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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1011/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 1011/2022
promossa da:
CF: CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e CF: , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati dall'avv. LUCA RICCI
APPELLANTI
Contro
, CF: rappresentata dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANGELO IANNACCONE
APPELLATA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.03.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con sentenza n. 908/2022, pubblicata in data 27.01.2022, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda avanzata da , e Parte_3 Parte_2 Parte_1
, nella qualità di eredi della assicurata/ beneficiaria ,
[...] CP_2
deceduta in data 21.09.2016 a seguito di insufficienza respiratoria da virus della legionella, di pagamento dell'indennizzo di cui alla polizza assicurativa da quest'ultima stipulata in suo favore per la copertura del rischio morte per infortunio.
A sostegno della pronuncia di rigetto il Tribunale argomentava che nelle condizioni generali di contratto della polizza in esame gli eventi “infortunio” e
“malattia” erano tenuti chiaramente distinti sia sul piano ontologico che delle garanzie per essi previsti dal contratto assicurativo, e che nel caso di specie la assicurazione era stata contratta solo a garanzia del rischio da infortunio estesa, in tal caso, anche all'evento morte, che non era invece coperto per la ipotesi, comunque non assicurata, di malattia. Precisava ancora che gli attori nell'invocare la garanzia assicurativa sulla base della considerazione che la malattia comunque doveva ritenersi equiparata all'infortunio aveva male interpretato ed erroneamente esteso al caso di specie la legislazione e giurisprudenza riferentesi alla diversa ipotesi di malattia professionale coperta dall'assicurazione obbligatoria ) in quanto integrante infortunio sul lavoro. CP_3
Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello gli attori censurando la decisione del primo giudice e la contraddittorietà della stessa laddove aveva escluso che la malattia cagionata da un agente patogeno esterno e violento quale il virus della legionella potesse integrare la ipotesi di “infortunio” oggetto pagina 2 di 6 della copertura assicurativa prevista nella polizza sottoscritta da . CP_2
Riteneva altresì errata la statuizione del Tribunale che riteneva inapplicabile all'ambito dell'assicurazione privata il concetto di infortunio conseguente a malattia affermatosi in materia di assicurazione obbligatoria pubblica secondo la locuzione di cui all'art. 2 del DPR 1124/1965 ove essa è indicata quale presupposto del riconoscimento dell'infortunio. Ne conseguiva ad avviso degli appellanti l'ulteriore errore del giudice nel non ammettere, in quanto ritenuta superflua, la CTU volta all'accertamento della causale del danno-morte ai fini della operatività della polizza.
Rilevavano infine gli appellanti che il giudice aveva erroneamente omesso di rilevare che il contratto assicurativo non prevedeva nella sezione infortuni, tra le ipotesi di esclusione dell'indennizzo di cui all'art. 19, quella del danno derivante da infezione da legionella.
Chiedevano quindi gli appellanti, in riforma della sentenza di primo grado, accogliersi la domanda da loro spiegata di condanna della compagnia assicuratrice al pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza in caso di evento morte di € 75.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese processuali.
Si costituiva la appellata/convenuta la quale, per le Controparte_1
motivazioni espresse nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese processuali.
L'appello è palesemente infondato e va rigettato con conseguente conferma della gravata sentenza di primo grado.
In vero, come correttamente rilevato dal primo giudice, non è possibile equiparare sul piano degli effetti giuridici le due differenti ipotesi di assicurazione pubblica obbligatoria (garantita dall' ) coprente anche gli infortuni derivanti CP_3
pagina 3 di 6 da malattia professionale, ovvero causata dallo svolgimento di una determinata attività lavorativa, e quella dell' assicurazione privata nella quale, come espressamente previsto nel contratto in esame, gli eventi “infortunio” e “malattia” sono considerati del tutto separatamente non solo sul piano ontologico, ma anche delle garanzie apprestate, e la malattia non è di certo quella professionale ovvero causalmente ricollegabile allo svolgimento di una determinata prestazione di lavoro.
Sotto il primo profilo nella polizza in esame per “infortunio” si intende ogni evento fisico dovuto a una causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni all'assicurato obiettivamente constatabili, mentre per “malattia” deve intendersi ogni alterazione degenerativa del normale stato di salute dell'individuo che non dipenda da infortunio, tra cui rientrano sicuramente gli stati patologici determinati da contaminazione virale.
Sotto il secondo profilo, come già innanzi evidenziato, nella polizza assicurativa in oggetto le due ipotesi sono tenute del tutto distinte sul piano della copertura assicurativa, ed il contratto risulta stipulato soltanto a garanzia degli “infortuni”, prevedendo, per i soli casi di conseguente invalidità permanente o morte dell'assicurato/beneficiario, un indennizzo di € 75.000,00, salvo franchigia.
