Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2017, n. 52172
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Sentenza 27 settembre 2017

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La circostanza attenuante dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, prevista dall'art. 62 n. 3, cod. pen., presuppone che l'autore del reato non abbia concorso e non sia confluito con altri per provocare l'assembramento delle persone e compiere il fatto di reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il pacifico assembramento dei tifosi sugli spalti di uno stadio integri il concetto di "folla in tumulto", trattandosi di una riunione di persone del tutto lecita, dalla quale l'imputato si era distaccato, assieme ad un gruppo di facinorosi, per creare la situazione di disordine collettivo da cui era scaturita la successiva invasione di campo).

Il reato di scavalcamento ed invasione di campo in occasione delle competizioni sportive, previsto dall'art. 6-bis, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, è integrato anche quando la condotta illecita, posta in essere all'interno dell'impianto sportivo, sia compiuta nello spazio temporale antecedente o successivo alla fase di gara, ovvero nell'intervallo tra i due tempi della competizione. (Fattispecie in tema di invasione del terreno di gioco durante un incontro di calcio in cui, la Corte ha precisato che la norma incriminatrice è volta ad assicurare non solo il corretto svolgimento della partita, ma anche la sicurezza e l'incolumità fisica di tutti i soggetti che si trovino nell'impianto sportivo in occasione della manifestazione sportiva, sicchè è irrilevante che la condotta sia o meno concomitante con l'effettivo svolgimento della competizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2017, n. 52172
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 52172
    Data del deposito : 27 settembre 2017

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