Sentenza 27 aprile 2012
Massime • 1
Integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 110 e 337 cod. pen.), la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato - a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 337 cod. pen. - il quale pur non essendo stato visto nel gesto di effettuare materialmente il lancio di corpi contundenti nei confronti degli agenti, si era associato ad un gruppo di tifosi della locale squadra di calcio, contrastando ripetutamente i pubblici ufficiali, con azione 'ad elasticò e cioè avvicinandosi più volte agli antagonisti, fronteggiandoli in maniera ostile e poi allontanandosene velocemente con atteggiamento di rafforzamento, di fatto, dell'azione posta in esser da taluni di detti 'supporters', concretizzatasi nel lancio di pietre ed altri oggetti contundenti).
Commentari • 3
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Integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere, con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti, mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine: la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2012, n. 18485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18485 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/04/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 722
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 1728/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA TR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 04/10/2011 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Riello Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia del 20/11/2008 con la quale il Tribunale di Salerno aveva condannato TR TA alla pena di anni uno di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 337 c.p., L.13 dicembre 1989, n. 402, art. 6 bis, per avere, il 17/08/2003,
presso lo stadio Arechi di Salerno, in concorso con EN TR ed altri soggetti non identificati, tutti tifosi della squadra di calcio della Salernitana per opporsi ad una carica di alleggerimento della Polizia in occasione della partita di calcio Salernitana-Napoli, usato violenza nei confronti dei pubblici ufficiali, lanciando all'indirizzo degli agenti operanti pietre ed altri corpi contundenti.
Rilevava la Corte di appello come la colpevolezza del TA fosse provata dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal dirigente e da numerosi agenti della polizia che avevano partecipato a quella operazione, i quali avevano riferito come, per evitare che un gruppo di tifosi della Salernitana, che si era spostato dal settore dello stadio di sua pertinenza e si era direttivo verso quello occupato dai supporters della squadra ospite, entrasse in contatto con questi ultimi, avevano effettuato "una carica di alleggerimento" ed erano stato affrontati dai primi tifosi che avevano contrastato l'iniziativa con un fitto lancio di pietre ed altri corpi contundenti, poi fuggendo ed allontanandosi dal posto. I testimoni escussi in dibattimento avevano precisato che, tra i ragazzi facenti parte di quel gruppo dal quale era partito il lancio di oggetti, vi era anche uno con la maglietta bianca, con impresso sul davanti un rettangolo scuro, che, poco dopo, era stato notato seduto ad un bar nel mentre sorseggiava una bevanda e che, fermato, era identificato nell'odierno imputato.
Aggiungeva la Corte campana come fosse irrilevante la mancata dimostrazione che il TA avesse effettuato direttamente il lancio di oggetti, posto che, avendo fatto parte di quel gruppo da cui erano provenuti gli oggetti lanciati, la condotta del prevenuto fosse stata idonea ad integrare gli estremi del concorso di persone, quanto meno sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso degli altri soggetti rimasti ignoti.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Pierluigi Vicidomini, il quale ha dedotto (formalmente in quattro punti) i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p, comma 3, e vizio di motivazione per mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello motivato la sentenza impugnata per relationem, con un mero acritico rinvio al contenuto del primo provvedimento senza argomentare sui motivi di appello e senza motivare sulla attendibilità del riconoscimento effettuato dai testi durante il giudizio di primo grado.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere attribuito all'imputato una responsabilità a titolo di concorso in relazione a condotte materialmente a lui non riferibili, non avendo alcun teste sostenuto di aver visto il TA lanciare oggetti verso i poliziotti, di fatto addebitandogli esclusivamente la circostanza di aver fatto parte di un gruppo di soggetti cui sarebbero riferibili eventuali condotte delittuose.
2.3. Vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione alla dimostrazione dell'elemento psicologico del reato di resistenza a pubblico ufficiale, avendo la Corte territoriale omesso di motivare ovvero offerto un'argomentazione illogica in ordine alla possibilità che il ricorrente potesse aver agito nei riguardi di soggetti che, indossando abiti civili, non erano riconoscibili come pubblici ufficiali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
2. il primo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata presenta una motivazione che, in parte, fa rinvio al contenuto della pronuncia di primo grado. Tecnica, questa, pacificamente ammissibile ogniqualvolta - come nella fattispecie è accaduto - il giudicante valorizzi la motivazione per relationem utilizzando un richiamo al tenore di altro provvedimento conosciuto o conoscibile dalle parti, che sia congruo rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento che opera il rinvio, e che il giudice "rinviante" dimostri di aver mediato e fatto proprio in maniera funzionale rispetto alla spiegazione della propria decisione (così il consolidato orientamento di questa Corte a partire da Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664). Quanto, poi, al lamentato vizio di motivazione in ordine alla prospettata carenza di consapevolezza, da parte dell'imputato, della qualifica di pubblici ufficiali del personale che ebbe a fronteggiare l'aggressivo gruppo di tifosi della Salernitana, del quale il prevenuto faceva parte, sarebbe sufficiente sottolineare come, con tale motivo, il ricorrente abbia sostanzialmente sollecitato una "incursione" nella valutazione dei fatti, che è compito precluso a questa Corte. Tuttavia, la motivazione della Corte campana risulta, ancora una volta, completa, congrua e logicamente coerente, nella parte in cui è stata disattesa la eccezione difensiva con l'affermazione che "non può essere messa in dubbio la consapevolezza, da parte dell'imputato, della natura dei pubblici ufficiali rivestita dalle persone offese, soltanto perché molti appartenenti alle forze dell'ordine non indossavano la divisa. Le persone offese, peraltro, hanno operato eseguendo delle cariche ed utilizzando i mezzi in loro dotazione e dunque, se non altro per le modalità dell'intervento dispiegato, si trovavano certamente nella condizione di essere perfettamente riconoscibili" (pagg.
3-4 della sentenza impugnata).
3. Il secondo motivo del ricorso è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di sottolineare come integri il concorso morale nel delitto di cui all'art. 337 c.p. il comportamento di chi, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale da altra persona con la quale partecipa ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva, o ne aggravi gli effetti, pronunciando espressioni minacciose all'indirizzo del pubblico ufficiale e dei suoi collaboratori (Sez. 6, n. 40504 del 26/05/2009, Torrisi, Rv, 245011; Sez. 6, n. 7445 del 02/04/1992, Gori, Rv. 190890), dunque tenendo un qualsiasi comportamento che serva a fortificare o rinvigorire l'iniziativa criminosa materialmente riferibile ad altro soggetto che di quello stesso gruppo faccia parte.
Di tale principio di diritto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione spiegando, con passaggi argomentativi esenti, dal punto di vista logico, da carenze o lacune, come fosse irrilevante la mancata acquisizione di una prova individualizzante circa il lancio delle pietre all'indirizzo degli agenti di polizia (dato che nessuno dei testi sentiti si era impegnato sulla circostanza che anche quel giovane con la maglietta bianca, con impresso sul iato davanti un rettangolo scuro, fosse stato visto nel gesto di effettuare materialmente il lancio di corpi contundenti) e come, invece, fosse sufficiente la dimostrazione che lo stesso, associandosi a quel gruppo di tifosi della squadra di calcio locale, avesse ripetutamente contrastato i pubblici ufficiali - con una azione descritta dai testi come "ad elastico", cioè avvicinandosi più volte agli antagonisti, fronteggiandoli in maniera ostile e poi allontanandosene velocemente - con un atteggiamento di rafforzamento, di fatto, dell'azione posta in essere da taluni di quei supporters, concretizzatasi nel lancio di pietre ed altri corpi contundenti. D'altro canto, se il TA fosse stato davvero estraneo al lancio di oggetti, cosi come nel ricorso si è voluto far intendere, sarebbe risultato che lo stesso, pur inserito nel gruppo contrario alle forze dell'ordine, se ne era allontanato non appena iniziato il lancio delle pietre, cosa che non è stata provata e neppure allegata dal ricorrente.
Al riguardo, non vi è ragione, perciò, per discostarsi dall'indirizzo di questa Corte secondo cui "non è discutibile che il contegno di chi, assistendo al compimento di una resistenza attiva esercitata con violenza da altra persona con la quale (e con molti altri) partecipa ad una comune manifestazione collettiva, non solo non intervenga per fermarne l'azione offensiva, ma la rafforzi o ne amplifichi l'effetto con il mettere in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine, integra senza incertezze il concorso nel reato secondo i principi fissati dall'art. 110 c.p." (così in Sez. 6, n. 40504 del 26/05/2009, Torrisi, cit).
4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2012