Articolo 2 della Legge 22 luglio 1971, n. 572
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 agosto 1971
Art. 2.
Il Ministro per i lavori pubblici provvedera' a stabilire con proprio decreto il perimetro del comprensorio dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.
Entrata in vigore il 12 agosto 1971