Articolo 1 della Legge 9 giugno 1977, n. 628
Articolo 2
Versione
14 settembre 1977
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmati a Vienna il 20 febbraio 1973:
a) accordo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957;
b) accordo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.
Entrata in vigore il 14 settembre 1977