Nessuna garanzia assicurativa risulta invece essere stata inserita in contratto con riguardo alla separata fattispecie della “malattia” che, pur essendo specificamente contemplata come autonoma categoria astrattamente indennizzabile nella apposita sezione di polizza, non è stata oggetto nel caso di specie di pattuizione e di copertura assicurativa, non risultando essere state né barrate, né in alcun modo riempite, le relative caselle di assicurazione per il rischio, come invece avvenuto per la categoria “infortuni”.
D'altronde, se le parti avessero voluto considerare del tutto equiparabili sul piano giuridico le due ipotesi di “infortunio” e “malattia” non si comprende perché esse siano invece previste nella scheda contrattuale separatamente e sotto due pagina 4 di 6 distinte sezioni e voci, contemplandosi per ciascuna di esse la astratta possibilità di autonoma previsione di copertura del rischio e di indicazione delle somme assicurate.
Va, infine, rilevato che proprio perché il contratto tiene espressamente e nettamente distinte, sul piano della garanzia e copertura del rischio, le due predette fattispecie di “infortunio” e “malattia”, non vi era alcun bisogno di prevedere specificamente in contratto, all'art. 19 nella sezione infortuni, tra le ipotesi di esclusione dell'indennizzo quella del danno derivante da infezione da legionella, in quanto, si ripete, trattasi di fattispecie rientrante nella diversa categoria rubricata come “malattia”.
Anche le spese processuali del secondo grado di giudizio dell'appellata
[...]
devono seguire la soccombenza degli appellanti Controparte_1 Parte_3
, e e si liquidano in solido a carico di
[...] Parte_2 Parte_1
questi ultimi come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal
DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione di valore da €
52.000,00 ad € 260.000), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, gli appellanti , e Parte_3 Parte_2 Parte_1
hanno l'obbligo, in solido tra loro, di versare un ulteriore importo a titolo
[...]
di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 908/2022, pubblicata in data 27.01.2022, così provvede: pagina 5 di 6 a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) Condanna gli appellanti , e Parte_3 Parte_2 Parte_1
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellata
[...] [...]
delle spese processuali del grado di appello che liquida Controparte_1
in complessivi € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti Parte_3
, e di versare, in solido tra loro,
[...] Parte_2 Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 06.05.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 1011/2022
promossa da:
CF: CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e CF: , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati dall'avv. LUCA RICCI
APPELLANTI
Contro
, CF: rappresentata dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANGELO IANNACCONE
APPELLATA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.03.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con sentenza n. 908/2022, pubblicata in data 27.01.2022, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda avanzata da , e Parte_3 Parte_2 Parte_1
, nella qualità di eredi della assicurata/ beneficiaria ,
[...] CP_2
deceduta in data 21.09.2016 a seguito di insufficienza respiratoria da virus della legionella, di pagamento dell'indennizzo di cui alla polizza assicurativa da quest'ultima stipulata in suo favore per la copertura del rischio morte per infortunio.
A sostegno della pronuncia di rigetto il Tribunale argomentava che nelle condizioni generali di contratto della polizza in esame gli eventi “infortunio” e
“malattia” erano tenuti chiaramente distinti sia sul piano ontologico che delle garanzie per essi previsti dal contratto assicurativo, e che nel caso di specie la assicurazione era stata contratta solo a garanzia del rischio da infortunio estesa, in tal caso, anche all'evento morte, che non era invece coperto per la ipotesi, comunque non assicurata, di malattia. Precisava ancora che gli attori nell'invocare la garanzia assicurativa sulla base della considerazione che la malattia comunque doveva ritenersi equiparata all'infortunio aveva male interpretato ed erroneamente esteso al caso di specie la legislazione e giurisprudenza riferentesi alla diversa ipotesi di malattia professionale coperta dall'assicurazione obbligatoria ) in quanto integrante infortunio sul lavoro. CP_3
Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello gli attori censurando la decisione del primo giudice e la contraddittorietà della stessa laddove aveva escluso che la malattia cagionata da un agente patogeno esterno e violento quale il virus della legionella potesse integrare la ipotesi di “infortunio” oggetto pagina 2 di 6 della copertura assicurativa prevista nella polizza sottoscritta da . CP_2
Riteneva altresì errata la statuizione del Tribunale che riteneva inapplicabile all'ambito dell'assicurazione privata il concetto di infortunio conseguente a malattia affermatosi in materia di assicurazione obbligatoria pubblica secondo la locuzione di cui all'art. 2 del DPR 1124/1965 ove essa è indicata quale presupposto del riconoscimento dell'infortunio. Ne conseguiva ad avviso degli appellanti l'ulteriore errore del giudice nel non ammettere, in quanto ritenuta superflua, la CTU volta all'accertamento della causale del danno-morte ai fini della operatività della polizza.
Rilevavano infine gli appellanti che il giudice aveva erroneamente omesso di rilevare che il contratto assicurativo non prevedeva nella sezione infortuni, tra le ipotesi di esclusione dell'indennizzo di cui all'art. 19, quella del danno derivante da infezione da legionella.
Chiedevano quindi gli appellanti, in riforma della sentenza di primo grado, accogliersi la domanda da loro spiegata di condanna della compagnia assicuratrice al pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza in caso di evento morte di € 75.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese processuali.
Si costituiva la appellata/convenuta la quale, per le Controparte_1
motivazioni espresse nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese processuali.
L'appello è palesemente infondato e va rigettato con conseguente conferma della gravata sentenza di primo grado.
In vero, come correttamente rilevato dal primo giudice, non è possibile equiparare sul piano degli effetti giuridici le due differenti ipotesi di assicurazione pubblica obbligatoria (garantita dall' ) coprente anche gli infortuni derivanti CP_3
pagina 3 di 6 da malattia professionale, ovvero causata dallo svolgimento di una determinata attività lavorativa, e quella dell' assicurazione privata nella quale, come espressamente previsto nel contratto in esame, gli eventi “infortunio” e “malattia” sono considerati del tutto separatamente non solo sul piano ontologico, ma anche delle garanzie apprestate, e la malattia non è di certo quella professionale ovvero causalmente ricollegabile allo svolgimento di una determinata prestazione di lavoro.
Sotto il primo profilo nella polizza in esame per “infortunio” si intende ogni evento fisico dovuto a una causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni all'assicurato obiettivamente constatabili, mentre per “malattia” deve intendersi ogni alterazione degenerativa del normale stato di salute dell'individuo che non dipenda da infortunio, tra cui rientrano sicuramente gli stati patologici determinati da contaminazione virale.
Sotto il secondo profilo, come già innanzi evidenziato, nella polizza assicurativa in oggetto le due ipotesi sono tenute del tutto distinte sul piano della copertura assicurativa, ed il contratto risulta stipulato soltanto a garanzia degli “infortuni”, prevedendo, per i soli casi di conseguente invalidità permanente o morte dell'assicurato/beneficiario, un indennizzo di € 75.000,00, salvo franchigia.
Nessuna garanzia assicurativa risulta invece essere stata inserita in contratto con riguardo alla separata fattispecie della “malattia” che, pur essendo specificamente contemplata come autonoma categoria astrattamente indennizzabile nella apposita sezione di polizza, non è stata oggetto nel caso di specie di pattuizione e di copertura assicurativa, non risultando essere state né barrate, né in alcun modo riempite, le relative caselle di assicurazione per il rischio, come invece avvenuto per la categoria “infortuni”.
D'altronde, se le parti avessero voluto considerare del tutto equiparabili sul piano giuridico le due ipotesi di “infortunio” e “malattia” non si comprende perché esse siano invece previste nella scheda contrattuale separatamente e sotto due pagina 4 di 6 distinte sezioni e voci, contemplandosi per ciascuna di esse la astratta possibilità di autonoma previsione di copertura del rischio e di indicazione delle somme assicurate.
Va, infine, rilevato che proprio perché il contratto tiene espressamente e nettamente distinte, sul piano della garanzia e copertura del rischio, le due predette fattispecie di “infortunio” e “malattia”, non vi era alcun bisogno di prevedere specificamente in contratto, all'art. 19 nella sezione infortuni, tra le ipotesi di esclusione dell'indennizzo quella del danno derivante da infezione da legionella, in quanto, si ripete, trattasi di fattispecie rientrante nella diversa categoria rubricata come “malattia”.
Anche le spese processuali del secondo grado di giudizio dell'appellata
[...]
devono seguire la soccombenza degli appellanti Controparte_1 Parte_3
, e e si liquidano in solido a carico di
[...] Parte_2 Parte_1
questi ultimi come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal
DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione di valore da €
52.000,00 ad € 260.000), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, gli appellanti , e Parte_3 Parte_2 Parte_1
hanno l'obbligo, in solido tra loro, di versare un ulteriore importo a titolo
[...]
di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 908/2022, pubblicata in data 27.01.2022, così provvede: pagina 5 di 6 a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) Condanna gli appellanti , e Parte_3 Parte_2 Parte_1
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellata
[...] [...]
delle spese processuali del grado di appello che liquida Controparte_1
in complessivi € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti Parte_3
, e di versare, in solido tra loro,
[...] Parte_2 Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 06.05.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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