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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/03/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Donatella Aru CONSIGLIERA
Daniela Coinu CONSIGLIERA in esito all'udienza del giorno 11 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 119 di RACL dell'anno 2021, proposta da nata a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliata in Oristano Parte_1 presso lo studio e la persona dell'Avv. Claretta Boassa che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 20.01.2023, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari n. 2259/2021 del 26.05.2021
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente, ammesso al beneficio del patrocinio Controparte_1
a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del
28.02.2022, elettivamente domiciliato in Macomer presso lo studio dell'Avv. Silvia Cadeddu, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione in appello e depositata all'interno del fascicolo telematico
APPELLATO
Conclusioni: Per l'appellante: voglia la Corte “in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 36/2021, pronunciata dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, in data 09.04.2021, per omessa pronuncia su una delle domande proposte dalla resistente;
- in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare totalmente la sentenza impugnata e per l'effetto, accogliere le conclusioni proposte dalla sig.ra
[...]
nel primo giudizio qui di seguito riprodotte:- Rigettare il ricorso e tutte le domande formulate dal Pt_1 ricorrente.- Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.- Compensare in tutto o in parte le somme eventualmente risultanti dovute in favore del ricorrente a titolo di utili di impresa, di incrementi di azienda e di valore per i beni acquistati nel periodo in contestazione, con le somme risultanti dovute, per gli stessi titoli, dal ricorrente alla - Con compensazione di spese, diritti e onorari del giudizio.- in via subordinata ed Pt_1 istruttoria si insiste affinchè: - venga ammessa CTU al fine di accertare gli utili conseguiti dalla impresa agricola dal mese di marzo 2005 al mese di settembre 2010, nonché l'entità della quota di utili Controparte_1 spettante alla accertare gli utili conseguiti dalla impresa agricola dal mese di settembre Pt_1 Parte_1
2010 al mese di ottobre 2015, nonché l'entità degli utili spettante al e alla per quel periodo;
- venga CP Pt_1 ordinato a l'esibizione delle scritture contabili (Registro IVA fatture e vendite e Modello Unico) Controparte_1 relativi agli anni dal 2005 al 2010, nonché l'esibizione dei rendiconti bancari dal 2005 al 2010; - venga ammessa la prova testimoniale sui seguenti capi, indicando a testi gli stessi già ammessi nel primo giudizio:1) Vero che dal mese di marzo 2005 al mese di settembre 2010 ha prestato tutti i giorni la propria attività Parte_1 lavorativa all'interno dell'impresa familiare di . 2) Vero che nel predetto periodo la si è Controparte_1 Pt_1 occupata di pulire e sistemare la stalla e la porcilaia, di dare da mangiare agli agnelli e di condurre il gregge al pascolo, osservando il seguente orario di lavoro: tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 18,00. 3) Vero che gli utili della impresa venivano interamente gestiti dal che era anche l'unico intestatario del conto corrente bancario nel CP quale confluivano anche i contributi economici comunitari e al quale la non ha mai potuto accedere. - in Pt_1 ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellato: Voglia la Corte “In via preliminare: 1. dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla
IG , ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., e, per l'effetto, confermare integralmente la Parte_1 sentenza n. 36/2021 pronunciata dal Tribunale di Oristano in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata il
09/04/2021. 2. Dichiarare inammissibili e, pertanto, rigettare tutte le nuove domande ed in particolare la domanda con la quale l'appellante ha chiesto di: “compensare in tutto o in parte delle somme eventualmente risultanti dovute in favore del ricorrente a titolo di utili di impresa, di incrementi di azienda e di valore per i beni acquistati nel periodo in contestazione, con le somme risultanti dovute, per gli stesi titoli, dal ricorrente alla nonché Pt_1 tutte le deduzioni istruttorie formulate dall'appellante, trattandosi di nuova domanda e di nuove prove, formulata
e dedotte per la prima volta in appello in violazione del disposto di cui all'art. 345 commi 1 e 3 c.p.c. In via principale e nel merito:
3. respingere l'appello nonché le domande ed eccezioni tutte, ivi compresequelle nuove inammissibile ex art. 345 c.p.c., proposte dall'appellante, siccome infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 36/2021 pronunciata dal Tribunale di Oristano in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata il 09/04/2021. In ogni caso: 4. con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, compresa la fase dell'inibitoria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03.06.2017 davanti al Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro,
ha convenuto in giudizio per dedurre di avere convissuto more Controparte_1 Parte_1 Persona_ uxorio con lei e con “la di lei figlia , per oltre dieci anni, da maggio 2005 a ottobre 2015, allorché, conclusa di comune accordo la relazione affettiva, la medesima si era trasferita unitamente alla figlia nell'abitazione della madre a PA.
Nel corso della convivenza, ha proseguito , la coppia aveva accolto, per circa un anno, in seno CP alla famiglia di fatto così formatasi, anche l'altro figlio di ed i rapporti con i due figli di Pt_1 Pt_1 erano rimasti buoni anche dopo la fine della relazione sentimentale, soprattutto con il figlio maschio.
Ha poi aggiunto che dal momento dell'avvio della convivenza, e fino al mese di settembre 2010, era stato titolare di un'impresa agricola individuale, situata in un terreno nel quale erano presenti una piccola casetta, un capannone adibito a stalla e ricovero delle pecore, dotato anche di sala mungitura e un capannone adibito allo stoccaggio del fieno, ove svolgeva l'attività di pastore -coltivatore diretto, occupandosi dell'allevamento di ovini (circa 200 capi) e di una decina di maiali, avendo anche alcuni beni strumentali (mangiatoie, rastrelliere e catture per ovini), che gli aveva fruttato un reddito medio di circa 19.550 € negli ultimi sei anni, come attestato dai modelli unici relativi agli anni dal 2006 al 2011 allegati agli atti.
Tale attività era cessata nell'estate 2010, quando aveva trasferito la propria azienda (comprensiva di 224 capi ovini, di 9 capi di suini e di tutti i beni strumentali sopra indicati), alla compagna , che Pt_1 aveva aperto a proprio nome una partita iva in data 26/08/2010, dichiarando l'inizio di un'impresa agricola.
Egli aveva a quel punto prestato, continuativamente ed ininterrottamente, dal 22.09.2010 al 22.05.2016, la propria attività nell'impresa della compagna, lavorando, secondo il ciclo biologico degli animali, dalle
07.00 (in alcuni periodi anche dalle 05.30), alle 11.00 del mattino e dalle 15.00-15.30 alle 20.00 (in alcuni periodi fino alle 18.30), occupandosi di mungere le pecore al mattino, pulire e sistemare la stalla, dare da mangiare agli agnelli e condurre il gregge al pascolo in vari terreni di PA (descritti nel capo
H a pag. 3 del ricorso), per poi trasportare il latte nei locali della di PA, Controparte_2 che lo versava alla cooperativa di trasformazione (C.A.O. dal 2010 al 2013 e dal 2014 al 2016). Per_2
Seguiva inoltre i maiali, che si trovavano nel terreno denominato “Pabarile” in agro di PA, cui dava da mangiare, che lavava, pulendo la porcilaia, mentre nel pomeriggio mungeva le pecore che ricoverava nella stalla, dopo aver sistemato la paglia, per poi accudire le pecore che allattavano gli agnellini e gli agnellini.
Provvedeva poi alla consegna del latte munto nel pomeriggio, che effettuava nei mesi da novembre a marzo dalle 18.00 alle 19.00 e nei mesi da aprile a luglio dalle 19.00 alle 20.00, mentre nei periodi da agosto a novembre, in cui non vi era la mungitura, era solito eseguire piccoli lavori in azienda sistemando i muretti a secco ivi presenti.
La compagna, invece, ha proseguito , si era sempre occupata della parte amministrativa ed CP economica dell'impresa, gestendo quest'ultima in via esclusiva e quella amministrativa spesso coadiuvata da lui.
Tutti gli utili conseguiti dall'attività d'impresa, al pari dei vari contributi economici comunitari ricevuti, ad iniziare dal premio comunitario di primo insediamento, che era stato erogato ad nel 2011 per Pt_1
35.000 €, per proseguire con gli importi di 15.186,23 €, di 12.411,66 € e di 10.183,14 € ricevuti per gli anni dal 2014 al 2016, erano confluiti nel conto corrente bancario intestato solo a lei, al quale lui non aveva mai avuto accesso, ed era stata lei a gestirli interamente, tanto che nel 2011 aveva acquistato tre veicoli
(RD ES, AT TR cassonato, AT PU) e nel 2016 un veicolo (AT PU) tutti a lei intestati.
Alla data 22 maggio 2016, quando gli aveva impedito di accedere all'azienda e di entrare in Pt_1 possesso della documentazione relativa alla situazione economico-patrimoniale dell'impresa, l'azienda aveva quindi “un gregge di circa 320 pecore, due maiali, due catture, rastrelliere, mangiatoie, due bidoni in alluminio per la raccolta del latte, un compressore Fini, un gruppo elettrogeno portatile Vigor, una pinza per tatuare le pecore, una pistola per medicare a bocca, un congelatore e i due veicoli sopra indicati.
