Articolo 6 quater della Legge 13 dicembre 1989, n. 401
Articolo 6 terArticolo 6 quinquies
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Art. 6-quater. Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purche' riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, e' punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 339, terzo comma, del codice penale .
Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all' articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
1-bis. Nei confronti delle societa' sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall' articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e' irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime societahanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.
(( 1-ter. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano altresi' a chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive. ))
Entrata in vigore il 15 giugno 2019
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