Sentenza 27 settembre 2017
Massime • 2
La circostanza attenuante dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, prevista dall'art. 62 n. 3, cod. pen., presuppone che l'autore del reato non abbia concorso e non sia confluito con altri per provocare l'assembramento delle persone e compiere il fatto di reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il pacifico assembramento dei tifosi sugli spalti di uno stadio integri il concetto di "folla in tumulto", trattandosi di una riunione di persone del tutto lecita, dalla quale l'imputato si era distaccato, assieme ad un gruppo di facinorosi, per creare la situazione di disordine collettivo da cui era scaturita la successiva invasione di campo).
Il reato di scavalcamento ed invasione di campo in occasione delle competizioni sportive, previsto dall'art. 6-bis, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, è integrato anche quando la condotta illecita, posta in essere all'interno dell'impianto sportivo, sia compiuta nello spazio temporale antecedente o successivo alla fase di gara, ovvero nell'intervallo tra i due tempi della competizione. (Fattispecie in tema di invasione del terreno di gioco durante un incontro di calcio in cui, la Corte ha precisato che la norma incriminatrice è volta ad assicurare non solo il corretto svolgimento della partita, ma anche la sicurezza e l'incolumità fisica di tutti i soggetti che si trovino nell'impianto sportivo in occasione della manifestazione sportiva, sicchè è irrilevante che la condotta sia o meno concomitante con l'effettivo svolgimento della competizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2017, n. 52172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52172 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2017 |
Testo completo
" 52172-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1211 Giacomo Paoloni Anna Petruzzellis UP - 27/09/2017 R.G.N. 8996/2017 Emilia Anna Giordano Alessandra Bassi - Relatore - Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da EL TO NE, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 29/04/2016 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
uditi i difensori, Avv. Francesca Grazia Conte, in difesa di NE AN, e Avv. Viviana Maria Fabrizia Labbruzzo in difesa di OL PI nonchè quale sostituto processuale dell'Avv. Laura Minosi, in difesa di DO DO, dell'Avv. Francesco Calabro, in difesa di NO EF, e dell'Avv. Renata Minafra, in difesa di DR De OR, i quali si sono riportati ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 23 giugno 2014 Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, (avendo riguardo alle posizioni dei soli ricorrenti dinanzi a questa Corte) ha escluso la recidiva nei confronti di OL PI ed ha ridotto la pena a lui inflitta a mesi sei di arresto e 2000 euro di ammenda;
ha confermato le condanne di TO NE LÈ (alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione), NE AN (alla pena di anni due e mesi sei di reclusione), NO EF (alla pena di anni due di reclusione con sospensione condizionale della pena), DO DO (alla pena di anni due e mesi sei di reclusione) e DR De OR (alla pena di anni tre e mesi due di reclusione). Giova precisare che, a tutti gli imputati, è contestato il reato di scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive di cui all'art.
6-bis, comma 2, I. 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modifiche (capo A); che, a De OR, AN, DO, LÈ EF, sono ascritti anche i reati di resistenza ex artt. 81, comma secondo, 337 e 339, commi secondo e terzo, cod. pen. e di violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ex artt.
6-quater, comma 2, 1. 13 dicembre 1989, n. 401 (e successive modifiche) e 2 d.l. 12 novembre 2010, n. 187 (convertito con modificazioni con I. 17 dicembre 2010, n. 217) (capo B); che, nei confronti di LÈ, è contestato il reato di danneggiamenti continuati aggravati ex artt. 81, comma secondo, e 635, commi primo e secondo nn. 1), 3) e 5-bis) cod. pen. (capo B2) e che, infine, al De OR, è contestato anche il reato di violenza privata continuata aggravata di cui agli artt. 81, comma secondo, 610 e 339, commi secondo e terzo, cod. pen. (capo B3).
1.1. I fatti delittuosi oggetto del presente procedimento venivano perpetrati nel pomeriggio del 16 giugno 2013 all'interno dello stadio comunale "Via del mare" di Lecce ove si disputava l'incontro di calcio "Lecce AR ", gara di ritorno per la finale play-off del campionato nazionale Lega Pro della prima divisione, Girone A. Al termine dell'evento sportivo, conclusosi con la promozione della squadra ospite alla serie cadetta, un folto gruppo di supporter della squadra locale, nonostante la presenza di un consistente numero di steward, sfondava una porta antipanico ed invadeva il terreno di gioco per manifestare il proprio dissenso nei confronti dei giocatori e della società. Alcuni degli ultras tentavano di entrare negli spogliatoi, ma venivano bloccati dagli steward e dagli esponenti delle forze dell'ordine prontamente intervenuti. Successivamente, i giovani che avevano invaso il terreno di gioco si univano ad altri che ne erano rimasti fuori 2 formando un assembramento di circa quattrocento persone, uscivano all'esterno dello stadio e tentavano di raggiungere il settore riservato alla squadra locale, intraprendendo quindi una fitta sassaiola contro le forze dell'ordine schierate, all'esito della quale risultano danneggiati tre mezzi della polizia di Stato e feriti otto operanti.