Alla luce di tali circostanze di fatto, poiché erano risultati vani i tentativi di procurarsi i documenti idonei a comprovare l'effettivo volume d'affari realizzato da settembre 2010 a maggio 2016 e le spese di gestione dell'azienda, si era trovato costretto a rivolgersi al giudice del lavoro in modo da vedere riconosciuto, a fronte del valore del lavoro prestato in favore dell'impresa familiare intestata a Parte_1 ed in proporzione ad esso, il proprio diritto a partecipare agli utili dell'impresa familiare, ai beni
[...] acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, da commisurarsi all'importo complessivo di 57.477,00 €, pari al 49% della media del reddito di 19.550 € annuo ricavato quando era lui il titolare dell'azienda, dato che l'azienda era rimasta “pressoché identica e produceva gli stessi utili”, o almeno così poteva presumersi, ottenuto moltiplicando per sei anni il 49% di
19.550,00 euro (pari a 9.579,5 €).
La domanda da lui formulata era fondata sulla espressa tutela prevista dall'art. 230 ter c.c., inserito dalla legge 76/2016, con il quale si era esteso l'istituto dell'impresa familiare anche alla convivenza di fatto, alla duplice condizione, soddisfatta nel suo caso, che il convivente di fatto avesse prestato stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro e che tra i conviventi non sussistesse un rapporto societario o di subordinazione.
Sulla scorta di tali premesse ha quindi concluso domandando che, previo accertamento CP dell'esistenza di una convivenza di fatto con e di una prestazione stabile da parte sua Parte_1 da settembre 2010 a maggio 2016 all'interno dell'impresa, il Tribunale volesse riconoscere il suo diritto di partecipare agli utili dell'impresa familiare ed ai beni con essa acquistati per la quota proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato in tale periodo, da quantificarsi nella misura di 57.477,00 € o in quella diversa risultante in corso di causa, oltre accessori di legge, da quantificarsi in via equitativa per la parte di utili non determinabile con precisione, nonché il riconoscimento della comproprietà dei beni acquistati in tale periodo con i proventi dell'impresa e la corresponsione conseguente del valore degli stessi.
* ha resistito in giudizio e, confermata la convivenza more uxorio con da marzo Parte_1 CP
2005 a ottobre 2015, ha contestato che la stessa fosse finita di comune accordo, precisando che era stata
“costernata da molteplici liti, spesso determinate dalla mancanza di collaborazione del nell'accudimento CP del bestiame e nella gestione dell'azienda, e talvolta sfociate in vere e proprie aggressioni fisiche o pressioni psicologiche”, che l'avevano portata ad interrompere la relazione e a sporgere diverse denunce penali per gravi fatti accaduti nel corso del rapporto e dopo la cessazione dello stesso, per i quali era stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p.c. (RGNR 2261/2017 e udienza fissata davanti al Tribunale di Oristano per il 9.01.2019).
Ha poi proseguito rilevando che l'attività dell'azienda le era stata trasferita non per mero spirito di liberalità, come avrebbe far voluto credere controparte, ma perché si era trovato costretto a CP disfarsene per sfuggire ai debiti accumulati soprattutto nei confronti di Equitalia ed infatti l'attività, benchè formalmente a suo nome, al pari del conto corrente, nel quale confluivano i proventi dell'impresa, era gestita da lei, ma sotto le direttive del compagno, a volte vere e proprie minacce, costretta a prelevare somme o a emettere assegni, consegnando a lui il denaro o i titoli, che poi egli utilizzava anche per esigenze sue personali.
Quanto alle mansioni ha precisato che da settembre 2010 a settembre 2015 si era occupato, in CP via esclusiva, della mungitura delle pecore, del trasporto del latte nelle cooperative e di dare da mangiare ai maiali, lavorando di mattina dalle 8.00 alle 9.00 e di pomeriggio dalla 18.00 alle 20.00, mentre lei personalmente si era occupata non solo della parte amministrativa ed economica dell'impresa, ma anche di pulire e sistemare la stalla e la , di dare da mangiare agli agnelli e di CP_3 condurre il gregge al pascolo, con la precisazione che da settembre 2015 a luglio 2016 aveva CP effettivamente svolto le incombenze descritte nel capo 6) del ricorso e negli orari ivi indicati, ma lo aveva fatto in esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, in quanto destinatario di un ordine di esecuzione, con la conseguenza che tale lasso temporale non poteva essere computato ai fini di un'eventuale riconoscimento dei diritti richiesti.
Anche i mezzi indicati in ricorso, utilizzati di fatto da entrambi, erano intestati a lei solo perché CP non poteva avere nulla a suo nome ed in ogni caso, come attestato dalle numerose denunzie prodotte, il 02/10/2016 la RD ES era stata bruciata;
il giorno 08/09/2016 la AT TR era stata rubata e presumibilmente l'autore di tali reati era proprio , mentre la AT PU, era stata da lei acquistata CP nel 2016, quando la relazione sentimentale era già finita, mentre l'altra AT PU era stata rottamata.
Non era neppure vero che alla data del 22.05.2016 l'impresa fosse costituita dal gregge e dai beni indicati dal ricorrente, come dimostravano i seguenti fatti, tutti denunziati e per i quali, in data 12.10.2017,
era stato ammonito dal questore di Oristano, con invito a tenere una condotta conforme alla CP legge: nel mese di luglio 2016 aveva subito il furto di due catture, di cinque maialetti, di un cancello di ingresso ad un terreno di sua proprietà; da novembre 2015 a maggio 2016 aveva subito il furto di circa cento agnelli e l'ammanco quotidiano di una notevole quantità di latte che non veniva versata da CP alla cooperativa per la trasformazione;
da maggio a luglio 2016, a seguito di un controllo sul latte versato alla cooperativa, era stata riscontrata la presenza nel latte di un medicinale solitamente usato per la cura dei cavalli e le era stata perciò applicata una sanzione che le aveva impedito di continuare ad aver versare il latte ed era stato anche trattenuto l'importo di quello versato;
nel mese di settembre 2016 aveva subito il danneggiamento del foraggio;
da maggio a dicembre 2016 aveva subito il furto di quattro catture per capi ovini, di un cancello e di una rete metallica;
il 9.08.2017 aveva subito l'incendio di 300 ballette di fieno e il giorno 8.09.2016 il furto di un lettore per ovini ed animali da compagnia tipo Petscan.
Né era vero, ha proseguito che non avesse goduto dei premi comunitari in quel periodo, Pt_1 CP in quanto l'aveva costretta, benché il conto corrente fosse intestato esclusivamente a lei, anche contro la sua volontà, ad erogarli somme di denaro che aveva utilizzato solo in parte per l'azienda, trattenendo invece per sé una parte, o che lei nel periodo in contestazione avesse percepito utili d'impresa, dal momento che il ricavato era appena sufficiente per coprire le spese, escludendo che l'azienda fosse rimasta pressoché identica a quella che le aveva trasferito o che avesse prodotto, CP successivamente, utili per 19.550,00 euro, come quando ne era lui il titolare.
Deponevano, infatti, in senso contrario il fatto che il contratto di affitto, avente ad oggetto il fondo rustico in località “Sa Canaledda” fosse stato dichiarato risolto con sentenza del 10.10.2017, cui era seguita la condanna di al pagamento di canoni per 800 € e di spese legali per 2.768 €, oltre Pt_1 accessori;
il fatto che durante lo svolgimento dell'attività d'impresa proprio lei avesse provveduto al pagamento dei canoni di affitto dei terreni destinati all'esercizio dell'attività, all'acquisto di medicinali Cont per gli animali, al versamento dei contributi Inps e al pagamento della come documentato in atti;
ed infine il fatto che, a seguito del prelievo del latte ovino trasportato da alla latteria sociale di CP
PA, risultato positivo agli inibenti, avesse subito una sanzione di 8.890,17 €.
Inoltre, da marzo 2005 a settembre 2010, anche lei aveva prestato, con continuità, la propria attività all'interno dell'impresa familiare in quel periodo intestata al compagno convivente, occupandosi di pulire e sistemare la stalla e la porcilaia, di dare mangiare agli agnelli e di condurre il gregge al pascolo tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00, mentre seguiva la parte amministrativa e contabile, percependo CP gli utili e i contributi economici comunitari, che all'epoca gestiva interamente, quale unico intestatario del conto corrente bancario, cui non le aveva mai consentito l'accesso, con la conseguenza che poiché con certezza l'impresa, come ammesso dallo stesso ricorrente, in quel periodo aveva prodotto utili per un reddito medio annuo di 19.550 €, anche lei aveva un credito nei confronti dell'impresa quantificato, secondo lo stesso criterio utilizzato da (49% della media del reddito annuo per cinque anni), in CP
47.897,50 €.
Sulla scorta di tali premesse ha, perciò, concluso domandando il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la compensazione in tutto o in parte delle somme che fossero risultate dovute al ricorrente, con quelle a lei dovute per i medesimi titoli, per il periodo precedente a settembre 2010, nonché per il mancato guadagno di 8.890,17 €, che avrebbe percepito dalla Latteria Sociale di PA se il latte non fosse stato trovato contaminato nel 2016.
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Il Tribunale di Oristano, istruita la causa con prove documentali e testimoniali e con interrogatorio formale delle parti, con sentenza n. 36/2021, pubblicata il 9.04.2021, ha parzialmente accolto il ricorso proposto da , condannando al pagamento in suo favore, a titolo di Controparte_1 Parte_1 quota di utili di impresa familiare a lui spettanti da settembre 2010 a ottobre 2015, dell'importo complessivo di 19.600 €, oltre accessori sino al saldo, dichiarando compensate per intero tra le parti le spese processuali, alla luce dell'importante differenza tra quanto richiesto nelle conclusioni del ricorso e quanto risultato dovuto, nonché delle condotte che aveva posto in essere in danno della CP convenuta.
Il primo giudice, in particolare, dopo avere premesso di ritenere circostanze pacifiche la convivenza more uxorio tra le parti, il trasferimento dell'azienda a nel mese di agosto 2010 e la prestazione di Pt_1 attività lavorativa all'interno della stessa da parte di , come dal medesimo descritti, come CP sostanzialmente ammesso da anche nella memoria difensiva e confermato dai testimoni escussi, Pt_1 ed in particolare da e ha proseguito attribuendo rilievo Testimone_1 Testimone_2 Persona_1 dirimente ad alcuni elementi, documentati in causa con il verbale di transazione del 22.08.2017 con la
Latteria Sociale di PA e con i verbali di denuncia da lei prodotti (in particolare quello del
25.11.2016, riferito e diversi furti ed atti intimidatori subiti dalla medesima all'interno della propria azienda), attestanti comportamenti ascritti da alla interruzione della relazione con (che Pt_1 CP la figlia aveva datato alla fine del 2015), relazione peraltro già caratterizzata da notevole Persona_1 tensione e aggressività, in particolare nell'ultimo periodo, tanto da avere da essere sfociata nell'ammonimento da parte del Questore di Oristano in data 05/10/2017, come da lei richiesto, motivato dall'autorità competente sulla base delle risultanze degli accertamenti eseguiti dagli organi investigativi, tra cui in particolare l'audizione di persone informate sui fatti, che avevano confermato le ragioni di Parte_1
Sulla scorta di tali elementi, richiamato l'art. 230 ter c.c., il primo giudice ha concluso nel senso che l'attività effettivamente svolta in azienda da , durata da settembre 2010 a ottobre 2015, quando CP era cessata la convivenza e l'avere impedito l'utilizzo dell'azienda ad (riferita da Pt_1 Persona_1
“grossomodo alla primavera del 2016”), nonché la contaminazione del latte nel giugno 2016 a lui riconducibile, costituissero circostanze assistite quantomeno da elementi indiziari significativi, peraltro non contraddetti da alcun elemento di tenore contrario, idonee a ritenere provato il diritto di CP alla partecipazione agli utili, escludendo che vi fosse tra le parti un contratti societario o di lavoro subordinato. E ciò, peraltro, ha precisato il Tribunale, non ritenendo utile, per ragioni di economia processuale, esperire ordini di esibizione difficilmente eseguibili ovvero dare adito ad accertamenti peritali, che avrebbero determinato un rilevante prolungamento della durata del processo, senza condurre a risultati di maggior precisione.
Utilizzando, quindi, come parametro del reddito aziendale anche nel periodo considerato i modelli unici prodotti da per gli anni tra il 2009 e il 2011, che attestavano un reddito medio CP sostanzialmente costante (circa 19.000 € annui), compatibile con la natura dell'attività ed il numero dei capi allevati, a fronte dei compiti svolti da in quegli anni, e cioè quelli di curare la parte Pt_1 burocratica, organizzativa ed amministrativa, svolgendo anche lavoro manuale in azienda, il Tribunale ha stimato, in difetto di diversi accordi tra le parti, l'apporto di nella misura del 30% e gli ha, CP quindi, riconosciuto, per il periodo in contestazione, l'importo complessivo di 28.500,00 €, dai quali ha però detratto il mancato guadagno di 8.890,17 € oggetto della sanzione comminata ad per la Pt_1 contaminazione del latte ovino con il medicinale vietato.
Sebbene, infatti, non fosse emersa piena prova in causa che tale condotta fosse riferibile a , era CP comunque emerso che lo stesso, dopo il termine della relazione, le aveva impedito di accedere all'azienda, rendendole impossibile il controllo del gregge, così evidentemente favorendo la somministrazione abusiva del medicinale.
Da ciò la sussistenza di un credito per utili in suo favore di 19.600,00 euro, al cui pagamento doveva essere condannata Parte_1
Contro tale decisione ha proposto appello cui ha resistito . Parte_1 Controparte_1 MOTIVI DELLA DECISIONE ha censurato la sentenza sotto tre diversi profili, lamentando le seguenti violazioni di Parte_1 legge:
1) errata interpretazione delle risultanze probatorie e comunque delle disposizioni processuali.
Il primo giudice, nel ricostruire il periodo fino al quale aveva lavorato nell'impresa della CP resistente e la qualità e quantità dell'attività lavorativa prestata, aveva erroneamente ricostruito le deposizioni testimoniali di e senza considerare che nessuno dei due Testimone_1 Testimone_2 aveva fatto riferimento a date certe o a orari precisi, il primo addirittura - a differenza del secondo, che non solo aveva dimostrato di avere una conoscenza ridotta dei fatti di causa dato che era risultato presente in azienda massimo una volta a settimana e che era comunque poco attendibile trattandosi del cognato (marito della sorella) di - non confermando affatto, al pari del teste , CP Testimone_3 che si fosse occupato della mungitura delle pecore, del conferimento del latte nella cooperativa CP
e della conduzione al pascolo del bestiame o della nutrizione degli animali, avendo riferito di non avere mai visto mungere, ma solo trasportare i bidoni del latte e di ignorare se si fosse mai occupato CP di accudire i maiali, aggiungendo invece che per circa un anno, si era occupata da sola di Pt_1 accudire il bestiame perché l'appellato non c'era per motivi a lui ignoti.
Erano rimaste, perciò, del tutto indimostrate qualità, quantità e durata dell'attività lavorativa prestata da in quel periodo, mentre era risultato pacifico che della maggior parte delle incombenze, per CP circa un anno in cui egli era stato sottoposto ad una misura restrittiva, con orari di uscita e di rientro nell'abitazione stringenti, si fosse occupata in via esclusiva la resistente, il cui lavoro era prevalente, dato che curava anche la pulizia dei locali e la parte amministrativa ed economica aziendale, come confermato dalla figlia convivente che ben conosceva i fatti di causa, dalla madre Persona_1 _3
, che era solita aiutarla quotidianamente in azienda per lo svolgimento delle attività e da un
[...] dipendente della locale il teste , che aveva reso dichiarazioni Parte_2 Testimone_3 conformi sul punto.
Né conferenti in tal senso, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice in sentenza, potevano ritenersi il verbale della transazione intercorsa con la Latteria di PA o le denunce penali e il verbale di ammonimento del questore di Oristano, rilevanti ai soli fini di stabilire la durata della convivenza.
Non vi era, quindi, prova che da settembre 2010 a ottobre 2015 l'appellato avesse stabilmente prestato la propria attività lavorativa nell'impresa e tantomeno che si fosse occupato della mungitura delle pecore, del conferimento del latte alla cooperativa, della conduzione al pascolo del bestiame e della sua nutrizione.
2) violazione dell'art. 432 c.p.c. -errata valutazione delle risultanze probatorie.
Il primo giudice aveva ritenuto di poter quantificare l'entità ed il valore della quota di utili sulla base dei modelli unici prodotti da , prescindendo quindi da una consulenza tecnica d'ufficio e CP ritenendo inutile esperire un ordine di esibizione, senza considerare che il reddito medio costante di
19.000 € annui allegato da non era corretto, né sufficientemente documentato, essendo invece CP rilevante il reddito dell'impresa agricola, pari in questo caso a 130,00 euro annui e che comunque lo stesso era riferito ad un periodo precedente, in cui i maggiori utili potevano spiegarsi con i buoni rapporti intrattenuti dalle parti, rispetto alla gestione di che era stata caratterizzata da un'alta Pt_1 conflittualità (in tal senso le denunce penali agli atti), sfociata nell'impedirle l'accesso all'azienda, nel lavorare di meno ed in diversi atti di vandalismo sui mezzi e sul bestiame, non potendosi neanche tralasciare che l'uomo aveva subito una misura restrittiva per circa un anno, che aveva certamente influito sul suo apporto all'attività.
