Sentenza 27 febbraio 2014
Massime • 1
La circostanza attenuante dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto postula la sussistenza di una riunione imponente e disordinata di individui che, per effetto di una spinta emozionale, reagisca in modo improvviso e rumoroso e il mancato concorso nonché la mancata confluenza dell'autore con altri per provocare l'assembramento delle persone e compiere il fatto reato. (Fattispecie relativa ad una violenta aggressione posta in essere dal ricorrente ed altri tre individui, in danno degli agenti di polizia municipale intenti al controllo di un veicolo, in la S.C. ha escluso l'aggravante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2014, n. 11915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11915 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 27/02/2014
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 244
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 46063/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND MO MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 27/03/2013 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Volpe Giuseppe, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 30/09/2006 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città aveva condannato ND MO MA alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 337, 582 e 585 in relazione all'art. 576 c.p., comma 1, n. 1, e art. 61 c.p., n. 2, per avere, il 05/09/2006, in concorso con altri, usato violenza nei confronti di tre agenti della polizia municipale di Milano che stavano effettuando il controllo di un ciclomotore ed il sequestro del mezzo, così cagionando alle persone offese lesioni personali allo scopo di eseguire la resistenza a pubblici ufficiali.
Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali avessero provato la colpevolezza del ND in relazione ai reati ascrittigli;
come dovesse escludersi che il prevenuto avesse agito per mera suggestione della folla in tumulto;
e come il pessimo comportamento processuale ed il precedente dell'imputato ostassero al riconoscimento delle circostanze attenuante generiche ed alla concessione dei benefici di legge.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il ND, con atto sottoscritto personalmente, il quale, con cinque distinti punti, ha dedotto i seguenti quattro motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 163 c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla doglianza difensiva con la quale era stata sollecitata la concessione dell'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 62 c.p., n. 3, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta di riconoscimento della attenuante prevista da tale disposizione, benché fosse stato dimostrato che l'iniziativa criminosa era stata l'improvviso effetto della suggestione della folla.
2.3. Vizio di motivazione, per illogicità, non avendo la Corte distrettuale chiarito in base a quale elementi di prova fosse stato identificato il ND come uno dei gli autori delle condotte delittuose contestate.
2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 132 e 133 c.p., per avere la Corte milanese confermato una condanna ad una pena eccessiva rispetto alle caratteristiche oggettive del fatto ed alla personalità dell'imputato incensurato.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
3.1. Il primo ed il quarto motivo del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, sono manifestamente infondati, in quanto l'imputato ha chiesto una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i Giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale ed alle scelte sulla dosimetria della pena. Esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'esistenza dei presupposti di applicazione delle relative norme di riferimento.
Sul punto non vi è ragione per disattendere il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena e di quantificazione della pena da irrogare, il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., ma può limitarsi ad indicare quegli elementi che egli ritiene prevalenti sia per concedere che per negare il beneficio e per determinare la sanzione finale: quando risulti che la decisione adottata è stata emessa sulla base della valutazione dei suddetti criteri, cioè a dire risulti che la formulazione della prognosi è sorretta dal riferimento ad essi nel caso concreto, ogni contestazione attinente alla attendibilità sia del giudizio prognostico, positivo o negativo, che del giudizio sulla entità della pena, espressi dal giudice, costituisce una prospettazione di merito, che non può trovare ingresso in un controllo di legittimità (così, tra le tante, Sez. 1, n. 4136 del 26/02/1993, P.G. Mil. In proc. Sinesi, Rv. 193735; Sez. 1, n. 326 del 24/01/1992, P.M. Mil. in proc. Gelati, Rv. 189611).
Nella specie del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto di non ridurre ulteriormente la pena individuata dai Giudici di prime cure e di negare al prevenuto la concessione di quel beneficio, avendo escluso - con motivazione completa e congrua - di poter esprimere nei confronti dell'imputato sia un giudizio di particolare benevolenza, in ragione della oggettiva gravità dei fatti accettati e della personalità del ND (responsabile di una prepotente e violenta iniziativa contro pubblici ufficiali che stavano compiendo il loro dovere, allo scopo di sottrarre allo Stato il controllo sul rispetto della legalità in quella zona di territorio), che un giudizio favorevole circa l'assenza di rischio di recidiva, in ragione del pessimo comportamento processuale dallo stesso tenuto, nel quale non era stato riconoscibile alcuna forma di ravvedimento o di dissociazione da quell'azione violenta (v. pagg.
4-5 sent. impugn.).
3.2. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituiscono ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte i principi secondo i quali, per "folla in tumulto", di cui all'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 3, deve intendersi una riunione imponente e disordinata di individui che per un concorso di emozioni reagisca in modo improvviso e rumoroso (così, tra le tante, Sez. 5, n. 6396 del 27/02/1990, Colagrossi, Rv. 184223); e la circostanza attenuante dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto non trova applicazione se l'autore abbia concorso e confluito con altri per provocare l'assembramento delle persone e compiere il fatto reato (così, da ultimo, Sez. 1, n. 15111 del 02/02/2011, Calogero, Rv. 249684). Di tali regulae iuris la Corte di appello di Milano ha fatto buon governo, sottolineando come, per un verso, non potesse considerarsi "folla in tumulto" l'azione posta in essere da un numero ristretto di persone, delle quali veniva identificati l'odierno ricorrente e tre suoi amici, finalizzata a circondare ed aggredire una pattuglia di agenti della polizia municipale intenti ad elevare ad un motociclista una contravvenzione per violazione del codice della strada;
e come, per altro verso, l'attenuante in argomento non fosse comunque configurabile tenuto conto che l'imputato non aveva affatto agito per mera suggestione di un vasto gruppo di persone, supposto "tumulto" che non era affatto preesistente all'aggressione, ma si era reso responsabile diretto di quella violenta aggressione attuata, in concorso con pochi altri compagni, per consumare il delitti oggetto di addebito ().
3.3. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile perché generico. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare in capo al ND gli estremi dei due delitti oggetto di addebito, essendo state le indicazioni dei pubblici ufficiali vittime dell'aggressione riscontrate dal contenuto della ripresa filmata della scena, che aveva confermato la presenza del prevenuto nel gruppetto di facinorosi che si erano accalcati contro gli agenti (v. pag. 4 sent. impugn.).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2014