1.2. Dopo avere sinteticamente ricordato i fatti, il Collegio pugliese ha affrontato unitariamente le questioni comuni a tutti o comunque ad alcuni degli imputati ed, in particolare, ha evidenziato (avendo riguardo alle sole questioni riproposte dagli odierni ricorrenti): 1) che, quanto alla richiesta di esclusione della parte civile Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) per assenza di una valida procura rilasciata al difensore, dal tenore della procura speciale prodotta agli atti del presente processo svoltosi con rito abbreviato emerge la chiara volontà del conferimento del mandato al difensore Avv. Covella anche in questo processo nonostante il formale riferimento al procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Lecce prima sezione penale, essendo quest'ultimo processo scaturito, come quello all'epoca pendente in sede dibattimentale, da un medesimo procedimento, il n. 6550/2013 N.R., non potendosi accedere alla concezione puramente formalistica sostenuta dalle difese degli imputati;
2) che, in relazione alla contestata integrazione del reato di cui all'art.
6-bis, comma 2, I. 13 dicembre 1989, n. 401, l'invasione del terreno di gioco è avvenuta quando la partita era appena terminata, ma era ancora in corso di svolgimento la "manifestazione sportiva", atteso che le squadre non erano rientrate completamente negli spogliatoi e v'erano ancora numerosi spettatori sugli spalti;
3) che, in ordine al reato di resistenza, l'art.
6-quater I. 13 dicembre 1989, n. 401, ha chiaramente esteso agli steward la tutela dettata dagli artt. 336 e 337 cod. pen. per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, purché si tratti di soggetti riconoscibili come tali ed in relazione alle mansioni di security svolte;
è condizione per assumere l'incarico di steward quella di possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 T.U.L.P.S. "che deve presumersi che fossero sussistenti negli stewards in servizio quel giorno, occorrendo altrimenti la prova contraria che nessuna delle difese ha fornito"; 4) che, nel caso di specie, le condotte di resistenza sono state poste in essere in danno, non soltanto degli steward, ma anche dei poliziotti, sicché correttamente è stata ravvisata la circostanza aggravante prevista dall'art. 339, comma terzo, cod. pen.; 5) che non ricorrono i presupposti della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 3 cod. pen., atteso che, secondo il costante insegnamento di 3 questa Suprema Corte, detta circostanza non trova applicazione se l'autore ha concorso ed è confluito con altri per provocare l'assembramento delle persone e compiere il fatto reato.
1.3. Con specifico riguardo alle questioni sollevate dai singoli appellanti (avendo riguardo esclusivamente alle posizioni dei ricorrenti), la Corte distrettuale ha osservato che: a) quanto all'LÈ, l'utilizzo dell'idrante è stato all'evidenza rivolto a fini intimidatori;
b) in relazione a De OR, i fotogrammi delle riprese video confermano la contestazione del reato di resistenza;
c) il primo giudice ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti delle circostanze attenuanti generiche nei confronti di LÈ, De OR, DO e PI, trattandosi di soggetti gravati da pregiudizi penali di una certa gravità, e nei confronti del AN, essendosi egli seppure incensurato reso - responsabile di fatti di particolare gravità; d) sussistono i presupposti per la contestata recidiva per il De OR, mentre essa va esclusa nei confronti del PI.
2. Nel ricorso presentato da TO NE GE, a mezzo del difensore di fiducia Avv. Massimo Fasano, si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge penale in relazione all'art. 337 cod. pen., per avere i Giudici di merito ritenuto erroneamente integrato il reato sebbene, per un verso, il vicequestore della polizia diversamente dagli steward non fosse - riconoscibile in quanto in borghese;
per altro verso, manchi la prova che gli ausiliari fossero in possesso dei requisiti morali ai sensi dell'art. 11 T.U.L.P.S. e fossero stati autorizzati dal Prefetto allo svolgimento di tale attività, non potendo valere a conferire la qualifica prevista dal reato la mera circostanza di indossare una divisa;
2.2. violazione di legge penale in relazione agli artt. 110 e 116 cod. pen., per avere i Giudici di merito omesso di evidenziare, a fronte di una contestazione generica, le specifiche condotte integranti reato commesse dall'imputato;
2.3. violazione di legge penale in relazione all'art. 337 cod. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto integrato il reato, sebbene non siano ascrivibili all'imputato condotte ostruzionistiche aventi contenuto di violenza o minaccia in grado di realizzare un impedimento concreto all'esercizio dell'atto d'ufficio, mancando ad ogni modo la prova del dolo specifico. 4 3. Con il ricorso presentato a mezzo del difensore di fiducia Avv. Francesca G. Conte, NE AN chiede che la sentenza sia cassata per i seguenti motivi:
3.1. inosservanza ed erronea applicazione dell'art.
6-quater I. 13 dicembre 1989, n. 401, in relazione agli artt. 14 delle Preleggi, 2 e 339, commi secondo e terzo, cod. pen.; il ricorrente evidenzia che i giudici di merito, per un verso, hanno ritenuto applicabile la circostanza aggravante dell'art. 339 cod. pen. sebbene il citato art.
6-quater non vi faccia richiamo;
per altro verso, hanno ritenuto integrato il reato previsto e punito dal citato art.
6-quater sebbene non vi sia prova che gli ausiliari fossero muniti degli indispensabili requisiti di legge previsti dall'art. 11 T.U.L.P.S.; 3.2. violazione ed erronea applicazione degli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen., per avere la Corte distrettuale erroneamente negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e determinato in termini eccessivamente gravosi la pena;
3.3. violazione ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte omesso di riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
3.4. Vizio di motivazione.
4. NO EF, con ricorso proposto personalmente, chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi:
4.1. violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 76, 78, 100 e 122 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello erroneamente respinto l'istanza di inammissibilità della costituzione della parte civile Lega Italiana Calcio Professionistico in assenza di una valida procura speciale rilasciata al difensore, essendo la procura speciale allegata in copia conforme all'atto di costituzione nel procedimento in oggetto stata rilasciata in relazione al processo celebrando dinanzi al Tribunale di Lecce, prima sezione penale, del tutto indipendente ed autonomo rispetto al presente;
4.2. violazione ed erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 110, 337 e 339 cod. pen., 27, comma primo, Cost. e 192 cod. proc., per avere la Corte ritenuto integrato il reato di resistenza sulla base di una sorta responsabilità oggettiva, sul presupposto che EF abbia partecipato ad una "azione collettiva" ed in assenza di prova circa un suo comportamento avente effettiva e concreta efficienza causale a commettere il delitto in danno delle forze di polizia;
4.3. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 62, n. 3, cod. pen., per avere la Corte erroneamente escluso il riconoscimento della circostanza attenuante in parola, trascurando di considerare che l'imputato ha commesso il reato in un contesto di disordine collettivo del tutto irrazionale, estemporaneo e non programmato venutosi a creare nella curva leccese, disordine da cui era derivata una minore resistenza psichica alle spinte criminali.
5. Nel ricorso presentato dall'Avv. Laura Minosi, difensore di fiducia di DO DO, si chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'appello per i seguenti motivi:
5.1. violazione di legge penale, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione agli artt.
6-quater I. 13 dicembre 1989, n. 401, 337 e 339 e 62-bis cod. pen., per avere la Corte d'appello confermato il giudizio di penale responsabilità limitandosi a fare mero richiamo alla sentenza di primo grado e ricorso a frasi di stile, trascurando di rispondere alle specifiche deduzioni difensive;
per avere ingiustificatamente negato le circostanze attenuanti generiche nonostante l'ampia confessione dell'imputato; per avere altresì confermato la condanna per il reato di cui al capo A), sebbene all'atto - dell'invasione di campo la gara fosse ormai conclusa, e per il reato di cui al - capo B), nonostante non vi sia prova di alcuna condotta aggressiva da parte dell'imputato;
5.2. violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 76, 78, 100 e 122 cod. proc. pen., per avere la Corte erroneamente respinto l'istanza di inammissibilità della costituzione della parte civile Lega Italiana Calcio Professionistico in assenza di una valida procura speciale rilasciata al difensore, essendo la procura speciale allegata in copia conforme all'atto di costituzione nel procedimento in oggetto stata rilasciata in relazione al processo celebrando dinanzi al Tribunale di Lecce, prima sezione penale, del tutto indipendente ed autonomo rispetto al presente;
6. Nel ricorso presentato a mezzo del difensore di fiducia Avv. Viviana M. Labbruzzo, OL PI invoca l'annullamento della decisione per i seguenti motivi:
6.1. violazione di legge penale in relazione all'art.
6-bis I. 13 dicembre 1989, n. 401, per avere la Corte d'appello confermato il giudizio di penale responsabilità sebbene il reato in oggetto non possa essere configurato nella specie in quanto l'invasione di campo avvenne a gara conclusa;
6.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per avere la Corte omesso di motivare in ordine alla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 6 6.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena.
7. DR De OR, nel ricorso presentato dal suo difensore di fiducia Avv. Renata Minafra, chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi:
7.1. inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt.
6-quater I. 13 dicembre 1989, n. 401, e 337 cod. pen., per avere la Corte d'appello confermato il giudizio di penale responsabilità nonostante l'assenza di prova di comportamenti aggressivi dell'imputato nei confronti degli steward, sulla base di un'azione collettiva posta in essere da altri;
7.2. inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione degli artt.
6-quater I. 13 dicembre 1989, n. 401, 337 e 339 cod. pen., 14 delle Preleggi, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile la circostanza aggravante di cui all'art. 339 cod. pen., sebbene il citato art.
6-quater faccia espresso richiamo esclusivamente al comma terzo dell'indicata art. 339 cod. pen. - che si riferisce all'uso di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere -, non potendosi d'altronde estendere al reato ex art.
6-quater tutte le ipotesi previste dall'art. 339 cod. pen., pena una non consentita applicazione analogica in malam partem del dettato normativo;
7.3. vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva ed al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivato dalla Corte sul mero rilievo dei precedenti penali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati in relazione a tutte le deduzioni mosse e devono, pertanto, essere rigettati.
2. Plurimi sono i motivi posti a base delle impugnazioni presentate dai ricorrenti. Per evidenti ragioni di economia processuale e per evitare inutili ripetizioni, ritiene il Collegio opportuna la trattazione congiunta delle questioni comuni a diverse posizioni.
3. In primo luogo, occorre affrontare la questione processuale dedotta dai ricorrenti EF e DO, quali hanno eccepito (sub punti 4.1 e 5.2 del ritenuto in fatto) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ciella costituzione di parte civile(Lega Italiana Calcio Professionistico. A sostegno della censura, i ricorrenti evidenziano come la procura speciale allegata all'atto di 7 costituzione di parte civile fosse stata conferita al patrono dalla Lega Italiana Calcio Professionistico esclusivamente per il processo dibattimentale celebrato dinanzi alla Sezione Prima del Tribunale, e non anche in relazione al processo celebrato col rito abbreviato dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare che pronunciava la sentenza appellata con la decisione in verifica.
3.1. In via preliminare, occorre rilevare che i fatti delittuosi oggetto del presente procedimento venivano iscritti nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. con il n. 6550/13 R.G.N.R. e n. 5727/13 R.G. Gip. All'esito delle indagini, su richiesta del P.M., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce emetteva il decreto di giudizio immediato nei confronti dei numerosi imputati, alcuni dei quali, fra cui gli odierni ricorrenti, chiedevano, ai sensi dell'art. 458 cod. proc. pen., che il procedimento a loro carico fosse definito con il rito abbreviato. In esito a tale opzione processuale, l'originario unitario procedimento si divideva in due tronconi separati, quello celebrato con il rito ordinario (appunto fissato col decreto di giudizio immediato), dinanzi alla Prima Sezione penale del Tribunale di Lecce in composizione collegiale, e quello celebrato con rito abbreviato. In entrambi i processi si costituiva parte civile la Lega Italiana Calcio Professionistico allegando all'atto di costituzione copia della stessa procura speciale, la cui validità è appunto oggetto di contestazione da parte di EF e DO.
3.2. Ritiene il Collegio che la deduzione non colga nel segno. Come si legge testualmente nell'atto processuale, la Lega Italiana Calcio Professionistico conferiva procura speciale all'Avv. Covella "per costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 6550/13 R.G.N.R. n. 5727/13 R.G. Gip Tribunale di Lecce, pendente dinanzi al Tribunale di Lecce I Sezione penale in composizione collegiale,
contro
LÈ TO NE, (...), De OR DR, (...), AN NE, (...), EF NO, DO DO, (...), PI OL, (...)". Orbene, giusta l'indicazione espressa sia dei numeri del registro di notizia di reato e del Gip (comuni ai processi scaturenti dal medesimo procedimento e poi celebrati, l'uno, col rito ordinario, l'altro, col rito abbreviato), sia e soprattutto dei nomi di ciascuno degli imputati rispetto ai quali la procura speciale veniva formalmente rilasciata, non è revocabile in dubbio che la Lega Italiana Calcio Professionistico abbia inteso conferire all'Avv. Covella la procura a costituirsi parte civile anche nei confronti degli imputati che optavano per il giudizio ex artt. 438 e seguenti cod. proc. pen. Avendo riguardo alla forma ed alla sostanza della procura speciale, non v'è pertanto materia per la dedotta violazione delle formalità di costituzione di parte civile di cui agli artt. 76, 68 e 122 cod. proc. pen. 8 4. Prima di passare alla disamina delle questioni di merito comuni a taluni dei ricorrenti, è bene sgombrare il campo dal motivo in rito dedotto col primo motivo da DO DO (sub punto 5.1 del ritenuto in fatto), col quale il ricorrente ha denunciato la mancanza di motivazione per avere la Corte d'appello di Lecce richiamato a sostegno del decisum il compendio argomentativo svolto nella sentenza di primo grado.
4.1. Giova rammentare come, secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, nel nostro sistema processuale, la c.d. motivazione per relationem possa considerarsi legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664). D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615). 9 Sulla scorta dei principi sopra esposti, si deve pertanto ritenere che la tecnica di redazione della motivazione della sentenza d'appello mediante rinvio alla pronuncia di primo grado possa certamente ritenersi legittima qualora il Collegio del gravame non si sottragga, dandone congrua risposta, alle specifiche censure mosse nel ricorso, dando contezza di avere criticamente vagliato e fatto proprie le richiamate argomentazioni del primo giudice.
4.2. Come si vedrà meglio nel prosieguo, a tale regula iuris si è attenuta la Corte d'appello di Lecce, là dove nel rispondere alle diverse questioni proposte - dagli appellanti ha sì richiamato la motivazione della sentenza del Gup del - Tribunale pugliese, ma ha poi affrontato le specifiche censure mosse dai ricorrenti, con argomentazioni autonome, puntuali e conformi a logica e diritto.
5. Va disatteso il motivo di merito col quale LÈ e AN hanno dedotto l'insussistenza dei presupposti del reato loro contestato sub capo B) per mancanza di prova circa la sussistenza in capo agli addetti alla sicurezza dei requisiti richiesti dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art.
6-quater I. 13 dicembre 1989, n. 401, (e successive modifiche) (v. sub punti 2.1 e 3.1 del ritenuto in fatto).
5.1. Giova premettere che il citato art.
6-quater sanziona "con le stesse pene previste" dagli artt. 336 e 337 cod. pen. "chiunque commette uno dei fatti previsti" dalle citate norme "nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purchè riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte". Nel secondo periodo del medesimo art.
6-quater, la disposizione aggiunge che "tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773", requisiti la cui sussistenza giusta previsione del comma 1-bis della stessa - disposizione le società sportive che li abbiano incaricati sono responsabili, a pena di sanzione amministrativa irroganda dal Prefetto.
5.2. Ora, a mente del citato art.
6-quater - interpretato secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, in conformità all'art. 12 delle Preleggi -, l'equiparazione a fini penali delle condotte di violenza, minaccia e resistenza poste in essere nei confronti degli addetti alla "polizia sussidiaria" alle analoghe commesse in danno di soggetti muniti di qualifica pubblicistica postula che i primi: 1) siano incaricati di compiti di security, cioè che svolgano in concreto mansioni tese a garantire la sicurezza degli spettatori ed il rispetto delle regole dell'impianto sportivo;
2) subiscano l'aggressione "in relazione alle mansioni svolte"; 3) siano riconoscibili come стр 10 addetti alla security;
4) siano muniti dei requisiti ex art. 11 T.U.L.P.S., della cui sussistenza sono fatte garanti le società sportive, a pena di sanzione amministrativa. L'assimilazione della vigilanza privata alla polizia si correla - giusta il dato normativo - allo svolgimento in concreto delle funzioni poste a presidio dell'incolumità e della sicurezza pubbliche, oltre che alla identificabilità dei soggetti come addetti a tali funzioni, coerentemente alla ratio dell'incriminazione, volta ad elevare il grado di protezione nei confronti di soggetti che siano addetti a funzioni di polizia, sia pure privata, in contesti connotati da un elevato rischio di accadimenti lesivi per la collettività.
5.3. Con specifico riguardo alla sussistenza in capo agli addetti alla security dei requisiti di moralità di cui all'art. 11 T.U.L.P.S., occorre considerare che, secondo quanto disposto con decreto del Ministro dell'Interno dell'8 agosto 2007, le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute ad accertare che il personale impiegato negli impianti sportivi nei compiti di controllo dei titoli di accesso, di instradamento degli spettatori e di rispetto del regolamento d'uso dell'impianto (cioè i c.d. steward) sia in possesso dei requisiti personali, fisici, culturali e psicoattitudinali e, dunque, a trasmettere l'elenco nominativo dei candidati al Prefetto della provincia ove ha sede l'impianto sportivo. L'elenco viene costantemente aggiornato dalla Questura della provincia ove ha sede l'impianto sportivo, che è tenuta a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti richiesti in capo ai soggetti registrati. Giova altresì rimarcare che, in ossequio a quanto disposto dal predetto d.m., il Prefetto è tenuto a disporre il divieto di impiego negli impianti del personale privo dei predetti requisiti, dandone comunicazione alla società sportiva.
5.4. Ricostruito l'ordito normativo a disciplina della materia e passando al caso di specie, ineccepibile si appalesa il discorso argomentativo svolto dai Giudici della cognizione là dove - nel disattendere la deduzione difensiva circa la mancanza di prova della sussistenza in capo agli steward dei requisiti di moralità hanno ineccepibilmente rilevato come, nella specie, non risulti che il Prefetto - abbia inoltrato alla società sportiva un qualunque divieto di impiego del personale presente nello stadio di Lecce in occasione dei fatti, né, d'altra parte, le difese hanno dimostrato o anche soltanto prospettato che un siffatto divieto sia mai stato disposto dall'autorità amministrativa (v. pagine 12 della sentenza del Gup e 13 della sentenza in verifica).
6. E' destituito di fondamento anche il motivo con cui LÈ, EF e De OR (v. sub punti 2.2, 4.2 e 7.1 del ritenuto in fatto) hanno contestato l'integrazione della medesima fattispecie di cui all'art.
6-quater, lamentando di 11 essere stati condannati in forza di una sorta di responsabilità oggettiva in relazione ad un'azione collettiva".
6.1. Ritiene il Collegio non condivisibile l'assunto difensivo, là dove i Giudici pugliesi, lungi dal delineare una responsabilità collettiva e, dunque, nella sostanza, oggettiva, si sono limitati a fare - corretta applicazione dei principi generali in materia di concorso di persone del reato, a fronte di un'azione di resistenza alle attività di controllo e di contenimento dei disordini procurati dalla tifoseria, posta in essere da più persone riunite" (v. pagine 10 e 11 della sentenza di primo grado e pagine 12 e seguenti della decisione in verifica). Ed invero, sulla scorta della ricostruzione in fatto quale emerge dal complessivo compendio argomentativo delle decisioni di merito (puntuale nell'ancoraggio alle emergenze processuali e poggiata su di un ragionamento conforme a logica), il gruppo di tifosi che invase il campo di gioco dopo la conclusione della partita pose in essere plurime condotte di violenza, minaccia, aggressione e danneggiamento, nel manifesto tentativo di accedere negli spogliatoi della squadra per rappresentare (con modalità prevedibilmente non bonarie) la propria riprovazione per il malaugurato esito della partita, e dunque di opposizione al compimento dei doveri d'ufficio dei pubblici ufficiali e dell'incarico assegnato agli steward, tesi a riportare in sicurezza l'impianto sportivo dopo la partita. Secondo quanto dato conto nelle sentenze di primo e di secondo grado, gli odierni ricorrenti fecero attivamente parte del gruppo di facinorosi che invase il campo, forzando le transenne e scavalcando le recinzioni, e commise i gravi comportamenti violenti e/o intimidatori delineati nell'imputazione, integranti a pieno titolo le condotte resistenza previste dall'art. 337 cod. pen. I ricorrenti rimasero sul campo di gioco per un rilevante arco temporale e posero direttamente in atto condotte aggressive o minacciose;
comunque, con il loro permanere a fianco dei soggetti più aggressivi e nel comporre il gruppo di persone che tentò più volte di accedere negli spogliatoi e si oppose con violenza agli appartenenti alle forze dell'ordine o alla vigilanza privata, assicurarono il proprio contributo materiale e morale al fine di impedire, ai primi, il compimento di un atto d'ufficio ed, ai secondi, di adempiere ai compiti di security loro assegnati, rafforzando il proposito criminoso degli ultras più veemeenti. I decidenti di merito hanno evidenziato specifiche condotte oppositive poste in essere dai ricorrenti che hanno coltivato il motivo in oggetto: quanto all'LÈ, là dove attivava l'idrante per impedire agli steward di avvicinarsi agli altri tifosi (v. pagine 13 e 14 della sentenza di primo grado e 14 della decisione impugnata); quanto al De OR, là dove poneva in essere, prima, un gesto minaccioso e, poi, atti di violenza nei confronti degli steward (v. pagina 25 della 12 sentenza di primo grado e 15 della sentenza in verifica); quanto allo EF, là dove ammetteva di avere tenuto comportamenti violenti in danno di diversi steward (v. pagina 24 della decisione di primo grado e 8 e 14 della sentenza impugnata).
6.2. Non può sottacersi che, anche qualora non fossero ascrivibili ai singoli imputati specifiche condotte aggressive o intimidatorie situazione che - comunque non si riscontra con riguardo ai tre ricorrenti -, nel caso sub iudice, non potrebbe non essere ribadito il consolidato principio di diritto alla stregua del quale integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 110 e 337 cod. pen.), la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti (Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690; Sez. 6, n. 40504 del 26/05/2009, Torrisi e altro, Rv. 245011).
7. Sono inammissibili il primo ed il terzo motivo dedotti da LÈ (sub punti 2.1 e 2.3 del ritenuto in fatto), con i quali si sostiene, per un verso, la mancanza di prova circa la consapevolezza del ricorrente della qualifica di vicequestore di una delle persone offese;
per altro verso, l'inidoneità delle condotte ad impedire l'atto d'ufficio e, comunque, l'assenza di prova del dolo specifico di impedire il compimento dell'atto medesimo. Quanto al primo motivo, va evidenziato come il reato di resistenza risulti pacificamente integrato con riguardo agli steward, di tal che la questione circa la riconoscibilità dell'operante risulta irrilevante ai fini del perfezionamento della fattispecie sub capo B). Le deduzioni mosse nel terzo motivo sono, per un verso, 7generiche (essendosi il patrono limitato a riportare al riguardo i principi affermati da questa Corte in materia, senza calarli nel caso di specie); per altro verso, all'evidenza infondate, ai limiti della risibilità, alla luce della ricostruzione in fatto compiuta dai Giudici della cognizione.
8. In relazione al medesimo reato di cui al capo B), è infondato anche il motivo con il quale AN e da De OR hanno eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. (sub punto 3.1 e 7.2 del ritenuto in fatto) 8.1. Come ineccepibilmente rilevato anche dal Collegio del gravame, sebbene il secondo periodo del citato art.
6-quater richiami testualmente le sole "disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del cod. pen.", l'intero disposto 13 della norma appena citata non può non trovare applicazione allorquando, come nel caso in oggetto, l'azione di resistenza sia stata posta in essere in danno di pubblici ufficiali, quali appunto gli appartenenti alle forze dell'ordine intervenuti nel frangente (v. pagina 13 della sentenza impugnata).
9. Va disatteso anche il motivo (sub punti 5.1 e 6.1 del ritenuto in fatto), con il quale DO e PI hanno dedotto l'insussistenza dei presupposti del reato di cui al capo A) in considerazione del fatto che, all'atto della commissione delle condotte, la partita di calcio era ormai conclusa.
9.1. L'art.
6-bis, comma 2, I. 13 dicembre 1989, n. 401 (e successive modifiche) contestato sub capo A) - recita: "2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica".
9.2. La prima parte della disposizione testè riportata contempla una fattispecie contravvenzionale con la quale il legislatore ha inteso sanzionare, salvo non costituisca più grave reato, la condotta di chi superi indebitamente una recinzione o una separazione dell'impianto ovvero invada il terreno di gioco. La norma prevede dunque due condotte tipiche: con la prima, punisce scavalcamento illegittimo di recinti, cancellate e transenne posti a protezione dei “luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive", senza alcuna delimitazione temporale;
con la seconda, punisce l'invasione del campo di gioco a condizione che avvenga "nel corso delle manifestazioni medesime". Nel secondo periodo, la norma prevede un delitto, costruito quale fattispecie aggravata di quella contravvenzionale, "se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica". I ricorrenti assumono che la condotta di invasione del terreno di gioco sia punibile ai sensi della indicata norma soltanto qualora la competizione sia in corso e non anche, come appunto nel caso di specie, allorquando l'incontro sia ormai terminato.
9.3. Giudica il Collegio che l'impostazione seguita dai ricorrenti non sia condivisibile. Ed invero, ragionando da un punto di vista semantico secondo il senso fatto palese dalle parole usate nella norma, non è revocabile in dubbio che il legislatore, con il termine "competizione calcistica", abbia inteso fare riferimento 14 AP all'attività squisitamente agonistica cioè all'incontro sportivo propriamente detto (cioè alla partita di calcio) e, con la diversa espressione "manifestazione (sportiva)", abbia invece voluto riferirsi, non al mero match, ma allo spettacolo con la partecipazione di pubblico concernente appunto una competizione o un'attività sportiva, dunque ad un evento concettualmente e temporalmente più ampio della competizione in senso stretto. Ne discende che nel concetto di "manifestazione sportiva" sono ricompresi anche i momenti che precedano e seguano la gara e siano ad essa strettamente connessi, delineandosi fra i due concetti un rapporto di genus a species. Riscontra l'ermeneusi privilegiata la ratio sottesa all'incriminazione di cui alla prima parte del comma 2 dell'art.
6-bis, che non si riduce alla tutela del regolare svolgimento della competizione, ma è volta ad assicurare - oltre la disputa della gara - soprattutto la sicurezza e l'integrità fisica di tutti i soggetti che si trovino nell'impianto sportivo in relazione all'evento che ivi si svolga, quali gli spettatori, anche qualificati (come i giornalisti), i giocatori, il personale dell'impianto sportivo nonché gli addetti alla sicurezza, siano essi appartenenti alle forze dell'ordine o a società di vigilanza privata. Manifesta sarebbe l'irragionevolezza di un'esegesi della disposizione che facesse dipendere l'ambito del penalmente rilevante dal fatto che l'arbitro abbia o meno fischiato l'inizio piuttosto che la fine dell'incontro calcistico. Conferma tale conclusione interpretativa la lettura sistematica delle due incriminazioni previste dallo stesso comma 2, là dove la medesima condotta di invasione di campo viene ad assumere un maggiore disvalore sociale - attestato dalla trasformazione della fattispecie da contravvenzionale a delittuosa - qualora avvenga, non meramente durante la "manifestazione sportiva", ma nel corso della "competizione calcistica" e ne comporti un concreto intralcio. Conclusivamente, si deve ritenere che la contravvenzione di cui alla prima parte del comma 2 dell'art.
6-bis sia ravvisabile in relazione a qualunque condotta di invasione di campo che sia posta in essere all'interno dell'impianto sportivo (lo stadio) "in occasione" dell'evento sportivo (l'incontro di calcio), dunque non soltanto durante i 90 minuti del match, ma anche nella fase precedente al fischio di inizio (di "popolamento" dell'arena), nell'intervallo fra i due tempi e nella fase post gara (di sfollamento dall'impianto).
9.4. Tornando al caso di specie, correttamente i Giudici della cognizione hanno pertanto ritenuto integrato nella specie il reato contestato sub capo A), essendo stata l'invasione di campo posta in essere dai ricorrenti allorquando la competizione, cioè la partita di calcio, era già terminata, e nondimeno la "manifestazione sportiva" era ancora in corso, dal momento che l'incontro era 15 appena concluso, alcuni giocatori erano ancora in campo e v'era del pubblico sugli spalti. 10. E' inammissibile il motivo, comune a AN, DO, PI e De OR (sub punti 3.2, 5.1, 6.2 e 7.3 del ritenuto in fatto), con il quale essi si lamentano della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 10.1. Giova rammentare che, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità, la concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice di merito, sottratto al controllo di legittimità qualora sia sorretto da una motivazione che faccia emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). Ed invero, come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). 10.2. A tali coordinate ermeneutiche si conforma il discorso giustificativo svolto dai Giudici della cognizione là dove, in relazione alla posizione di ciascuno dei ricorrenti, hanno evidenziato l'assenza di elementi di segno positivo suscettibili di consentire l'invocata mitigazione della pena, con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici, dunque insindacabili in questa Sede. 10.3. Ed invero, quanto a AN, il Giudice di primo grado ha congruamente posto in luce la neutralità della parziale ammissione di colpevolezza, con limitato riferimento alla invasione di campo, alla luce della evidenza delle prove a carico (v. pagina 34 della sentenza di primo grado), mentre la Corte ha valorizzato, pur a fronte della condizione di incensuratezza del prevenuto, la particolare gravità dei fatti commessi (v. pagina 15 della sentenza impugnata). In ordine alla posizione di DO e De OR, il Collegio del gravame ha ineccepibilmente negato le circostanze attenuanti generiche, in considerazione dei loro gravi precedenti penali (v. pagina 15). Analoghe esaustive considerazioni la Corte territoriale ha svolto quanto alla posizione del 16 PI (v. pagina 15), la cui impugnazione sul punto risulta comunque inammissibile anche per genericità della deduzione. 11. Sono inammissibili anche il terzo ed il quarto motivo dedotti da AN (sub punti 3.3 e 3.4 del ritenuto in fatto). 11.1. Quanto alla invocata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, va ribadito l'ormai consolidato principio di diritto, alla stregua del quale la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv. 268281). 11.2. Il quarto motivo è del tutto generico, non avendo il ricorrente indicato le ragioni per le quali ed i punti in ordine ai quali la motivazione sarebbe carente. 12. Va disatteso l'ultimo motivo dedotto da EF, col quale egli si duole della denegata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen. (sub punto 4.3 del ritenuto in fatto). 12.1. Giova rammentare come, secondo la costante ermeneusi di questa Corte di legittimità, la circostanza attenuante dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto presuppone la sussistenza di una riunione imponente e disordinata di individui che, per effetto di una spinta emozionale, reagisca in modo improvviso e rumoroso e, nondimeno, postula che l'autore non abbia concorso e non sia confluito con altri per provocare l'assembramento delle persone e compiere il fatto reato (Sez. 1, n. 15111 del 02/02/2011, Calogero, Rv. 249684; Sez. 6, n. 11915 del 27/02/2014, Girlanda, Rv. 259676). 12.2. A tale regula iuris si è perfettamente allineato l'argomentare della Corte d'appello nell'escludere la ricorrenza nella specie dei presupposti dell'invocata diminuente. Ed invero, la circostanza che l'imputato si trovasse nella curva leccese assieme ad altre migliaia di tifosi non può in alcun modo giustificare le condotte di invasione di campo e di violenza, minaccia e resistenza ai sensi degli artt. 336, 337 cod. pen. e 6-quater L. n. 401/1989 poste in essere a seguito del deludente risultato sportivo, per il semplice fatto - congruamente rilevato dai Giudici della cognizione che l'imputato concorreva assieme agli altri ultras a creare la - situazione di disordine collettivo da cui scaturivano le condotte criminose stesse. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, l'assembramento degli spettatori e supporter legittimamente presenti sugli spalti dell'impianto sportivo non integrava la "folla in tumulto" presa in considerazione dalla circostanza 17 attenuante, trattandosi di una riunione di persone del tutto lecita e legittima ed auspicabilmente pacifica, mentre deve ritenersi tale quel gruppo di facinorosi che si distaccava dagli spettatori presenti nella curva per compiere l'invasione di campo. Gruppo del quale faceva appunto parte il ricorrente, il quale ineccepibilmente è stato ritenuto dai Giudici di merito causa della "riunione imponente e disordinata di individui" e, pertanto, non meritevole dell'invocata attenuante. Non può, d'altronde, sfuggire l'irragionevolezza del ragionamento proposto dal ricorrente, seguendo il quale si dovrebbe pervenire alla insensata ed inaccettabile conclusione del tutto distonica con la ratio della previsione - che, per il solo fatto di trovarsi assieme ad altri tifosi in una curva dello stadio e di avere perso una partita, qualunque azione offensiva conseguente si debba ritenere sempre giustificata e tale da meritare un trattamento sanzionatorio affievolito. 13. Infine, è inammissibile anche il motivo col quale PI si duole della mancata applicazione della sospensione condizionale della pena (sub punto 6.3 del ritenuto in fatto). A fronte della rilevata insussistenza dei presupposti per applicare la sospensione condizionale della pena da parte del giudice di primo grado in ragione dei precedenti penali, il ricorrente si era limitato ad invocare, nell'atto d'appello, l'applicazione del beneficio, senza indicare le specifiche ragioni per le quali dovessero ritenersi sussistenti i presupposti per l'istituto. Deve pertanto essere ribadito il principio di diritto secondo il quale è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 settembre 2017 Il consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presidente Giacomo Paolonimo/Paoloní Alessandra Bassi 15 NOV 2017 লOpen Ma LPUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R P Piera Esposito