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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3203/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3203 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
, C.F. nata a [...] il [...], e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Biagio, C.F. nato a [...] il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], , C.F. nato a [...] Parte_3 C.F._3
il 13/03/1965, e residente in [...], , C.F. Parte_4 C.F._4
[... nata a [...] il [...], e residente a [...],
, C.F. , nata a [...] il [...], ivi Parte_5 C.F._5
residente Via Galleria Mont'Orso, 3, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Notarfonso (C.F.
), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sabaudia (LT) alla Via C.F._6
Genova, 5, giusta procura in atti,
OPPONENTI
CONTRO
c.f. , c.f. , CP_1 C.F._7 Controparte_2 C.F._8
c.f. tutti rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio Controparte_3 C.F._9 in virtù di mandato in atti conferito dall'avv. Maurizio Bianchi c.f. nato il C.F._10
28/10/1954, con domicilio eletto presso di esso, in Terracina via Roma 152,
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615, comma I, c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina1 di 4 All'udienza del 18/12/2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 189
c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
[... Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato Parte_4 Parte_5 loro in data 14 giugno 2023, con il quale , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 intimavano a , e di reintegrare gli istanti nel possesso Parte_1 Parte_2 Parte_3 della servitù di passaggio “attraverso l'eliminazione della sbarra apposta da ”, Controparte_4 in forza del dispositivo della sentenza n. 2129/20 emessa dal Tribunale di Latina in data 17.11.2020; a sostegno dell'opposizione hanno eccepito l'intervenuto adempimento rispetto all'obbligo di cui alla sentenza azionata, avendo provveduto a dare esecuzione all'ordinanza interdittale emessa nel corso del giudizio mediante la consegna agli istanti delle chiavi del cancello, ovvero secondo la modalità attuativa alternativa ivi prevista.
[... Si sono costituiti gli opposti, rilevando preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di e , non essendo l'intimazione alle stesse rivolta né notificata;
hanno Parte_4 Parte_5 inoltre eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto non volta a contestare il quomodo dell'azione esecutiva, non ancora avviata, e l'infondatezza nel merito, non essendo la consegna delle chiavi della sbarra una modalità definitiva di attuazione del diritto in presenza di “altra e diversa modalità” (costituita dall'eliminazione della sbarra) maggiormente satisfattiva dei diritti degli opposti.
Accolta l'istanza di sospensione, in difetto di istanze istruttorie la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione, con previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del
18.12.2024.
Deve in primo luogo essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva delle opponenti Parte_4
e in quanto le stesse, pur essendo state parti del giudizio conclusosi con la
[...] Parte_5 sentenza azionata, non sono state destinatarie di alcun atto di precetto, il quale peraltro contiene un'intimazione ad adempiere rivolta esclusivamente ai SI.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
.
[...]
In punto di qualificazione, i motivi di doglianza sono riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 615, comma I, c.p.c., avendo l'opponente contestato l'an della minacciata espropriazione forzata, ossia il diritto di parte opposta di agire in executiviis nei propri confronti, avendo già adempiuto all'obbligazione consacrata nel titolo esecutivo azionato.
Contrariamente a quanto dedotto dagli opposti, deve dunque ritenersi che l'opposizione sia ammissibile, in quanto la norma in questione certamente consente al debitore, a fronte della mera intimazione contenuta nell'atto di precetto e senza attendere l'avvio della successiva azione esecutiva, di contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente: nel merito, d'altronde, l'opposizione pagina2 di 4 risulta fondata e merita accoglimento.
Vale la pena osservare che, come già evidenziato nel provvedimento che ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, che quest'ultimo testualmente prevede la condanna dei SI.ri , e a reintegrare gli odierni opposti Parte_1 Parte_2 Parte_3
“nel possesso del passaggio per cui è causa, attraverso l'eliminazione della sbarra apposta da
[...]
, ovvero lasciandola aperta ovvero consegnando loro la copia delle relative chiavi”; Controparte_4 sulla base del medesimo inciso, già presente nell'ordinanza interdittale emessa a definizione del procedimento possessorio, gli opposti hanno già azionato un precedente atto di precetto, ottenendo la consegna delle chiavi in data 14/04/2008, circostanza questa allegata dagli opponenti e non oggetto di contestazione da parte degli opposti.
E' del tutto evidente che la sentenza azionata, riprendendo il contenuto del precedente provvedimento interdittale, già eseguito, preveda delle modalità alternative con le quali adempiere l'obbligazione (l'eliminazione della sbarra, il divieto di chiuderla ovvero l'obbligo di consegnarne le chiavi), con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1285 c.c. secondo la quale “il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione” essendo la scelta rimessa al creditore soltanto qualora il debitore non adempia entro il termine (cfr. art. 1287 c.c.); per effetto dell'intervenuta consegna delle chiavi del cancello, in esecuzione dell'ordinanza interdittale, i debitori hanno quindi adempiuto alla loro obbligazione, non sussistendo il diritto dei creditori di pretendere l'adempimento con altra modalità alternativamente prevista dal titolo, in quanto ritenuta maggiormente satisfattiva dei propri interessi.
Del resto, qualora il contenuto della sentenza, tenuto conto della situazione di fatto in cui è esercitata la servitù di passaggio, fosse stato tale da non consentire la tutela degli opposti, sarebbe stato onere di questi ultimi appellare tale statuizione, essendo una simile valutazione preclusa al giudice dell'opposizione all'esecuzione.
Ne consegue, per le ragioni svolte, che in accoglimento dell'opposizione deve essere dichiarata l'insussistenza del diritto dei creditori di agire esecutivamente sulla base del titolo azionato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico degli opposti nella misura liquidata in dispositivo ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi di valore indeterminabile a bassa complessità, detratti i compensi per la fase istruttoria (non espletata);
[... essendosi gli opponenti costituiti a mezzo di un unico difensore, il difetto di legittimazione attiva di e non rileva ai fini della regolamentazione delle spese non Parte_4 Parte_5 incidendo sulla complessiva soccombenza di parte opposta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva di e;
Parte_4 Parte_5
pagina3 di 4 - accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto degli opposti di agire esecutivamente in forza del titolo esecutivo azionato;
- condanna gli opposti alla refusione, in favore degli opponenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre accessori (IVA, c.p.a. e rimb. forf. al 15%) come per legge.
Così deciso in Latina, 17/1/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3203 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
, C.F. nata a [...] il [...], e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Biagio, C.F. nato a [...] il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], , C.F. nato a [...] Parte_3 C.F._3
il 13/03/1965, e residente in [...], , C.F. Parte_4 C.F._4
[... nata a [...] il [...], e residente a [...],
, C.F. , nata a [...] il [...], ivi Parte_5 C.F._5
residente Via Galleria Mont'Orso, 3, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Notarfonso (C.F.
), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sabaudia (LT) alla Via C.F._6
Genova, 5, giusta procura in atti,
OPPONENTI
CONTRO
c.f. , c.f. , CP_1 C.F._7 Controparte_2 C.F._8
c.f. tutti rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio Controparte_3 C.F._9 in virtù di mandato in atti conferito dall'avv. Maurizio Bianchi c.f. nato il C.F._10
28/10/1954, con domicilio eletto presso di esso, in Terracina via Roma 152,
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615, comma I, c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina1 di 4 All'udienza del 18/12/2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 189
c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
[... Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato Parte_4 Parte_5 loro in data 14 giugno 2023, con il quale , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 intimavano a , e di reintegrare gli istanti nel possesso Parte_1 Parte_2 Parte_3 della servitù di passaggio “attraverso l'eliminazione della sbarra apposta da ”, Controparte_4 in forza del dispositivo della sentenza n. 2129/20 emessa dal Tribunale di Latina in data 17.11.2020; a sostegno dell'opposizione hanno eccepito l'intervenuto adempimento rispetto all'obbligo di cui alla sentenza azionata, avendo provveduto a dare esecuzione all'ordinanza interdittale emessa nel corso del giudizio mediante la consegna agli istanti delle chiavi del cancello, ovvero secondo la modalità attuativa alternativa ivi prevista.
[... Si sono costituiti gli opposti, rilevando preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di e , non essendo l'intimazione alle stesse rivolta né notificata;
hanno Parte_4 Parte_5 inoltre eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto non volta a contestare il quomodo dell'azione esecutiva, non ancora avviata, e l'infondatezza nel merito, non essendo la consegna delle chiavi della sbarra una modalità definitiva di attuazione del diritto in presenza di “altra e diversa modalità” (costituita dall'eliminazione della sbarra) maggiormente satisfattiva dei diritti degli opposti.
Accolta l'istanza di sospensione, in difetto di istanze istruttorie la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione, con previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del
18.12.2024.
Deve in primo luogo essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva delle opponenti Parte_4
e in quanto le stesse, pur essendo state parti del giudizio conclusosi con la
[...] Parte_5 sentenza azionata, non sono state destinatarie di alcun atto di precetto, il quale peraltro contiene un'intimazione ad adempiere rivolta esclusivamente ai SI.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
.
[...]
In punto di qualificazione, i motivi di doglianza sono riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 615, comma I, c.p.c., avendo l'opponente contestato l'an della minacciata espropriazione forzata, ossia il diritto di parte opposta di agire in executiviis nei propri confronti, avendo già adempiuto all'obbligazione consacrata nel titolo esecutivo azionato.
Contrariamente a quanto dedotto dagli opposti, deve dunque ritenersi che l'opposizione sia ammissibile, in quanto la norma in questione certamente consente al debitore, a fronte della mera intimazione contenuta nell'atto di precetto e senza attendere l'avvio della successiva azione esecutiva, di contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente: nel merito, d'altronde, l'opposizione pagina2 di 4 risulta fondata e merita accoglimento.
Vale la pena osservare che, come già evidenziato nel provvedimento che ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, che quest'ultimo testualmente prevede la condanna dei SI.ri , e a reintegrare gli odierni opposti Parte_1 Parte_2 Parte_3
“nel possesso del passaggio per cui è causa, attraverso l'eliminazione della sbarra apposta da
[...]
, ovvero lasciandola aperta ovvero consegnando loro la copia delle relative chiavi”; Controparte_4 sulla base del medesimo inciso, già presente nell'ordinanza interdittale emessa a definizione del procedimento possessorio, gli opposti hanno già azionato un precedente atto di precetto, ottenendo la consegna delle chiavi in data 14/04/2008, circostanza questa allegata dagli opponenti e non oggetto di contestazione da parte degli opposti.
E' del tutto evidente che la sentenza azionata, riprendendo il contenuto del precedente provvedimento interdittale, già eseguito, preveda delle modalità alternative con le quali adempiere l'obbligazione (l'eliminazione della sbarra, il divieto di chiuderla ovvero l'obbligo di consegnarne le chiavi), con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1285 c.c. secondo la quale “il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione” essendo la scelta rimessa al creditore soltanto qualora il debitore non adempia entro il termine (cfr. art. 1287 c.c.); per effetto dell'intervenuta consegna delle chiavi del cancello, in esecuzione dell'ordinanza interdittale, i debitori hanno quindi adempiuto alla loro obbligazione, non sussistendo il diritto dei creditori di pretendere l'adempimento con altra modalità alternativamente prevista dal titolo, in quanto ritenuta maggiormente satisfattiva dei propri interessi.
Del resto, qualora il contenuto della sentenza, tenuto conto della situazione di fatto in cui è esercitata la servitù di passaggio, fosse stato tale da non consentire la tutela degli opposti, sarebbe stato onere di questi ultimi appellare tale statuizione, essendo una simile valutazione preclusa al giudice dell'opposizione all'esecuzione.
Ne consegue, per le ragioni svolte, che in accoglimento dell'opposizione deve essere dichiarata l'insussistenza del diritto dei creditori di agire esecutivamente sulla base del titolo azionato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico degli opposti nella misura liquidata in dispositivo ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi di valore indeterminabile a bassa complessità, detratti i compensi per la fase istruttoria (non espletata);
[... essendosi gli opponenti costituiti a mezzo di un unico difensore, il difetto di legittimazione attiva di e non rileva ai fini della regolamentazione delle spese non Parte_4 Parte_5 incidendo sulla complessiva soccombenza di parte opposta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva di e;
Parte_4 Parte_5
pagina3 di 4 - accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto degli opposti di agire esecutivamente in forza del titolo esecutivo azionato;
- condanna gli opposti alla refusione, in favore degli opponenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre accessori (IVA, c.p.a. e rimb. forf. al 15%) come per legge.
Così deciso in Latina, 17/1/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
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