Sentenza 28 giugno 2000
Massime • 2
La disciplina della revoca della patente prevista dal nuovo codice della strada è più favorevole all'imputato di quella precedente in quanto, mentre nella vigenza del codice della strada abrogato spettava alla discrezionalità del giudicante individuare i casi di particolare gravità che consentivano la revoca dell'autorizzazione alla guida, l'art. 222, comma terzo, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede la possibilità della revoca detta esclusivamente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
La irrogazione di una pena illegittima è rilevabile in sede esecutiva, non solo nel caso che l' illegittimità sussista "ab origine" ma anche quando essa sia conseguenza di una legge che prevede un trattamento più mite per l'imputato, sempre che la più grave pena inflitta sia ancora in corso di esecuzione o ne siano perduranti gli effetti; il principio di legalità, elevato a rango di norma fondamentale nell'art. 25 della Costituzione, riguarda infatti non solo la previsione dei reati ma anche il sistema sanzionatorio nel suo complesso, comprensivo del tipo, della qualità e della durata delle pene, per cui l'ordinamento non tollera non solo che si dia esecuzione ad una pena, anche se inflitta con sentenza irrevocabile, che non aveva all'epoca in cui fu irrogata il suo fondamento nella legge, ma nemmeno che ne perdurino la esecuzione e gli effetti allorché il legislatore tale pena ha espunto dall'ordinamento con legge successiva a quella del momento in cui è stata applicata. (Fattispecie di revoca della patente di guida disposta ex art. 91 vecchio codice della strada per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione, senza tenere conto che, pur essendo stato commesso il fatto sotto il vigore del detto codice, avrebbe dovuto trovare applicazione nel corso del procedimento il più favorevole disposto dell'art.222 nuovo codice che prevede la possibilità della revoca solo in caso di recidiva plurima nei cinque anni dalla prima condanna definitiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/06/2000, n. 3881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3881 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI MARIANO Presidente del 28/06/2000
1. Dott. COLARUSSO VINCENZO Consigliere SENTENZA
2 " DE ZI BE OM " N. 3881
3 " BOGNANNI VA " REGISTRO GENERALE
4 " LICARI RL " N. 13699/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
1) AM IO n. il 07.10.1959
avverso ordinanza del 23.12.1997 PRETORE di FIRENZE sentita la relazione svolta dal consigliere Dr. COLARUSSO VINCENZO lette le conclusioni del P.G. Dr. Bruno Ranieri che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
La Corte premette:
Con sentenza in data 6 marzo 1992 del Pretore di Firenze, confermata in appello e passata in giudicato l'8 luglio 1994, IO RM era condannato per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale e, nella stessa sentenza, era disposta la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 91 del previgente codice della strada.
Il ritiro della patente era eseguito in data 21 aprile 1995. Con atto del 27 agosto 1997 l'RM instava presso il giudice della esecuzione della Pretura di Firenze affinché la pena accessoria della revoca della patente fosse sostituita con quella della sospensione temporanea.
L'RM fondava la sua richiesta sul rilievo che l'art. 222 comma 3^ del nuovo codice della strada prevedeva la possibilità di revoca della patente solo nel caso di recidiva reiterata specifica nel quinquennio e che tale disposizione - più favorevole al reo - doveva essere applicata già dalla Corte di Appello di Firenze la cui sentenza era stata resa in data 14 maggio 1993.
Il G.E. con ordinanza in data 23.12.1997 ha dichiarato inammissibile l'istanza dell'RA osservando - in sintesi - che, pur dovendosi riconoscere che la norma sopravvenuta è più favorevole, l'applicazione della stessa andava sollecitata in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze e non più in sede esecutiva dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Avverso detto procedimento ricorre per cassazione l'RM che si affida a tre motivi:
Nel primo deduce violazione di legge (artt. 667 comma 4 e 676 comma 1 c.p.p.) poiché il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto prima emettere ordinanza "de plano" che diventava oggetto di opposizione.
Nel secondo motivo si deduce inosservanza dell'art. 666 c. 2 c.p.p. poiché la dichiarazione di inammissibilità deve, se del caso, intervenire prima della fissazione della camera di consiglio. Nel terzo ed ultimo motivo si deduce ancora violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 666 e 676 c. 1 c.p.p. nonché art. 2 comma 3^ c.p., avendo dovuto il giudice dell'esecuzione applicare la più favorevole disposizione contenuta nell'art. 222 C.d.S. vigente che non consentiva, nel caso di specie, la revoca della patente di guida.
Tanto premesso, la Corte
Osserva
Che i primi due motivi di ricorso debbono essere disattesi. Ed, invero, la mancata adozione dell'ordinanza "de plano" prima dello svolgimento della procedura camerale in caso di opposizione ad essa non costituisce causa di nullità sia per il principio di tassatività, non essendo tale nullità, prevista dalla legge, sia perché nel caso in cui sia immediatamente adottata la procedura camerale viene anticipato il contraddittorio ed il provvedimento terminativo è immediatamente ricorribile per cassazione, così che il diritto di difesa e le garanzie della parte istante non subiscono alcuna compressione (cfr. Cass. I 28.7.1995 n. 2414, Di Rosa RV 202.528; Cass. 23.12.1996 n. 6387, Di Giannantonio, RV 206.349). Quanto al secondo motivo è di ogni evidenza che la inammissibilità della richiesta (anche se non dichiarata nel provvedimento emesso de plano ed anche quando questo sia, come nella specie, mancato ben può costituire l'esito del procedimento camerale in contraddittorio.
Problemi indubbiamente più delicati pone il terzo motivo che, ad avviso del Collegio, merita accoglimento.
Va premesso a) che la sanzione della revoca della patente di guida disposta al sensi dell'art. 91 dell'abrogato codice della strada nel caso di condanna per delitto colposo contro l2~ persona commesso con violazione delle norme sulla circolazione va qualificata come pena accessoria (Cass. IV 18.9.1990 n. 453, Casol, RV 185.325; Cass. IV 3.10.1990 n. 13144, lacovitti, RV 185.463; Cass. SS.UU. 19.2.1991 n. 2246, Capelli, RIV 186.72 1);
b) che erroneamente il Pretore G.E. ha ritenuto che la norma non fosse applicabile, perché non ancora entrata in vigore, dalla Corte di Appello: la relativa sentenza è stata emessa in data 14.5.1994 e, quindi, successivamente alla entrata in vigore del nuovo Codice della Strada;
c) che la norma dell'art. 222 è indubbiamente più favorevole all'imputato poiché la revoca della patente (ora sanzione amministrativa accessoria) è consentita nel solo caso di recidiva plurima entro cinque anni dalla prima condanna definitiva (Cass. IV, 29.12.95 n. 12643, Lippolis). d) che la sentenza della Corte di Appello è divenuta irrevocabile in data 8 luglio 1994 essendo stato dichichiarato inammissibile il ricorso per cassazione.
Ciò pone, quindi, problema della possibilità di intaccare il giudicato in sede esecutiva quando sia intervenuta una disposizione di legge più favorevole all'imputato dal punto di vista sanzionatorio e la sanzione più severa applicata in virtù della legge abrogata sia ancora in essere o spieghi, comunque, i suoi effetti.
Orbene, a prescindere dall'istituto della inesistenza parziale del giudicato cui si richiama il P.G. nella requisitoria scritta, il Collegio ritiene che, per il principio di legalità che impronta di sè l'intero sistema penale, debba potersi rilevare anche in sede esecutiva la irrogazione di una pena che sia illegittima "ab origine" o che lo sia divenuta a seguito della entrata in vigore di una legge che preveda un trattamento più mite per l'imputato quando la pena più grave sia ancora in corso o ne siano perduranti gli effetti. Ora nel caso di specie l'RM aveva diritto a che la Corte di Appello anche di ufficio applicasse la sanzione accessoria più mite rispetto alla revoca ed, in ogni caso, poiché detta pena produce tuttora i suoi effetti negativi per il condannato (cui la patente venne ritirata in data 21.4.1995), questi non sono più esigibili dall'ordinamento che ha abolito in radice la possibilità che alla prima condanna per il reato di omicidio colposo possa conseguire la revoca della patente.
Per quanto concerne la pena illegale sin dall'origine questa Corte ha già affermato che, anche se si tratta di pene accessorie, l'erronea applicazione di esse da parte del giudice della cognizione ne comporta la ineseguibilità per la loro evidente contrarietà alla legge (cfr. Cass. 10.1.1997, n. 4492, Kenzi, RV 206.850; Cass.15.11.1973) n. 8079 RV 125.464; Cass. 20.5.1985 n. 809, Lattanzio, RV
169.333).
Il principio di legalità, elevato a rango di norma fondamentale nell'art. 25 della Costituzione, non riguarda solo la previsione dei reati ma anche il sistema sanzionatorio nel suo complesso comprensivo del tipo, della qualità e della durata delle pene, per cui l'ordinamento non tollera non solo che si dia esecuzione ad una pena che, anche se inflitta con sentenza irrevocabile, non aveva all'epoca in cui venne irrogata il suo fondamento nella legge ma neanche che perdurino la esecuzione e gli effetti di una pena che il legislatore ha espunto dall'ordinamento stesso con legge successiva a quella in cui la pena stessa venne applicata, trovandola non più rispondente ai canoni di giustizia, di ragionevolezza, di proporzionalità, di adeguatezza rispetto alla complessa funzione che alla pena è demandata.
In definitiva, ed in accoglimento del terzo motivo, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio potendo la Corte sostituire direttamente la pena accessoria della revoca della patente con la sanzione amministrativa della sospensione della quale, peraltro, non è necessario determinare la durata poiché nel caso di specie il ricorrente è rimasto privato del titolo di abilitazione alla guida per un periodo ormai di gran lunga superiore a quello massimo e non potendo la sospensione sovrapporsi alla revoca, dovendosi applicare lo stesso principio di computabilità dei periodi a favore del condannato che questa Corte costantemente applica, nel caso in cui la sospensione della patente disposta in via amministrativa dal Prefetto concorra con quella disposta dal giudice a seguito dell'accertamento del reato.
La Cancelleria dovrà trasmettere copia del presente procedimento al Prefetto di Roma per quanto di sua competenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - sezione quarta penale - annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata sostituendo la pena accessoria della revoca della patente di guida con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al Prefetto di Roma.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2000