Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15142
CASS
Sentenza 10 ottobre 2003

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Nel caso di domanda giudiziale avente ad oggetto un diritto "eterodeterminato ", poiché per la sua individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte, la sua modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità; pertanto, nel caso di modificazione del fatto costitutivo in appello, la domanda è inammissibile, anche se quest'ultimo, benché non allegato nel giudizio di primo grado, risulti provato (Nella specie la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che - nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo di un fallimento - ha ritenuto inammissibile, perché nuova, la domanda di ammissione al passivo per il credito da rimborso di un finanziamento proposta in sede di gravame, avendo la parte chiesto con la domanda ex art. 93, legge fall., l'ammissione al passivo per il prezzo di una compravendita).

In materia di revocatoria fallimentare ex art.67, primo comma, legge fall., le eccezioni del convenuto dirette a contestare l'esistenza del presupposto oggettivo (sproporzione tra le prestazioni) e soggettivo ('scientia decoctionis') della domanda non configurano eccezioni in senso proprio, costituendo semplici difese volte a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda e, conseguentemente, sono rilevabili d'ufficio e, quindi, proponibili per la prima volta anche in sede di appello, sempre che i relativi fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati dalla parte nel giudizio di primo grado, entro il termine dell'art.183,c.p.c.

Il patto di opzione è un negozio giuridico bilaterale che dà luogo ad una proposta irrevocabile cui corrisponde la facoltà di una delle parti di accettarla, configurando uno degli elementi di una fattispecie a formazione successiva, costituita inizialmente dall' accordo avente ad oggetto l'irrevocabilità della proposta e, successivamente, dall'accettazione definitiva del promissario che, saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto; pertanto nel caso di revocatoria fallimentare ex art.67, primo comma, legge fall., di un contratto stipulato in virtù di un patto di opzione (nella specie di compravendita di azioni),l'accertamento dei presupposti della revocatoria - quindi, della sproporzione tra le prestazioni e della 'scientia decoctionis'- deve essere compiuto facendo riferimento alla data di accettazione della proposta irrevocabile.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15142
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15142
Data del deposito : 10 ottobre 2003

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