Il primo giudice non aveva neppure valutato le spese da lei sostenute durante la sua gestione, benchè allegate alla comparsa di costituzione e tantomeno il mantenimento del convivente, tanto più considerando che le somme versate nel corso del loro rapporto erano state utilizzate solo in parte per l'azienda e che lei non aveva nulla a nome proprio, benché il conto le fosse intestato, nè aveva percepito utili d'impresa, dato che il ricavato era appena sufficiente a coprire le spese e che nessuna prova in tal senso era stata fornita da , erroneamente perciò utilizzando, per la quantificazione degli utili, i CP modelli unici prodotti per gli anni dal 2009 al 2011, senza avere la prova che l'andamento finanziario dell'azienda fosse rimasto immutato dal 2005 al 2015, quando l'attività era cessata, né vi era a prova che l'appellante avesse incassato contributi economici comunitari o che l'azienda avesse la consistenza descritta nel ricorso introduttivo.
La documentazione reddituale si basava, infatti, in via esclusiva, sul numero dei capi allevati e sulla natura dell'attività svolta, non sufficiente a determinare gli utili nel senso ipotizzato dal primo giudice, tanto più che erano riferiti al fatturato di un altro periodo e non prendevano in considerazione gli elementi che avevano influito negativamente sull'azienda stessa dopo che la ne aveva assunto la Pt_1 titolarità.
3) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale. Violazione dell'art. 112 c.p.c.. Nullità della sentenza.
Il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale da lei proposta nella memoria di costituzione con il fine di ottenere la compensazione delle somme che fossero risultate dovute a con quelle a lei spettanti in forza del lavoro prestato in azienda da marzo 2005 a CP settembre 2010, quando l'attività era intestata a , così incorrendo nella violazione dell'art. 112 CP
c.p.c. ovvero nel vizio di omessa pronunzia, che costituiva motivo di nullità della sentenza.
E ciò sebbene Congiu solo nella prima udienza, e non con apposita memoria depositata nel termine di legge (dieci giorni prima dell'udienza), e quindi tardivamente, avesse contestato tale domanda, di cui aveva eccepito l'infondatezza, deducendo anche l'intervenuta prescrizione del credito rivendicato da
Parte_1
*
L'appello, che il Collegio ritiene fondato nei limiti che seguono, va esaminato nel merito sulla preliminare premessa che l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa di , CP che ha richiamato gli artt. 348 bis e ter c.p.c. deducendo che l'appello non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto, è stata disattesa dalla Corte già con la scelta, effettuata alla prima udienza fissata per il giorno 25.01.2023, di rinviare la controversia per la decisione, senza pronunciare l'ordinanza di inammissibilità invocata.
1) Con il primo motivo di appello viene sostanzialmente chiesta alla Corte una nuova valutazione del materiale probatorio complessivamente raccolto e delle risultanze processuali, in ragione di quanto previsto dall'art. 230 ter cod. civ., la cui applicazione l'appellato ha invocato nel caso di specie, rubricato
“diritti del convivente” che ha espressamente stabilito che “al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato”.
Il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie di tale previsione ricorressero i presupposti dal momento che tra le parti era intercorsa pacificamente una convivenza more uxorio ed era anche pacifico che CP avesse trasferito, nel mese di agosto 2010, la propria azienda agricola a all'epoca con Parte_1 lui convivente, nonché che dopo il trasferimento avesse continuato a prestare la propria attività CP lavorativa, come sostanzialmente ammesso dalla convivente nella memoria difensiva e confermato dai testimoni escussi, le cui dichiarazioni ha richiamato a supporto, dal mese di settembre 2010 al mese di ottobre 2015, data in cui era cessata la convivenza, riconoscendogli perciò il diritto, seppure con alcune precisazioni riportate in sentenza, alla partecipazione agli utili, escludendo che potesse ravvisarsi tra le parti un rapporto societario o di lavoro subordinato.
L'appellante ha contestato le conclusioni del primo giudice in quanto, a suo dire, le risultanze probatorie non avrebbero affatto consentito di accertare che l'appellato avesse lavorato nell'impresa trasferita alla convivente, nel periodo rivendicato, con quei caratteri di stabilità, ed in modo rilevante per qualità, quantità e durata, come richiesto dalla invocata previsione, tale da motivare il riconoscimento degli utili in contestazione.
Ritiene il collegio opportuno premettere che, nel caso di specie, può prescindersi dalla questione, non sollevata nel corso del giudizio e non esaminata in sentenza, dell'applicabilità dell'invocato art. 230 ter cod. civ., introdotto dall'art. 1, comma 46, l. 20 maggio 2016, n. 76, pubblicata in GU n. 118 del 21 maggio
2016, e vigente dal 5 giugno 2016 (si veda sul punto Cass. n. 2121/2023), perché riferito ad un periodo successivo alla cessazione della convivenza more uxorio tra le parti, datata dallo stesso al CP
31.10.2015 (così in ricorso nel punto A alla pag. 2), in ragione del recente intervento della Corte
Costituzionale che, con sentenza n. 148 del 25.07.2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale non solo dell'art. 230 bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il convivente di fatto e come impresa familiare quella in cui collabora anche il convivente di fatto, ma anche, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 87 del 1953, dell'art. 230 ter del codice civile, da cui consegue l'estensione comunque ai conviventi di fatto, “intesi come persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale ai sensi della legge 76 del
2016, art. 1, comma 36”, delle stesse prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge e della persona unita civilmente all'imprenditore introdotte con l'art. 230 bis c.c., profilandosi altrimenti l'effetto di restringere, ingiustificatamente ed in modo discriminatorio, la più ampia tutela che con la legge 76/2016 il legislatore aveva inteso introdurre per i conviventi di fatto e di un abbassamento di protezione in violazione del diritto fondamentale al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e del diritto alla giusta retribuzione (art. 36 Cost.).
Va, quindi, ricordato che, secondo l'impostazione prevalente in dottrina e giurisprudenza, la titolarità dell'impresa familiare è individuale e il familiare che vi partecipa, tra cui è ormai compreso il convivente di fatto (così dopo la citata sentenza n. 148/2024 C. Cost.), che necessariamente collabora all'impresa altrui, può vantare i soli diritti contemplati dalla disciplina di tale fattispecie, dettata in particolare dall'art. 230 bis c.c. (e in tal senso, estensivo, va letto pure l'art. 230 ter c.c. dopo C. C. n. 148/2024), ovvero il diritto al mantenimento in conformità alla condizione patrimoniale della famiglia, attraverso la somministrazione di quanto necessario per far fronte alle proprie esigenze di vita in assenza di redditi propri o adeguati, in proporzione all'apporto offerto, e cioè alla quantità e qualità del lavoro prestato, il diritto alla partecipazione agli utili e ai beni acquistati con gli utili e il diritto alla partecipazione agli incrementi dell'azienda, in cui è compreso l'avviamento.
Tali diritti (beni, utili e incrementi), riconoscibili in proporzione all'apporto lavorativo di ciascuna parte,
e perciò con funzione evidentemente remunerativa, spettano al familiare collaboratore/coadiuvante nella misura in cui siano scaturiti dall'attività di impresa familiare e siano stati acquisitati con utili prodotti nel periodo di partecipazione del familiare all'impresa, così distinguendosi dai diritti sul patrimonio aziendale spettanti al solo titolare.
Di conseguenza, come ben precisato dalla Suprema Corte, con orientamento ormai costante, al momento della cessazione dell'impresa familiare (coincidente con la cessazione della convivenza, a ottobre 2015, nel caso di specie in cui il riferimento è alla convivenza di fatto), la quota spettante al familiare partecipante deve essere determinata in via esclusiva sulla base della quantità e qualità del lavoro svolto nell'impresa e, in tale misura, deve essere relativa a utili ed incrementi.
In tal senso, ai fini del calcolo della quota, e in assenza di elementi di segno diverso, può guidare la predeterminazione delle quote di partecipazione agli utili concordata tra le parti, anche ai soli fini fiscali, che può risultare idonea, in difetto di prova contraria da parte del familiare imprenditore, ad assolvere mediante presunzioni l'onere, a carico del partecipante che agisca per ottenere gli utili, della dimostrazione dell'entità della propria quota di partecipazione ai proventi in proporzione al lavoro prestato (su tali principi si veda, in particolare, Cass. Sez. Lav. Sent. n. 27108/2017).
Il familiare partecipante che agisca per ottenere la propria quota ha l'onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta della propria partecipazione, soccorrendo tuttavia a tale ultimo proposito le presunzioni semplici, ricavabili eventualmente anche dalla citata predeterminazione delle quote astratte di partecipazioni agli utili operata a fini fiscali, mentre è sul familiare esercente l'impresa che grava l'onere di fornire prova contraria in merito a tali presunzioni semplici e di dimostrare in ogni caso il pagamento degli utili (nonché dei beni acquistati con essi e degli incrementi aziendali) spettanti pro quota al partecipante (v. Cass. Sez. lav. Sent. n. 27966/2018). Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie il Collegio ritiene che il primo giudice abbia correttamente letto, seppure sinteticamente, le risultanze di causa ed in particolare quelle probatorie.
Già costituendosi nel giudizio di primo grado, come precisato anche in sentenza, aveva Parte_1 riconosciuto che il suo convivente da settembre 2010 a settembre 2015, esclusi i periodi da agosto a novembre di ciascun anno, era stato occupato nella azienda a lei intestata, stabilmente, per la mungitura delle pecore, per il trasporto del latte nelle cooperative di trasformazione e per dare da mangiare ai maiali, quotidianamente operando quantomeno dalle 7.00 alle 9.00 del mattino e dalle 18.00 alle 20.00 del pomeriggio, e ciò anche nel mese di settembre 2015, data dopo la quale aveva invece iniziato a beneficiare, quale misura alternativa alla detenzione, dell'affidamento in prova ai servizi sociali all'interno della sua azienda, deducendo anche prova sul punto (capi da 1 a 5 della memoria di costituzione).
E ad un siffatto impegno lavorativo ha fatto riferimento la stessa nell'interrogatorio formale reso, Pt_1 seppure riducendolo a tre ore quotidiane, descrivendo una presenza stabile e costante nel tempo di
, che ha poi trovato conferma nelle dichiarazioni della figlia, sentita come teste CP Persona_1 all'udienza del 30.10.2020, che ha infatti riferito come nell'azienda la mungitura delle pecore venisse effettuata soprattutto da per via dell'impegno fisico richiesto, che provvedeva anche a dare da CP mangiare ai maiali e al conferimento del latte, di cui significativamente nulla ha saputo riferire Parte_1 pur dopo aver precisato che, di norma, il conferimento di latte lei e lo facevano insieme
[...] CP
(rispondendo ad una specifica domanda al proposito rivoltale nel corso dell'interrogatorio formale reso ha infatti dichiarato “..non sono tuttavia in grado di confermare in quali orari venisse effettuato il conferimento in orario pomeridiano, la mattina avveniva verso le 9, o le 10, non ricordo con precisione”).
Ed è stata sempre a precisare che di mattina era solito lavorare per circa due ore e Persona_1 CP che così era solito lavorare, sempre per due ore, anche nel pomeriggio.
Un'indiretta, ma importante conferma, può poi trarsi dalle dichiarazioni della madre dell'appellante, la teste che, sentita all'udienza del 24.02.2021, ha confermato l'attività lavorativa svolta da Persona_3
all'interno dell'azienda, senza distinguere tra i diversi periodi allegati, precisando di aver CP appreso dalla figlia che egli era solito lavorare dalle 6.00 del mattino fino alle 09.30, per poi riprendere dopo il pranzo, intorno alle 16.00, senza poter però precisare fino a che ora lavorasse nel pomeriggio.
Vi è poi la testimonianza resa da , singolarmente del tutto ignorata in causa, conoscente TI di entrambe le parti e garante di presso una finanziaria al momento della cessione dell'azienda, Pt_1 sostanzialmente disinteressato, che ha riferito che nonostante il trasferimento dell'azienda alla convivente aveva continuato a lavorare all'interno della stessa fino alla fine della relazione, CP come aveva potuto personalmente constatare dato che possedeva dei terreni nelle vicinanze dove anche lui allevava il bestiame (ha precisato “lo vedevo solo quando mi recavo da lui..Mi capitava di vederlo in media tre o quattro volte a settimana..”), aggiungendo che gli era anche capitato di dargli una mano quando, per esempio, si dedicava alla manutenzione dei muretti a secco, nei periodi in cui non vi era la mungitura
(fine settembre e ottobre). Ed il teste, dopo aver aggiunto che aveva sempre lavorato nell'azienda abitualmente di mattina CP
e di pomeriggio, ha aggiunto che non vi erano orari specifici, trattandosi di attività di allevamento del bestiame, ma che aveva potuto constatare che iniziava verso le 5.00 (lui invece iniziava verso le CP
3.30), procedendo per circa due ore alla mungitura, dopo la quale si recava al caseificio per conferire il latte, per poi effettuare altri lavori accessori, dando anche da mangiare ai maiali, e terminare l'attività intorno alle 11.00, che riprendeva nel pomeriggio, verso le 15.00 e fino alle 18.00.
E se già tali dichiarazioni soltanto potrebbero bastare a conferma dei fatti allegati da , avendo i CP familiari di riferito circostanze alla medesima sfavorevoli, in questo mostrandosi attendibili e Pt_1 non essendo invece emersa alcuna circostanza idonea a minare l'attendibilità del teste mai messa Tes_4 in dubbio neppure dalla parte appellante, tanto più che aveva fatto pure da garante per al fine Pt_1 di consentire l'intestazione a lei dell'azienda che prima era di , le stesse consentono di ritenere CP significative anche le testimonianze di e , che Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 hanno aggiunto ulteriori ed attendibili tasselli, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, alla stabilità della presenza di in azienda anche nel periodo successivo al settembre 2010 e fino alla CP cessazione della convivenza nel mese di ottobre 2015.
sentito all'udienza del 27.11.2020, allevatore in terreni confinanti con l'azienda di Testimone_1
e conoscente di entrambe le parti, ha riferito di avere visto per diversi anni lavorare Pt_1 CP nell'azienda intestata all'appellante, ma ha anche onestamente precisato di non essere in grado di specificare le date e i periodi, aggiungendo che per circa un anno, per motivi a lui ignoti, si era Pt_1 occupata da sola di accudire il bestiame perché il convivente non c'era.
Ha poi aggiunto di avere visto operare nell'azienda sia di mattina che di pomeriggio, e che ciò CP accadeva per tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, essendo comproprietario per un terzo del terreno dove la stessa sorgeva e dove lo vedeva intorno alle 7.00-7.30 quando arrivava e lo ritrovava nel pomeriggio verso le 16.00 quando entrambi si trattenevano in azienda per circa due ore.
E se nulla ha saputo dire sulla mungitura, peraltro emersa dalla deposizione di e di Persona_1 Tes_4 ha confermato che portava il latte alla cooperativa, accudiva il bestiame, collocava
[...] Tes_1 CP la paglia nella stalla dove ricoverava le pecore, occupandosi anche di riparare i muretti a secco, come aveva potuto personalmente constatare in diverse occasioni, dato che le pecore che accudiva sconfinavano nel terreno di sua proprietà proprio attraverso dei varchi presenti nei muretti a secco e aperti dai cinghiali, che provvedeva a riparare, evidentemente riferendosi ad un suo impegno CP stabile nell'azienda anche dopo che questa era passata alla sua convivente, essendo irrilevante che non abbia saputo indicare le date nello specifico a distanza di cinque anni dai fatti, come lamentato dall'appellante, ed in particolare quella fino alla quale l'attività era stata prestata durante la gestione di trattandosi di circostanza ricavabile nello specifico dalle dichiarazioni di che ha Pt_1 Persona_1 datato la fine della convivenza e della prestazione di al mese di ottobre 2015, quando i due si CP erano definitivamente lasciati e quando, per alcuni mesi, “grossomodo fino alla primavera del 2016”, proprio aveva impedito alla ormai ex convivente l'accesso all'azienda, anche lei riferendo di non CP essere in grado di indicare con maggiore precisione le date, se non quelle legate alla fine del rapporto di convivenza, del tutto comprensibilmente dati i diversi anni decorsi al momento della sua testimonianza.
Un ulteriore tassello ha aggiunto il teste , cognato di , che non solo ha Testimone_2 CP confermato, come e , lo svolgimento della mungitura manuale da parte sua Persona_1 TI
(per circa due ore al giorno, al mattino presto, tra le cinque e le sei) e la presenza in azienda nel pomeriggio, dalle 16.00 circa, per circa due o tre ore per accudire il bestiame e fare i lavori necessari (di due o tre ore pomeridiane ha riferito anche e ha invece precisato che TI Persona_3
arrivava in azienda di pomeriggio intorno alle 16.00), ma ha anche aggiunto, al pari degli altri, CP che si occupava di dar da mangiare al bestiame, di condurlo al pascolo, di pulire e sistemare la CP stalla collocandovi la paglia e del trasporto e del conferimento del latte alla cooperativa (due volte al giorno quando si eseguivano due mungiture ed una sola quando la mungitura era una), nonché di curare la manutenzione dei muretti a secco.
Nonostante i rapporti di parentela tra e , quindi, ed il conseguente necessario rigore nel Tes_2 CP valutarne la testimonianza, correttamente il primo giudice ha dato peso a quanto da questi dichiarato, dovendosi escludere che abbia reso dichiarazioni inattendibili, contrariamente a quanto rilevato dall'appellante, avendo riferito non solo circostanze non sempre favorevoli a (sugli orari ha CP ammesso di non poter essere preciso per conoscenza diretta), ma comunque coerenti, come già sopra evidenziato, e quasi del tutto coincidenti, con quelle rese dagli altri testi sentiti, tra cui in particolare la madre e la figlia di ed il teste . Pt_1 TI
Nè l'attendibilità dei testi può essere minata in ragione del forte legame di solidarietà che di norma lega i compaesani, come dedotto dall'appellante, se si considera che si tratta di dichiarazioni rese dopo aver letto la necessaria formula di impegno davanti al Tribunale e che, comunque, anche era Parte_1 per i testi una compaesana, non essendo neppure contestato che fosse stato il suo garante al Tes_4 momento del passaggio della titolarità dell'azienda da a lei, restando invece neutra la CP testimonianza di , addetto alla compagnia barracellare nel territorio, che ha precisato Testimone_3 di non avere una precisa conoscenza delle mansioni svolte da , ed infatti non ha ricordato di CP averlo visto mungere le pecore, e che non ha saputo sostanzialmente precisare circostanze dirimenti, al quale correttamente il primo giudice non ha dato peso.
Le risultanze dell'istruttoria, quindi, effettivamente consentono, a parere del collegio, di ritenere provata, in linea con il quadro normativo ed i principi sopra richiamati, non solo la presenza stabile di all'interno dell'azienda fin dal momento di cui la sua convivente ne era divenuta titolare, e CP quindi dal mese di settembre 2010, ma anche la prestazione da parte sua, in modo continuativo, di attività rilevante per qualità, alla luce delle mansioni descritte dai diversi testi sentiti e sostanzialmente anche per quantità, potendosi ricavare dai diversi elementi di riscontro offerti dai testi sopra indicati, tutti coerenti, concordanti e convergenti, se valutati nel loro complesso, nel senso di una concentrazione dell'attività lavorativa da parte sua tra mattina e pomeriggio, abitualmente per l'intera settimana, per tre o quattro ore nella giornata per tutto il periodo di riferimento, cessato nel mese di ottobre 2015, in coincidenza con la rottura del rapporto affettivo tra le parti e quando aveva di fatto impedito CP ad per diversi mesi, di accedere all'azienda. Pt_1
Si tratta di circostanze idonee, a parere del collegio, a confermate l'esistenza di uno stabile e continuativo apporto lavorativo di all'interno dell'azienda, di cui la sua convivente aveva assunto la titolarità CP dal mese di settembre 2010, che il primo giudice ha quantificato nella misura del 30%, con percentuale che l'appellato, a dire il vero, non ha neppure contestato, avendo insistito in via principale per il rigetto dell'appello, senza censurare la sentenza in merito alla quantificazione del suo apporto all'azienda, originariamente richiesto in misura maggiore, che può ritenersi ormai accertata e comunque corretta in rapporto ad un lavoro quotidiano circoscritto dai testi a sole tre o quattro ore in ragione delle evenienze.
E ciò tanto più se si considera che non ha neppure impugnato la sentenza nella parte in cui il CP primo giudice ha ritenuto accertato che su gravasse il restante 70% dell'attività aziendale, in cui Pt_1 ha compreso, in linea con quanto dichiarato dai testi, quella burocratica, organizzativa e amministrativa dell'azienda, ma anche una parte del lavoro manuale.
In conclusione, il primo motivo di appello, per tali complessive ragioni, va rigettato avendo il primo giudice correttamente interpretato le risultanze probatorie e fatto quindi corretta applicazione delle disposizioni processuali.
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2) Con il secondo motivo di appello ha dedotto che il primo giudice avrebbe Parte_1 erroneamente quantificato l'entità ed il valore della quota di utili spettante a utilizzando i CP modelli unici degli anni dal 2009 al 2011 da lui prodotti, che attestavano un reddito medio annuo di circa 19.000,00 euro, senza disporre in merito consulenza tecnica d'ufficio o esperire un ordine di esibizione e senza considerare il regime particolare in cui operano le imprese agricole, che non creano reddito d'impresa soggetto a tassazione Irpef e Irap e nel quale gli utili si calcolano sulla differenza tra le entrate e le uscite, quindi sostanzialmente utilizzando un parametro errato, non idoneo a provare l'esistenza di utili, che infatti non vi erano mai stati ed una documentazione reddituale neppure idonea a confermare che il reddito medio fosse rimasto costante, nella misura indicata, durante le due gestioni.
Né si era considerato in sentenza che, nel periodo in cui la gestione aveva fatto capo a lei, vi era stata un'alta conflittualità tra le parti, documentata con le denunce penali in atti e che era stato CP sottoposto ad una misura restrittiva, che aveva certamente influito sia sul suo apporto lavorativo che sulla produttività dell'azienda e tantomeno il primo giudice aveva attribuito il dovuto rilievo alle spese sostenute durante la sua gestione, al mantenimento dato al suo convivente, tutte circostanze che, se correttamente valutate, lo avrebbero portato ad escludere che l'andamento economico e finanziario in generale fosse rimasto immutato dopo il 2010 e la spettanza di utili inesistenti.
Il motivo di appello è fondato, seppure nei limiti che seguono.
Tenuto conto dei principi richiamati e alla luce del quadro probatorio dirimente sopra evidenziato – che ha consentito di quantificare nel 30% l'apporto lavorativo accertato in causa a favore di dal CP primo giudice, da lui peraltro qui non più contestato, con motivazione che il collegio condivide nei termini sopra precisati, in quanto fondata su una corretta valutazione delle risultanze di causa in merito alla qualità, quantità e durata del lavoro prestato continuativamente e con stabilità nell'impresa familiare nel periodo di riferimento – ritiene il collegio di avere a disposizione elementi sufficienti per valutare se sussista in concreto la prova in causa di utili conseguiti dall'azienda e di un controvalore di beni eventualmente acquistati con tali utili da spartire, che è poi ciò che ha richiesto , senza che CP si profili necessario dare corso all'ordine di esibizione, peraltro generico ed evidentemente esplorativo,
o agli accertamenti contabili richiesti da in chiusura dell'atto di appello, considerando Parte_1 peraltro che proprio ha escluso la sussistenza di accrescimenti con miglioramenti dell'impresa CP familiare aziendale, al contrario allegando che l'azienda era rimasta sostanzialmente immutata tra la sua gestione e quella di iniziata a settembre 2010 e finita a ottobre 2015, quando era cessata la Pt_1 relazione di convivenza more uxorio.
Va al proposito anche evidenziato che, come si legge nelle ultime pagine della memoria di costituzione depositata nel giudizio di primo grado, si era opposta all'ordine di esibizione delle Parte_1 scritture contabili e dei rendiconti bancari formulata anche da per gli anni dal 2010 al 2015 in CP quanto “generica, esplorativa e suppletiva dell'assolvimento degli oneri probatori su di lui incombenti”, di cui lamenta oggi il mancato esperimento da parte del primo giudice e che la stessa, benché avesse contestato di essere stata titolare di un'azienda agricola pressoché identica a quella trasferitele da nel CP settembre 2010 ovvero che avesse continuato a produrre dal 2010 al 2015 un reddito medio annuo di
19.500 €, non si era premurata di smentire le allegazioni di producendo, per esempio, i modelli CP unici o altra documentazione contabile attestante il reddito medio annuo prodotto dall'azienda e l'assenza di utili residuati nel periodo in contestazione, che si presume fossero nella sua disponibilità o di cui, comunque, in alternativa, in quanto titolare dell'azienda, avrebbe potuto legittimamente chiedere, ottenendola, copia presso gli enti competenti.
Fatta tale doverosa premessa va anche detto che nel corso del giudizio non ha trovato conferma la circostanza, allegata da che l'azienda in questione non avesse prodotto utili in ragione Parte_1 sia del minore apporto di e delle consistenti perdite patrimoniali causate, per la gran parte, dalle CP discutibili condotte da lui tenute sia delle spese dovute affrontare nel periodo da settembre 2010 a ottobre 2015, così circoscritto in sentenza, con statuizione non censurata da sul punto, in ragione CP della cessazione a tale data della convivenza e del rapporto affettivo, essendo anche ormai accertato definitivamente, con statuizione altrettanto non censurata da , che dopo il mese di ottobre 2015 CP
avesse impedito alla ex convivente l'accesso all'azienda sino alla primavera del 2016, non CP occupandosi più dell'azienda e trascurando il bestiame, che infatti alla fine di tale periodo (coincidente peraltro anche con l'affidamento in prova ai servizi sociali), quando aveva potuto fare rientro in Pt_1 azienda, aveva trovato in cattive condizioni.
Le condotte ascritte a , che supporterebbero secondo l'appellante la ricostruzione di un'azienda CP improduttiva di utili, sono tutte riferite a fatti accaduti in periodi successivi alla cessazione della convivenza e dell'attività in azienda da parte di , come può evincersi dalla documentazione CP allegata agli atti, ovvero in particolare dalle denunce (doc. 1), peraltro contro ignoti, riferite alle autovetture (furto e danneggiamento) e al furto di alcuni beni aziendali, che recano la data del 25.11.2016, del 8.09.2016, o all'ammanco di circa cento agnelli e di notevoli quantità di latte (da novembre 2015 a maggio 2016 è precisato in ricorso) e dalla transazione riferita alla sanzione per il conferimento in cooperativa di latte contaminato da medicinali accertata nel giugno 2016 (fatti denunziati il 29.04.2017).
Ed è pure successivo il danneggiamento di foraggio riferito al mese di settembre 2016 e lo sono i vari furti riferiti ai mesi da maggio a dicembre 2016, nonchè l'incendio il 9 agosto 2017 di circa 300 balle di fieno, il furto di un lettore per ovini ed animali intervenuto il giorno 8 settembre 2016 (denunce del
29/04/2017, del 11/08/2017 e del 03/10/2016), e l'ammonimento del questore che reca la data del
12/10/2017 ed è riferito a fatti successivi alla cessazione della convivenza, si legge nell'atto verificatisi da settembre 2015 (doc. 2 in atti).
Nè rilevano nel senso ipotizzato da le spese dalla medesima documentate nel periodo Parte_1 di riferimento che, circoscritte al periodo da settembre 2010 a ottobre 2015 (escluse quindi quelle riferite agli anni 2016 e 2017), sono pari nel complesso a 47.093,47 €, riferite a pagamenti di canoni di affitto, a Cont fatture di medicinali, a ricevute di versamenti Inps, a ricevute di pagamenti all'atto di transazione allegato e al contenzioso di cui alla sentenza 669 del 10/10/2017 (detratto il credito riferito all'anno
2016), prodotte agli atti come documenti da 3) a 8).
E ciò in quanto, pur a fronte di tali spese effettivamente documentate, ha prodotto alcuni CP documenti in causa, che non ha sostanzialmente contestato, che provano come negli anni 2014 e Pt_1
2015 l'azienda di avesse ricevuto finanziamenti con fondi europei per importi di Parte_1
15.186,23 €, di 12.411,66 € e di 10.258,27 € (doc. 12 e 13), per un totale quindi di 40.646,16 € (non è invece documentato il dedotto finanziamento di 35.000,00 euro di cui al doc. 23, nel quale si rinviene solo un bando Ras), evidentemente impiegati per le spese sopra precisate.
Di tali importi, infatti, in difetto di prova che degli stessi si fosse appropriato , facendone uso CP quasi esclusivo, come sostenuto da non vi è traccia nell'estratto del conto corrente a lei intestato Pt_1 presso il prodotto da (doc. 14) che, pur attestando movimenti di dare e avere Controparte_5 CP dal 31/10/2016 al 30.11.2016, successivi alla pacifica data di interruzione della convivenza e quindi irrilevanti ai fini che qui interessano, contiene comunque riferimento alla “giacenza media calcolata sui saldi liquidi al 31/12/2015”, che è proprio il periodo che qui interessa, di 9.118,80 €, e ad un saldo contabile al 31/12/2015 di 5.510,55 €, quasi del tutto coincidente con la differenza tra le spese sostenute e finanziamenti ricevuti fino al 2015.
Ed i dati ricavabili dall'estratto del conto corrente citato, che sono evidentemente riferibili anche alla gestione dell'azienda da parte di sono dati che costituiscono un importante riscontro Pt_1 all'allegazione di che l'azienda in quegli anni non fosse mutata, se si considera che attestano una CP giacenza media nel conto corrente aziendale, “calcolata sui saldi liquidi al 31.12.2015”, di 9.118,80 €.
Si tratta di importo quasi del tutto coincidente con il volume d'affari dell'azienda negli anni precedenti alla gestione di come attestato nei modelli unici prodotti da per sei anni, dal 2006 al 2011 Pt_1 CP
(si veda il quadro V, in particolare VT-VX per i redditi dal 2005 al 2010), in media pari a 9.426,5 € annui, che è frutto della valutazione delle operazioni attive e passive dell'azienda nel loro complesso, ottenuti sommando gli importi riferiti nei modelli unici per ciascun anno a tale titolo (volume d'affari complessivo di 56.559,00 €) e dividendo il risultato per i sei anni di interesse, che porta appunto ad una media annua di 9.426,5 €, quasi del tutto coincidente con la giacenza media annua del conto corrente, quantificata dal al 31.12.2015 in 9.119,80 €. Controparte_5
Ed è alla citata giacenza media attestata al 31.12.2015 nell'estratto conto che il collegio intende riferirsi al fine di valutare l'utile di esercizio negli anni in cui la titolarità dell'azienda faceva capo all'appellante, ovvero il profitto che l'azienda è stata in grado di produrre nel corso dell'esercizio riferito agli anni dal
2010 al 2015 qui esaminati, trattandosi di un dato certo, che risulta anche coerente con il volume di affari degli anni precedenti, che è frutto della differenza tra ricavi di produzione e costi di produzione di un'azienda che, se raffrontato con la giacenza media attestata in questo caso sul conto al 31.12.2015, con cui è congruente, consente di giungere ad una più veritiera quantificazione degli utili rimasti alla fine di ogni esercizio e da distribuire in proporzione della quantità e qualità del lavoro stabilmente prestato da ciascuno dei partecipanti all'impresa familiare.
Si tratta di dati che consentono in particolare di presumere più agevolmente gli utili rimasti con riferimento alla gestione dell'appellante rispetto al dato di partenza utilizzato dal primo giudice, e cioè il reddito medio annuo di 19.000 €, che il collegio non ritiene parametro corretto se si considera il particolare il regime cui sono sottoposte le aziende come quelle in questione, in cui il reddito medio annuo viene determinato secondo criteri forfettari e non è idoneo ad attestare l'utile di esercizio ovvero ciò che residua sul conto alla fine dell'anno di gestione, che deve necessariamente tenere conto dei ricavi ma anche dei costi di produzione aziendali, tanto più a fronte delle giacenze medie nel conto intestato all'azienda, attestate dallo stesso , con la produzione dell'estratto del CP Controparte_5 calcolata sui saldi liquidi dalla stessa banca al 31/12/2015 in 9.119,80 €, con un saldo contabile di
5.510,55 € alla fine del il 2015, quando è cessato il presupposto necessario per poter riconoscere a CP ulteriori somme.
A tale importo va peraltro aggiunto per l'anno 2015 il valore, al 31.12.2015, dei beni aziendali acquisitati con gli utili di impresa in quel momento esistenti (pari per la RD ES acquistata il 2.05.2011 a 1.000,00 euro e per la AT TR acquistata il 5.01.2012 a 2.590,00 euro, in conformità ai documenti prodotti da
), restando invece irrilevante l'acquisto della AT PU tg. EW541VB, perché risalente ad epoca CP successiva al 31.10.2015 (doc. 16b) e la AT PU tg. AH883XY, iscritta nei registri il 7.02.1996 quando era titolare dell'azienda e demolita il 19.07.2013 (doc. 16a), così ottenendosi un importo analogo CP
(9.100,55 euro, ottenuto sommando alla giacenza di 5.510,55 euro il valore di 3.590,00 euro delle due auto di cui sopra).
Calcolando, quindi, gli utili su tale giacenza media, in ragione dell'apporto lavorativo del 30% ascritto al in sentenza e dal medesimo non più discusso, si ottiene un'utile annuo, da settembre 2010 a CP dicembre 2014, di 2.735,64 € (30% di 9.118,80) e per il 2015 di 2.730,165 (30% di 9100,55 euro), per un totale complessivo di 13.673,00 euro che è l'importo spettante al medesimo per i titoli rivendicati per il periodo da fine 2010 a fine 2015, dal quale va però detratto quello di 8.890,17 € opposto in compensazione da e già considerato dal primo giudice, oggetto della sanzione comminata Pt_1 all'appellante per la contaminazione del latte ovino rilevata nel giugno 2016, la cui derivazione dalla condotta tenuta da dopo il mese di ottobre 2015 non è qui più discussa non avendo CP CP censurato la sentenza sul punto, con conseguente credito residuo in suo favore di 4.782, 83 €.
In conclusione tali dirimenti dati ricavabili dalla complessiva documentazione prodotta dalle parti, peraltro tra loro convergenti e congruenti nel senso di un utile annuo di poco più di 9.000,00 euro, rimasto annualmente giacente sul conto, evidentemente al netto del mantenimento e non reimpiegato nell'azienda, e costante nel periodo di interesse, in parte non valutata dal primo giudice (nulla viene detto in sentenza su spese e finanziamenti da un lato e su estratto del conto corrente bancario dall'altro), consentono al collegio di ritenere che sussista un credito residuo di , che ha dato Controparte_1 prova di avere lavorato all'interno dell'impresa familiare di cui era titolare in modo Parte_1 continuativo, nella misura del 30% nel periodo da settembre 2010 a ottobre 2015, di 4.782,83 €.
Il secondo motivo di appello va, quindi, in parte accolto, riducendo il credito riconosciuto dal primo giudice in sentenza per l'importo complessivo di 19.600 € nella sopra rilevata misura di 4.782,83 €.
***
3) Va, infine, disatteso il terzo motivo di appello, secondo cui il primo giudice avrebbe omesso di pronunziarsi sulla domanda, qualificata da come riconvenzionale, proposta per ottenere la Pt_1 compensazione, in tutto o in parte, di eventuali somme da lei dovute a , con quelle che le CP sarebbero spettate a titolo di utili di impresa, di incrementi di azienda e di valore per i beni acquistati in forza del lavoro prestato nel periodo da marzo 2005 a settembre 2010, quando egli era il titolare dell'azienda.
