Sentenza 11 novembre 2020
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00681/2025REG.PROV.COLL.
N. 05163/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5163 del 2021, proposto da ME CC, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Attolino e Fabrizio Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Francesco Ferraironi, n. 25;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Pasquali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione II, 11 novembre 2020, n. 11716, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti gli avvocati Vittorio Attolino e Fabrizio Schiavone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino emessa nei suoi confronti.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Con ordinanza n. 2106 del 21 agosto 2008 Roma Capitale ha contestato all’appellante la realizzazione d’interventi di ristrutturazione edilizia – consistenti nell’ampliamento di circa 3 mq rispetto alla planimetria catastale originaria, eseguito mediante chiusura in muratura del preesistente ballatoio antistante l’ingresso dell’abitazione, peraltro ritenuto di proprietà condominiale – e ha intimato il ripristino dello stato dei luoghi.
3. L’interessato ha proposto ricorso al T.a.r. per il Lazio.
4. Con sentenza 11 novembre 2020, n. 11716, il Tribunale ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite tra le parti.
5. L’interessato ha proposto appello contro la decisione.
5.1. Nel giudizio di secondo grado si è costituita Roma Capitale, chiedendo il rigetto del gravame.
5.2. In vista della discussione, l’appellante ha depositato una memoria, approfondendo le proprie tesi.
5.3. All’udienza del 4 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello si fonda su tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto sollevano questioni analoghe o comunque connesse.
6.1. Con il primo si deduce: « VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 64 C.P.A. – 115 C.P.C. e MOTIVAZIONE APPARENTE ».
In particolare, non potrebbe parlarsi di un ballatoio condominiale, visto che si tratta di uno spazio inglobato nella proprietà privata, come si potrebbe accertare mediante verificazione o consulenza tecnica d’ufficio.
6.2. Con il secondo si deduce: « ECCESSO DI POTERE NELLA FORMA DELLA FALSITA’ DEL PRESUPPOSTO E DELLO SVIAMENTO DI POTERE ».
Secondo l’appellante, lo spazio oggetto di ristrutturazione sarebbe stato già esistente come corridoio prima del 1939.
6.3. Con il terzo si deduce: « VIOLAZIONE DELL’ART. 10 L. 241/90. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE ».
In particolare, sussisterebbe un affidamento incolpevole in capo all’appellante circa la proprietà privata del ballatoio e questo avrebbe richiesto una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico alla demolizione.
7. I motivi di appello sono infondati.
7.1. Come correttamente rilevato dal T.a.r., a prescindere dalla natura condominiale o meno dello spazio, è dirimente – e rende superfluo un approfondimento istruttorio – il fatto che dal confronto tra la planimetria catastale del 1939 e quella del 1999 risulta che questo in passato era aperto ed è stato successivamente chiuso e inglobato nell’immobile oggi di proprietà dell’appellante.
7.2. Non essendovi titolo, né prova della preesistenza delle opere, queste, qualificabili come ristrutturazione – in quanto comportano una modifica della volumetria – devono ritenersi eseguite in difformità rispetto allo stato legittimo dell’immobile, circostanza che rende doverosa l’emissione dell’ordinanza di demolizione, la quale è oltretutto vincolata nel contenuto e non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono il ripristino dello stato dei luoghi (secondo i principi affermati da Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 9).
8. L’appello è dunque meritevole di rigetto nel suo complesso.
9. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso di specie, l’appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Roma Capitale, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VII, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l’appellante al pagamento, in favore di Roma Capitale, delle spese di lite del grado, liquidate in 4.000 euro oltre oneri e accessori come per legge (spese forfetarie al 15%, i.v.a., c.p.a.).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO