata a quella dell’aggiudicataria, avrebbe meritato un punteggio maggiore anziché un punteggio inferiore. LE infatti ha proposto Call Center attivo 24 ore su 24 rispetto a CM Service, ha dettagliato meglio le modalità di comunicazione tra offerente e committente, nonché le modalità operative di gestione delle emergenze e la descrizione del servizio di pulizia.
La censura non è fondata.
La ricorrente non specifica le ragioni per le quali il giudizio della Commissione sarebbe errato in rapporto alla propria offerta, né evidenzia la manifesta irragionevolezza del punteggio ricevuto ove rapportato a quello dell’aggiudicataria.
Alla luce delle considerazioni su esposte, la valutazione espressa dalla Commissione di gara in ordine agli elementi dell’offerta oggetto di contestazione resiste alle censure proposte dalla ricorrente in quanto non emergono, in base ai rilievi formulati, errori di fatto o giudizi irragionevoli.
Il ricorso proposto contro il provvedimento di esclusione dalla gara è quindi infondato e va pertanto respinto.
La reiezione del ricorso comporta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei motivi aggiunti proposti contro l’aggiudicazione della gara disposta in favore di CM Service in quanto, a seguito dell’accertamento nel corso del giudizio della legittima esclusione della ricorrente, quest’ultima non ha più interesse all’annullamento dell’aggiudicazione di una gara da cui è stata appunto legittimamente esclusa.
La peculiarità dell’oggetto della controversia e le questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, così dispone:
- respinge il ricorso introduttivo;
- dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO