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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 3687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3687 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 7621-2020 proposto da: CAPURSI VINCENZA, rappresentata e difesa dall’.avv. EMANUELE BRUNETTI
- ricorrente -
contro AMICO EVANGELISTA – intimato – Civile Sent. Sez. 2 Num. 3687 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 18/02/2026 2 avverso la sentenza n. 840/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata in data 03/12/2019 udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;
udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott. IO NE FATTI DI CAUSA Con ricorso del 24.11.1981 NG CO evocava in giudizio GI RS e IA ME innanzi il pretore di Venosa, spiegando nei loro confronti denuncia di nuova opera e chiedendo la sospensione dei lavori da essi intrapresi. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e deducendo che le opere erano già state ultimate. All’udienza del 17.11.1988 il giudizio veniva cancellato dal ruolo per inattività delle parti ex art. 309 c.p.c. Con ricorso del 15.11.1989 esso veniva riassunto ad istanza dell’originario ricorrente ed il Pretore, con sentenza n. 33/1995, si dichiarava incompetente per materia, compensando le spese. Con atto di citazione notificato il 29.5.1996 il giudizio veniva riassunto innanzi il Tribunale di Melfi, che con sentenza non definitiva, n. 20/2000, rilevava che il giudizio di prime cure era stato ritualmente riassunto mediante notificazione eseguita nei confronti del procuratore dei convenuti, presso la cancelleria della Pretura di Venosa, in difetto di elezione di domicilio nel territorio di competenza di detto ufficio giudiziario ed accoglieva parzialmente la domanda, ordinando al RS ed alla ME l’arretramento della sopraelevazione da essi realizzata sino al rispetto della distanza di 10 metri dalla proprietà dell’CO, disponendo con separata ordinanza il prosieguo del giudizio relativamente alle altre domande. 3 In data 20.4.2006 si costituiva per i convenuti il nuovo procuratore avv. Brunetti, il quale eccepiva l’intervenuta estinzione del giudizio, in conseguenza del fatto che gli originari difensori del RS e della ME si erano cancellati dall’albo, onde le notificazioni, eseguite nei loro confronti, degli atti di riassunzione del giudizio di prime cure erano da ritenere tamquam non esset. Con sentenza definitiva n. 364/2008 il Tribunale di Melfi rigettava l’eccezione di estinzione, ritenendole coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva n. 20/2000, accoglieva le residue domande dell’CO e regolava le spese. Con la sentenza impugnata, n. 840/2019, la Corte di Appello di Potenza rigettava sia il gravame principale, interposto da GI RS averso le due decisioni, non definitiva e definitiva, rese dal giudice di prime cure, che quello incidentale spiegato invece dall’originario attore CO. La Corte distrettuale riteneva, in particolare, inammissibile l’appello proposto avverso la decisione non definitiva n. 20/2000, poiché la stessa era stata notificata, unitamente al relativo atto di precetto, in data 19.2.2004 ed il nuovo procuratore dell’appellante non aveva tempestivamente proposto riserva di appello, né con la sua comparsa di costituzione del 20.4.2006, né alla prima udienza successiva del 5.9.2006, ma soltanto alla successiva udienza del 13.6.2006, quando si era ormai prodotta la decadenza di cui all’art. 340 c.p.c. Riteneva altresì infondata la doglianza concernente l’estinzione del giudizio, poiché l’attore aveva avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo, rappresentato dalla cancellazione dall’albo dei procuratori costituiti per i convenuti, soltanto in data 9.5.2006, quando il nuovo difensore dei predetti aveva comunicato l’evento anzidetto. Poiché in quel momento 4 la parte era già assistita da nuovo procuratore, l’evento interruttivo non si era prodotto, essendo stata comunque assicurata la difesa tecnica. La Corte di Appello riteneva altresì l’appellante decaduto dal diritto di proporre contestazioni alla C.T.U., perché queste ultime avrebbero dovuto essere proposte dalla parte interessata nella prima difesa utile, in ossequio alla previsione di cui all’art. 157, secondo comma, c.p.c. Ed infine, il giudice del gravame riteneva corretta la compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure, alla luce dei “giusti motivi” ravvisati dal Tribunale. La Corte distrettuale, dunque, rigettava sia il gravame principale che quello incidentale, compensando le spese anche del giudizio di appello. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione NC RS, qualificatasi “avente causa” di GI RS, affidandosi a sette motivi. NG CO è rimasto intimato. Il ricorso è stato chiamato una prima volte all’udienza pubblica del 26.6.2025, in prossimità della quale il P.G. ha depositato requisitoria scritta, insistendo per i rigetto del ricorso, mentre la parte ricorrente ha depositato memoria. Alla predetta udienza pubblica il P.G., nella persona del sostituto dott. Fulvio Troncone, il quale ha insistito nelle proprie conclusioni, invocando il rigetto del ricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 19581/2025 il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per consentire l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dell’intero giudizio di merito. Eseguito detto incombente, il ricorso è stato nuovamente chiamato alla pubblica udienza del 15.1.2026, in prossimità della quale il P.G. ha depositato requisitoria scritta, invocando l’accoglimento del ricorso, mentre la parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria. 5 Alla pubblica udienza è comparso il P.G., nella persona del sostituto dott. Fulvio Troncone, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il gravame interposto avverso la sentenza non definitiva n. 20/2000, senza considerare che il RS (dante causa dell’odierna ricorrente) aveva espressamente dichiarato, nelle conclusioni rassegnate in seconde cure, la sua rinuncia alla relativa impugnazione. Con il secondo motivo, invece, la RS si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il giudice di seconda istanza avrebbe omesso di esaminare i motivi di gravame proposti dal RS, dichiarando inammissibile l’impugnazione avverso la sentenza n. 20/2000, senza considerare che la stessa sarebbe stata dichiarata inesistente dalla successiva decisione del Tribunale di Melfi n. 14/2010. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. La Corte di Appello ha evidenziato che il RS, nel costituirsi con il suo nuovo procuratore avv. Brunetti, non aveva tempestivamente proposto riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 20/2000, ma tale ratio –non attinta specificamente dalle doglianze in esame– non appare rilevante. Quel che rileva, invece, è il fatto, emergente dagli atti del giudizio di merito –cui il collegio ha accesso, in presenza della deduzione di un vizio di natura processuale– che l’intervenuta declaratoria di nullità della sentenza non definitiva e la conseguente rinuncia alla sua impugnazione erano stati espressamente dedotti dall’odierno ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni 6 in appello. Risulta infatti dai verbali del giudizio di seconde cure che la Corte distrettuale aveva rilevato, all’udienza collegiale del 24.10.2017, che la causa, iniziata nel 1981, avrebbe dovuto essere trattata innanzi il consigliere istruttore, e l’aveva quindi rimessa a quest’ultimo fissando l’udienza del 6.12.2017. In quell’occasione, le parti avevano precisato le loro conclusioni, ed in particolare l’avv. Brunetti –procuratore di GI RS – aveva dichiarato quanto segue: “… si riporta all’atto di appello e ne chiede l’integrale accoglimento, facendo rilevare che la sentenza parziale del Tribunale di Melfi n. 20/2000 è stata dichiarata nulla dal medesimo Tribunale per cui il gravame deve intendersi circoscritto alla sentenza definitiva n. 364/2008 del Tribunale di Melfi. L’avv. Brunetti rassegna le proprie conclusioni come da atto scritto allegato al presente verbale”. Detto scritto, a sua volta, contiene le seguenti conclusioni: “1. Voglia l’Ecc.ma Corte prendere atto della dichiarazione di inesistenza giuridica della sentenza parziale n. 20/2000 del Tribunale di Melfi, emessa nel giudizio “a quo”, giusta sentenza n. 12/2010 del medesimo Tribunale di Melfi, passata in giudicato;
2. voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Potenza, in riforma della sentenza definitiva n. 364/2008 del Tribunale di Melfi, dichiarare estinto il giudizio di primo grado per mancata riassunzione, nel termine di un anno dalla cancellazione della causa dal ruolo avvenuta in data 17/11/1988; 3. voglia l’Ecc.ma Corte dichiarare estinto o nullo il giudizio di primo grado per la giuridica inesistenza o nullità assoluta dell’atto di riassunzione dinanzi il Tribunale di Melfi a seguito della dichiarazione di incompetenza per materia del Pretore di Venosa avvenuta con sentenza n. 33/95, notifica avvenuta presso la Cancelleria della Pretura e non personalmente al convenuto di cui era stata dichiarata la contumacia dal Pretore;
4. voglia l’Ecc.ma Corte dichiarare la nullità del giudizio di primo grado per la violazione del 7 divieto di mutatio libelli e la inesistenza della notifica dell’atto di riassunzione contenente domande nuove;
5. voglia l’Ecc.ma Corte condannare l’appellato al rimborso delle spese legali del doppio grado di giudizio”. La rinuncia all’impugnazione della sentenza n. 20/2000 non poteva quindi condurre la Corte di Appello a ravvisare l’intangibilità delle statuizioni ivi contenute, poiché essa era stata formulata dalla parte appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, in virtù del fatto che quella decisione era stata già dichiarata nulla con altra sentenza del Tribunale di Melfi n. 14/2010, passata in giudicato. La Corte di Appello, dunque, non avrebbe potuto ritenere definitive le statuizioni di una pronuncia che, a seguito della sua intervenuta dichiarazione di nullità, non era più esistente. Né vi è dubbio sul fatto che la sentenza n. 14/2010 sia passata in giudicato, essendo essa stata prodotta, dalla difesa di GI RS, in copia munita della prescritta attestazione ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c. Il giudice di appello, dunque, avrebbe dovuto prendere atto del predetto giudicato, che aveva sancito “… l’inesistenza della notifica dell’atto di riassunzione davanti al Tribunale di Melfi del giudizio tra NG CO, RS GI e ME IA NC e la conseguente nullità insanabile della sentenza n. 20/2000 del Tribunale di Melfi” (cfr. lettera a) del dispositivo della sentenza n. 14/2010, dianzi richiamata, pag. 8 della stessa). Con il terzo motivo, la ricorrente contesta la violazione degli artt. 82 e 301 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare che le notificazioni degli atti di riassunzione del giudizio di prime cure erano state erroneamente eseguite nei confronti di procuratori cancellati dall’albo e quindi privi dello ius postulandi. 8 La censura è infondata. La Corte di Appello ha ritenuto, correttamente, che l’evento interruttivo derivante dalla cancellazione del procuratore dall’albo operi automaticamente, ma con effetto per l’altra parte a decorrere dal momento in cui essa ne ha conoscenza legale, è peraltro coerente con l’insegnamento di questa Corte, richiamato anche dalla sentenza impugnata, secondo cui “… un’interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1, c.p.c. porta ad includere la cancellazione volontaria [del difensore domiciliatario, ndr] … tra le cause di interruzione del processo” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3702 del 13/02/2017, Rv. 642537; conf. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21359 del 06/10/2020, Rv. 659158; Cass. Sez. L, Sentenza n. 30616 del 28/11/2024, Rv. 673147), fermo restando tuttavia il principio generale secondo cui “In tema di interruzione del processo, nel caso di evento con effetti interruttivi automatici, il termine per la riassunzione del giudizio decorre dall'effettiva conoscenza dello stesso, con la conseguenza che, ove l'evento risulti dalla relata di notifica di un atto giudiziario, detto termine decorre non dalla data della relata, bensì da quella in cui l’atto sia restituito dall’ufficiale giudiziario al notificante” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25831 del 31/10/2017, Rv. 646029; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 7443 del 20/03/2008, Rv. 602192). Nel caso di specie la Corte di Appello, con statuizione non contestata dall’odierna ricorrente, ha attestato che l’evento interruttivo, nella specie, era stato rappresentato dal nuovo procuratore del RS dopo la sua costituzione in prime cure, onde in un momento in cui la parte non era priva di difesa tecnica;
di conseguenza, è corretta la decisione del giudice distrettuale, nella parte in cui esso ha ritenuto non verificata l’ipotesi prevista dall’art. 301 c.p.c. 9 Con il quarto motivo, viene denunziata la violazione degli artt. 309, 181, 307, 83 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che la prima riassunzione del giudizio a suo tempo introdotto dinanzi il Pretore di Venosa era avvenuta con ricorso depositato entro il termine di un anno, ma notificato dopo lo spirare di quest’ultimo. Stante la natura decadenziale del termine predetto, la riassunzione avrebbe dovuto essere ritenuta tardiva, con conseguente nullità di ogni atto successivo. La censura è assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi del ricorso. Una volta confermata la nullità della sentenza non definitiva del Tribunale di Melfi n. 20/2000, giudizialmente dichiarata dalla sentenza del medesimo ufficio giudiziario n. 14/2010, passata in giudicato, la questione della regolarità del giudizio, sino a detto momento, non poteva ritenersi coperta dal giudicato formatosi sulla predetta decisione non definitiva, ma avrebbe dovuto essere esaminata dalla Corte di Appello, alla luce del principio, che mette conto ribadire, secondo cui “La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, il quale opera in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della vocatio in ius, sicché, ove essa sia viziata o inesistente, o comunque 10 non correttamente compiuta per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non può dichiarare l'estinzione del processo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2174 del 04/02/2016, Rv. 638947; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6921 del 11/03/2019, Rv. 653223; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30802 del 06/11/2023, Rv. 669406). Con il quinto motivo, logicamente connesso al precedente, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 101, 160, 125 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto valida la notificazione del ricorso in riassunzione, eseguita dall’CO alle parti convenute presso la cancelleria della Pretura di Venosa, in assenza di domicilio eletto nel territorio di competenza di detto ufficio giudiziario, senza considerare che le stesse, in quanto non assistite, in quel momento, da difesa tecnica, avrebbero dovuto essere considerate contumaci, e dunque avrebbero avuto diritto di ricevere la notificazione dell’atto di riassunzione nel loro domicilio o nella loro residenza. Questa censura –analogamente al quarto motivo– è assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi, La Corte distrettuale avrebbe dovuto infatti esaminare anche la doglianza concernente la regolarità della notificazione del ricorso in riassunzione eseguita da NG CO, poiché essa non poteva essere ritenuta coperta dalla mancata impugnazione tempestiva della decisione non definitiva n. 20/2000, che (come già detto) non era più possibile considerare esistente, a fronte della dichiarazione della sua nullità insanabile, intervenuta con sentenza n. 14/2010, passata in giudicato. 11 Il giudice del rinvio dovrà dunque valutare la tempestività delle diverse riassunzioni operate nel corso del giudizio di prime cure adeguandosi al criterio enunciato da questa Corte nei precedenti sopra richiamati e verificare se, nel corso del giudizio di prime cure –tanto nella sua prima fase, svoltasi dinanzi la Pretura di Venosa sino alla pronuncia di incompetenza per materia resa dalla stessa, che nella sua seconda articolazione, celebratasi invece dinanzi il Tribunale di Melfi– sia intervenuta la dichiarazione di contumacia degli originari convenuti, o se ne siano comunque verificati i presupposti. Con il sesto motivo, la RS si duole della violazione degli artt. 101, 160 c.p.c. e 24 Cost., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare l’inesistenza della notificazione dell’atto di riassunzione del giudizio innanzi il Tribunale di Melfi. Con il settimo motivo, la ricorrente contesta infine la violazione degli artt. 292 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto ritenere inammissibili le domande nuove, rispetto all’originario ricorso per denuncia nuova opera, che erano state proposte dall’CO con l’atto di riassunzione del giudizio innanzi il Tribunale di Melfi. Anche queste doglianze sono assorbite, così come il quarto ed il quinto motivo, e per le medesime considerazioni, dall’accoglimento della prima e seconda censura proposte con il ricorso. In definitiva, il terzo motivo va rigettato, mentre vanno accolti il primo e secondo motivo e dichiarati assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione ai motivi accolti, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Potenza, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
12 la Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso, rigetta il terzo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Potenza, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 15 gennaio 2026. IL PRESIDENTE ZO IA IL RELATORE FA Oliva
- ricorrente -
contro AMICO EVANGELISTA – intimato – Civile Sent. Sez. 2 Num. 3687 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 18/02/2026 2 avverso la sentenza n. 840/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata in data 03/12/2019 udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;
udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott. IO NE FATTI DI CAUSA Con ricorso del 24.11.1981 NG CO evocava in giudizio GI RS e IA ME innanzi il pretore di Venosa, spiegando nei loro confronti denuncia di nuova opera e chiedendo la sospensione dei lavori da essi intrapresi. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e deducendo che le opere erano già state ultimate. All’udienza del 17.11.1988 il giudizio veniva cancellato dal ruolo per inattività delle parti ex art. 309 c.p.c. Con ricorso del 15.11.1989 esso veniva riassunto ad istanza dell’originario ricorrente ed il Pretore, con sentenza n. 33/1995, si dichiarava incompetente per materia, compensando le spese. Con atto di citazione notificato il 29.5.1996 il giudizio veniva riassunto innanzi il Tribunale di Melfi, che con sentenza non definitiva, n. 20/2000, rilevava che il giudizio di prime cure era stato ritualmente riassunto mediante notificazione eseguita nei confronti del procuratore dei convenuti, presso la cancelleria della Pretura di Venosa, in difetto di elezione di domicilio nel territorio di competenza di detto ufficio giudiziario ed accoglieva parzialmente la domanda, ordinando al RS ed alla ME l’arretramento della sopraelevazione da essi realizzata sino al rispetto della distanza di 10 metri dalla proprietà dell’CO, disponendo con separata ordinanza il prosieguo del giudizio relativamente alle altre domande. 3 In data 20.4.2006 si costituiva per i convenuti il nuovo procuratore avv. Brunetti, il quale eccepiva l’intervenuta estinzione del giudizio, in conseguenza del fatto che gli originari difensori del RS e della ME si erano cancellati dall’albo, onde le notificazioni, eseguite nei loro confronti, degli atti di riassunzione del giudizio di prime cure erano da ritenere tamquam non esset. Con sentenza definitiva n. 364/2008 il Tribunale di Melfi rigettava l’eccezione di estinzione, ritenendole coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva n. 20/2000, accoglieva le residue domande dell’CO e regolava le spese. Con la sentenza impugnata, n. 840/2019, la Corte di Appello di Potenza rigettava sia il gravame principale, interposto da GI RS averso le due decisioni, non definitiva e definitiva, rese dal giudice di prime cure, che quello incidentale spiegato invece dall’originario attore CO. La Corte distrettuale riteneva, in particolare, inammissibile l’appello proposto avverso la decisione non definitiva n. 20/2000, poiché la stessa era stata notificata, unitamente al relativo atto di precetto, in data 19.2.2004 ed il nuovo procuratore dell’appellante non aveva tempestivamente proposto riserva di appello, né con la sua comparsa di costituzione del 20.4.2006, né alla prima udienza successiva del 5.9.2006, ma soltanto alla successiva udienza del 13.6.2006, quando si era ormai prodotta la decadenza di cui all’art. 340 c.p.c. Riteneva altresì infondata la doglianza concernente l’estinzione del giudizio, poiché l’attore aveva avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo, rappresentato dalla cancellazione dall’albo dei procuratori costituiti per i convenuti, soltanto in data 9.5.2006, quando il nuovo difensore dei predetti aveva comunicato l’evento anzidetto. Poiché in quel momento 4 la parte era già assistita da nuovo procuratore, l’evento interruttivo non si era prodotto, essendo stata comunque assicurata la difesa tecnica. La Corte di Appello riteneva altresì l’appellante decaduto dal diritto di proporre contestazioni alla C.T.U., perché queste ultime avrebbero dovuto essere proposte dalla parte interessata nella prima difesa utile, in ossequio alla previsione di cui all’art. 157, secondo comma, c.p.c. Ed infine, il giudice del gravame riteneva corretta la compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure, alla luce dei “giusti motivi” ravvisati dal Tribunale. La Corte distrettuale, dunque, rigettava sia il gravame principale che quello incidentale, compensando le spese anche del giudizio di appello. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione NC RS, qualificatasi “avente causa” di GI RS, affidandosi a sette motivi. NG CO è rimasto intimato. Il ricorso è stato chiamato una prima volte all’udienza pubblica del 26.6.2025, in prossimità della quale il P.G. ha depositato requisitoria scritta, insistendo per i rigetto del ricorso, mentre la parte ricorrente ha depositato memoria. Alla predetta udienza pubblica il P.G., nella persona del sostituto dott. Fulvio Troncone, il quale ha insistito nelle proprie conclusioni, invocando il rigetto del ricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 19581/2025 il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per consentire l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dell’intero giudizio di merito. Eseguito detto incombente, il ricorso è stato nuovamente chiamato alla pubblica udienza del 15.1.2026, in prossimità della quale il P.G. ha depositato requisitoria scritta, invocando l’accoglimento del ricorso, mentre la parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria. 5 Alla pubblica udienza è comparso il P.G., nella persona del sostituto dott. Fulvio Troncone, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il gravame interposto avverso la sentenza non definitiva n. 20/2000, senza considerare che il RS (dante causa dell’odierna ricorrente) aveva espressamente dichiarato, nelle conclusioni rassegnate in seconde cure, la sua rinuncia alla relativa impugnazione. Con il secondo motivo, invece, la RS si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il giudice di seconda istanza avrebbe omesso di esaminare i motivi di gravame proposti dal RS, dichiarando inammissibile l’impugnazione avverso la sentenza n. 20/2000, senza considerare che la stessa sarebbe stata dichiarata inesistente dalla successiva decisione del Tribunale di Melfi n. 14/2010. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. La Corte di Appello ha evidenziato che il RS, nel costituirsi con il suo nuovo procuratore avv. Brunetti, non aveva tempestivamente proposto riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 20/2000, ma tale ratio –non attinta specificamente dalle doglianze in esame– non appare rilevante. Quel che rileva, invece, è il fatto, emergente dagli atti del giudizio di merito –cui il collegio ha accesso, in presenza della deduzione di un vizio di natura processuale– che l’intervenuta declaratoria di nullità della sentenza non definitiva e la conseguente rinuncia alla sua impugnazione erano stati espressamente dedotti dall’odierno ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni 6 in appello. Risulta infatti dai verbali del giudizio di seconde cure che la Corte distrettuale aveva rilevato, all’udienza collegiale del 24.10.2017, che la causa, iniziata nel 1981, avrebbe dovuto essere trattata innanzi il consigliere istruttore, e l’aveva quindi rimessa a quest’ultimo fissando l’udienza del 6.12.2017. In quell’occasione, le parti avevano precisato le loro conclusioni, ed in particolare l’avv. Brunetti –procuratore di GI RS – aveva dichiarato quanto segue: “… si riporta all’atto di appello e ne chiede l’integrale accoglimento, facendo rilevare che la sentenza parziale del Tribunale di Melfi n. 20/2000 è stata dichiarata nulla dal medesimo Tribunale per cui il gravame deve intendersi circoscritto alla sentenza definitiva n. 364/2008 del Tribunale di Melfi. L’avv. Brunetti rassegna le proprie conclusioni come da atto scritto allegato al presente verbale”. Detto scritto, a sua volta, contiene le seguenti conclusioni: “1. Voglia l’Ecc.ma Corte prendere atto della dichiarazione di inesistenza giuridica della sentenza parziale n. 20/2000 del Tribunale di Melfi, emessa nel giudizio “a quo”, giusta sentenza n. 12/2010 del medesimo Tribunale di Melfi, passata in giudicato;
2. voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Potenza, in riforma della sentenza definitiva n. 364/2008 del Tribunale di Melfi, dichiarare estinto il giudizio di primo grado per mancata riassunzione, nel termine di un anno dalla cancellazione della causa dal ruolo avvenuta in data 17/11/1988; 3. voglia l’Ecc.ma Corte dichiarare estinto o nullo il giudizio di primo grado per la giuridica inesistenza o nullità assoluta dell’atto di riassunzione dinanzi il Tribunale di Melfi a seguito della dichiarazione di incompetenza per materia del Pretore di Venosa avvenuta con sentenza n. 33/95, notifica avvenuta presso la Cancelleria della Pretura e non personalmente al convenuto di cui era stata dichiarata la contumacia dal Pretore;
4. voglia l’Ecc.ma Corte dichiarare la nullità del giudizio di primo grado per la violazione del 7 divieto di mutatio libelli e la inesistenza della notifica dell’atto di riassunzione contenente domande nuove;
5. voglia l’Ecc.ma Corte condannare l’appellato al rimborso delle spese legali del doppio grado di giudizio”. La rinuncia all’impugnazione della sentenza n. 20/2000 non poteva quindi condurre la Corte di Appello a ravvisare l’intangibilità delle statuizioni ivi contenute, poiché essa era stata formulata dalla parte appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, in virtù del fatto che quella decisione era stata già dichiarata nulla con altra sentenza del Tribunale di Melfi n. 14/2010, passata in giudicato. La Corte di Appello, dunque, non avrebbe potuto ritenere definitive le statuizioni di una pronuncia che, a seguito della sua intervenuta dichiarazione di nullità, non era più esistente. Né vi è dubbio sul fatto che la sentenza n. 14/2010 sia passata in giudicato, essendo essa stata prodotta, dalla difesa di GI RS, in copia munita della prescritta attestazione ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c. Il giudice di appello, dunque, avrebbe dovuto prendere atto del predetto giudicato, che aveva sancito “… l’inesistenza della notifica dell’atto di riassunzione davanti al Tribunale di Melfi del giudizio tra NG CO, RS GI e ME IA NC e la conseguente nullità insanabile della sentenza n. 20/2000 del Tribunale di Melfi” (cfr. lettera a) del dispositivo della sentenza n. 14/2010, dianzi richiamata, pag. 8 della stessa). Con il terzo motivo, la ricorrente contesta la violazione degli artt. 82 e 301 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare che le notificazioni degli atti di riassunzione del giudizio di prime cure erano state erroneamente eseguite nei confronti di procuratori cancellati dall’albo e quindi privi dello ius postulandi. 8 La censura è infondata. La Corte di Appello ha ritenuto, correttamente, che l’evento interruttivo derivante dalla cancellazione del procuratore dall’albo operi automaticamente, ma con effetto per l’altra parte a decorrere dal momento in cui essa ne ha conoscenza legale, è peraltro coerente con l’insegnamento di questa Corte, richiamato anche dalla sentenza impugnata, secondo cui “… un’interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1, c.p.c. porta ad includere la cancellazione volontaria [del difensore domiciliatario, ndr] … tra le cause di interruzione del processo” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3702 del 13/02/2017, Rv. 642537; conf. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21359 del 06/10/2020, Rv. 659158; Cass. Sez. L, Sentenza n. 30616 del 28/11/2024, Rv. 673147), fermo restando tuttavia il principio generale secondo cui “In tema di interruzione del processo, nel caso di evento con effetti interruttivi automatici, il termine per la riassunzione del giudizio decorre dall'effettiva conoscenza dello stesso, con la conseguenza che, ove l'evento risulti dalla relata di notifica di un atto giudiziario, detto termine decorre non dalla data della relata, bensì da quella in cui l’atto sia restituito dall’ufficiale giudiziario al notificante” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25831 del 31/10/2017, Rv. 646029; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 7443 del 20/03/2008, Rv. 602192). Nel caso di specie la Corte di Appello, con statuizione non contestata dall’odierna ricorrente, ha attestato che l’evento interruttivo, nella specie, era stato rappresentato dal nuovo procuratore del RS dopo la sua costituzione in prime cure, onde in un momento in cui la parte non era priva di difesa tecnica;
di conseguenza, è corretta la decisione del giudice distrettuale, nella parte in cui esso ha ritenuto non verificata l’ipotesi prevista dall’art. 301 c.p.c. 9 Con il quarto motivo, viene denunziata la violazione degli artt. 309, 181, 307, 83 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che la prima riassunzione del giudizio a suo tempo introdotto dinanzi il Pretore di Venosa era avvenuta con ricorso depositato entro il termine di un anno, ma notificato dopo lo spirare di quest’ultimo. Stante la natura decadenziale del termine predetto, la riassunzione avrebbe dovuto essere ritenuta tardiva, con conseguente nullità di ogni atto successivo. La censura è assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi del ricorso. Una volta confermata la nullità della sentenza non definitiva del Tribunale di Melfi n. 20/2000, giudizialmente dichiarata dalla sentenza del medesimo ufficio giudiziario n. 14/2010, passata in giudicato, la questione della regolarità del giudizio, sino a detto momento, non poteva ritenersi coperta dal giudicato formatosi sulla predetta decisione non definitiva, ma avrebbe dovuto essere esaminata dalla Corte di Appello, alla luce del principio, che mette conto ribadire, secondo cui “La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, il quale opera in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della vocatio in ius, sicché, ove essa sia viziata o inesistente, o comunque 10 non correttamente compiuta per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non può dichiarare l'estinzione del processo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2174 del 04/02/2016, Rv. 638947; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6921 del 11/03/2019, Rv. 653223; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30802 del 06/11/2023, Rv. 669406). Con il quinto motivo, logicamente connesso al precedente, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 101, 160, 125 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto valida la notificazione del ricorso in riassunzione, eseguita dall’CO alle parti convenute presso la cancelleria della Pretura di Venosa, in assenza di domicilio eletto nel territorio di competenza di detto ufficio giudiziario, senza considerare che le stesse, in quanto non assistite, in quel momento, da difesa tecnica, avrebbero dovuto essere considerate contumaci, e dunque avrebbero avuto diritto di ricevere la notificazione dell’atto di riassunzione nel loro domicilio o nella loro residenza. Questa censura –analogamente al quarto motivo– è assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi, La Corte distrettuale avrebbe dovuto infatti esaminare anche la doglianza concernente la regolarità della notificazione del ricorso in riassunzione eseguita da NG CO, poiché essa non poteva essere ritenuta coperta dalla mancata impugnazione tempestiva della decisione non definitiva n. 20/2000, che (come già detto) non era più possibile considerare esistente, a fronte della dichiarazione della sua nullità insanabile, intervenuta con sentenza n. 14/2010, passata in giudicato. 11 Il giudice del rinvio dovrà dunque valutare la tempestività delle diverse riassunzioni operate nel corso del giudizio di prime cure adeguandosi al criterio enunciato da questa Corte nei precedenti sopra richiamati e verificare se, nel corso del giudizio di prime cure –tanto nella sua prima fase, svoltasi dinanzi la Pretura di Venosa sino alla pronuncia di incompetenza per materia resa dalla stessa, che nella sua seconda articolazione, celebratasi invece dinanzi il Tribunale di Melfi– sia intervenuta la dichiarazione di contumacia degli originari convenuti, o se ne siano comunque verificati i presupposti. Con il sesto motivo, la RS si duole della violazione degli artt. 101, 160 c.p.c. e 24 Cost., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare l’inesistenza della notificazione dell’atto di riassunzione del giudizio innanzi il Tribunale di Melfi. Con il settimo motivo, la ricorrente contesta infine la violazione degli artt. 292 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto ritenere inammissibili le domande nuove, rispetto all’originario ricorso per denuncia nuova opera, che erano state proposte dall’CO con l’atto di riassunzione del giudizio innanzi il Tribunale di Melfi. Anche queste doglianze sono assorbite, così come il quarto ed il quinto motivo, e per le medesime considerazioni, dall’accoglimento della prima e seconda censura proposte con il ricorso. In definitiva, il terzo motivo va rigettato, mentre vanno accolti il primo e secondo motivo e dichiarati assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione ai motivi accolti, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Potenza, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
12 la Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso, rigetta il terzo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Potenza, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 15 gennaio 2026. IL PRESIDENTE ZO IA IL RELATORE FA Oliva