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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/02/2024, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 4193/2023 R.G.
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di modifica delle condizioni di divorzio ex art. art. 473-bis.12 e
473-bis 29 c.p.c. promossa da
' C.F. 1 assistito e difeso dagli avvocati DE NICOLAParte 1 c.f.
DANIELA e LETTERIELLO ALESSANDRA, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
C.F. 2 assistita e difesa dall'avvocato DI NARDO CP 1 c.f.
.
ANTONELLA, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI:
per i ricorrenti: come da verbale di causa del 6.2.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis. 12 c.p.c. regolarmente notificato parte ricorrente ha chiesto di disporre la modifica della sentenza di divorzio n. 1857/2017 Tribunale di Bergamo ove era stabilito che il sig. con la corresponsione di una somma Parte 1 contribuisse al mantenimento del figlio Per 1 oltre ad accollarsi al 50% le spese CP 1pari ad € 330,00 mensili da versare alla sig.ra straordinarie per lo stesso figlio, disponendo la revoca di tale contributo alla luce del fatto che il figlio aveva nelle more prestato attività lavorativa presso diverse aziende con ciò evidenziando la sua capacità lavorativa e la sua stessa autonomia come si deduceva anche dal suo recente acquisto di una moto di grossa cilindrata, in subordine chiedendo la diminuzione dell'assegno nella misura ritenuta di giustizia con versamento diretto a favore del figlio stesso.
Costituendosi in giudizio, parte resistente dava atto che solo successivamente all'introduzione del C giudizio e cioè in data 26.6.23 il figlio aveva iniziato un lavoro presso la Parte 2 con un contratto a tempo determinato e della durata di un mese e uno stipendio di € 1.370,00, così da richiedere un rinvio al fine di comprendere la permanenza del detto lavoro, non senza sottolineare e contestare la ricostruzione fattuale svolta in ricorso e di fatto l'assenza del padre nella crescita del figlio. Si opponeva nel merito alla revoca alla luce della estrema precarietà del lavoro in parola
Nel corso dell'udienza innanzi al Giudice delegato in data 6/02/2024 le parti hanno raggiunto un accordo integrale riportato nel verbale, che si intende integralmente richiamato e che prevede la revoca dell'assegno alla luce del rinnovo contrattuale ottenuto dal figlio. I Collegio, preso atto dell'accordo, ritiene che le condizioni concordate tra le parti non siano contrarie a legge e rispondenti alla situazione di intervenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne delle parti
Conformemente a quanto concordato dalle parti, le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza di divorzio n.
1857/2017 del 7/07/2017 di questo Tribunale così provvede: revoca, con decorrenza dal 17.10.2023, l'obbligo a carico di Parte 1 di versare a CP 1 il contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne Per_1
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio dell'8/2/2024
IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di modifica delle condizioni di divorzio ex art. art. 473-bis.12 e
473-bis 29 c.p.c. promossa da
' C.F. 1 assistito e difeso dagli avvocati DE NICOLAParte 1 c.f.
DANIELA e LETTERIELLO ALESSANDRA, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
C.F. 2 assistita e difesa dall'avvocato DI NARDO CP 1 c.f.
.
ANTONELLA, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI:
per i ricorrenti: come da verbale di causa del 6.2.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis. 12 c.p.c. regolarmente notificato parte ricorrente ha chiesto di disporre la modifica della sentenza di divorzio n. 1857/2017 Tribunale di Bergamo ove era stabilito che il sig. con la corresponsione di una somma Parte 1 contribuisse al mantenimento del figlio Per 1 oltre ad accollarsi al 50% le spese CP 1pari ad € 330,00 mensili da versare alla sig.ra straordinarie per lo stesso figlio, disponendo la revoca di tale contributo alla luce del fatto che il figlio aveva nelle more prestato attività lavorativa presso diverse aziende con ciò evidenziando la sua capacità lavorativa e la sua stessa autonomia come si deduceva anche dal suo recente acquisto di una moto di grossa cilindrata, in subordine chiedendo la diminuzione dell'assegno nella misura ritenuta di giustizia con versamento diretto a favore del figlio stesso.
Costituendosi in giudizio, parte resistente dava atto che solo successivamente all'introduzione del C giudizio e cioè in data 26.6.23 il figlio aveva iniziato un lavoro presso la Parte 2 con un contratto a tempo determinato e della durata di un mese e uno stipendio di € 1.370,00, così da richiedere un rinvio al fine di comprendere la permanenza del detto lavoro, non senza sottolineare e contestare la ricostruzione fattuale svolta in ricorso e di fatto l'assenza del padre nella crescita del figlio. Si opponeva nel merito alla revoca alla luce della estrema precarietà del lavoro in parola
Nel corso dell'udienza innanzi al Giudice delegato in data 6/02/2024 le parti hanno raggiunto un accordo integrale riportato nel verbale, che si intende integralmente richiamato e che prevede la revoca dell'assegno alla luce del rinnovo contrattuale ottenuto dal figlio. I Collegio, preso atto dell'accordo, ritiene che le condizioni concordate tra le parti non siano contrarie a legge e rispondenti alla situazione di intervenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne delle parti
Conformemente a quanto concordato dalle parti, le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza di divorzio n.
1857/2017 del 7/07/2017 di questo Tribunale così provvede: revoca, con decorrenza dal 17.10.2023, l'obbligo a carico di Parte 1 di versare a CP 1 il contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne Per_1
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio dell'8/2/2024
IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino