Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 1
Integra il concorso morale nel delitto di cui all'art. 337 cod. pen. il comportamento di chi, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale da altra persona con la quale partecipa ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva, o ne aggravi gli effetti, pronunciando espressioni minacciose all'indirizzo del pubblico ufficiale e dei suoi collaboratori. (Fattispecie in cui taluni partecipanti ad una manifestazione sindacale avevano tentato di forzare un blocco di polizia creato all'ingresso di un ente pubblico).
Commentari • 3
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Integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere, con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti, mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine: la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile …
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Cass. pen., Sez. VI, 30 gennaio 2025, sentenza n. 12146 MASSIMA “Integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere, con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti, mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine”. IL CASO La vicenda processuale approdata dinanzi alla Corte di Cassazione trae origine dalla decisione con cui il Tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, aveva applicato …
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Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2009, n. 40504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40504 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 26/05/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1085
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 10335/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. SI NI, nato a [...] il [...];
2. LI AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 14/02/2008 dalla Corte di Appello di Palermo;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita in udienza pubblica la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G. Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore della parte civile NN OL, avv. Fausto Maria Amato, che si è espresso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. ATTANASIO Alessandro anche in veste di sostituto processuale del codifensore avv. Marco AL, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- All'esito di vasta istruttoria dibattimentale il Tribunale di Palermo con sentenza del 10.11.2005 dichiarava NI OR e AL AL colpevoli dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di istigazione a delinquere commessi il 24.3.2000 e per l'effetto, concesse ad entrambi le attenuanti generiche e unificati i reati dalla continuazione, li condannava alla pena condizionalmente sospesa di otto mesi e quindici giorni di reclusione nonché al risarcimento del danno, liquidato in misura di Euro cinquecento, in favore della costituita parte civile OL NA. Reati integrati dalla condotta con cui i due imputati, unitamente ad altro individuo non potuto identificare, con gesti di pressione fisica e parole di ingiuria e minaccia nonché con incitamento ai manifestanti radunatisi davanti all'edificio tentavano di forzare il "cordone" formato dal commissario di polizia OL NA e dai suoi uomini (sei o sette unità) all'ingresso dell'assessorato regionale alla sanità per regolare, nell'ambito di una manifestazione sindacale in corso, l'afflusso di esponenti di varie categorie professionali sanitarie operanti in regime extraospedaliero presso gli uffici dell'assessorato al fine di instaurare trattative e accordi sindacali.
Il Tribunale riteneva raggiunta la prova della penale responsabilità dei due imputati per entrambi i reati loro contestati sulla base della dettagliata ricostruzione degli eventi offerta dal commissario NA, del riscontro dalla stessa rinvenuto nelle deposizioni dell'ispettore Giancarlo Alliata e dell'assistente Minnone Raimondo, delle molteplici incongruenze e contraddizioni (anche tra le rispettive versioni in punto di successione dei fatti) ravvisabili nelle dichiarazioni dei due imputati e degli stessi testimoni indicati a loro difesa.
2.- Adita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di Appello di Palermo con la sentenza del 14.2.2008 richiamata in epigrafe ha confermato la sentenza di primo grado per ciò che concerne la responsabilità degli imputati per il reato di resistenza, valutando infondate le censure di fatto da essi rivolte alla decisione dei Tribunale (il OR neppure avrebbe partecipato all'episodio perché si sarebbe trovato non al piano terreno dell'edificio ma al sesto piano negli uffici dell'assessorato; il AL non avrebbe commesso alcun gesto di resistenza, trovandosi ad essere sospinto dalla folla dei manifestanti che tentava di forzare il blocco all'ingresso creato dai poliziotti). La stessa Corte ha, però, ritenuto insufficienti le prove per affermare l'effettiva realizzazione da parte dei due appellanti del connesso reato di istigazione a delinquere, reato da cui ha assolto i prevenuti con l'ampia formula liberatoria dell'insussistenza del fatto. Conseguentemente la pena, per il solo reato di resistenza, è stata rideterminata nella misura di quattro mesi di reclusione per ciascuno dei due imputati.
3.- Avverso questa decisione di appello NI OR e AL AL hanno proposto ricorso per cassazione attraverso i rispettivi difensori, deducendo congiunti vizi di violazione di legge e di carenza e illogicità di motivazione.
Nell'interesse di NI OR si adduce:
1. Erronea applicazione dell'art. 337 c.p., avendo la Corte di Appello attribuito all'imputato contegni di violenza (tentativo di forzare il blocco di polizia) laddove l'accusa mossa all'imputato contiene il riferimento soltanto ad un contegno di minaccia, integrato dalla frase "ora vi facciamo vedere noi" rivolta al commissario NA, che impediva (a lui e AL) di recarsi presso l'assessorato alla sanità. E del resto la stessa sentenza del Tribunale si è soffermata unicamente su questo profilo comportamentale. Profilo che non può integrare il reato di resistenza perché la frase in esame è priva di reale efficacia intimidatoria, anche avendosi riguardo alla personalità del OR e del coimputato (due medici esercenti la professione sanitaria).
2. In via subordinata i giudici di appello avrebbero in ogni caso dovuto dichiarare il reato di resistenza estinto per prescrizione intervenuta già in epoca anteriore alla decisione di secondo grado (10.2.2008).
Nell'interesse di AL AL si adduce:
1. Illogicità della motivazione per avere l'impugnata sentenza escluso la consumazione del reato di istigazione ex art. 414 c.p., non avvedendosi che in tal modo resta caducata la stessa configurabilità del reato di resistenza, costruito appunto sulla pretesa sobillazione dei manifestanti per forzare il blocco di polizia. La sentenza ha, quindi, operato un travisamento dei fatti, che più appropriatamente il Tribunale aveva considerato intimamente connessi, laddove la Corte di Appello ritiene che il AL non ha aizzato i manifestanti ad irrompere nell'edificio dell'assessorato alla sanità, ma considera provato che egli abbia concorso nel "caricare il cordone di polizia". In realtà l'imputato (soggetto infartuato che per la sua carica sindacale avrebbe avuto facoltà di accedere agli uffici dell'assessorato senza problemi) non ha compiuto alcun gesto di opposizione all'attività del funzionario di polizia NA e degli altri poliziotti, finendo egli stesso per essere "travolto dalla folla" dei manifestanti che premeva per entrare nell'edificio.
2. In subordine si sollecita declaratoria della causa estintiva del reato per decorso del termine prescrizionale nella sua massima estensione.
4.- Le doglianze espresse dai due ricorrenti in punto di loro confermata responsabilità, doglianze in pratica comuni nel delineare una sostanziale violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), sono infondate fino a lambire profili di inammissibilità nelle parti in cui delineano una rilettura alternativa e solo fattuale delle fonti di prova non idonea a scardinare logicità e coerenza valutativa della decisione di appello e della decisione del Tribunale, che vanno unitariamente apprezzate nella loro sinergica formazione di un unitario compendio decisorio. A. Entrambi i ricorrenti omettono di considerare che la stessa sentenza del Tribunale, diversamente da quanto entrambi suppongono, ha - sì - preso in esame il contegno di minaccia da essi attuato (con la ricordata frase intimidatoria pronunciata quando il commissario NA comunica loro di non poterli far entrare, perché gli hanno comunicato la sovrabbondante presenza di persone già stazionanti negli uffici dell'assessore), contegno puntualmente descritto dai funzionari di polizia operanti, ma ha altresì considerato la concorrente azione dei due imputati con altro soggetto rimasto sconosciuto, che si è scagliato fisicamente contro il dott. NA, costringendolo con violenza a retrocedere. Contegno rispetto al quale i due ricorrenti, se non la veste di istigatori, assumono senz'altro la posizione di concorrenti morali (lo stesso capo di imputazione precisa l'accusa del "concorso con soggetto rimasto ignoto"). Per tal verso la sentenza del Tribunale, condivisa dai giudici di appello, osserva come i due odierni imputati non soltanto non siano intervenuti per placare l'azione offensiva dell'ignoto loro collega, ma l'abbiamo in realtà spalleggiata, protestando verso i poliziotti che si opponevano al facinoroso. Tant'è che è proprio a questo punto che essi, secondo la ricostruzione degli eventi ripercorribile attraverso la motivazione delle due sentenze di merito (conformi su tale tematica), hanno pronunciato la frase di minaccia al NA e ai suoi collaboratori ("ora vi facciamo vedere noi!").
Non è discutibile, in vero, che il contegno di chi, assistendo al compimento di una resistenza attiva esercitata con violenza da altra persona con la quale (e con molti altri) partecipa ad una comune manifestazione collettiva, non solo non intervenga per fermarne l'azione offensiva, ma la rafforzi o ne amplifichi l'effetto con il mettere in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine, integra senza incertezze il concorso nel reato secondo i principi fissati dall'art. 110 c.p.. B. La conclamata infondatezza dei motivi di impugnazione delineati dai due ricorrenti in tema di loro responsabilità penale non può, tuttavia, far velo al dato storico, enunciato - del resto - con motivi subordinati dai due ricorrenti, di immediata rilevabilità dell'ormai intervenuta estinzione del reato di resistenza ascritto al OR e al AL per decorso del termine massimo di prescrizione previsto per la fattispecie criminosa. Termine pari - per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti - a sette anni e sei mesi ai sensi dell'art. 157 c.p., nel testo precedente le modifiche introdotte con L. n. 251 del 2005, applicabile nel caso oggetto degli odierni ricorsi giusta la disposizione transitoria dettata dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, come modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 393/2006 (la sentenza di primo grado è stata pronunciata in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa riformatrice). È doveroso osservare che, diversamente da quanto ipotizza il ricorrente OR, tale termine prescrizionale non era affatto già scaduto alla data della sentenza di appello, poiché il termine medesimo è rimasto sospeso per un complessivo periodo di nove mesi. Di tal che esso è spirato soltanto alla data del 24.6.2008.
Deve dichiararsi, per tanto, annullandosi senza rinvio l'impugnata sentenza, la sopravvenuta causa estintiva del reato in ossequio all'obbligo di sua immediata declaratoria di cui all'art. 129 c.p.p., comma 1, in difetto - per le esposte valutazioni di infondatezza dei motivi di ricorso attinenti al merito giuridico della regiudicanda - di elementi idonei ad escludere la responsabilità penale dei due imputati. Restano ferme nei confronti di costoro le statuizioni di natura civile risarcitoria adottate in favore della costituita parte civile, alla quale i due imputati sono obbligati in solido a rifondere, come da dispositivo, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili ex art. 578 c.p.p.. Condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alla parte civile le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2009