Al proposito non può farsi a meno di osservare che costituendosi in giudizio con il Parte_1 deposito di “memoria di costituzione con domanda riconvenzionale”, aveva così concluso “Voglia il
Tribunale..in via principale:
1. Rigettare il ricorso e le domande tutte formulate dal ricorrente.
2. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio. In via subordinata:
1. compensare in tutto o in parte le somme eventualmente risultanti dovute in favore del ricorrente a titolo di utili di impresa, di incrementi di azienda e di valore per i beni acquistati nel periodo in contestazione, con le somme risultanti dovute per gli stessi titoli dal ricorrente alla Pt_1
e/o per titoli differenti, quali il mancato guadagno pari a 8.890,17 €, che sarebbe dovuto esserle corrisposto dalla
Latteria Sociale PA, Società Coop. Agricola ARL. 2 Con compensazione di spese, diritti onorari del giudizio”.
Va quindi precisato che, qualora il Collegio dovesse qualificare la domanda formulata in via subordinata da come indicato nel terzo motivo di appello, quale domanda Parte_1 riconvenzionale - e così non è a parere del Collegio, per le ragioni di seguito precisate - difetterebbe la necessaria richiesta di spostamento dell'udienza, prevista a pena di decadenza dall'art. 418, comma 1,
c.p.c., cui conseguirebbe la decadenza di legge, rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di appello, come ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, che ha sottolineato l'irrilevanza al proposito della emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza (qui emesso il giorno 8.10.2018) e della posizione assunta dal convenuto nel giudizio di primo grado (Cass. n. 23815/2007 secondo cui “nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409 e segg. cod. proc. civ. l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non é sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, é rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo;
tale principio trova applicazione anche qualora la domanda riconvenzionale sia proposta dall'attore nei confronti del convenuto
(cosiddetta "reconventio reconventionis"), atteso che una corretta lettura dello stesso art. 418 cod. proc. civ. impone di ritenere che in tal caso l'attore é soggetto agli stessi obblighi e alle medesime preclusioni previste per il convenuto che proponga una domanda riconvenzionale”).
Si è invece in presenza, a parere del Collegio, di una eccezione di compensazione propria, che il primo giudice ha in parte disatteso, evidentemente non ritenendola che parzialmente fondata, seppure implicitamente, anche se poco cambierebbe se si dovesse ravvisare un'omessa pronunzia sul punto - che sarebbe onere della Corte colmare esaminando l'eccezione - per le ragioni di seguito riportate.
E' al proposito significativo, a parere del collegio, il fatto che il primo giudice abbia valutato l'eccezione di compensazione formulata da seppure in parte, pronunziandosi in merito alla sanzione di Pt_1
8.890.17 euro, che ha detratto dall'importo ritenuto dovuto a , sul presupposto, qui non più CP contestato da , che non ha censurato la sentenza sul punto, che la contaminazione del latte ovino CP con un medicinale vietato, che aveva portato al mancato guadagno di 8.890,17 € (verbale di transazione in atti), fosse riferibile alla circostanza che, dopo il termine della relazione, avesse impedito ad CP di accedere all'azienda e di controllare il gregge, favorendo quantomeno la somministrazione Pt_1 abusiva del medicinale e che trattandosi di credito liquido ed esigibile potesse essere detratto dal dovuto.
Ricorre sempre un'ipotesi di compensazione propria (si veda Cass. n. 26365/2024 e n. 6700/2024) anche con riferimento all'asserito debito di , opposto da a parziale estinzione delle eventuali CP Pt_1 obbligazioni che fossero state accertate in causa a suo carico in favore del convivente, attenendo a crediti e debiti che avevano origine in un diverso e precedente rapporto e non si risolvevano in una mera verifica delle reciproche poste attive e passive.
Si tratta, in ogni caso, di controcrediti genericamente opposti, privi quindi di requisiti di certezza, esigibilità e liquidità, che avrebbero richiesto una adeguata allegazione e prova in giudizio della loro esistenza e misura, trattandosi di crediti tempestivamente e fermamente contestati dall'appellato nella prima udienza utile, nella quale aveva dedotto che in quegli anni aveva svolto attività di lavoro Pt_1 domestico in più abitazioni private del paese, indicando anche specificamente i nomi dei diversi datori di lavoro, i giorni e gli orari in cui era impegnata in tali lavori, deducendo in merito anche quattro capi di prova, senza peraltro incorrere in alcuna specifica contestazione in merito da parte di se non Pt_1 quella che le deduzioni anche istruttorie dovevano ritenersi inammissibili perché, essendo stata proposta una domanda riconvenzionale in proposito, avrebbero dovuto essere formulate in una memoria da depositarsi almeno dieci giorni prima dell'udienza (si veda il verbale della prima udienza, che si è tenuta in data 5.12.2018) e da ritenersi quindi attività non contestata.
Ed infatti il primo giudice aveva ritenuto di non dover ammettere i capi di prova dedotti sul punto da
(capi da 15 a 17), perché li aveva ritenuti “generici, irrilevanti, implicanti valutazioni, relativi a Pt_1 circostanze non oggetto di contestazione ovvero provate o provabili documentalmente” (al pari peraltro della prova dedotta nel verbale della prima udienza del 5.12.2018 da , esclusa per “superfluità e CP irrilevanza”), ovvero non idonei a supportare la pretesa azionata, tanto più a fronte della non contestata attività di lavoro domestico da lei svolta, rigettando sostanzialmente l'eccezione di compensazione sul punto, che aveva accolto solo in parte, peraltro senza incorrere in contestazioni da parte dell'appellante che, sui capi di prova non ammessi, non aveva più insistito nel giudizio di primo grado, neppure nelle note conclusionali.
Ed in ogni caso, ed è ciò che più conta, la prospettazione di tali fatti offerta dall'appellante non ha comunque trovato riscontro in causa, essendo risultata anche in parte smentita dalla madre di Pt_1 che, nella testimonianza resa, ha confermato lo svolgimento nel tempo da parte della figlia di attività di pulizia presso abitazioni private, senza distinzione di periodi e riferibile perciò anche al periodo precedente al mese di settembre 2010, a conferma di quanto dedotto nel dettaglio da nel verbale CP dell'udienza del 5.12.2018 e da lei non contestato, di fatto escludendo che in quel periodo si fosse abitualmente dedicata all'azienda, tutti i giorni operando dalle 9.00 alle 18.00, come allegato in ricorso.
La testimonianza della madre di ha sostanzialmente offerto un consistente elemento di Parte_1 riscontro alla dedotta assenza di prova della prestazione di attività di lavoro nell'impresa familiare in modo continuativo e stabile, ai sensi degli artt. 230 bis e ter cod. civ., tale da consentire di porre in dubbio, perché non adeguatamente allegato e supportato, il diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa familiare dal 2005 al 2010, ai beni acquistati con essi ed agli incrementi dell'azienda anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato da lei rivendicato, rendendo quindi superfluo procedere all'ammissione anche in questo grado del giudizio dei tre capi di prova sopra citati (15-16-
17), riportati nelle conclusioni rassegnate “in via subordinata ed istruttoria”, anche a voler ammettere che sulla relativa implicita statuizione di rigetto del primo giudice (ordinanza del 5.07.2019) non dovesse essere formulato uno specifico motivo di gravame (Cass. Sez. Lav. n. 4717/2014 e n. 1532/2018).
Tale terzo motivo di appello deve essere, quindi, rigettato.
In conclusione, rigettati il primo ed il terzo motivo di appello, in accoglimento parziale del secondo motivo di appello, la sentenza impugnata va parzialmente riformata, accogliendo per quanto di ragione il ricorso proposto da nel giudizio di primo grado e condannando al Controparte_1 Parte_1 pagamento in suo favore, a titolo di quota di utili dell'impresa familiare di cui la medesima era titolare da settembre 2010, per il periodo da settembre 2010 a ottobre 2015, dell'importo complessivo di 4.782,83
€, oltre gli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
Quanto alle spese processuali, il collegio ritiene che ricorrano giustificati motivi per la loro compensazione integrale tra le parti sia con riferimento al giudizio di primo grado che al presente giudizio di appello, considerando non solo l'importante differenza tra quanto richiesto nelle conclusioni del ricorso nel giudizio di primo grado e quanto effettivamente risultato dovuto a , che ha CP portato al solo parziale accoglimento della domanda, peraltro all'esito di una lunga e complessa istruttoria e senza sostanziale collaborazione delle due parti, ma anche il solo parziale accoglimento dei motivi di appello e conseguentemente il complessivo andamento della lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Oristano, in funzione di giudice del lavoro, n. 36/2021, pubblicata il 9.04.2021, e in parziale riforma della stessa, condanna al pagamento in favore di , a titolo di quota di utili Parte_1 Controparte_1 di impresa familiare a lui spettanti per il periodo da settembre 2010 a ottobre 2015, del complessivo importo di 4.782,83 €, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei crediti sino al saldo.
Dichiara compensate per intero tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Cagliari, 17 marzo 2025
La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa